Ai fini della determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 13 settembre 2018, n. 40664.

La massima estrapolata:

Ai fini della determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, i criteri di ragguaglio sono quelli previsti, in via esclusiva e diretta, dal comma 9-bis dell’articolo 186 citato, secondo il quale «in deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità»

Sentenza 13 settembre 2018, n. 40664

Data udienza 31 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 31/10/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PERELLI Simone, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio con rideterminazione della durata della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’ in complessive 248 ore.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento della sentenza del 31/10/2016 della Corte di appello di Firenze che, decidendo in sede rescissoria, in parziale riforma della sentenza del 26/03/2008 del Tribunale di Monsummano Terme, ha rideterminato la pena inflitta in primo grado nella misura di quattro mesi di arresto e 1.000 Euro di ammenda, sostituendola con 724 ore di lavoro di pubblica utilita’.
1.1.Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), l’errata applicazione dei criteri di calcolo per la conversione della pena nel lavoro di pubblica utilita’ quale conseguenza della erronea applicazione dell’articolo 186 C.d.S., comma 9 bis.
2. Il ricorso e’ fondato.
3. Il ricorrente e’ stato irrevocabilmente dichiarato colpevole del reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), (guida in stato di ebbrezza) e condannato alla pena di quattro mesi di arresto e 1000 Euro di ammenda.
3.1. La Corte di appello ha sostituito la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilita’ nella misura di 360 giorni, pari a 720 ore cui ha aggiunto ulteriori 4 ore a titolo di conversione della pena pecuniaria. I Giudici distrettuali hanno a tal fine applicato i criteri di ragguaglio previsti dall’articolo 135 c.p., Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articoli 54 e 58, secondo i quali un giorno di pena detentiva equivale a tre giorni di lavoro di pubblica utilita’ (per complessive sei ore di lavoro per ogni giorno di pena detentiva; 6 x 120 = 720) e 1000 Euro di pena pecuniaria equivalgono a quattro giorni (1000/250 = 4; incomprensibile, pero’, la conversione di quattro giorni di pena detentiva in quattro ore di lavoro di pubblica utilita’).
3.2.Sennonche’, i criteri di ragguaglio da utilizzare in caso di condanna per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcol di cui all’articolo 186 C.d.S. (ma anche di quello di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti di cui al successivo articolo 187) sono quelli previsti, in via esclusiva e diretta, dallo stesso articolo 186, comma 9 bis, secondo il quale, “in deroga a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 54, il lavoro di pubblica utilita’ ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 Euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita’”.
3.3. Premesso che un giorno di lavoro di publica utilita’ consiste nella prestazione anche non continuativa di due ore di lavoro (Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 54, comma 5), il calcolo avrebbe dovuto essere effettuato ricavando il numero complessivo di pena detentiva irrogata (pari a 120 giorni piu’ 4 derivanti dalla divisione di 1000 Euro nella frazione giornaliera di 250 Euro) e moltiplicando per due il risultato ottenuto ((120+4) x 2), pari a 248 ore di lavoro di pubblica utilita’.
3.4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla durata del lavoro di pubblica utilita’ che puo’ essere direttamente rideterminata da questa Corte di cassazione nella misura di quattro mesi e quattro giorni di pena detentiva corrispondenti a 248 ore.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata del lavoro di pubblica utilita’ che ridetermina nella misura di quattro mesi e quattro giorni pari a 248 ore.
Motivazione semplificata

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