Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 22 luglio 2020, n. 21963.
Ai fini dell’estinzione della pena per decorso del tempo nel caso di sospensione dell’esecuzione disposta dal Pm ai sensi dell’articolo 656, comma 5, del Cpp, il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della condanna ex articolo 172, comma 4, del Cpp e non da quella del provvedimento di revoca della sospensione.
Sentenza 22 luglio 2020, n. 21963
Data udienza 6 luglio 2020
Tag – parola chiave: Estinzione della pena – Decorso del tempo – Sospensione dell’esecuzione disposta dal Pm ai sensi dell’articolo 656, comma 5, del Cpp – Termine di prescrizione – Decorrenza dalla data di irrevocabilità della condanna ex articolo 172, comma 4, del Cpp e non da quella del provvedimento di revoca della sospensione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente
Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere
Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere
Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere
Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 09/10/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA;
udita la relazione svolta dal Consigliere APRILE STEFANO;
lette le conclusioni del PG FILIPPI Paola che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta nell’interesse di (OMISSIS) avverso l’ordinanza emessa dallo stesso giudice dell’esecuzione in data 14 febbraio 2019 con la quale era stata rigettata la richiesta di estinzione per prescrizione ex articolo 172 c.p.p., della pena di mesi 3 e giorni 17 di reclusione (residuo della pena di mesi 10 di reclusione, detratti gg. 12 di custodia cautelare per tale causa nonche’ mesi 6 e giorni 17 di reclusione per fungibilita’ ex articolo 657 c.p.p.), inflitta con la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 23 settembre 2008, irrevocabile il 18 novembre 2008.
2. Ricorre (OMISSIS), a mezzo del difensore avv. (OMISSIS), che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge perche’ non puo’ essere considerata, ai fini della sospensione del termine di prescrizione della pena inflitta, la sospensione dell’ordine di carcerazione disposta dal Pubblico ministero ai sensi dell’articolo 656 c.p.p., in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza.
3. Fissata la trattazione del ricorso per l’udienza del 18/3/2020, il procedimento veniva rinviato ex lege in forza del Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, e successivi. In forza dei provvedimenti emessi a norma del Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, commi 6 e 7, e successivi, il ricorso veniva quindi fissato per l’odierna udienza, con regolare avviso alle parti, nel rispetto del termine di legge tenuto conto dei sopra richiamati provvedimenti di fissazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
1.1. Il giudice dell’esecuzione ha premesso che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza (18/11/2008), il Pubblico ministero aveva emesso in data 16/9/2010 l’ordine di carcerazione con contestuale sospensione, al quale aveva fatto seguito l’istanza di misure alternative presentata dal condannato in data 7/10/2011. Il Tribunale di sorveglianza aveva, poi, deciso in data 27/7/2017 per l’inammissibilita’ e il rigetto delle istanze, sicche’ il Pubblico ministero aveva, previa revoca della sospensione precedentemente disposta, emesso l’ordine di carcerazione in data 3/8/2017, rimasto non eseguito.
1.2. Il giudice dell’esecuzione ha quindi respinto la richiesta avanzata dal condannato, decorsi d’est anni dal passaggio in giudicato della sentenza, volta a ottenere la declaratoria di estinzione della pena; il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che la sospensione dell’esecuzione, disposta dal Pubblico ministero ai sensi dell’articolo 656 c.p.p., comma 5, in attesa della decisione da parte del Tribunale di sorveglianza, impedisce, fino a tale data, il decorso del termine di cui all’articolo 172 c.p., richiamando un precedente di questa Corte di legittimita’ (Sez. 1, n. 9854 del 16/01/2007, Corio, Rv. 236289).
2. Cio’ premesso, l’interpretazione della legge seguita dal giudice dell’esecuzione non puo’ essere condivisa.
2.1. La giurisprudenza di legittimita’ e’ costantemente orientata, nonostante il remoto dissonante pronunciamento citato dal giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 9854 del 16/01/2007, Corio, Rv. 236289), ad affermare che “ai fini dell’estinzione della pena per decorso del tempo, nel caso di sospensione dell’esecuzione disposta dal Pubblico ministero ai sensi dell’articolo 656 c.p.p., comma 5, il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilita’ della condanna, ai sensi dell’articolo 172 c.p., comma 4, e non da quella del provvedimento di revoca della sospensione” (Sez. 1, n. 49747 del 26/06/2018, PMT c/Kaja Saymir, Rv. 274536; conformi: Sez. 6, n. 21627 del 29/04/2014, Antoszek, Rv. 259700; Sez. 1, n. 31196 del 17/06/2004, Giorgetta, Rv. 229286).
Nell’affermare tale principio, la Corte ha osservato che l’istituto della sospensione dell’esecuzione della pena, in quanto applicabile solo nel caso di condanna eseguibile, e’ estraneo alla ratio dell’articolo 172 c.p., comma 5, che disciplina i casi di condanna non eseguibile per la pendenza di un termine o di una condizione; ne’ lo stesso configura alcuna causa di sospensione del predetto termine prescrizionale.
Del resto, anche la sentenza SU Maiorella (cfr. Sez. U, n. 2 del 30/10/2014 dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399), nell’affrontare la questione della prescrizione della pena in relazione all’indulto (pag. 13), ha escluso che la sospensione dell’esecuzione ex articolo 656 c.p.p. abbia influenza sul diverso termine di prescrizione della pena.
3. La giurisprudenza di legittimita’ e’, del resto, stabilmente orientata ad affermare che “in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, perche’ si possa fare riferimento, come dies a quo, al giorno in cui il condannato si e’ sottratto volontariamente all’esecuzione della pena, non e’ sufficiente che il provvedimento di carcerazione sia stato emesso e sia rimasto ineseguito per volonta’ dello stesso condannato, ma e’ necessario che l’esecuzione della pena sia di fatto gia’ iniziata, in mancanza di che il termine iniziale non puo’ che decorrere dal giorno in cui la sentenza e’ divenuta irrevocabile” (Sez. 1, n. 4060 del 10/06/1997, Gallo, Rv. 207956; nello stesso senso: Sez. 5, n. 32021 del 14/04/2003, PM in proc. Costanzo, Rv. 226501), cosi’ dovendosi computare il tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, senza che abbia rilievo la (in) attivita’ degli organi dell’esecuzione e l’eventuale irreperibilita’ o latitanza derivanti cioe’ dal comportamento del condannato.
Il principio e’ stato ribadito anche in riferimento all’estradizione; si e’ chiarito che “in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, il dies a quo, ai sensi dell’articolo 172 c.p., comma 4, si individua nel giorno in cui la sentenza e’ divenuta irrevocabile o in quello in cui il condannato si e’ volontariamente sottratto alla sua esecuzione, se gia’ iniziata, mentre le cause di sospensione di tale termine, di cui al comma 5 del predetto articolo 172, sono esclusivamente quelle riferite alla sentenza di condanna e non invece quelle riferibili all’attivita’ posta in essere dagli organi deputati all’esecuzione” (Sez. 6, n. 21627 del 29/04/2014, Antoszek, Rv. 259700).
3.1. Si tratta, del resto, di un principio di civilta’ giuridica che discende dalla necessita’ di porre un termine certo alla possibilita’ di eseguire la pena detentiva, diversa da quella perpetua, perche’, altrimenti, il condannato sarebbe indefinitamente soggetto alla pretesa punitiva dello Stato anche quando questo, per mezzo degli organi preposti all’esecuzione, abbia di fatto manifestato il proprio disinteresse ovvero l’incapacita’ di eseguire la pena.
Compete, infatti, agli organi che devono curare l’esecuzione della pena – in primis il Pubblico ministero ex articolo 655 c.p.p. – di assumere le iniziative (tra cui spiccano per importanza le ricerche in campo internazionale, la richiesta di estradizione e il mandato di arresto Europeo) che si palesino opportune per individuare il condannato e, quindi, sottoporlo all’autorita’ dello Stato, sicche’ non puo’ tornare a danno del condannato il tempo impiegato dalle autorita’ pubbliche per portare a compimento il compito loro affidato dalla legge.
3.2. Analogamente, come si e’ visto al paragrafo n. 2., non puo’ essere addebitato al condannato il tempo impiegato dal Tribunale di sorveglianza per valutare l’istanza di misura alternativa che e’ stata avanzata a seguito dell’ordine di carcerazione – con contestuale sospensione – emesso dal Pubblico ministero a norma dell’articolo 656 c.p.p., comma 5.
4. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione perche’ proceda a nuovo giudizio, attenendosi ai sopra richiamati principi di diritto e verificando l’eventuale ricorrenza delle cause ostative di cui all’articolo 172 c.p., comma 7, accertamento cui non puo’ procedere questa Corte di legittimita’.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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