Ai fini dell’esercizio delle azioni possessorie

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 4 marzo 2019, n. 6290.

La massima estrapolata:

Ai fini dell’esercizio delle azioni possessorie, previste dagli articoli 1168, 1169, 1170 c.c., non si richiede che il possesso abbia gli stessi requisiti del possesso “ad usucapionem”, essendo le dette azioni destinate ad assicurare la immediata tutela contro la privazione violenta e clandestina o la menomazione del possesso inteso come esercizio di fatto del potere sulla cosa, espresso in una attivita’ corrispondente all’esercizio della proprieta’ o di un diritto reale; sono pertanto irrilevanti, ai fini della tutela apprestata dalle azioni possessorie, la frequenza e le modalita’ di esercizio del possesso, essendo l’azione di reintegrazione data a tutela di qualunque possesso, anche se illegittimo o abusivo, purche’ abbia i caratteri esteriori della proprieta’ o di altro diritto reale.
In tema di possesso, e’ passibile di azione di reintegrazione, ai sensi dell’articolo 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene nel convincimento di operare nell’esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, “l’animus spoliandi in re ipsa”.
Nei casi di stretta parentela e’ verosimile il mantenimento di un atteggiamento tollerante – atto ad impedire l’acquisto del possesso – anche per un lungo arco temporale

Ordinanza 4 marzo 2019, n. 6290

Data udienza 14 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 18706-2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), c.f. (OMISSIS) – quale erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (studio (OMISSIS)), che la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
Avvocato (OMISSIS), c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente da se’ medesimo ai sensi dell’articolo 86 c.p.c. ed in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato (OMISSIS), presso lo studio del quale (studio (OMISSIS)) in (OMISSIS), elettivamente domicilia.
– controricorrente –
avverso la sentenza della corte d’appello di Catania n. 172/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14 novembre 2018 dal Consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso in data 25.11.2002 alla sezione distaccata di Avola del tribunale di Siracusa (OMISSIS) deduceva che sin dal 1979 aveva il pieno possesso di una villetta in (OMISSIS); che a sua insaputa, suo padre, (OMISSIS), lo aveva spogliato del possesso.
Chiedeva all’adito giudice, ai sensi dell’articolo 1168 c.c. e articolo 703 c.p.c., di essere reintegrato nel possesso.
Resisteva (OMISSIS).
Deduceva che durante la sua degenza presso il policlinico di Bologna il ricorrente aveva sostituito la serratura del cancello d’ingresso alla villa e si era rifiutato di consegnargli le chiavi; che aveva pertanto dato incarico a persona di fiducia perche’ aprisse il cancello e fosse possibile l’accesso alla abitazione.
Con ordinanza del 29.10.2003 l’adito tribunale reintegrava il ricorrente nel possesso dell’immobile.
Con sentenza n. 562/2011 il tribunale confermava l’ordinanza interdittale. (OMISSIS), quale erede di (OMISSIS), proponeva appello. Resisteva (OMISSIS).
Con sentenza n. 172/2017 la corte d’appello di Catania rigettava il gravame e condannava l’appellante a rimborsare a controparte le spese del grado.
Esplicitava la corte in ordine al primo motivo di gravame – con cui si era addotto che controparte non aveva provveduto al pagamento del tributo dovuto all’atto dell’iscrizione a ruolo dell’iniziale ricorso – che la contestazione afferiva a profili meramente fiscali.
Esplicitava la corte che in ordine al secondo motivo di gravame – con cui si era addotto che il primo giudice non aveva rilevato l’inesistenza dell’animus spoliandi – che la circostanza per cui (OMISSIS) avesse avvisato il figlio che si sarebbe recato presso il villino, non valeva ad escludere l’animus spoliandi, insito nello stesso fatto idoneo a privare l’appellato in modo violento o clandestino del suo possesso.
Esplicitava la corte che in ordine al terzo ed al quarto motivo di gravame – con cui si era addotto che il primo giudice non aveva tenuto conto della tolleranza connotante i rapporti tra stretti congiunti ed ostativa all’acquisto del possesso pur a fronte di una detenzione di lunga durata – che, tra l’altro, (OMISSIS) non aveva dato prova dell’asserita tolleranza.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), in qualita’ di erede di (OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
(OMISSIS) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese e con ogni pertinente statuizione ai sensi dell’articolo 96 c.p.c..
La ricorrente ha depositato memoria.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 3.
Deduce che la censurata statuizione non contiene enunciazione delle conclusioni delle parti; che l’inottemperanza al disposto dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 3, importa menomazione di un diritto essenziale delle parti e di conseguenza nullita’ dell’impugnato dictum.
Il primo motivo non merita seguito.
Va debitamente specificato che la statuizione della corte di Catania esplicita per relationem le conclusioni assunte dalle parti (“all’udienza del 18 luglio 2016 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti”: cosi’ sentenza d’appello, pag. 2).
In ogni caso la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarita’ formale, irrilevante ai fini della sua validita’, salvo che abbia in concreto inciso sull’attivita’ del giudice, ovvero si sia tradotta in un vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti oppure per difetto di motivazione in ordine a punti decisivi dalle parti prospettati (cfr. Cass. 22.9.2015, n. 18609; Cass. 23.2.2007, n. 4208).
Ebbene nel caso de quo, col mezzo di impugnazione in disamina, la ricorrente non ha prospettato che, propriamente in dipendenza dell’enunciazione per relationem delle conclusioni, delle sue conclusioni, vi e’ stata un’omissione di pronuncia od un difetto di motivazione in ordine a ben specifiche e precise sue domande, istanze o eccezioni.
Piu’ esattamente la ricorrente in maniera del tutto generica si e’ limitata ad addurre che “le conclusioni delle parti riportate integralmente nel testo della pronunzia definiscono l’ambito applicativo di possibili impugnative” (cosi’ ricorso, pag. 6) e – sic et simpliciter – che si sono “obliati nel testo della pronunzia in esame fondamentali eccezioni e conclusioni rassegnate come dagli atti” (cosi’ ricorso, pag. 6).
Con il secondo motivo la ricorrente deduce che ha errato la corte di merito a reputare irrilevante il mancato pagamento del tributo dovuto all’atto dell’iscrizione a ruolo dell’iniziale ricorso.
Il secondo motivo similmente e’ immeritevole di seguito.
Il mezzo in esame non reca censura dell’ulteriore autonoma ratio decidendi: “inoltre, (…) vi e’ agli atti nota di iscrizione a ruolo (…) con apposizione di contributo unificato (…) e bollo (…)” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 3).
Sicche’ rileva l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralita’ di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitivita’ delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (cfr. Cass. 11.1.2007, n. 389; Cass. sez. lav. 4.3.2016, n. 4292).
Tanto ben vero a prescindere dalla piena condivisibilita’ del rilievo per cui la contestazione attiene a profili meramente fiscali.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione e falsa applicazione dei principi di diritto in materia di animus spoliandi; l’omesso esame di circostanze essenziali.
Deduce che (OMISSIS), approfittando dell’assenza del padre, ha provveduto ad introdursi nella villetta e a sostituire la serratura del cancello di accesso; che di tale atto di violenza la corte distrettuale per nulla ha tenuto conto; che in pari tempo, rientrato ad (OMISSIS), (OMISSIS) dispose il ripristino della serratura, sicche’ in tal guisa non ebbe a compiere alcun atto violento o clandestino.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 4 e 5, la violazione e falsa applicazione dei principi di diritto in materia di tolleranza.
Deduce che nei rapporti tra stretti congiunti la tolleranza, idonea ad impedire l’acquisto del possesso, assume una valenza ancor piu’ pregnante.
Deduce conseguentemente che, ai fini dell’affermazione del possesso del controricorrente quale non correlato alla tolleranza paterna, non hanno valenza alcuna le circostanze considerate dalla corte territoriale.
Il terzo ed il quarto di ricorso sono strettamente connessi; se ne giustifica percio’ l’esame contestuale; ambedue i motivi comunque sono da respingere.
Si rileva, con precipuo riferimento al terzo motivo, che la corte di Catania – in relazione al secondo motivo d’appello – ha puntualizzato che “dal complesso delle piu’ significative dichiarazioni rese sia dagli informatori che dai testi (…) e’ possibile trarre il convincimento che ( (OMISSIS)) ha posseduto per lungo tempo il bene in contestazione, senza che vi sia stata alcuna interruzione, evidenziandosi altresi’ un ruolo del tutto marginale del padre” (cosi’ sentenza d’appello, pagg. 6 – 9).
Si rileva, con precipuo riferimento al quarto motivo, che la corte di Catania – in relazione al terzo ed al quarto motivo d’appello – oltre a puntualizzare che (OMISSIS) non aveva dato prova della pretesa tolleranza, ha puntualizzato, inoltre, che era stato acquisito riscontro, alla stregua di plurime circostanze, di un possesso, in capo a (OMISSIS), per nulla caratterizzato dalla tolleranza del padre.
Evidentemente, allorquando assume, da un canto, che ” (OMISSIS)(…) non aveva mai avuto il possesso della villetta paterna” (cosi’ ricorso, pag. 8) e, d’altro canto, che sono in ogni caso espressione della tolleranza del padre “l’aver il figlio soggiornato nella villetta paterna anche in piu’ periodi dell’anno, l’aver provveduto nell’interesse del padre ad adempimenti amministrativi e fiscali” (cosi’ ricorso, pag. 8), la ricorrente sollecita questa Corte alla rivisitazione del giudizio “di fatto” in parte qua operato della corte siciliana.
Evidentemente, in questi termini, nel segno in via esclusiva della prefigurazione di cui al novello dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (e’ la previsione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; Cass. 11.8.2004, n. 15499) ed alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, non puo’ che reputarsi quanto segue.
Innanzitutto che nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” suscettibili di acquisir valenza alla stregua della pronuncia delle sezioni unite teste’ menzionata, puo’ scorgersi in ordine alle motivazioni cui la corte d’appello ha ancorato il suo dictum.
Altresi’ che la corte di merito ha di sicuro disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante in parte qua la res litigiosa.
Ancora che l’asserito il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).
In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte distrettuale risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.
Si rimarca in primo luogo che, ai fini dell’esercizio delle azioni possessorie, previste dagli articoli 1168, 1169, 1170 c.c., non si richiede che il possesso abbia gli stessi requisiti del possesso “ad usucapionem”, essendo le dette azioni destinate ad assicurare la immediata tutela contro la privazione violenta e clandestina o la menomazione del possesso inteso come esercizio di fatto del potere sulla cosa, espresso in una attivita’ corrispondente all’esercizio della proprieta’ o di un diritto reale; sono pertanto irrilevanti, ai fini della tutela apprestata dalle azioni possessorie, la frequenza e le modalita’ di esercizio del possesso, essendo l’azione di reintegrazione data a tutela di qualunque possesso, anche se illegittimo o abusivo, purche’ abbia i caratteri esteriori della proprieta’ o di altro diritto reale (cfr. Cass. 15.6.1991, n. 6772; Cass. 7.12.1977, n. 5299, secondo cui l’azione di reintegrazione non postula un titolo che giustifichi il possesso e pertanto, per dare ingresso a tale azione, basta un possesso qualsiasi, anche se illegittimo o abusivo, purche’ abbia i caratteri esteriori della proprieta’ o di altro diritto reale).
Non ha rilievo alcuno quindi che, “profittando dell’assenza del padre (…) (OMISSIS)si introdusse nella villetta paterna modificando i congegni di ingresso non disponendo delle chiavi” (cosi’ ricorso, pag. 7).
Si rimarca in secondo luogo che, in tema di possesso, e’ passibile di azione di reintegrazione, ai sensi dell’articolo 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene nel convincimento di operare nell’esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, “l’animus spoliandi in re ipsa” (cfr. Cass. 9.6.2009, n. 13270; Cass. 20.1.1982, n. 372, secondo cui, in tema di spoglio, il requisito della violenza o della clandestinita’ deve ravvisarsi in qualsiasi attivita’ costituente espressione di un antagonismo consapevole, manifesto o subdolo, con la volonta’, espressa o presunta, del possessore o del detentore).
Non e’ quindi – contrariamente all’assunto della ricorrente – “comprensibile che ( (OMISSIS)) rientrando in sede e constatando che erano stati manomessi i congegni di apertura del cancello ne dispose il ripristino” (cosi’ ricorso, pag. 8). Correttamente del resto la corte distrettuale ha specificato (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) che non vi era margine per invocare il principio di legittima autotutela, siccome operante unicamente in continenti, ossia nell’immediatezza dell’illegittimo attacco al proprio possesso (cfr. Cass. 9.6.2009, n. 13270).
Si rimarca in terzo luogo che, ai sensi dell’articolo 1168 c.c., comma 1, l’azione di reintegrazione va proposta entro l’anno dal sofferto spoglio.
Non ha rilievo quindi che – circostanza dedotta con il terzo motivo – (OMISSIS) abbia proposto l’azione di reintegrazione nel novembre del 2002. Invero, alla stregua della prospettazione della stessa ricorrente, lo spoglio non e’ retrodatabile ad epoca antecedente al marzo del 2002.
Si rimarca infine che nei casi di stretta parentela e’ verosimile il mantenimento di un atteggiamento tollerante – atto ad impedire l’acquisto del possesso – anche per un lungo arco temporale (cfr. Cass. 18.6.2001, n. 8194, richiamata dalla ricorrente a pag. 4 della memoria).
Nondimeno stabilire se la relazione di fatto con il bene sostanzi una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, si risolve in un apprezzamento di fatto insindacabile, se immune da vizi logici e giuridici, dal Giudice della legittimita’ (cfr. Cass. 27.4.2006, n. 9661; Cass. 12.1.1965, n. 46).
In tal guisa si rimarca ulteriormente che la corte territoriale – in ordine al terzo ed al quarto motivo di appello – ha – in secondo luogo – specificato che “vi e’ agli atti prova di un possesso non caratterizzato da tolleranza che puo’ essere desunto da (…): 1) la richiesta di consenso ad utilizzare la casa di che trattasi avanzato da (OMISSIS) al figlio (OMISSIS); 2) la realizzazione di lavori a totale cura e spese di (OMISSIS); 3) la residenza di (OMISSIS), da sempre in (OMISSIS)” (cosi’ ricorso, pag. 11).
Si tratta di una valutazione congrua ed esaustiva, che, a fortiori, siccome si e’ anticipato, non e’ inficiata da alcuna delle ipotesi di “anomalia motivazionale” destinate ad assumere valenza alla luce della pronuncia n. 8053/2014 delle sezioni unite di questa Corte.
Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio. La liquidazione segue come da dispositivo.
Gli articolati argomenti dapprima svolti a reiezione, segnatamente, del terzo e del quarto mezzo di impugnazione danno ragione dell’insussistenza dei presupposti della mala fede ovvero la colpa grave perche’ si possa far luogo – come da richiesta del controricorrente – a pronunce di condanna ex articolo 96 c.p.c. (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilita’ aggravata ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte ne’ la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilita’ della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, Decreto del Presidente della Repubblica cit..

P.Q.M.

 

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