Ai fini dell’accertamento dello stato di abbandono

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|12 luglio 2022| n. 21992.

Ai fini dell’accertamento dello stato di abbandono

Ai fini dell’accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori. E’ necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, verificando l’esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi.

Sentenza|12 luglio 2022| n. 21992. Ai fini dell’accertamento dello stato di abbandono

Data udienza 31 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Minore – Collocamento in comunità del minore con la madre – Carenza di adeguato sostegno psicologico da parte della madre – Tribunale per i Minori – Sussistenza dello stato di abbandono – Ricorso – Violazione artt. 1 e 8 l. 183/1984 – Art. 8 CEDU – Art. 3 Convenzione ONU sui diritti dei fanciulli – Malattie mentali o comportamenti patologici dei genitori – Elementi insufficienti per dichiarare lo stato di abbandono – Capacità genitoriale – Valutazione – Cass. 7391/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

Dott. VALENTINO Daniela – rel. Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale alle liti a margine;
– ricorrente –
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
e
Avv. (OMISSIS), nella qualita’ di curatore speciale di (OMISSIS), rappresentata e difesa da se’ medesima;
– controricorrente –
e
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino;
– resistente –
Tutore provvisorio in persona dell’Assessore pro tempore alla Salute e alle Politiche Sociali del Comune di Torino;
– resistente –
avverso la sentenza n. 33/19 pronunziata dalla Corte di Appello di Torino;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio a seguito di udienza pubblica del 31 maggio 2022 dal Consigliere Dott. Daniela Valentino.

Ai fini dell’accertamento dello stato di abbandono

FATTI DI CAUSA

1. La piccola (OMISSIS) e’ nata a (OMISSIS) da una breve relazione tra la sig.ra (OMISSIS) ed un paziente psichiatrico del Centro presso cui la genitrice era in allora ricoverata, ma e’ stata riconosciuta dalla sola madre. Gli Operatori dell’Azienda Ospedaliera (OMISSIS), con approfondita relazione, segnalavano alla competente Procura la situazione della bambina.
Piu’ precisamente, dalla relazione del (OMISSIS), emergevano le seguenti circostanze:
– la signora (OMISSIS) era affetta da tempo da un disturbo bipolare della personalita’ (trattato con carbolitio in gravidanza) ed apparteneva ad un contesto familiare piuttosto fragile;
– era seguita dal CSM di zona a far tempo dai mesi estivi del (OMISSIS), a seguito di un ricovero in TSO presso il reparto psichiatrico dell’Ospedale (OMISSIS) in conseguenza di una crisi con agitazione psicomotoria, alterazione del pensiero con aspetti grandiosi e persecutori; all’esito del ricovero, la signora non aveva aderito alle proposte di supporto educativo e psicologico (che percepiva come invalidanti e troppo impegnativi), assumendo con discontinuita’ la terapia farmacologica sino a decidere unilateralmente di sospenderla;
– mostrava alcuni tratti stabili di personalita’ – quali la bassa tolleranza alle frustrazioni, l’alta suscettibilita’ all’assenza di approvazione incondizionata, irascibilita’ con difficolta’ di controllo degli impulsi, con aggressivita’ verbale e talora anche fisica, e prodigalita’ – che rendevano oggettivamente molto difficili i suoi rapporti familiari, amicali e lavorativi;
– non ne era consapevole, ne’ riusciva ad accettare che tali aspetti della sua personalita’ influissero negativamente sui di lei rapporti con le persone ed i familiari, sui quali tendeva a proiettare ogni responsabilita’;
– la morte del padre, nel corso del (OMISSIS), cui la signora (OMISSIS) era molto legata, aveva contribuito a far emergere molti aspetti del suo disturbo ed i rapporti con gli altri familiari ne erano risultati ulteriormente compromessi, anche in ragione della prodigalita’ della signora nella gestione dell’eredita’ paterna; i rapporti con la propria madre, sig.ra (OMISSIS), sfociavano spesso in aperta conflittualita’ ed episodi di aggressivita’ talvolta non solo verbale da parte della sig.ra (OMISSIS).

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2. Nel (OMISSIS) un nuovo scompenso psichico (con iperattivita’, insonnia, impulsivita’) la portava ad un secondo ricovero in TSO, durante il quale, peraltro, gli operatori fornivano anche al nucleo familiare della paziente un ampio spazio loro dedicato e finalizzato all’elaborazione dei conflitti con la sig.ra (OMISSIS); anche dopo le dimissioni dal questo ricovero, la signora cessava gradualmente sia la frequentazione del CSM di zona sia l’assunzione della terapia farmacologica pur prescrittale; nel corso del (OMISSIS) si verificavano diversi episodi di aggressivita’ culminati in un accesso ospedaliero d’urgenza presso il (OMISSIS) e nel successivo volontario ricovero in reparto psichiatrico. Nei successivi ricoveri e sulla scorta degli accertamenti psicodiagnostici e delle valutazioni psico-nEuro-diagnostiche, la (OMISSIS) riceveva una diagnosi di disturbo bipolare cui si aggiunge ” l’impossibilita’ di seguire una pienamente adeguata critica di malattia, di avere piena consapevolezza delle proprie necessita’ di sostegno, supporto e cure, di valutare correttamente il livello delle proprie competenze, di riconoscere le proprie limitazioni di controllo emozionale, delle competenze organizzative e progettuali e di percepire le proprie inadeguatezze relazionali di accettare la necessita’ di una supervisione nella gestione del denaro”.
3. Dopo aver disposto l’apertura del procedimento di adottabilita’, in accoglimento delle richieste del PM, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta ordinava la collocazione della madre e della minore in una comunita’ dove monitorare i loro rapporti e quelli con la nonna materna; nominava anche un curatore speciale per la minore. Con sentenza depositata in data 18 gennaio 2018, il medesimo Tribunale ha dichiarato lo stato di adottabilita’ di (OMISSIS), ritenendo la sussistenza dello stato di abbandono della minore e considerando che la madre, durante il periodo di collocamento in comunita’, aveva dimostrato di essere carente, sotto il profilo della capacita’ di fornire cure materiali e anche adeguato sostegno psicologico.

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4. Avverso la sentenza hanno proposto separati ricorsi in appello, la madre della minore, (OMISSIS), e la nonna materna Annunziata (OMISSIS). Sia l’una che l’altra hanno chiesto la revoca della dichiarazione di adottabilita’ di (OMISSIS), con affidamento alla madre o, in subordine, alla nonna.
Con sentenza del 26 settembre 2019, la Corte di Appello di Torino ha respinto entrambi gli appelli proposti rilevando che:
con riferimento alla posizione di (OMISSIS), il problema “e’ che la malattia dalla quale incolpevolmente questa e’ stata colpita ne continua a improntare la personalita’ rendendola molto chiusa, diffidente, taciturna e impulsiva, incapace di accogliere i suggerimenti degli operatori visti come persecutori”.
La “relazione della CTU disposta in grado di appello ha concluso per una compromissione nella signora (OMISSIS) delle capacita’ cognitive e di riconoscimento dei bisogni emotivi della figlia, nonche’ della funzione normativa e di contenimento”.
“Le caratteristiche personologiche e di comportamento della signora (OMISSIS) hanno gia’ influenzato la condizione psicofisica e la crescita della piccola (OMISSIS)”: l’avvenuto affidamento di (OMISSIS) la ha trasformata, la bambina mostrandosi oggi “curiosa e attiva, capace di superare l’ansia scatenata dalla novita’ dell’ambiente grazie alla capacita’ di contenimento emozionale e di rassicurazione espresse dall’affidataria”. In data 17 maggio 2022, pero’, la (OMISSIS) depositava, in allegato alle memorie ex articolo 378 c.p.c., certificazione ASL recente sulle sue attuali condizioni di salute
Con riferimento alla posizione di (OMISSIS), la Corte territoriale ha rilevato che la disponibilita’ affettiva di questa nei confronti della figlia e della nipote e’ “parsa autentica, anche se non sempre sostenuta da adeguate capacita’ critiche e autocritiche e di controllo emotivo”. “Nella relazione con la bambina, la nonna materna appare eccessivamente attiva. Infatti, iperstimola la bambina portandola a faticare e a sostare sul singolo momento ludico. In lei si e’ rilevata anche una scarsa capacita’ normativa sotto il profilo dell’imposizione dei limiti e indicazioni alla nipote”. “A causa dei disturbi di cui e’ affetta (ansia e depressione) e considerato il ruolo controllante, dominante e percio’ conflittuale nei confronti della figlia, la nonna non puo’ costituire una garanzia nell’esercizio di una funzione genitoriale vicariante in luogo della figlia”.
Avverso questa pronuncia hanno proposto ricorso per Cassazione la madre e la nonna materna della minore. Ha depositato controricorso il curatore speciale della minore. Le parti ricorrenti hanno depositato memoria.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente propone ricorso affidato a sei motivi:
1. Violazione del principio di immutabilita’ del Giudice nelle procedure con rito camerale L. n. 184 del 1983. ex articolo 17. Violazione dell’articolo 276 c.p.c., comma 1. Nullita’ derivante dalla costituzione del Giudice ex articolo 158 c.p.c. e articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per nullita’ della sentenza o del procedimento; Deduce che la Corte non ha tenuto conto che il Collegio giudicante era mutato nella sua composizione piu’ volte senza rispettare il principio di immutabilita’ dei componenti del Collegio. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 276 c.p.c., comma 1, i Giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni. A dire della ricorrente, questo non sarebbe avvenuto con nocumento rispetto alla diversa valutazione dello stato della minore, cosi’ come descritto dall’affidataria e dagli stessi operatori che si erano occupati di lei prima dell’affidamento non ascoltati dal Collegio giudicante;
2. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti; omesso esame circa espletamento CTU di natura psichiatrica, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5; La Corte avrebbe errato nell’affidare la seconda perizia sullo stato di salute dei soggetti coinvolti ad una psicologa e non anche una psichiatra professionalmente piu’ idonea a valutare il disturbo della (OMISSIS). A supporto della tesi si evidenzia che la perizia svolta nel giudizio di I grado svolta da una psicologa e da una psichiatra aveva condotto ad una diversa proposta di non allontanamento della minore dalla madre, soluzione peraltro disattesa dal Tribunale;
3. Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 1984, articoli 1, 8, 10, 12 e 15, nonche’ dell’articolo 3 della convenzione ONU dei Diritti del Fanciullo; nonche’ violazione dell’articolo 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5; i Giudici di merito avrebbero disatteso il principio a carattere generale che impone la valorizzazione del legame naturale che attribuisce un carattere prioritario al diritto del minore di crescere nella famiglia di origine; non avrebbero applicato i parametri di valutazione della situazione di abbandono sui quali fondare la dichiarazione di adottabilita’ definiti dalla costante giurisprudenza della Corte ed in particolare avrebbe presupposto che la malattia mentale incida sic et simpliciter sulle capacita’ genitoriali.

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A suffragio della censura la ricorrente contestava nuovamente le risultanze della CTU utilizzando le diverse indicazioni definite nella CTU di primo grado e nella CTP ed in particolare evidenziava diverse affermazioni della CTU sull’uso e dosaggio dei farmaci prescritti alla (OMISSIS);
4. Violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, articolo 111 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4; Violazione L. n. 184 del 1993, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5; la decisione non avrebbe fornito motivazioni e riscontri effettivi circa la capacita’ vicariante della nonna valutando la sua posizione congiuntamente a quella della figlia estendendo de facto il giudizio negativo. Avrebbe apprezzato la sua disponibilita’ affettiva verso la nipote, evidenziando, pero’, l’assenza di adeguate capacita’ critiche e autocritiche di controllo emotivo con una motivazione che violerebbe il “minimo costituzionale” definito negli arresti delle S.U.;
5. Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, articoli 1, 2, 4, 5, 15 e 16 e dell’articolo 3 Convenzione di New York, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; si sarebbe dovuto disporre l’affidamento familiare in quanto le difficolta’ della famiglia di origine avevano natura transitoria;
6 Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, articolo 1, commi 2 e 3; la Corte non avrebbe considerato che lo stato di adottabilita’ puo’ essere dichiarato soltanto se si accerti che, nonostante siano stati sperimentati adeguati interventi di sostegno da parte dei Servizi sociali, non vi sia la possibilita’ di crescita serena del minore. Tentativi questi che non sarebbero mai stati esperiti nonostante le risultanze della CTU di I grado. Nel caso specifico pertanto, sarebbe lecito pensare che le manchevolezze della famiglia non abbiano superato quella soglia di gravita’ ed irrimediabilita’ richieste per la declaratoria di adottabilita’.

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2. Anche la sig.ra (OMISSIS) ha presentato autonomo ricorso per cassazione affidato a quattro motivi:
2.1 Violazione del principio di immutabilita’, del giudice nelle procedure che si svolgono con il rito camerale L. n. 184 del 1983, ex articolo 17. Nullita’ derivante dalla costituzione del giudice ex articolo 158 c.p.c. e articolo 360 c.p.c., n. 4, per nullita’ della sentenza e del procedimento. Vengono mossi i medesimi rilievi enunciati sub 1.1;
2.2 Violazione della L. n. 183 del 1984, articoli 1, 8, 10, 12 e 15, nonche’ dell’articolo 3 Convenzione ONU dei Diritti dei Fanciulli, ratificata con L. n. 179 del 1991, nonche’ violazione dell’articolo 8 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali e dell’articolo 360 c.p.c., n. 5: insussistenza dello stato di abbandono rispetto alla nonna. Sarebbe stata valutata negativamente la potenzialita’ vicariante della nonna sulla base prevalentemente della evidenziazione della conflittualita’ esistente tra madre e nonna e di una sua presunta depressione insorta forse dopo il decesso del marito; si sarebbe valutato esclusivamente la potenzialita’ di conflitti con la figlia in ordine alle decisioni e alle scelte riguardanti la minore anche in considerazione della convivenza tra madre e nonna.
2.3 Nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, e articolo 111 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4. Omesso esame di fatto decisivo: in particolare, omesso e fuorviante esame circa la possibilita’ di un affidamento familiare della minore alla nonna materna. La motivazione espressa nella sentenza non consente di operare un giudizio di sussunzione sotto la L. n. 183 del 1984, articoli 1 e 8, articoli 12, 15 e articolo 17, comma 4, Convenzione dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali e Convenzione di Strasburgo. Violazione degli articoli 29 e 30 Cost.; sarebbe stata valutata sempre congiuntamente la posizione della madre e della nonna e non si sarebbe considerato che la sig.ra (OMISSIS) aveva sofferto di disturbi ansiosi depressivi soltanto in passato come risultava agli atti; avrebbe negato cosi’ il richiesto affidamento violando quel requisito minimo di motivazione con una motivazione soltanto apparente;
2.4 Violazione della L. n. 183 del 1984, articoli 1 e 8, dell’articolo 8 CEDU nonche’ dell’articolo 3 Convenzione ONU sui diritti dei fanciulli; la Corte non avrebbe applicato i parametri di valutazione della situazione di abbandono ai fini della dichiarazione di adottabilita’ non prendendo in considerazione alcuna la sussistenza di un saldo legame affettivo della minore con la nonna e dell’inesistenza di prove concrete “di sicura valenza probatoria” che impedissero l’affidamento a quest’ultima.

Ai fini dell’accertamento dello stato di abbandono

3.Si e’ costituito il resistente Curatore speciale della minore chiedendo la riunione del giudizio promosso dalla sig.ra (OMISSIS) con quello promosso dalla sig.ra (OMISSIS) verso la medesima sentenza della Corte di Appello n. 33/2019 e la dichiarazione di inammissibilita’ o di rigetto dei ricorsi;
Non hanno svolto difese gli altri intimati;
4. La Corte con ordinanza n. 34279 del 15 marzo 2021, avendo riguardo alle peculiarita’ delle questioni sollevate, ha rinviato a nuovo ruolo per consentire la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza.
Sul ricorso della sig.ra (OMISSIS)
5.1 il primo motivo e’ infondato. Nel giudizio civile: “In grado di appello, in base alla disciplina di cui al novellato articolo 352 c.p.c., il collegio che Delib. la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali e’ stata compiuta l’ultima attivita’ processuale, cioe’ la discussione o la precisazione delle conclusioni” (Cass., n. 15660/2020; Cass., n. 4925/2015). Pertanto, la parte istruttoria ad essa precedente non incorre nella necessita’ di immutabilita’ del Collegio giudicante e, quindi, non consegue nullita’ della decisione se in tale fase v’e’ mutamento del Collegio giudicante; nei fatti, va sottolineato che i Giudici togati sono sempre stati i medesimi in quest’ultima scansione processuale.
5.2 In relazione al secondo motivo deve rilevarsi che la Corte d’Appello ha fondato il giudizio negativo sulla ricorrente non sull’incapacita’ di fornire alla minore le cure materiali o nella mancanza di legame affettivo ma “sulla scarsa capacita’ di autoregolazione emotiva” (…) nonche’ in uno scompenso psichico (…) che ha portato la stessa ad un ricovero nel corso dell’estate dello scorso anno”. (quella che ha preceduto la decisione impugnata n.d.r.). Il peso di questa condizione psicopatologica sulla decisione non e’ stato, tuttavia sostenuto da un’indagine tecnica proveniente da uno psichiatra, ma, contrariamente al primo grado, soltanto sulla valutazione svolta da una psicologa, la quale, per sua stessa ammissione, non ha la competenza ne’ per comprendere gli effetti sui comportamenti osservati delle terapie farmacologiche ne’, soprattutto, per fornire una valutazione prognostica sulla natura, reversibilita’, durata e andamento della patologia riscontrata sulla ricorrente. e le ricadute dei comportamenti materni, derivanti anche dall’abituale assunzione di medicamenti specifici, sulla sua capacita’ genitoriale. La mancanza di un supporto tecnico di primaria importanza alla luce della storia e dell’evoluzione delle difficolta’ personali della ricorrente rende le conclusioni contrastanti con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimita’ che e’ ferma nel ritenere che la dichiarazione di adottabilita’ costituisce una extrema ratio che si fonda sull’accertamento dell’irreversibile non recuperabilita’ della capacita’ genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, alla L. n. 184 del 1983, articolo 1, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identita’. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticita’ dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacita’ di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento (per tutte Cass., n. 24717/2021).

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L’indagine svolta, per l’incompletezza che e’ stata rilevata e specificamente censurata non e’ idonea a formulare la prognosi d’irreversibilita’ richiesta dall’interpretazione nomofilattico della L. n. 184 del 1983, articolo 1. La Corte di Cassazione ha anche affermato che ai fini dell’accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di adottabilita’, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacita’ genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l’esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volonta’ dei genitori di recupero del rapporto con essi (Cass., n. 7391/2016). Nel caso di specie manca una valutazione tecnica adeguata della psicopatologia posta alla base della decisione. Occorre verificare alla luce di una valutazione completa della personalita’ della ricorrente se le conclusioni della Corte d’Appello che si e’ fondata in via del tutto prevalente sulle valutazioni della consulente d’ufficio conducano univocamente al giudizio d’irreversibilita’ formulato con indagine strutturalmente carente.
6. Il terzo motivo e’ assorbito dall’accoglimento del secondo.
7. Il quarto motivo di ricorso (OMISSIS) deve essere trattato unitamente al secondo motivo prospettato dalla sig.ra (OMISSIS) essendo entrambi diretti a censurare la radicale mancanza di valutazione in relazione alla nonna materna delle caratteristiche del legame tra la nonna materna e la nipote.
8. Entrambi sono fondati. Il giudizio sulla carenza della figura vicariante della nonna si fonda essenzialmente sulla relazione con la figlia, dalla quale non avrebbe operato un adeguato distacco, pur risultando l’impegno, in adesione alle prescrizioni provenienti dai tecnici investiti della questione nel primo grado di giudizio, di fornirle adeguata casa di abitazione, e su una personalita’ ansiosa e di umore depresso. La Corte fonda la prognosi negativa sui profili di conflittualita’ con la figlia mentre in relazione alla minore, ci si e’ limitati ad osservare che la nonna iperstimola la minore e presenta una scarsa capacita’ normativa. Nessuna indicazione proviene dall’indagine tecnica sul legame con la minore, sulla sua continuita’, sulle capacita’ di accudimento, Il giudizio, cui aderisce la Corte d’Appello, senza questi indicatori essenziali risulta meramente ipotetico ed inadeguato rispetto alle ragioni che devono sostenere l’accertamento di una condizione di abbandono. Deve aggiungersi che manca del tutto la valutazione della possibilita’ di progetti ed interventi di sostegno realizzabili in ausilio alla figura vicariante da parte dei servizi territoriali come richiesto reiteratamente dalla giurisprudenza EDU (Cass., n. 3873/2019). In conclusione i fattori di criticita’ della personalita’ della nonna materna non sono posti in correlazione con il legame con la nipote, non esplorato e sostituito dalla valutazione prognostica futura fondata sulla conflittualita’ con la figlia. Dagli stessi atti, peraltro, (v. documentazione esibita dalla (OMISSIS) in appello relativa alla valutazione del 2018, doc. 11 e 12) risulta che le evidenziate crisi depressive erano ancorate ad un evento luttuoso temporalmente circoscritto (la CTU che evidenziava lo stato depressivo e’ del 2012). E’ orientamento costante della Corte di cassazione che l’accertamento dello stato di adottabilita’ deve essere ancorato ad un accertamento prognostico rigorosamente ancorato all’attualita’ rispetto alla decisione assunta (Cass., n. 7559/2018; principio ribadito anche da Cass., n. 29424/2020).

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In motivazione, peraltro, si fa riferimento ad una disponibilita’ affettiva autentica “anche se non sempre sostenuta da adeguate capacita’ critiche e autocritiche e di controllo emotivo”, ma evidenzia una generica personalita’ ansiosa, omettendo d’inserire questa valutazione nell’esame del legame con la minore.
In conclusione la valutazione della capacita’ vicariante della nonna materna e’ radicalmente carente, essendo assente l’esame ed il giudizio all’attualita’ sull’esistenza e le caratteristiche del legame affettivo con la nipote e sulla corrispondenza di questo legame all’interesse preminente del minore od, invece, ai suoi effetti pregiudizievoli sullo sviluppo della personalita’ della stessa.
Gli altri motivi del ricorso della nonna materna sono assorbiti, ad eccezione del primo che deve essere rigettato per le medesime ragioni poste a base del rigetto del ricorso (OMISSIS).
5.5 In conclusione, rigettati il primo motivo di entrambe le ricorrenti, deve essere accolto il secondo e quarto motivo del ricorso (OMISSIS), assorbiti gli altri ed il secondo motivo del ricorso (OMISSIS), assorbiti gli altri.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione perche’ si attenga ai principi esposti in motivazione in relazione ad entrambe le ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di entrambe le ricorrenti. Accoglie il secondo motivo della ricorrente (OMISSIS), assorbiti il terzo, il quarto, il quinto e il sesto. Accoglie il secondo motivo della ricorrente (OMISSIS), assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita’ e gli altri elementi identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, comma 2.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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