Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 17924.
Ai fini della decorrenza del termine della prescrizione estintiva ordinaria delle competenze dovute agli avvocati
Ai fini della decorrenza del termine della prescrizione estintiva ordinaria delle competenze dovute agli avvocati, può farsi ricorso ai criteri stabiliti dall’articolo 2957, comma 2, cod. civ. per la prescrizione presuntiva, individuandosi, peraltro, il “dies a quo” con riferimento non solo ai casi da esso espressamente previsti, ma anche in tutte le ipotesi in cui una causa obiettiva o subbiettiva faccia venir meno il rapporto tra cliente ed avvocato, ed altrimenti, per gli affari non terminati, avendo riguardo al momento dell’ultima prestazione svolta dal professionista. Ne consegue che, ove, come nella specie, sia disposta la sospensione del processo per pregiudizialità, il rapporto fra avvocato e cliente deve considerarsi rientrante, agli effetti dell’articolo 2957, comma 2, cod. civ., nell’ambito degli “affari non terminati”, iniziando perciò a decorrere la prescrizione del credito per le competenze dall’ultima prestazione, senza che possa aver rilievo a tal fine il verificarsi di alcuna delle indicate cause di definizione del giudizio o di cessazione del rapporto di patrocinio dopo che sia maturato il termine di dieci anni dall’ultima attività svolta dal professionista (Nel caso di specie, la Suprema Corte, enunciando il principio di diritto, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, nell’accogliere l’appello proposto dai due legali controricorrenti, aveva confermato il decreto ingiuntivo opposto con cui era stato ingiunto ai ricorrenti il pagamento del compenso reclamato per l’attività difensiva prestata in un procedimento civile iniziato nel 1997 e sospeso nel novembre 1999 per pregiudizialità di un giudizio penale definitosi poi solo nell’anno 2010). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 17 dicembre 2021, n. 40626; Cassazione, sezione civile III, sentenza 11 maggio 2012, n. 7281; Cassazione, sezione civile II, sentenza 27 luglio 1974, n. 2275; Cassazione, sezione civile II, sentenza 22 aprile 1964, n. 965).
Ordinanza|| n. 17924. Ai fini della decorrenza del termine della prescrizione estintiva ordinaria delle competenze dovute agli avvocati
Data udienza 15 giugno 2023
Integrale
Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – AVVOCATO – ONORARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 16092/2019 proposto da:
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
-ricorrenti-
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 1054/2019 depositata il 15/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).
2. La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio, a norma degli articoli 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex articolo 35 del Decreto Legislativo n. 149 del 2022.
Le parti hanno depositato memorie.
3. Il giudizio concerne l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 31 maggio 2013 dal Tribunale di Verona sulla domanda monitoria depositata il 17 maggio 2013 dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
La Corte d’appello di Venezia ha invece accolto il gravame avanzato dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
La Corte di Venezia ha premesso che il contratto d’opera professionale concluso con un avvocato deve “considerarsi unico in relazione a tutta l’attivita’ svolta in adempimento dell’obbligazione assunta con la conseguenza che, ai fini del calcolo della prescrizione, deve aversi riguardo al giorno in cui e’ stato espletato l’incarico commesso, e non gia’ dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l’obbligazione”. Ad avviso dei giudici di appello, la decisione di primo grado, facendo risalire al 1999 l’ultimo atto compiuto dall’avvocato (OMISSIS), avrebbe omesso “di considerare l’intervenuta sospensione del processo, riassunto nell’anno 2011 da parte degli eredi del defunto (OMISSIS), dopo il decesso di quest’ultimo. E’, dunque, a tale data (decesso del cliente (OMISSIS)) che deve essere fatto risalire l’esaurimento dell’incarico, per avere gli eredi, conferito mandato ad altro difensore per la riassunzione del processo”. Di tal che, secondo la sentenza impugnata, “nessuna prescrizione e’ maturata poiche’ ogni rapporto con (OMISSIS) e’ cessato nell’anno 2011 con la sua morte. Ed anche volendo ammettere che il rapporto si sia interrotto a seguito dell’intervenuta tutela a favore di (OMISSIS), gli appellati non hanno non solo provato, ma nemmeno allegato quale sia la data di intervento della tutela”.
4. L’unico motivo del ricorso di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
5. Non ricorrono le ragioni di inammissibilita’ del ricorso principale opposte dai controricorrenti: non quella ex articolo 360-bis, n. 1, c.p.c., la quale suppone che lo stesso motivo contrasti immotivatamente un persistente orientamento di legittimita’; ne’ quella di cui all’articolo 366, comma 1, n. 6) c.p.c., in quanto la censura deduce una violazione di norma di diritto e non postula l’esame di atti o di documenti che non siano specificamente indicati nello sviluppo del motivo.
6. Va premesso che e’ non vi e’ questione devoluta all’esame di questa Corte in ordine alla mancata osservanza del rito di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 2011 (ratione temporis operante), applicabile alle controversie di cui all’articolo 28 della l. n. 794 del 1942, introdotte sia ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c., sia, come nella specie, in via monitoria.
7. E’ oggetto di lite una eccezione di prescrizione estintiva (e non di prescrizione presuntiva) in relazione ad un credito vantato da avvocati. I due istituti sono notoriamente differenti, in quanto la prescrizione presuntiva triennale ex articoli 2956 e 2957 c.c. suppone una difesa fondata su una mera presunzione legale di avvenuta estinzione del diritto azionato dalla controparte, mentre la prescrizione ordinaria ex articolo 2946 c.c. suppone una difesa volta a determinare l’estinzione dell’avverso diritto (cfr. Cass. n. 1203 del 2017).
8. Deve comunque riaffermarsi il principio secondo cui nell’applicare le norme sulla prescrizione ordinaria ad un credito per prestazioni professionali di avvocato, come nel caso in esame, al fine di determinare il dies a quo di decorrenza, ex articolo 2935 c.c., puo’ comunque farsi correttamente riferimento ai criteri stabiliti dall’articolo 2957 c.c. (Cass. n. 2275 del 1974), ispirandosi tale ultima norma al generale principio secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto puo’ essere fatto valere.
In particolare, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2957 c.c., il termine di prescrizione decorre “dalla decisione della lite” (la quale coincide con la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa), ovvero dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; al contrario, “per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall’ultima prestazione”, da individuarsi come attivita’ svolta dal professionista in esecuzione del contratto di patrocinio.
In giurisprudenza ed in dottrina si considera, inoltre, che, sempre ai fini della decorrenza del termine della prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, l’affare si considera terminato non solo nei casi espressamente previsti nell’articolo 2957, comma 2, parte prima, c.c., ma anche in tutte le ipotesi in cui una causa obiettiva o subbiettiva faccia venir meno il rapporto tra cliente ed avvocato, quale la morte del cliente o del difensore, la cessazione da parte di quest’ultimo dell’esercizio della professione, l’estinzione del processo, la rinuncia al mandato (Cass. n. 965 del 1964; n. 7281 del 2012; n. 40626 del 2021).
9. Nel caso di specie, appare accertato in fatto che il giudizio civile nel quale gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) assistettero il cliente (OMISSIS) fu iniziato nel 1997 e rimase sospeso per pregiudizialita’ rispetto ad un giudizio penale dal novembre del 1999 fino al febbraio 2010. In data (OMISSIS) subentro’ poi la morte di (OMISSIS).
Per la Corte d’appello di Venezia, premesso il principio che la prescrizione del credito dell’avvocato decorre dall’esaurimento dell’unico incarico e non dal compimento delle singole prestazioni, tale momento doveva ravvisarsi nella morte di (OMISSIS).
10. La soluzione raggiunta nella sentenza impugnata non risulta corretta in diritto.
La sospensione di un giudizio per pregiudizialita’ ex articolo 295 c.p.c. certamente non da’ luogo alla immediata decorrenza della prescrizione del credito per le competenze dovute agli avvocati, a differenza delle ipotesi previste nell’articolo 2957, comma 2, parte prima, c.c. Per effetto della sospensione, piuttosto, il giudizio “pregiudicato” entra in uno stato di quiescenza fino alla definizione di quello “pregiudicante”, restando pertanto il rapporto fra avvocato e cliente nell’ambito degli “affari non terminati”, per i quali la prescrizione del credito dell’avvocato verso il cliente legittimamente inizia a decorrere dall’ultima prestazione, come previsto dall’articolo 2957, comma 2, seconda parte, c.c. Proprio ove il rapporto di patrocinio conosca un periodo di prolungata inerzia, come nel caso in esame, in cui, cioe’, l’avvocato non svolga piu’ prestazioni per una stasi del processo e non subentri alcuna causa che ponga termine al medesimo rapporto col cliente, si giustifica la distinta previsione di decorrenza della prescrizione “per gli affari non terminati” dall’ultima prestazione, non trovando altrimenti tale norma mai applicazione, nel senso che la prescrizione dovrebbe decorrere sempre dalla decisione della lite, dall’estinzione del processo, dalla conciliazione delle parti, dalla revoca o dalla rinuncia relative al mandato, dalla morte del cliente o dell’avvocato o dalla cessazione da parte dello stesso dell’esercizio della professione. Ne consegue che, ove sia maturato il termine di prescrizione decorrente dall’ultima prestazione, cui sia seguita una lunga inattivita’ delle parti, il successivo verificarsi di alcuna delle indicate cause obiettive o subbiettive che facciano meno il rapporto tra cliente ed avvocato (nella specie, la morte del cliente a distanza di
oltre dieci anni dall’ultima prestazione resa dal professionista), non determina un nuovo decorso della prescrizione stessa.
Al di la’ delle suggestive modulazioni casistiche collegate alla concorrente operativita’ del principio di affidamento secondo buona fede (che – si sostiene – sarebbe invocabile comunque in presenza di ogni protratta inerzia del creditore nell’esercizio del diritto tale da legittimare l’insorgenza nel debitore del legittimo convincimento sull’abbandono della pretesa), alla prescrizione estintiva va riconosciuto il fondamento oggettivo rinvenibile nell’esigenza della certezza dei rapporti giuridici, che non possono restare troppo a lungo sospesi (Cass. n. 634 del 1965; Sez. Un. 13676, n. 2014; Sez. Un. 19495 del 2008).
11. Puo’ enunciarsi il seguente principio di diritto.
Ai fini della decorrenza del termine della prescrizione estintiva ordinaria delle competenze dovute agli avvocati, puo’ farsi ricorso ai criteri stabiliti dall’articolo 2957, comma 2, c.c. per la prescrizione presuntiva, individuandosi, peraltro, il dies a quo con riferimento non solo ai casi da esso espressamente previsti, ma anche in tutte le ipotesi in cui una causa obiettiva o subbiettiva faccia venir meno il rapporto tra cliente ed avvocato, ed altrimenti, per gli affari non terminati, avendo riguardo al momento dell’ultima prestazione svolta dal professionista.
Ne consegue che, ove, come nella specie, sia disposta la sospensione del processo per pregiudizialita’, il rapporto fra avvocato e cliente deve considerarsi rientrante, agli effetti dell’articolo 2957, comma 2, c.c., nell’ambito degli “affari non terminati”, iniziando percio’ a decorrere la prescrizione del credito per le competenze dall’ultima prestazione, senza che possa aver rilievo a tal fine il verificarsi di alcuna delle indicate cause di definizione del giudizio o di cessazione del rapporto di patrocinio dopo che sia maturato il termine di dieci anni dall’ultima attivita’ svolta dal professionista.
1.1. Alla stregua di tale principio i giudici di rinvio, nei limiti consentiti dall’articolo 394 c.p.c., riesamineranno anche le difese svolte dai controricorrenti, i quali deducono il compimento di ulteriori prestazioni difensive durante la sospensione del procedimento civile (in particolare, pagina 9 del controricorso).
12. Il ricorso viene pertanto accolto e la sentenza impugnata viene cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che riesaminera’ la causa uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, e regolera’ anche le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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