Al fine del riconoscimento dell’attività di servizio

Consiglio di Stato, Sentenza|10 dicembre 2020| n. 7876.

Al fine del riconoscimento dell’attività di servizio di cui si tratta si individua la posizione di tre gruppi distinti di soggetti, a seconda della diversa esperienza professionale pregressa maturata prima dell’assunzione della qualifica di ricercatore: il gruppo dei ricercatori che hanno svolto le attribuzioni proprie della qualifica di tecnico laureato cui va esteso senz’altro il beneficio; il gruppo dei funzionari tecnici cui va anche riconosciuto il beneficio, avendo sostituito questo profilo professionale quello del tecnico laureato ai sensi del d.P.C.M. sopra citato; il gruppo dei soggetti, infine, già collaboratori amministrativi, che hanno assunto ope legis la ottava qualifica in quanto muniti di laurea se ciò abbia comportato la concreta assunzione del profilo professionale di funzionario tecnico nell’ambito dell’area tecnico-scientifica, restando naturalmente esclusa per costoro la possibilità di valersi del periodo di servizio prestato in settima qualifica e nel distinto profilo di collaboratore tecnico o amministrativo.

Sentenza|10 dicembre 2020| n. 7876

Data udienza 26 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Università – Ricercatori – Attività di servizio – Servizio pre-ruolo – Riconoscimento – Presupposti – Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7477 del 2019, proposto da Università degli Studi Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
Gi. Fr. An., rappresentato e difeso dall’avvocato Vi. Ag., con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Emilia Straziuso in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza 4 marzo 2019, n. 6368 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione Prima.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Gi. Fr. An.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2020 il Cons. Vincenzo Lopilato. L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020 e dell’art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

FATTO e DIRITTO

1.? Il sig. Gi. An., ricercato confermato di geologia presso l’Università di Bari, ha chiesto il riconoscimento dell’attività prestata nel ruolo tecnico nel periodo compreso tra il 16 gennaio 2001 e il 31 maggio 2006.
Il direttore generale dell’Università, con decreto n. 284 del 2013, ha rigettato la domanda, in quanto il servizio pre-ruolo non potrebbe essere riconosciuto a chi ha svolto funzioni di “collaboratore”, categoria C.
2.? IL sig. An. ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, rilevando che di fatto lo stesso avesse svolto funzioni di tecnico-laureato.
3.? Il Tribunale amministrativo, con sentenza 4 marzo 2019, n. 6368, ha ritenuto fondata la deduzione del ricorrente e, conseguentemente, ha accolto il ricorso, con rigetto soltanto del motivo di impugnazione del bando di concorso con il quale era stata dedotta la circostanza che la procedura “dissimulasse” un vero e proprio concorso per “funzionario tecnico” e non per “collaboratore” tecnico.
4.? L’amministrazione ha proposto appello, deducendo, con un solo motivo, l’erroneità della sentenza, in quanto la normativa di regolazione della materia non consentirebbe di riconoscere il servizio pre-ruolo al mero collaboratore privo di laurea.
5.? Si è costituito in giudizio il ricorrente di primo grado, rilevando l’inammissibilità dell’appello principale per difetto di specificità dei motivi e chiedendo nel merito che lo stesso venga dichiarato non fondato. La parte ha proposto appello incidentale per contestare la parte della motivazione della sentenza di primo grado di rigetto del motivo con il quale era stata dedotta l’illegittimità del bando di concorso.
6.? La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 29 novembre 2020.
7.? L’appello, a prescindere dalla eccezione di inammissibilità, non è fondato.
L’art. 103, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) ha previsto che “Ai ricercatori universitari all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l’attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall’art. 7, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente”.
Il decreto del Presidente dei Consiglio 24 settembre 1981 ha equiparato la figura del “funzionario tecnico” a quella del “tecnico laureato”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 191 del 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma citata “nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca”.
Questo Consiglio ha già avuto modo di affermare che “al fine del riconoscimento dell’attività di servizio di cui si tratta si individua la posizione di tre gruppi distinti di soggetti, a seconda della diversa esperienza professionale pregressa maturata prima dell’assunzione della qualifica di ricercatore: il gruppo dei ricercatori che hanno svolto le attribuzioni proprie della qualifica di tecnico laureato cui va esteso senz’altro il beneficio; il gruppo dei funzionari tecnici cui va anche riconosciuto il beneficio, avendo sostituito questo profilo professionale quello del tecnico laureato ai sensi del d.P.C.M. sopra citato; il gruppo dei soggetti, infine, già collaboratori amministrativi, che hanno assunto ope legis la ottava qualifica in quanto muniti di laurea se ciò abbia comportato la concreta assunzione del profilo professionale di funzionario tecnico nell’ambito dell’area tecnico-scientifica, restando naturalmente esclusa per costoro la possibilità di valersi del periodo di servizio prestato in settima qualifica e nel distinto profilo di collaboratore tecnico o amministrativo” (Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2014, n. 522; da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 13 novembre 2018, n. 6368).
Nella fattispecie in esame, il bando di concorso era per “collaboratore tecnico”, cat. C.
La parte risulta, però, avere svolto funzioni corrispondenti a quelle di funzionario tecnico, in quanto: i) in data 8 ottobre 2001, ha stipulato con l’Università un contratto di lavoro modificativo dell’originario contratto con il quale, tenendo conto anche del possesso del titolo di laurea, è stato inserito nella categoria D; ii) dalla documentazione depositata (in particolare, dalla certificazione del consiglio di Facoltà del 26 novembre 2012) emerge la conferma dello svolgimento di tali funzioni.
Alla luce di quanto esposto l’attività svolta dal sig. Gi. An. deve essere sussunta nel terzo gruppo di soggetti richiamato nella riportata giurisprudenza di questo Consiglio,
Ne consegue la correttezza della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell’appello e illegittimità degli atti impugnati.
8.? L’infondatezza dell’appello principale determina la mancanza di interesse della parte appellata alla trattazione dell’appello incidentale, con conseguente sua improcedibilità .
9.? La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l’appello proposto con il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione Prima.4 marzo 2019, n. 6368, con illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado;
b) dichiara l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dell’appello incidentale proposto con il ricorso indicato in epigrafe;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Vincenzo Lopilato – Consigliere, Estensore
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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