Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 agosto 2022| n. 25093.
Ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto
Ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l’appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l’effettiva finalità del contratto (vendita)
Ordinanza|22 agosto 2022| n. 25093. Ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto
Data udienza 18 maggio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: APPALTO PRIVATO – DIFFORMITA’ E VIZI DELL’OPERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere
Dott. LA BATTAGLIA Luigi – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21601/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), che lo rappresenta e difende per procura speciale rilasciata a margine del ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), che la rappresenta e difende per procura speciale rilasciata a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 298/2017, depositata il 10/02/2017;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere Dott. LUIGI LA BATTAGLIA.
Ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sul presupposto di aver concluso con (OMISSIS) s.r.l. un contratto di appalto per la costruzione e installazione della “copertura telescopica” della piscina di sua proprieta’ (per il quale aveva versato alla detta societa’ la somma di Euro 20.000,00), (OMISSIS) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Asti, la societa’, invocando la risoluzione del contratto (o, in subordine, la riduzione del prezzo in considerazione dei vizi dell’opera), nonche’ il risarcimento del danno derivante dal crollo della menzionata copertura, verificatosi in occasione delle abbondanti nevicate della fine del gennaio 2012 (danno quantificato in Euro 31.120,00, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica preventiva ex articolo 696-bis c.p.c.).
Costituendosi in giudizio, (OMISSIS) domandava, in via riconvenzionale, il pagamento della somma di Euro 3.128,30, relativa alle spese sostenute per la rimozione e il trasporto della copertura presso la propria sede, successivamente al crollo della stessa. Il Tribunale di Asti accoglieva la domanda principale, condannando la convenuta al risarcimento del danno, quantificato in Euro 20.000,00.
A seguito dell’impugnazione della sentenza di primo grado da parte della (OMISSIS), la Corte d’appello di Torino qualificava il contratto come compravendita, ritenendo che la copertura telescopica fosse esente da vizi (peraltro dedotti in modo del tutto generico dall’appellato), e che neppure potesse ritenersi integrata la fattispecie della mancanza di qualita’ promesse o essenziali di cui all’articolo 1497 c.c., dal momento che non era stato dedotto dal compratore che, tra le qualita’ promesse, vi fosse la resistenza della struttura a un carico di neve superiore a una certa soglia. Il crollo andava ascritto – secondo i giudici di secondo grado – alla negligenza dell’acquirente, tenuto conto che il venditore gli aveva segnalato la necessita’ di rimuovere gli eventuali accumuli di neve (illustrandogliene le modalita’), oltre a consigliargli di acquistare una struttura piu’ robusta (analoga a quella venduta ad altro cliente), che era stata fatta visionare al (OMISSIS) ma da questi scartata a vantaggio di altra meno “impattante”. La Corte d’Appello accoglieva, pertanto, il gravame, e con esso la riconvenzionale avanzata da (OMISSIS), condannando il (OMISSIS) alla refusione, in favore della prima, delle spese sopportate per la rimozione e il trasporto della struttura collassata.
Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), affidato a due motivi. Ha depositato controricorso (nonche’ memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c.) (OMISSIS) s.r.l..
2. Preliminarmente, si devono esaminare le eccezioni di improcedibilita’ e inammissibilita’ del ricorso sollevate dalla controricorrente. Deduce, in particolare, (OMISSIS) che non sarebbe stato rispettato il termine di venti giorni di cui all’articolo 369 c.p.c., per essere stato depositato il ricorso solo in data 28/9/2017, a fronte di una notificazione perfezionatasi il 5.9.2017. L’eccezione e’ infondata, essendo stato effettuato il deposito del ricorso mediante spedizione a mezzo posta, ai sensi dell’articolo 134 disp. att. c.p.c., e facendo conseguentemente fede, ai fini del rispetto del suindicato termine di venti giorni, il timbro della spedizione stessa, (il quale, nella specie, reca la data del 20.9.2017).
Parimenti infondata e’ l’ulteriore eccezione di inammissibilita’ per difetto della procura speciale, incentrata sul rilievo che la stessa rechi una data (19.6.2007) diversa da quella indicata nell’epigrafe del ricorso (26.4.2017), e che sia stata sottoscritta per autentica non gia’ dal difensore, bensi’ dallo stesso ricorrente. Trattasi, all’evidenza, di due refusi del tutto irrilevanti, dal momento che la data apposta alla procura e’, in ogni caso, successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata (avvenuta il 10.2.2017) e anteriore alla notificazione del ricorso per cassazione (avvenuta, come detto, il 5.9.2017), e tenuto conto che, in ogni caso, il requisito della specialita’ e’ soddisfatto dalla materiale incorporazione della procura stessa al ricorso (Cass., n. 14437/2019 e n. 25725/2014, nonche’ Cass., Sez. Un., n. 35466/2021). Quanto all’autenticazione ex articolo 83 c.p.c., comma 3, la presenza di entrambe le sottoscrizioni (del cliente e dell’avvocato) in calce al testo della procura e’ sufficiente a fini della validita’ della stessa, restando irrilevante l’errore circa la non esatta corrispondenza delle stesse al sovrastante testo della procura medesima (in sostanza vi e’ stata una apposizione di firma negli spazi sbagliati).
3. Venendo all’esame dei motivi, con il primo di essi, il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 1669 c.c., per avere il giudice di secondo grado qualificato erroneamente il contratto come compravendita anziche’ come appalto, e per non avere conseguentemente applicato l’articolo 1669 c.c., suscettibile di fondare la responsabilita’ extracontrattuale dell’appaltatore per “vizio di costruzione”. Rileva in particolare che la copertura telescopica di una piscina e’ assimilabile al tetto di un edificio e, quindi, il suo rifacimento, cosi’ come quello del tetto, rientra nell’appalto di un edificio
Il motivo e’ inammissibile per violazione dell’onere di specificita’ ex articolo 366 c.p.c., n. 6, non essendo stato riportato, all’interno del ricorso, il testo del contratto intercorso tra le parti (quantomeno nei suoi passaggi essenziali ai fini della qualificazione), ne’ essendo stato indicato dove e quando tale contratto sia stato depositato agli atti del processo di merito (si veda, da ultimo, Cass., n. 12481/2022, alla cui stregua “il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e’ compatibile con il principio di cui all’articolo 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalita’, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (..)”; conformi, Cass., n. 8950/2022 e Cass., n. 6769/2022, secondo cui, “in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non puo’ ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell’autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneita’ del contenuto delle censure a consentire la decisione”). In ogni caso, la censura investe la qualificazione giuridica del contratto, che il giudice di merito ha compiuto in linea alla giurisprudenza di questa Corte sulla differenza tra appalto e vendita (si vedano Cass., n. 5935/2018, secondo cui, “ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l’appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volonta’ dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l’effettiva finalita’ del contratto (vendita) (nella specie, la S.C. ha confermato la qualificazione come vendita di un contratto avente ad oggetto la fornitura e l’installazione di un pavimento modulare sopraelevato, trattandosi di un prefabbricato realizzato in via ordinaria e seriale e destinato ad essere assemblato ed appoggiato al piano calpestabile senza divenire parte integrante dell’immobile)”, nonche’ Cass., n. 20391/2008, che ha espresso il medesimo principio qualificando alla stregua di compravendita il contratto con cui a un’impresa del settore era stata commissionata la fornitura di un camino prefabbricato, i cui lavori di installazione e montaggio erano rimessi esclusivamente all’acquirente).
4. Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la violazione dell’articolo 1497 c.c., per non avere il giudice di merito, una volta qualificato il contratto de quo come compravendita, ritenuto integrata la fattispecie della mancanza di qualita’ essenziali di cui alla norma citata, dal momento che quella della protezione dalla pioggia o neve deve considerarsi la normale funzione della copertura di una piscina, sicche’ il crollo a fronte di una nevicata superiore a 13 cm renderebbe manifesta l’inidoneita’ all’uso convenuto del bene oggetto del contratto.
Il motivo dev’essere rigettato, integrando una censura sulla valutazione dei fatti e degli elementi istruttori riservata al giudice di merito. Quest’ultimo, invero, non ha negato che la protezione dalla neve rientrasse tra le funzioni della copertura, ma – sulla scorta delle risultanze della c.t.u. – ha ritenuto che, nel caso di specie, il crollo fosse addebitabile alla permanenza della neve sulla struttura per un tempo eccessivo, causata dall’inerzia del proprietario nella tempestiva rimozione (si veda pagg. 6 e s. della sentenza impugnata, ove si afferma – a pag. 7 – che “il collasso della copertura telescopica, gia’ meno resistente di quella che era stata consigliata da (OMISSIS), e’ stato quindi causato dalla mancata rimozione della neve, rectius dalla non corretta e incompleta rimozione, ad iniziativa del (OMISSIS), del manto nevoso formatosi sulla copertura (..), nonostante le informazioni ed i ragguagli in ordine a tale necessita’ ed alle modalita’ operative, fornite ex ante dai soggetti esponenziali (quantomeno nell’ambito delle trattative finalizzate alla compravendita) di (OMISSIS)”).
5. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in dispositivo). Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1-quater dell’articolo 13 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115), si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello – se dovuto – previsto per la stessa impugnazione.
Ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento di legittimita’, che si liquidano in Euro 2.300,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato relativo al ricorso stesso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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