Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 18 agosto 2020, n. 5081.
La massima estrapolata:
Ai fini della valutazione della legittimità dell’operato di una Commissione di avanzamento è nota, infatti, l’elaborazione dei vizi di eccesso di potere in senso assoluto ed eccesso di potere in senso relativo, la cui differenza “riposa essenzialmente nel fatto che, mentre il primo si fonda sulla valutazione della coerenza generale del metro valutativo e della non manifesta incongruità e irragionevolezza del giudizio e del punteggio assegnato allo scrutinando in rapporto agli elementi di valutazione, il secondo attiene alla verifica della coerenza del metro valutativo utilizzato nei confronti dell’ufficiale ricorrente e degli ufficiali parigrado meglio graduati e collocati in posizione utile all’iscrizione in quadro di avanzamento, assumendo consistenza quando, senza travalicare in una indagine comparativa preclusa al giudice amministrativo, sia ictu oculi evidente la svalutazione dell’interessato o la sopravvalutazione di uno o di taluni degli ufficiali graduati in posizione utile. Il vizio d’eccesso di potere in senso relativo, pertanto, deve essere sostenuto dall’esistenza di vistose incongruenze nell’attribuzione dei punteggi in riferimento all’ufficiale interessato ed a uno o più parigrado iscritti in quadro, in modo che sia dimostrata la disomogeneità del metro di valutazione di volta in volta seguito e sia data evidenza alla mancata uniformità di giudizio. In altri termini, ciò che assume rilievo è la rottura dell’uniformità del criterio valutativo, che deve emergere dall’esame della documentazione caratteristica con assoluta immediatezza nel senso che la valutazione in concreto attribuita all’Ufficiale deve apparire inspiegabile e ingiustificabile in relazione alle valutazioni di uno o più dei pari grado iscritti nel quadro di avanzamento.
Sentenza 18 agosto 2020, n. 5081
Data udienza 28 luglio 2020
Tag – parola chiave: Esercito italiano – Quadri di avanzamento – Commissione di avanzamento – Valutazione di legittimità – Sindacato – Eccesso di potere relativo e assoluto – Differenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6610 del 2010, proposto dal signor Fr. Ma., rappresentato e difeso dagli avvocati Al. Ro. e Fe. Ma., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Al. Ro. in Roma, lungotevere (…),
contro
il Ministero della difesa ed altri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituitisi in giudizio,
nei confronti
del signor Do. Va., non costituitosi in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma Sezione I bis, n. 480 del 19 gennaio 2010, resa inter partes, concernente la mancata iscrizione di ufficiale dell’Esercito Italiano nei quadri di avanzamento al grado superiore ed il risarcimento del danno conseguente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 luglio 2020, svoltasi con modalità telematica ai sensi del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, il consigliere Giovanni Sabbato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 9952 del 2004, integrato da quattro distinti atti di motivi aggiunti ciascuno in ordine alle rispettive annualità di riferimento, proposto innanzi al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, il signor Fr. Ma., tenente colonnello dell’Esercito Italiano, aveva censurato la sua mancata iscrizione nei quadri di avanzamento al grado superiore per gli anni 2004/2008 avendo l’Amministrazione assegnatogli, per l’anno 2004, il punteggio di merito di 27,25 trentesimi (collocandolo così al 127° posto della graduatoria), di 27,33 trentesimi per l’anno 2005 (121° posto in graduatoria), di 27,48 trentesimi per l’anno 2006 (112° posto in graduatoria), di 27,50 trentesimi per l’anno 2007 (87° posto in graduatoria), di 27,72 trentesimi per l’anno 2008 (155° posto in graduatoria).
3. Costituitasi l’Amministrazione erariale, il Tribunale adì to Sezione I bis, dopo aver disposto la notificazione a mezzo pubblici proclami a fini di integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutti i possibili controinteressati, ha così deciso il gravame al suo esame:
– ha respinto il ricorso;
– ha condannato parte ricorrente al rimborso delle spese di lite (Euro 3.000,00).
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
– “il Mu. (che lamenta, a ben vedere, il solo eccesso di potere in senso assoluto) non ha fornito alcun elemento concreto atto a comprovare che i titoli che connotano il proprio “curriculum” professionale siano stati inadeguatamente valutati dalla competente Commissione ministeriale”;
– “le impugnate valutazioni, lungi dall’aver prescisso dalle risultanze documentali e dal non essere state adottate secondo un metro di giudizio ragionevole (e uguale per tutti gli Ufficiali scrutinati), siano sostanzialmente coerenti coi precedenti di carriera del soggetto in questione”;
– “Al di là delle riserve e delle mende di cui si è testé fatto cenno, non si può infatti non considerare che – in svariate schede valutative (ancorché conclusesi, queste, con l’attribuzione della massima qualifica finale) – il Mu. non è stato gratificato con le più elevate aggettivazioni possibili: né è sempre stato destinatario (come richiesto dalla, ormai consolidata, giurisprudenza formatasi sul punto) di citazioni di apprezzamento e/o compiacimento”.
5. Avverso tale pronuncia il signor Mu. ha interposto appello, notificato il 17 luglio 2010 e depositato il 21 luglio 2010, lamentando, attraverso quattro motivi di gravame (pagine 9-21) reiterativi delle censure di primo grado ritenute non adeguatamente scrutinate, quanto di seguito sintetizzato:
I) il Tribunale non avrebbe considerato che “l’odierno appellante vanta un curriculum professionale di grandissimo valore che evidenzia eccellenti qualità morali, professionali e di carattere, elevatissimo grado di autonomia e responsabilità e notevoli qualità intellettuali e culturali” (cfr. pagina 9 dell’appello) e che ha subì to un trattamento disparitario rispetto a quello riservato ad altri colleghi, in particolare il tenente colonnello Gi. Mi. (che, nel 2008, conseguiva il punteggio di 28,72 collocandosi al 23° posto nella relativa graduatoria per l’avanzamento a scelta);
II) il Tribunale non avrebbe, altresì, considerato che, in ciascuna delle quattro categorie di giudizio, la Commissione ha attribuito all’appellante, e soltanto nei suoi riguardi, dieci punteggi numerici del tutto identici, motivati da schede valutative altrettanto identiche cosicché, trattandosi della meccanica riproduzione del medesimo giudizio, difetterebbe il carattere soggettivo e collegiale delle valutazioni espresse; inoltre il Tribunale non avrebbe considerato che le motivazioni rese dalla Commissione per ciascuna annualità sono praticamente coincidenti così da risultare financo assente quella valutazione che connota il giudizio in materia di avanzamento a scelta;
III) si invoca in ogni caso l’annullamento del capo della sentenza relativa alle spese di giudizio assumendone la palese ingiustizia;
IV) si chiede, infine, il risarcimento del danno derivante dall’esecuzione degli atti impugnati in prime cure e dei quali se ne assume l’illegittimità .
6. L’appellante ha concluso chiedendo l’accoglimento dell’appello.
7. Il Ministero, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
8. In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti non hanno svolto difese scritte.
9. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica svoltasi con modalità telematica del 28 luglio 2020, è stata ivi trattenuta in decisione.
10. Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato e sia pertanto da respingere.
10.1 Parte appellante, oltre a riproporre, in chiave critica, le deduzioni esaminate (e respinte) dal Tribunale inerenti alla mancata o erronea valutazione dei titoli in suo possesso nel quadro del vizio dell’eccesso di potere in senso assoluto, denuncia la mancata disamina delle censure intese ad evidenziare una disparità di trattamento con altro ufficiale.
10.2 Va da subito precisato che tali deduzioni devono essere scrutinate in questa sede non potendosi ravvisare, sulla base di tale pretesa mancanza, la fattispecie della rimessione della causa al giudice di prime cure ai sensi dell’art. 105 c.p.a., in quanto da ciò non è dato evincere un difetto di motivazione che può definirsi “assoluto”. Infatti il carattere devolutivo dell’appello giustifica il rinvio, a norma dell’art. 105 c.p.a., della causa al Tribunale solo ove sia raggiunta la soglia del difetto assoluto di motivazione (come rammentato dalla Sezione con la sentenza 12 agosto 2019, n. 5657 alla luce delle recenti pronunce dell’Adunanza plenaria ivi richiamate).
Deve conclusivamente osservarsi che, a differenza di quanto osservato dal Tribunale, il quadro censorio che connota i ricorsi di prime cure è declinato secondo una duplice traiettoria argomentativa che riproduce, oltre allo schema tipico del vizio di eccesso di potere in senso assoluto, anche quello dell’eccesso di potere in senso relativo mercé la valorizzazione della posizione di un altro ufficiale, i cui precedenti di servizio sarebbero stati ingiustificatamente valutati in maniera più favorevole.
Ai fini della valutazione della legittimità dell’operato di una Commissione di avanzamento è nota, infatti, l’elaborazione dei vizi di eccesso di potere in senso assoluto ed eccesso di potere in senso relativo, la cui differenza “riposa essenzialmente nel fatto che, mentre il primo si fonda sulla valutazione della coerenza generale del metro valutativo e della non manifesta incongruità e irragionevolezza del giudizio e del punteggio assegnato allo scrutinando in rapporto agli elementi di valutazione, il secondo attiene alla verifica della coerenza del metro valutativo utilizzato nei confronti dell’ufficiale ricorrente e degli ufficiali parigrado meglio graduati e collocati in posizione utile all’iscrizione in quadro di avanzamento, assumendo consistenza quando, senza travalicare in una indagine comparativa preclusa al giudice amministrativo, sia ictu oculi evidente la svalutazione dell’interessato o la sopravvalutazione di uno o di taluni degli ufficiali graduati in posizione utile. Il vizio d’eccesso di potere in senso relativo, pertanto, deve essere sostenuto dall’esistenza di vistose incongruenze nell’attribuzione dei punteggi in riferimento all’ufficiale interessato ed a uno o più parigrado iscritti in quadro, in modo che sia dimostrata la disomogeneità del metro di valutazione di volta in volta seguito e sia data evidenza alla mancata uniformità di giudizio. In altri termini, ciò che assume rilievo è la rottura dell’uniformità del criterio valutativo, che deve emergere dall’esame della documentazione caratteristica con assoluta immediatezza nel senso che la valutazione in concreto attribuita all’Ufficiale deve apparire inspiegabile e ingiustificabile in relazione alle valutazioni di uno o più dei pari grado iscritti nel quadro di avanzamento” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 novembre 2018, n. 6270).
Infatti, nei quadri di avanzamento al grado superiore, la Commissione di avanzamento esprime un giudizio di idoneità con l’attribuzione di un punteggio che è il risultato dell’esercizio di un’ampia discrezionalità tecnica. Di conseguenza, il sindacato del giudice amministrativo risulta confinato, salvi i casi di violazione delle regole formali, in uno spazio assai limitato, delineato da vizi macroscopici che emergono con immediatezza dall’esame della documentazione caratteristica (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2017, n. 4584 e 17 gennaio 2018, n. 226).
In sostanza, si tratta di giudizi che non solo non richiedono una motivazione analitica, ma che sono sindacabili soprattutto con riferimento alla coerenza generale del metro valutativo e alla manifesta incongruità e irragionevolezza del giudizio e del punteggio assegnato al singolo ufficiale, senza possibilità alcuna di espletare indagini comparative.
In questo contesto, risulta quindi dirimente l’analisi, sotto il profilo della ragionevolezza e della logicità, dei giudizi attribuiti con riferimento ai parametri indicati dalla disciplina di settore.
In particolare, le norme sull’avanzamento a scelta del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010) prevedono che la promozione derivi da una valutazione in assoluto per ciascuno degli ufficiali scrutinati, e non dalla comparazione fra loro, in relazione a taluni elementi: qualità morali, di carattere e fisiche; benemerenze e qualità professionali dimostrate durante la carriera; doti intellettuali e di cultura; attitudine ad assumere incarichi nel grado (cfr. art. 1058). A ciascun ufficiale la Commissione attribuisce quindi un punteggio che determina l’iscrizione nel quadro di avanzamento in ragione della posizione conseguita nella graduatoria.
Sul tema la giurisprudenza ha poi avuto modo di enucleare alcuni principi per quel che riguarda i possibili profili di eccesso di potere in senso assoluto e relativo connessi al procedimento di valutazione. Nel presente giudizio, come detto, è stato infatti dedotto pure il vizio di eccesso di potere in senso assoluto, che presuppone innanzitutto una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi (tutti giudizi finali apicali, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici, etc.), ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento, sicché, sintomi di tale vizio possono cogliersi solo quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale, da rendere a prima vista del tutto inadeguato il punteggio a lui attribuito dalla Commissione di avanzamento nella scheda valutativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2014, n. 3015).
Va dunque sottolineato come la Commissione di avanzamento sia comunque chiamata ad apprezzamenti di particolare ampiezza ed intensità che investono l’intera personalità dei candidati. Pertanto, l’amplissima discrezionalità nell’analisi dei profili concerne doti che non sono definibili mediante una ponderazione aritmetica del numero e della qualità dei titoli posseduti ma necessita di sfumatissime analisi di merito degli elementi personali e di servizio emersi nei confronti di ciascuno dei soggetti scrutinati. Segue da ciò che l’invocata importanza degli incarichi rivestiti costituisce l’espressione di un’indagine di merito riservata alla Commissione di avanzamento e, come tale, di norma preclusa al giudice di legittimità (cfr. Cons Stato, sez. IV, 13 ottobre 2014, n. 5044).
Nelle valutazioni espresse nei confronti degli ufficiali partecipanti ai giudizi di avanzamento al grado superiore non è quindi consentito isolare uno o più singoli episodi nella carriera, sia propria che degli ufficiali assunti come termine di confronto, allo scopo di dedurre l’illegittimità del giudizio della Commissione, essendo le valutazioni riferite all’intera carriera degli scrutinandi e facendo riferimento nella loro globalità alla personalità ed alla carriera di costoro. I singoli requisiti e titoli devono infatti essere considerati complessivamente nel loro insieme, e non singolarmente, per cui la mancanza di uno o più titoli da parte di un valutando può essere ben supplita, nei confronti di altri valutandi, dall’entità di titoli diversi, apprezzati come equivalenti o di maggior valore nell’ambito di un giudizio complessivo ed indivisibile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 ottobre 2013, n. 4930).
In sostanza, in sede di avanzamento degli ufficiali, il giudizio della Commissione è il risultato di una valutazione complessiva, tesa a definire, per ciascun aspirante, un quadro unitario delle caratteristiche peculiari possedute sotto i profili delle qualità intellettuali, professionali, fisiche, morali e di carattere, nonché dell’attitudine a ricoprire incarichi del grado superiore. Sfugge quindi al sindacato giurisdizionale di legittimità ogni concreta valutazione dei titoli o la loro comparazione con quelli degli altri aspiranti, attesa la piena autonomia dei relativi giudizi, con la conseguenza che è improprio isolare soltanto pochi titoli, ancorché rilevanti nell’economia del giudizio complessivo, per affermare l’incongruenza di questo, ben potendo essere compensata la deficienza di un titolo dal possesso di altri pure rilevanti (cfr. Cons. Stato sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4852).
In caso di avanzamento al grado superiore, non trattandosi di uno scrutinio per merito comparativo, ma di tanti autonomi giudizi quante sono le posizioni personali degli ufficiali interessati alla progressione di grado, le censure di inadeguatezza del punteggio in senso relativo vanno pertanto giustificate non con il mero raffronto tra i titoli di parigrado, bensì sulla base di consistenti indizi di macroscopici contrasti di giudizio, capaci di dimostrare, con chiaro ed univoco significato, l’esistenza di vizi di incoerenza e di illogicità di portata tale da non lasciare dubbi sul travalicamento, da parte della Commissione, dei limiti della sua pur ampia discrezionalità tecnica (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 giugno 2000, n. 3234).
Nella controversia avente ad oggetto il mancato avanzamento dell’ufficiale al grado superiore il giudice amministrativo non può dunque sostituirsi alla Commissione di avanzamento nella valutazione della qualità dei singoli elementi presi in considerazione. La verifica della coerenza del metro valutativo utilizzato nei confronti del ricorrente e degli altri parigrado meglio graduati e collocati in posizione utile all’iscrizione in quadro di avanzamento non può infatti tradursi in una indagine comparativa preclusa al giudice amministrativo, ma solo in un esame circa la sussistenza di una macroscopica svalutazione dell’interessato o la sopravvalutazione degli ufficiali graduati in posizione utile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2018, n. 1506).
Nel giudizio di avanzamento deve inoltre evidenziarsi come, per la valutazione delle qualità morali, di carattere e fisiche, spetti alla Commissione di valutare non tanto la quantità degli encomi, quanto piuttosto se gli stessi sono riferibili ad occasionali episodi nella carriera dell’ufficiale o se, invece, per il loro contenuto e per le ragioni che ne determinarono l’attribuzione, tali encomi, essendo stati distribuiti in modo uniforme in tutto l’arco della carriera, possano considerarsi espressivi di una chiara posizione di preminenza dello stesso ufficiale rispetto ai colleghi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 400).
Infine, il principio dell’autonomia dei giudizi di avanzamento preclude che in assenza di elementi nuovi intervenuti nell’intervallo tra le due valutazioni, la precedente graduatoria assuma rilevanza decisiva nel giudizio successivo o che ne derivi una sorta di cristallizzazione della posizione dell’ufficiale, neppure quando si tratti di procedimenti che riguardano l’avanzamento allo stesso grado. Pertanto, nulla impedisce che le valutazioni di ogni Commissione giungano per ogni soggetto scrutinato a conclusioni difformi da quelle espresse dai punteggi e dall’ordine di inserimento delle posizioni nelle precedenti graduatorie (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1° dicembre 2004, n. 7841).
Sulla base dei sopra ricordati approdi giurisprudenziali, va quindi esaminata la presente controversia.
10.3 Ebbene, non può essere condivisa la censura relativa ad una pretesa disparità di trattamento con gli altri ufficiali scrutinati fondata sull’inadeguato riscontro dei titoli e degli incarichi (anche in contemporanea) svolti. L’appellante infatti afferma una “superiorità ” del suo curriculum rispetto a quello dei contro interessati senza tuttavia fornire la prova evidente dell’incoerenza o dell’irragionevolezza del giudizio operato dalla Commissione di avanzamento. In sostanza, non ha dimostrato quell’evidente vizio della funzione che costituisce l’unico motivo per poter superare i limiti all’apprezzamento dell’operato ampiamente discrezionale dell’Amministrazione (apprezzamento che, è bene ribadirlo, è tanto più delicato quando -come senza dubbio avviene nel caso di specie- ci si trova a dover confrontare il profilo professionale di Ufficiali – quali, certamente, l’appellante, ma anche gli altri soggetti valutati- dal percorso professionale privo di mende e di grande spessore).
L’indicazione degli incarichi ricoperti, dei risultati conseguiti e delle onorificenze ottenute, di per sé non dimostra una superiorità del candidato, sia in ragione della ricordata autonomia dei singoli giudizi, sia perché avulsa da una precisa indicazione in ordine alla incoerenza della valutazione dei titoli e degli incarichi degli ufficiali assunti come contro interessati.
11. Per quanto riguarda le deduzioni relative a tale specifico profilo di censura, articolate col primo motivo, l’appellante evidenzia il conseguimento delle onorificenze della Medaglia Mauriziana e del cavalierato al merito della Repubblica, ma per la prima vale il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “Non possono assumere alcun valore indicativo di eccelse ed indiscusse qualità personali e capacità professionali e meritevolezza di promozione quei titoli conseguiti in virtù di una determinata anzianità che può essere ottenuta da tutti gli ufficiali che ne facciano domanda e che abbiano prestato servizio senza demerito per il numero previsto di anni, tra cui rientrano oltre alla Medaglia al Merito di Lungo Comando anche la Medaglia Mauriziana previste in ordine decrescente di importanza dall’art. 76 lett. d), d.P.R. 18 luglio 1986 n. 545, ora riprodotto dall’art. 869 del d.P.R. n. 90 del 2010” (T.a.r. Roma, sez. I, 19 febbraio 2016, n. 2207). In effetti, la Medaglia Mauriziana riflette soltanto il raggiungimento di un’anzianità pari a 50 anni così come l’onorificenza di Cavaliere al merito sottende il riconoscimento della mancanza di mende sul piano morale senza specifici riflessi sulla qualità del servizio prestato. Per quanto poi riguarda il più duraturo servizio operativo espletato dall’appellante rispetto al tenente colonnello Miele non è dato comprendere secondo quale specifico criterio questo andava meglio valutato; infatti è riconosciuto un carattere non aritmetico e, per così dire notarile, alla ponderazione delle qualità complessive degli scrutinati, di contro discrezionalmente apprezzate nel loro insieme dall’Amministrazione in esito ad un’unitaria visione organica, condotta in ottica prevalentemente prospettica, del profilo umano, culturale, caratteriale, fisico, intellettuale, operativo, attitudinale e professionale dei vari candidati, insuscettibile di essere ridotta a mera somma algebrica di singole voci e, dunque, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica irragionevolezza. Si afferma, infatti, da questo Consiglio che “Nel deliberare l’avanzamento a scelta di Ufficiali, l’Amministrazione competente opera, infatti, una valutazione complessiva, organica, sintetica ed unitaria del candidato, condotta non in comparazione con gli altri aspiranti, ma in un’ottica assoluta, avendo quale riferimento la figura idealtipica di ufficiale meritevole; pertanto i relativi giudizi sono espressione di ampia discrezionalità, sindacabile dal g.a. entro confini particolarmente rigidi; va riconosciuto un carattere non aritmetico e per così dire notarile alla ponderazione delle qualità complessive degli scrutinati, di contro discrezionalmente apprezzate nel loro insieme dall’Amministrazione in esito ad un’unitaria visione organica, condotta in ottica prevalentemente prospettica, del profilo umano, culturale, caratteriale, fisico, intellettuale, operativo, attitudinale e professionale dei vari candidati, insuscettibile di essere ridotta a mera somma algebrica di singole voci e, dunque, sindacabile dal g.a. solo in caso di macroscopica irragionevolezza, di patente illogicità, di manifesto travisamento dei fatti, di intrinseca contraddittorietà, che debbono essere specificamente allegate e dimostrate dall’interessato” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2017, n. 1301).
L’appellante evidenzia, più precisamente, di aver svolto l’incarico di capo sezione per ben dieci anni (a fronte del “paio d’anni” svolto dal collega Miele) nel quadro di un complessivo più duraturo impegno presso reparti operativi, con il conseguimento del doppio degli elogi, ma anche per questo vale quanto sopra osservato a proposito dell’inattitudine di tali rilievi ad inficiare il giudizio espresso dalla Commissione proprio perché privo di ogni intrinseca natura comparativa.
Non emerge, conclusivamente sul punto, la fondatezza delle deduzioni con le quali si lamenta una valutazione deteriore rispetto ad altri ufficiali nel quadro del vizio di eccesso di potere in senso relativo.
12. Per quanto attiene all’altro tema censorio, come sopra posto in evidenza, questo Consiglio (sentenza, sez. IV, 2 aprile 2020, n. 2232) ha avuto modo di precisare che “la censura di eccesso di potere in senso assoluto presuppone innanzitutto una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi (tutti giudizi finali apicali, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici, etc.), ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento; di conseguenza, sintomi di tale vizio possono cogliersi solo quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale, da rendere a prima vista del tutto inadeguato il punteggio, a lui attribuito dalla Commissione di avanzamento nella scheda valutativa”. Si è altresì osservato, in una pronuncia parimenti recente di questa Sezione, che “Il vizio di eccesso di potere in senso assoluto è rilevabile dal Giudice della legittimità solo nel caso in cui l’interessato sia in possesso di titoli talmente eccezionali da far risultare ictu oculi manifestamente inadeguati i punteggi che gli sono stati attribuiti, e cioè quando dall’esame della documentazione caratteristica risulta con assoluta immediatezza l’incoerenza della valutazione della commissione superiore rispetto ai precedenti di carriera dell’ufficiale” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 11 marzo 2020, n. 1736). E’ di tutta evidenza, quindi, che “In un siffatto contesto può dibattersi di eccesso di potere in senso assoluto solo ove vi sia effettivo e palese scollamento tra documentazione e valutazione, in guisa da far ritenere che, posta la meritevolezza del punteggio massimo per l’ufficiale che ha primeggiato in ogni profilo rilevante, anche interno, nonché nei corsi basici, una diversa valutazione in assenza di documentati elementi decrementativi possa presumersi in assoluto non ragionevole. Ciò detto, è parimenti evidente che non possa concepirsi una rigida, dettagliata e millimetrica scala di corrispondenze tra valutazione e documentazione caratteristica, non foss’altro perché quest’ultima descrive l’intera vita professionale dell’aspirante esaminando fatti, comportamenti e circostanze la cui rilevanza e meritorietà non può che passare attraverso il filtro di un’indefettibile discrezionalità tecnica del valutatore, opportunamente riservata dalla legge alla Commissione” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 marzo 2014, n. 1121).
Anche in ordine a tale censura deve rilevarsi l’infondatezza delle deduzioni sollevate dall’appellante, secondo cui il T.a.r. sarebbe incorso nel travisamento della reale situazione di fatto nel ritenere che “in svariate schede valutative (ancorché conclusesi, queste, con l’attribuzione della massima qualifica finale), il Mu. non è stato gratificato con le più elevate aggettivazioni possibili: né è sempre stato destinatario (come richiesto dalla, ormai consolidata, giurisprudenza formatasi sul punto) di citazioni di apprezzamento e/o compiacimento”. A fronte di ciò, infatti, l’appellante evidenzia i giudizi lusinghieri riportati nel suo “stato di servizio” (pagina 13 dell’atto di appello) a partire dal 1985 che sarebbero tali da contraddire le considerazioni del Tribunale a sostegno della contestata statuizione reiettiva. Anche tale rilievo non convince, già solo per il fatto che tali espressioni elogiative, così come elencate in sede di gravame, non riflettono sempre quel massimo livello di aggettivazione possibile, come detto, richiesto per configurare il vizio dell’eccesso di potere in senso assoluto essendo spesso connotate da una valenza non apicale (identificandosi – per lo più – con le espressioni di “vivo compiacimento” e “vivo apprezzamento”). Inoltre, la scheda valutativa n. d’ordine 44 per l’anno 1995 riporta il giudizio finale di “SUPERIORE ALLA MEDIA” invece che eccellente, come negli anni precedenti, quali sintesi di valutazioni non entusiastiche (ad esempio alla voce “Capacità amministrativa e cura del materiale” si rinviene il giudizio “Normalmente diligente”).
13. Parte appellante, ulteriormente deduce, col secondo mezzo, che il giudizio espresso in relazione alle quattro voci di riferimento è coincidente in ciascuna annualità così come quello espresso da ciascun commissario pur modificandosi negli anni la composizione della Commissione. Come sopra evidenziato, gli scrutini per la promozione al grado superiore, alla luce di quanto statuito dall’art. 1060 del d.lgs n. 66/2010 in ordine alla loro autonomia, testualmente prevedendo che “I vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro anche se la commissione d’avanzamento è composta dagli stessi membri e il militare è sempre preposto al medesimo incarico, sono tra loro indipendenti, conservando ciascuno la propria autonomia”. Va poi soggiunto che, come da orientamento di questo Consiglio, la semplice sovrapposizione lessicale dei giudizi espressi dai singoli commissari non assume in sé carica patologica in assenza di ulteriori elementi che denotino la mancanza di valutazione personale e soggettiva (Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 1990, n. 229; T.a.r. Roma, sez. I, 14 aprile 2020, n. 3919) e questo anche quando tale pretesa anomalia non si riscontri con riferimento agli altri candidati proprio per la rilevata autonomia di ciascun giudizio.
14. Col terzo motivo di gravame, l’appellante contesta il capo della sentenza con il quale è stato condannato alle spese di giudizio reputando, a prescindere dall’esito del giudizio, tale statuizione iniqua e della quale quindi si invoca l’annullamento. Va premesso che, rilevata, per le ragioni anzidette, la infondatezza delle deduzioni afferenti al merito della controversia, la statuizione sulle spese risulta coerente con il canone della soccombenza. Per quanto riguarda l’importo (Euro 3.000,00) stabilito dal giudice di prime cure, l’infondatezza del rilievo si deve alla discrezionalità che compete al giudice del merito. Secondo consolidato orientamento di questo Consiglio, infatti, “In materia di spese processuali la decisione del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa; non è invece sindacabile, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito sull’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese medesime; tali principi trovano applicazione non soltanto quando il giudice ha emesso una pronuncia di merito, ma anche quando si è limitato a dichiarare l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’atto introduttivo del giudizio, atteso che pure in tali ultimi casi sussiste pur sempre una soccombenza, sia pure virtuale, di colui che ha agito con un atto dichiarato inammissibile o improcedibile, che consente al giudice di compensare parzialmente o totalmente le spese, esercitando un suo potere discrezionale che si traduce in un provvedimento, che rimane incensurabile purché non illogicamente motivato e che ha, come suo unico limite, il divieto di condanna della parte vittoriosa” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 aprile 2019, n. 2689). Ne consegue, conclusivamente, che la quantificazione delle spese di giudizio sfugge al controllo del giudice d’appello.
15. Quanto dedotto con il quarto (ed ultimo) motivo d’appello non può che essere disatteso non potendosi accogliere la domanda risarcitoria del danno conseguente per la rilevata mancanza degli elementi costitutivi dell’illecito configurato dall’appellante sub specie di lesione delle prospettive di carriera.
16. Per le ragioni sopra esposte, l’appello è infondato e va respinto.
17. Nessuna determinazione va assunta sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n. r.g. 6610/2010), lo respinge.
Nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2020 convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Fabio Taormina – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere, Estensore
Francesco Frigida – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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