Ai fini della prova del reato di associazione di tipo mafioso

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 24 settembre 2019, n. 39062.

Massima estrapolata:

Ai fini della prova del reato di associazione di tipo mafioso, configurabile anche con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera, mentre il vincolo associativo è adeguatamente dimostrabile attraverso il riferimento all’esistenza di riti di affiliazione, alla riservatezza dei componenti, al dovere di solidarietà tra gli stessi, il binomio potere di intimidazione-omertà deve essere apprezzato e dimostrato in relazione all’ambiente, al territorio e alla collettività di riferimento, tenendo conto che questo ben può essere integrato quando la “mafia straniera” (nella specie, trattavasi di contestazione relativa ad associazione criminale nigeriana), pur senza avere il controllo di tutti coloro che lavorano o vivono in un determinato territorio, ha la capacità di assoggettare al proprio potere criminale un numero indeterminato di persone appartenenti a una determinata comunità, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo per realizzare la condizione di soggezione e omertà delle vittime.

Sentenza 24 settembre 2019, n. 39062

Data udienza 29 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Francesca – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – rel. Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 15/02/2019 del TRIB. LIBERTA’ di CAGLIARI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DE GREGORIO EDUARDO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. BIRRITTERI LUIGI, che conclude per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Cagliari ha confermato il provvedimento con il quale era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente (OMISSIS) per il delitto di partecipazione all’associazione di stampo mafioso denominata (OMISSIS), sodalizio radicato in Nigeria ed operativo in piu’ Stati sia Europei che extraeuropei, ed in particolare alla sua struttura nazionale in Italia, ed a (OMISSIS), a sua volta articolazione territoriale attiva in Cagliari; organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione ed alla tratta di esseri umani.
1.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’avvocato (OMISSIS) per delega del difensore di fiducia dell’indagato, che, col primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione all’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c) e c) bis per l’assenza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari, che aveva riportato gli elementi rappresentati dal PM nella richiesta di convalida del fermo e di emissione di misura cautelare.
Investito della relativa questione il Tribunale del riesame avrebbe dato una risposta solo apparente.
2.Nel secondo motivo e’ stato dedotto il vizio di motivazione illogica, riguardo alla ritenuta configurabilita’ della Sec come associazione di stampo mafioso.
Il Tribunale, in assenza di dati storici, sociologici o criminologici obbiettivi avrebbe finito per applicare al caso in esame la fattispecie incriminatrice tramite un’interpretazione in malam partem dell’articolo 416 bis c.p..
2.1 Ha sostenuto il ricorrente che l’ordinanza impugnata aveva fatto prevalente riferimento a fonti divulgative riguardo alle attivita’ di Sec, di nessun valore ed obbiettivita’ ed inoltre, aveva citato una precedente sentenza di questa Corte riguardante un caso storico circoscritto, con caratteristiche non ravvisabili nel presente procedimento.
3.Tramite il terzo motivo ci si e’ doluti ancora del vizio di motivazione illogica quanto alla ritenuta affiliazione del gruppo locale, chiamato (OMISSIS), all’organizzazione madre, Sec..
Il Tribunale avrebbe, infatti, confuso tale ultima associazione con l'(OMISSIS), sodalizio dedito ad attivita’ umanitarie e distinto dalla Sec, ed anzi ad essa contrapposto, come risultava da documenti prodotti dalla difesa al riesame e dalla stessa informativa di PG. Ha puntualizzato il ricorrente che il gruppo cagliaritano avrebbe avuto contatti solo con l’associazione (OMISSIS).
3.1 Il dedotto errore emergerebbe dall’uso promiscuo dei due nomi delle associazioni, dal ritenuto inserimento in Sec di soggetti appartenenti ad (OMISSIS) e dalla inesatta attribuzione di titoli definiti militari usati da quest’ultima agli uomini della Sec e, quindi, anche ad esponenti di (OMISSIS).
3.2 Ne conseguirebbe il vizio di motivazione illogica circa la qualifica di associazione di stampo mafioso ascritta ad (OMISSIS) e circa frequenti contatti dei cagliaritani con essa, che erano stati immotivatamente giudicati accertati; dall’informativa in atti si ricaverebbe, invece, solo la partecipazione di componenti di (OMISSIS) alla riunione generale dei membri di (OMISSIS), tenutasi a (OMISSIS).
4. Tramite il quarto motivo si e’ lamentata la violazione dell’articolo 416 bis c.p. e la manifesta illogicita’ di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del metodo mafioso in relazione all’associazione (OMISSIS). Il giudizio del Tribunale era stato ancorato alla ritenuta affiliazione del sodalizio locale all’associazione madre Sec ed in proposito l’ordinanza aveva richiamato una pronunzia di questa stessa Sezione, per la quale ai fini della configurabilita’ del delitto in questione, in caso di provato collegamento tra la struttura locale e l’associazione madre, non occorrerebbe la dimostrazione del potere di intimidazione o della condizione di assoggettamento e di omerta’ a livello locale.
4.1 Ha osservato il ricorrente che il provvedimento non aveva dato conto di elementi fattuali circa la qualifica mafiosa attribuita alla Sec, ne’ erano stati posti in rilievo elementi di identita’ strutturale tra le due associazioni ed, anzi, emergerebbero profonde differenze tra (OMISSIS) ed (OMISSIS).
4.2 Per altro verso la qualificazione ai sensi dell’articolo 416 bis c.p. di (OMISSIS) deriverebbe da elementi come: l’accertamento circa l’esistenza di riti di affiliazione, la segretezza delle riunioni
e la riservatezza degli accoliti, la sottoposizione a punizioni corporali dei membri, il dovere di solidarieta’ per i componenti detenuti, la sussistenza di un comitato direttivo ristretto e la distinzione di ruoli all’interno della compagine.
Ha precisato il ricorrente che tali caratteristiche, la cui sussistenza e’ stata solo in parte contestata, non sono essenziali alla configurabilita’ del delitto di cui all’articolo 416 bis c.p. ma potrebbero essere comuni ad altre realta’ associative, anche di natura legittima; del resto il provvedimento non avrebbe dato dimostrazione dei tratti distintivi dell’ipotesi delittuosa applicata, consistenti nel potere di intimidazione verso l’esterno e nella conseguente condizione di assoggettamento e di omerta’ che ne deriva. Sul punto il Tribunale aveva fatto riferimento ad una tentata estorsione subita da una mendicante, che solo dopo lungo tempo aveva denunziato di aver avuto paura per la riconducibilita’ del fatto alla mafia nigeriana; altro episodio ritenuto significativo era stato individuato nella minaccia indiretta rivolta dal coindagato (OMISSIS) ad un uomo residente in Nigeria.
4.3 Ha segnalato, altresi’, il ricorrente che anche le iniziative delittuose di traffico di stupefacenti
e di sfruttamento della prostituzione, di cui si era dato conto nel provvedimento, non apparivano intrinsecamente collegate al sodalizio ma sarebbero piuttosto estemporanei delitti di singoli, come nel caso della sfruttamento di una giovane nigeriana attribuito alla moglie, neppure indagata per il delitto associativo, di uno dei soggetti di vertice.
Le punizioni corporali non sarebbero reali ma simboliche.
5.Nel quinto motivo e’ stata dedotta la violazione dell’articolo 416 bis c.p. ed il vizio di manifesta illogicita’ quanto alla ritenuta partecipazione dell’indagato (OMISSIS) ad una associazione di stampo mafioso.
La motivazione aveva valorizzato la partecipazione dell’indagato alle riunioni del gruppo ed al comitato esecutivo, di cui era stato ritenuto membro, essendogli, pertanto, attribuita anche la qualifica di dirigente dell’organizzazione.
5.1 La difesa ha contestato queste affermazioni, evidenziando che (OMISSIS) era stato si convocato per le riunioni dell’esecutivo ma non vi aveva mai partecipato e quanto alla partecipazione alle assemblee generali la sua presenza era stata di nessun rilievo.
Il giudizio del Tribunale sarebbe del resto errato in diritto, essendo contrario a tutta la giurisprudenza che ritiene la necessita’ della dimostrazione di un contributo funzionale al perseguimento degli scopi dell’associazione mafiosa e non gia’ la mera appartenenza ad essa.
5.2 Ha rappresentato, altresi’, che in epoca successiva all’esecuzione del fermo dei coindagati, il ricorrente si era rivolto alla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura ed alla stessa Questura di Cagliari, che aveva condotto le indagini, per denunziare una presunta truffa subita e tali comportamenti sarebbero incompatibili con la ritenuta qualifica di dirigente di un sodalizio di stampo mafioso.
6.Nel sesto motivo sono state lamentate violazione di legge e manifesta illogicita’ di motivazione sulla ritenuta esistenza delle esigenze cautelari di reiterazione delle condotte, affidata esclusivamente alla doppia presunzione ex articolo 275 c.p.p., comma 3, ignorando le allegazioni e deduzioni proposte dalla difesa.
All’odierna udienza il PG, Dr. Birritteri, ha concluso per il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato nei limiti di seguito precisati.
1.Il primo motivo del ricorso, incentrato sul vizio di violazione di legge per mancanza di autonoma valutazione degli elementi indiziari da parte del Giudice per le indagini preliminari, e’ infondato.
E’ utile rammentare i solidi principi elaborati da questa Corte in proposito, secondo i quali la necessita’ di una valutazione autonoma da parte del giudice ex articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c) bis – anche in sede di gravame – e’ soddisfatta quando venga richiamato in maniera piu’ o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione “per incorporazione”, con condivisione delle considerazioni gia’ svolte da altri, poiche’ valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, sempreche’ emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure.
Sez. 5, Sentenza n. 70 del 24/09/2018 Cc. (dep. 02/01/2019) Rv. 274403. In senso conforme e’ stato precisato che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’articolo 292 c.p.p., comma 1, lettera c), e’ osservata anche quando l’ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza nel caso concreto.
Sez. 6, Sentenza n. 30774 del 20/06/2018 Cc. (dep. 06/07/2018) Rv. 273658.
1.1 Applicando tali criteri al caso in esame occorre osservare che il provvedimento del Tribunale ha riportato in ampia misura, condividendolo esplicitamente,il testo dell’ordinanza genetica, nel corpo del quale erano stati esposti con chiarezza gli elementi valutati indizianti, anche con specifico riguardo alla posizione del ricorrente, che e’ stato ritenuto dai Giudici del merito cautelare appartenere all’associazione delinquenziale, come era emerso anche da piu’ messaggi di convocazione a riunioni di un suo organismo direttivo, a sua volta ritenuto inserito nella struttura locale, detta (OMISSIS).
La risposta sul punto data ai motivi di riesame in nulla e’ assertiva o addirittura apparente come prospettato dal ricorrente – avendo il Tribunale posto in evidenza la costante partecipazione dell’indagato alle riunioni generali del sodalizio, il rispetto delle regole interne, la consuetudine di relazioni con altri componenti che avevano ruoli di vertice, dimostrata dalla pubblicazione su Facebook di piu’ fotografie di (OMISSIS) in compagnia di costoro.
1.2 D’altra parte deve pure osservarsi che lo stesso ricorrente ha dato atto – alle pagine 5 e 6 dell’atto di impugnazione – che il Gip aveva passato in rassegna gli elementi indiziari circa la qualita’ di associazione criminale di (OMISSIS) e ne aveva tratto un proprio giudizio, sintetizzando il ben piu’ corposo decreto di fermo del PM del quale erano state eliminate intere parti. Non puo’ non concludersi, dunque, che la stessa riduzione del testo del decreto del PM ha implicato necessariamente non solo la lettura dello stesso ma, quel che ora conta, la scelta valutativa ai fini del giudizio di gravita’ indiziaria degli elementi essenziali all’accoglimento della domanda cautelare e di quelli a tal fine di minor o nessun rilievo, che non sono stati riproposti nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari.
1.3 Per finire sul tema della mancanza di autonoma valutazione deve porsi mente al criterio individuato da questa Corte e piu’ volte ripetuto, che impone al ricorrente che denunci la nullita’ dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l’omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario, di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate.Sez. 1, Sentenza n. 333 del 28/11/2018 Cc. (dep. 07/01/2019) Rv. 274760.
In senso conforme Sez. 6, Sentenza n. 16395 del 10/01/2018 Cc. (dep. 12/04/2018) Rv. 272982, ha puntualizzato come nelle suddette ipotesi il ricorrente abbia l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione, al fine di provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione puo’ essere chiamata ad esprimersi.
1.4 Nel caso in esame il ricorrente non ha puntualmente adempiuto a detto onere, essendosi limitato ad una generica doglianza formulata in via di principio, senza dedurre in modo concreto in che misura l’ipotizzata omessa motivazione abbia condizionato il provvedimento del primo Giudice nel senso dell’adozione di determinazioni sfavorevoli all’indagato.
2. Il secondo motivo di ricorso, che ha censurato la qualificazione del gruppo Sec come associazione di stampo mafioso ex articolo 416 bis c.p., e’ condivisibile riguardo alla critica circa l’uso fatto allo scopo dai Giudici del Tribunale di fonti non qualificate, come Wikipedia.
In proposito e’ necessario osservare che il Giudice cagliaritano ha preteso attribuire, alle pagine da 25 a 28 del testo del provvedimento, valore di notizie provenienti da indagini storico-sociologiche alle informazioni presenti su Wikipedia, riguardanti l’argomento delle confraternite nigeriane; valore che non puo’ essere riconosciuto, essendo notorio che la cosiddetta enciclopedia del web e’ aperta al contributo di tutti e, pertanto, per sua stessa definizione appare non qualificata ed in se’ inidonea ad essere usata sic et simpliciter quale fonte informativa in un provvedimento giurisdizionale.
2.1 Tuttavia l’ordinanza del riesame non si e’ limitata a tale improvvido riferimento ma ha citato sul punto la sentenza Irorere di questa stessa Sezione del 13 Marzo 2007 nr 15595, che aveva esaminato in sede cautelare – su impugnazione riguardante un provvedimento del Tribunale di Torino – proprio il gruppo Supreme Eiye Confraternity (SEC), piu’ volte citato e rappresentato nell’ordinanza impugnata,alla quale la motivazione ha inteso ricondurre la ritenuta associazione locale denominata (OMISSIS).
Deve puntualizzarsi – anticipando quanto si dira’ nell’esame del quarto motivo di ricorso – che il Collegio non condivide questo giudizio; tuttavia il riferimento all’esistenza storica del sodalizio criminale Sec, fondato su basi etniche e formato da persone di origine nigeriana ed alla sua qualificazione giurisdizionale come associazione di stampo mafioso e’ in se’ corretto.
Infatti, nella suindicata pronunzia ed in quella successiva: Sez 1 24803/2010, riguardante una sentenza della Corte d’Appello di Torino, avente ad oggetto fatti realizzati tra il 2003 ed il 2007, si e’ dato conto dell’esistenza di un’associazione composta da persone di provenienza nigeriana denominata Eiye, esattamente come quella che compare nella motivazione estesa dai Giudici cagliaritani (Supreme Eiye Confraternity) facente parte di un piu’ ampio gruppo organizzato radicato in Nigeria ed operante in Torino, area nella quale esercitava un forte potere di intimidazione, a sua volta derivante dal vincolo associativo, sull’intera comunita’ nigeriana di quel territorio e non solo sui suoi adepti, e della conseguente omerta’ nell’ambiente di riferimento.
In conclusione la valutazione operata dal Tribunale di Cagliari con la quale e’ stata attribuita all’associazione SEC – la cui storicita’ alla luce delle citate sentenze appare indiscutibile – la qualita’ di associazione di stampo mafioso ex articolo 416 bis, il cui u.c., si riferisce alle altre associazioni comunque denominate…., anche straniere, appare legittima in diritto e rispondente agli elementi indiziari oggetto dell’esame del provvedimento impugnato e la relativa doglianza risulta infondata.
3. Il terzo motivo di ricorso e’ inammissibile, in quanto completamente sviluppato con argomentazioni in fatto e di carattere alternativo al discorso motivazionale proposto dal Tribunale.
La censura di illogicita’ della motivazione, invero, e’ fondata sul presupposto che esista l’organizzazione, di origine ed appartenenza nigeriana, detta (OMISSIS), formata da uomini probi che ricoprono cariche pubbliche, e dedita ad attivita’ benefiche, culturali e filantropiche, che sarebbe in aperto contrasto con il gruppo criminale SEC.
3.1 Secondo la versione della difesa solo con (OMISSIS) il gruppo cagliaritano avrebbe avuto contatti mentre l’ordinanza impugnata avrebbe confuso le due entita’ associative, come emergerebbe dall’uso promiscuo dei due nomi delle compagini, dal ritenuto inserimento in SEC di soggetti invece componenti di (OMISSIS), dall’inesatta attribuzione di titoli usati da (OMISSIS) che il ricorrente definisce militari – ad uomini della SEC e, quindi, anche ad esponenti dell’articolazione (OMISSIS).
3.2 Non e’ ovviamente compito di questa Corte addentrarsi nelle valutazioni di merito operate dal Tribunale, come invece, richiede il ricorrente, che, in sostanza, ha rappresentato la propria visione dei risultati delle indagini, implicitamente invocando una inammissibile rivisitazione del materiale conosciuto e ponderato dai Giudici del merito cautelare.
3.3 Spetta al Collegio, invece, osservare come il Tribunale in modo non illogico ed adeguatamente giustificato ha opinato che (OMISSIS) Club of Nigeria sarebbe un’articolazione nazionale in Italia di SEC, sottolineando sul punto e dimostrando l’esistenza di plurimi contatti di questa entita’ col gruppo cagliaritano, desunti da conversazioni intercettate. Allo scopo e’ necessario e sufficiente riferirsi al colloquio tra il coindagato, arrestato nell’ambito della stessa indagine, tale (OMISSIS), e Driss, a sua volta elemento di spicco ((OMISSIS)) del gruppo cagliaritano, che parlavano con un soggetto abitante a Londra, al quale entrambi si rivolgevano in tono ossequioso chiamandolo my leader; oppure al dato indiziario della conversazione tra il medesimo (OMISSIS), fortemente sospettato di traffico di stupefacenti, ed una persona stanziata in Nigeria, chiamato reverendo, alla quale il primo aveva chiesto consigli apparentemente di tipo rituale e religioso in occasione dell’arresto di un corriere di droga.
Con tali argomentazioni e con le altre piu’ ampiamente riportate alle pagine 31 e 32 dell’ordinanza, il Tribunale di Cagliari ha preso in considerazione e confutato congruamente la prospettazione degli elementi di indagine avanzata dalla difesa, sottraendosi in tal modo ad ogni deduzione di vizio della motivazione.
4. Il quarto motivo di ricorso e’, invece,fondato.
Occorre premettere che i Giudici del merito cautelare hanno giudicato la compagine locale denominata (OMISSIS) alla stregua della norma incriminatrice di cui all’articolo 416 bis, in quanto articolazione territoriale di Sec e per le sue proprie connotazioni fattuali emerse nel corso delle indagini.
Allo scopo e’ stata valorizzata la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale per l’integrazione del delitto in parola non e’ necessaria l’esteriorizzazione della forza intimidatrice nei casi in cui emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella “madre” del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo della prima – inteso come distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere – presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando cio’ presagire il pericolo per l’ordine pubblico. Sentenza n. 28722 del 24/05/2018 Cc. (dep. 21/06/2018) Rv. 273093.
4.1 Tuttavia la pronunzia citata, ultima in ordine di tempo in linea con un orientamento ben presente nell’elaborazione di questa Corte – pure citato nell’ordinanza impugnata – faceva riferimento ad una locale di ndrangheta cioe’, di una organizzazione mafiosa che dal territorio tradizionale di competenza risulta ormai da lungo tempo fortemente attiva e radicata nell’intero territorio nazionale, e non solo. E’ stato, pertanto, ritenuto che il metodo mafioso proprio della “ndrangheta” e’ ormai noto (anche grazie ai plurimi, efficaci e pervasivi mezzi di comunicazione dell’odierno contesto sociale) anche in territori un tempo ritenuti refrattari o insensibili al condizionamento mafioso, per cui non e’ necessaria la prova della capacita’ intimidatrice o della condizione di assoggettamento o di omerta’, in quanto l’impatto oppressivo sull’ambiente circostante, per quanto questo sia nuovo all’agire mafioso, e’ assicurato sia dalla presenza concreta, sia dalla fama conseguita nel tempo dalla consorteria criminale di origine calabrese.
4.2 Tale principio non puo’ essere applicato puramente e semplicemente al caso in esame, nel quale la casa madre dell’associazione locale e’ stata individuata dal Tribunale nella SEC, organizzazione la cui esistenza storica – come gia’ accennato tramite i precedenti riferimenti alle pronunzie di questa Corte – e’ stata accertata, e con i caratteri della mafiosita’, ma la cui presenza, notorieta’ e prestigio criminale in campo nazionale non sono certamente paragonabili a quelli della ndrangheta calabrese.
4.3 Partendo da tale inappropriato (al caso concreto) riferimento giurisprudenziale, il percorso logico argomentativo dei Giudici del riesame ha dato atto – dalla pagina 39 alla 41 – delle regole organizzative del sodalizio, della segretezza delle riunioni, della rigida disciplina interna, la cui infrazione era sanzionata con punizioni corporali, dell’esistenza di riti di affiliazione, della riservatezza degli accoliti, del dovere di solidarieta’ per i componenti detenuti, della sussistenza di un comitato direttivo ristretto e della distinzione di ruoli all’interno della compagine.
Tali caratteristiche fattuali sono certamente comuni anche all’associazione mafiosa ex articolo 416 bis c.p. ma non ne costituiscono il carattere distintivo essenziale, dato – come noto – dagli elementi del vincolo associativo, del potere di intimidazione verso i soggetti che hanno occasione di relazionarsi con l’organizzazione, ed in generale verso l’ambiente esterno, e della conseguente omerta’.
Se nel ragionamento del Tribunale il vincolo associativo appare adeguatamente giustificato, tramite una pluralita’ di riferimenti, quali ad esempio l’esistenza di riti di affiliazione, la riservatezza dei componenti, il dovere di solidarieta’ tra gli stessi, non puo’ dirsi altrettanto per il necessario requisito costituito dal binomio potere di intimidazione-omerta’. E’ noto, infatti che esso deve esplicarsi in relazione all’ambiente, al territorio ed alla collettivita’ di riferimento oppure a soggetti appartenenti ad una determinata. comunita’. In tal senso da ultimo: Sez. 6, Sentenza n. 28212 del 12/10/2017 Ud. (dep. 19/06/2018) Rv. 273537.
In proposito e’ stato condivisibilmente affermato, proprio in tema di associazioni mafiose straniere, che il delitto di cui si discute e’ integrato quando la cosiddetta mafia straniera, pur senza avere il controllo di tutti coloro che lavorano o vivono in un determinato territorio, ha la finalita’ di assoggettare al proprio potere criminale un numero indeterminato di persone appartenenti ad una determinata collettivita’, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo per realizzare la condizione di soggezione ed omerta’ delle vittime.
Sez. 6, Sentenza n. 43898 del 08/06/2018 Ud. (dep. 03/10/2018) Rv. 274231.
4.3 Applicando tali principi al caso in esame va osservato che, anche a voler considerare solo l’ambiente o comunita’ dei nigeriani verso i quali si sarebbe espresso il potere di intimidazione promanante dal gruppo delinquenziale di cui si discute, i riferimenti presenti nella motivazione del Collegio appaiono scarsamente significativi.
Infatti, essi sono in definitiva affidati all’episodio della mendicante che aveva sporto denunzia in ritardo contro colui che l’aveva minacciata allo scopo di farle lasciare il posto ove chiedeva l’elemosina, affermando di averne paura poiche’ questi apparteneva alla mafia nigeriana, ed alle minacce indirette rivolte dal coindagato (OMISSIS) ad un uomo che si trovava in Nigeria, nel proferire le quali il primo si era vantato della sua qualita’ di appartenente ad (OMISSIS), che gli avrebbe consentito di rintracciarlo ovunque e punirlo.
La prima acquisizione appare in se’ generica ed equivoca, restando inesplicate nel discorso del Tribunale le ragioni per le quali l’atto di sopraffazione dovesse essere ricondotto ad un generalizzato potere di intimidazione verso gli uomini e le donne di etnia nigeriana, non potendo dirsi adeguata allo scopo la mera definizione usata dalla vittima, e non alla specifica condotta violenta e minacciosa esercitata dal suo autore contro la singola persona offesa.
Di maggiore valenza appare il secondo episodio, visto il contesto espressivo nel quale la minaccia fu formulata e la qualita’ di appartenente all’associazione locale attribuita a colui che l’aveva pronunziata. Tuttavia si tratta di un dato indiziario non solo isolato ma per il quale non e’ stato chiarito in che modo il comportamento tenuto da (OMISSIS) nell’occasione fosse riferibile all’attivita’ dell’associazione mafiosa Eye, e non semplicemente riconducibile all’iniziativa del solo agente.
4.4 Ad irrobustire la trama motivazionale circa la riferibilita’ del gruppo cagliaritano (OMISSIS) alla fattispecie legale ex articolo 416 bis c.p., non valgono i riferimenti ad iniziative delittuose ad esso ascritte, come la tratta di essere umani e lo sfruttamento della prostituzione – illustrati alle pagine 45 e 46 del provvedimento – dei quali e’ agevole considerare sia la scarsita’ numerica che la mancanza di elementi che li riportino chiaramente all’organizzazione ed al perseguimento dei suoi scopi criminali.
4.5 Diversamente e’ a dirsi riguardo al traffico di stupefacenti, in ordine al quale risultano presi in esame piu’ casi chiaramente individuati come episodi di compravendita organizzata di droghe, in modo non illogico collegati alla sfera di operativita’ dell’associazione, essendovi coinvolti suoi adepti. Ma l’acquisizione indiziaria non appare di per se sola significativa del carattere mafioso della compagine in parola, ne’ sono stati esplicitati i motivi per i quali la realizzazione del traffico di stupefacenti fosse significativa della sussistenza di un’associazione definita di stampo mafioso, cioe’ con i noti requisiti previsti dalla legge e dalla elaborazione giurisprudenziale di questa Corte.
5. Anche il quinto motivo di ricorso ha svolto critiche che appaiono fondate circa la ritenuta partecipazione dell’indagato (OMISSIS) all’associazione criminale (OMISSIS).
I Giudici del merito cautelare sul punto hanno valorizzato la qualita’ di componente del Comitato esecutivo, (OMISSIS), e la sua partecipazione alle riunioni di questo organo, oltre che alle assemblee generali, nonche’ le fotografie che lo avevano ritratto in compagnia di un esponente di vertice del gruppo.
Tuttavia e’ legittimo dubitare dell’effettiva partecipazione dell’indagato al comitato esecutivo, poiche’ in proposito emerge solo la ricezione da parte sua di messaggi di convocazione, se si combina la precedente acquisizione con quanto riportato alla pagina 9 dell’ordinanza circa la sua certa presenza a due riunioni generali, poiche’ l’argomentare dei Giudici non ha ben distinto le due situazioni di fatto, che in sostanza appaiono tra loro confuse. Del resto l’elemento dell’adesione alle riunioni generali appare in se’ privo di valenza dimostrativa proprio in ragione del carattere di queste assemblee, che, a quanto e’ dato comprendere dal testo, sembrerebbero aperte alla partecipazione generalizzata di tutti gli appartenenti alla comunita’ nigeriana del luogo.
5.1 Ma quel che maggiormente rileva e’ l’assenza, nel discorso argomentativo in esame, di ogni riferimento ad un contributo funzionale rispetto all’esistenza ed all’operativita’ dell’associazione (OMISSIS) da parte di (OMISSIS).
Non e’, quindi, inutile ricordare che la giurisprudenza di questa Corte, a partire dall’antica e notissima sentenza SU cosiddetta Mannino, ha sottolineato la necessita’ di evidenziare la realizzazione di comportamenti, da parte del soggetto ritenuto componente dell’associazione mafiosa, che siano concretamente apprezzabili ed espressivi del ruolo assunto in senso dinamico e funzionale rispetto all’esistenza dell’organizzazione, al suo rafforzamento operativo ed al perseguimento dei suoi scopi o, in vista di questi, restando concretamente a disposizione della stessa.
In tal senso nel solco della pronunzia Mannino ex multis Sez. 6, Sentenza n. 12554 del 01/03/2016 Cc. (dep. 24/03/2016)Rv. 267418Rv. 269207; Sez. 5, Sentenza n. 4864 del 17/10/2016 Cc. (dep. 01/02/2017) e la piu’ recente Sentenza n. 45840 del 14/06/2018 Cc. (dep. 10/10/2018) Rv. 274180.
5.2 D’altra parte occorre pur osservare che nessun argomento e’ stato compiutamente esposto con riguardo al tema della funzione che il comitato (OMISSIS) svilupperebbe nella compagine delinquenziale (OMISSIS), in vista del perseguimento dei suoi obbiettivi illeciti, tema neppure specificamente preso in considerazione nel testo del provvedimento. Ne’ sono state esplicitate le ragioni del significato che l’ipotizzata adesione di (OMISSIS) ad esso avrebbe avuto rispetto alla vita ed all’operativita’ del sodalizio,tornando di nuovo in luce l’assenza di definizione circa il ruolo funzionale eventualmente ricoperto dal ricorrente, ed il contributo da questi in tal modo offerto all’esistenza ed all’operativita’ della compagine.
Su questo ultimo aspetto sono completamente condivisibili le critiche sviluppate nell’atto di impugnazione circa l’assertivita’ delle enunciazioni contenute alla pagina 50 dell’ordinanza ed in particolare quelle circa la partecipazione fattiva di (OMISSIS) al comitato esecutivo, circa il suo ruolo di massima responsabilita’ e circa il sostegno ai sodali in carcere,che non hanno trovato, nel complessivo percorso argomentativo sviluppato dal Tribunale, alcun positivo elemento indiziario a sostegno.
5.2 Infine, la giustificazione fornita in relazione al comportamento adottato dal ricorrente, che si era rivolto alla Questura per denunziare una presunta truffa subita nella stipula di un contratto di locazione, appare sul piano giuridico incompatibile con l’opinata appartenenza, e per di piu’ con mansioni apicali, all’associazione mafiosa. Sul punto e’ necessario e sufficiente osservare che secondo regole di esperienza e logica comune e giudiziaria, che assurgono alla categoria del fatto notorio, le organizzazione mafiose tendenzialmente si avvalgono di propri canali di “giustizia”, alternativi a quelli statuali, secondo il proprio sistema di valori ed il proprio illecito apparato sanzionatorio.
La motivazione sul punto si contraddistingue, altresi’, per manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ col ritenuto ruolo di vertice nel sodalizio di tipo mafioso, che avrebbe potuto consentire al ricorrente di azionare in modo diretto e/o indiretto nei confronti del soggetto col quale era in corso la controversia, il potere di intimidazione derivante dalla sua partecipazione all’organizzazione, allo scopo di recuperare il denaro che truffaldinamente gli sarebbe stato carpito.
Il sesto motivo di ricorso, inerente le esigenze cautelari, e’ assorbito dalle precedenti determinazioni.
Alla luce dei principi e delle considerazioni precedenti l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cagliari.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cagliari sezione riesame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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