Corte di Cassazione, penale, Sentenza|22 marzo 2022| n. 9968.
Ai fini della validità della querela presentata oralmente alla polizia giudiziaria a seguito di arresto in flagranza, la manifestazione di volontà della persona offesa di perseguire l’autore del reato è univocamente desumibile dall’espressa qualificazione dell’atto, formato su richiesta della persona offesa, come “verbale di ricezione di querela orale”. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, non è dirimente l’indicazione della formale richiesta di punizione, ma la valutazione del contesto fattuale, riservata al giudice di merito).
Sentenza|22 marzo 2022| n. 9968. Ai fini della validità della querela presentata oralmente alla polizia giudiziaria
Data udienza 2 febbraio 2022
Integrale
Tag – parola: Reati ex artt. 445, 56, 640 c.p. – Consegna di banconota falsa – Arresto in flagranza – Querela orale – Validità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VERGA Giovanna – Presidente
Dott. BORSELLINO Maria D. – Consigliere
Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere
Dott. PACILLI Giuseppina A.R – Consigliere
Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/05/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PEDICINI ETTORE;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre per cassazione per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Brescia del 29/05/2020 che, in parziale riforma di quella del Tribunale della stessa citta’, ha ridotto la pena inflitta all’imputato in ordine ai reati di cui agli articoli 455 e 56-640 c.p..
Al riguardo, deduce l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilita’ con riferimento al delitto di tentata truffa. Sostiene che non poteva qualificarsi valida querela quella che la p.o. aveva oralmente sporto alla p.g. in data 27/8/2019, stante il difetto di qualsiasi manifestazione, tanto espressa quanto tacita, della volonta’ punitiva e a nulla rilevando che nell’intestazione dell’atto si facesse riferimento ad un “verbale di ricezione di querela”, non potendo la mera intestazione prevalere sul contenuto effettivo, per come sancito da orientamento di questa S.C. (Sez. 4, n. 17532 del 5/3/2020). Peraltro, nel caso di specie, non si trattava del recepimento di un atto proveniente dal privato, come avviene nel caso di denuncia predisposta dalla p.o. e poi ratificata dalla p.g., bensi’ di “denuncia-querela” formata dalla p.g. ove la volonta’ deve essere esplicita e ben evidente dal contenuto dell’atto (Sez. 5, n. 15166 del 15/2/2016).
2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 12/1/2022, richiamando l’orientamento espresso da Sez. 4, sentenza n. 3733 del 07/11/2019, sul rilievo dell’infondatezza dei motivi, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Ritiene il Collegio che il ricorso non sia fondato.
Invero, nel caso in esame, si verte nell’ipotesi di cui all’articolo 337, comma 2, in relazione all’articolo 381 c.p.p., comma 3, essendo la querela stata presentata oralmente dalla p.o. all’ufficiale di polizia giudiziaria, a seguito di arresto in flagranza dell’imputato. Dalla sentenza del primo giudice, richiamata da quella impugnata, risulta, infatti, che fu la p.o. a sollecitare l’intervento della p.g. avendo scoperto di essere stata truffata mediante la consegna, da parte dell’imputato, di una banconota falsa di Euro 50,00 quale corrispettivo dovuto per la consumazione di una cena. Pertanto, in tal caso, ai fini della validita’ della querela, proprio in ragione delle modalita’ del fatto, la manifestazione della volonta’ di perseguire l’autore del reato e’ univocamente desumibile dall’espressa qualificazione dell’atto, formato dalla polizia giudiziaria su richiesta della p.o., come “verbale di ricezione di querela orale”. In tal caso, infatti, assume rilievo il significato tecnico dell’espressione utilizzata che, qualificando come querela l’atto sottoscritto dalla p.o., delinea una manifestazione espressa della volonta’ punitiva. Correttamente, pertanto, il giudice del merito, ai fini della verifica della condizione di procedibilita’, ha fatto riferimento alle circostanze di fatto che hanno determinato la ricezione della querela ad opera della p.o., osservando come fu proprio la scoperta di essere stata pagata con una banconota falsa e, dunque, di essere stata truffata, che determino’ la p.o. a chiedere l’immediato intervento dei carabinieri; e cio’ all’evidente fine di ottenere la punizione dell’autore, tanto che con le sue dichiarazioni ne provoco’ l’arresto. Ma se questo e’ il contesto di fatto in cui maturo’ e si manifesto’ la volonta’ della p.o., del tutto coerente e logico e’ avere attribuito alla dicitura “verbale di ricezione di querela orale” la manifestazione di volonta’ che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato. In tal caso, pertanto, l’omessa indicazione della “formale richiesta di punizione” ovvero dell’uso delle formule di “chiusura” del tipo di quelle indicate negli orientamenti giurisprudenziali menzionati (“previa lettura e conferma”), non sono elementi dirimenti ai fini della sussistenza della condizione di procedibilita’, in quanto, allorche’ l’atto di querela e’ formato in costanza di arresto e, dunque, presentato oralmente alla p.g., non puo’ prescindersi dalla valutazione del contesto di fatto sotteso alla qualificazione dell’atto come querela. E si tratta di una valutazione che compete al giudice del merito e non certo alla Corte di legittimita’.
In conclusione, il ricorso va rigettato, condannandosi il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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