Ai fini della configurabilita’ della contravvenzione prevista dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 5, lettera b

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45274.

Le massime estrapolate:

Ai fini della configurabilita’ della contravvenzione prevista dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 5, lettera b, che vieta l’impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non e’ necessario che quest’ultimo si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma e’ sufficiente che esso concerna le modalita’ estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza.
In questo senso, lo stato di cattiva conservazione riguarda quelle situazioni in cui le sostanze alimentari, pur potendo essere ancora genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioe’ preparate, confezionate o messe in vendita senza l’osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione, contaminazione o comunque alterazione del prodotto

Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45274

Data udienza 18 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/06/2015 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Angelillis Ciro che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 12 giugno 2015, il Tribunale di Napoli ha condannato (OMISSIS), alla pena di Euro 206,00 di ammenda, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, articolo 5, lettera b) e articolo 6 perche’, in forma ambulante, deteneva per la vendita Kg 10 di pane in cattivo stato di conservazione sotto il profilo igienico-sanitario, in quanto privo di protezione ed esposto ad inquinamento ambientale.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, e ha chiesto l’annullamento, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’articolo 606 c.p.c., comma 1, lettera b) in relazione all’erronea applicazione della legge penale e il correlato vizio di motivazione.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere responsabile l’imputato per il reato contestato e cio’ in quanto la condotta di questi integrerebbe una condotta di cattive modalita’ di conservazione e non di cattivo stato di conservazione come prescrive la legge.
Secondo la giurisprudenza, il cattivo stato di conservazione farebbe riferimento ad un momento antecedente la messa in vendita e, dunque, farebbe riferimento alla qualita’ intrinseca del prodotto, mentre la cattiva modalita’ di conservazione farebbe riferimento alle qualita’ estrinseche e non configurerebbe l’elemento oggettivo del reato. L’apparato argomentativo sarebbe cosi’ viziato da erronea applicazione della legge penale e illogicita’ della motivazione.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
Va osservato che costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ quello secondo cui, ai fini della configurabilita’ della contravvenzione prevista dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 5, lettera b, che vieta l’impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non e’ necessario che quest’ultimo si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma e’ sufficiente che esso concerna le modalita’ estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza (Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, Butti, Rv. 220716; Sez. 3, n. 44927 del 14/06/2016, Ballico, Rv. 268715; Sez. 3, n. 15094 del 11/03/2010, Greco, Rv. 246970).
In questo senso, lo stato di cattiva conservazione riguarda quelle situazioni in cui le sostanze alimentari, pur potendo essere ancora genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioe’ preparate, confezionate o messe in vendita senza l’osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione, contaminazione o comunque alterazione del prodotto (Sez. 3, n. 33313 del 28/11/2012, Maretto, Rv. 257130; Sez. 3, n. 35234 del 28/06/2007, Lepori, Rv. 237519). In particolare, secondo l’arresto delle S.U. Butti il termine “stato di conservazione”, seppur ambiguo, nella maggior parte delle ipotesi indica l’insieme della attivita’ volte al mantenimento delle caratteristiche originarie di una cosa.
Si e’ poi sottolineato che a sostegno di questa ricostruzione milita anche un altro aspetto di carattere sistematico: diversamente ragionando nessuno spazio di operativita’ avrebbe la disposizione di cui all’articolo 5, lettera b, a fronte delle lettera a, c, d, le quali, nell’arco che va dalla privazione degli elementi nutritivi all’alterazione degli stessi, abbracciano tutti gli aspetti oggettivamente rilevabili di degenerazione delle caratteristiche intrinseche degli alimenti. Da qui la conclusione che il cattivo stato di conservazione della lettera b riguarda quelle situazioni in cui le sostanze alimentari, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate e cioe’ preparate o confezionate o messe in vendita senza l’osservanza di quelle prescrizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che sono dettate a garanzia della buona conservazione al fine di prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione, contaminazione o comunque alterazione (scatolame bombato, arrugginito, involucri forati, intaccati, unti, bagnati, esposizione prolungata ai raggi solari di vino e olio, latte lasciato a temperature inadeguate, alimenti collocati in prossimita’ di insetti e simili). Dunque, ai fini dell’integrazione della contravvenzione in esame si deve ritenere sufficiente l’inosservanza delle prescrizioni igienico sanitarie volte a garantire la buona conservazione del prodotto.
5. Tale e’ il caso della messa in vendita di pane non confezionato sulla pubblica via esposto, percio’, agli agenti atmosferici in grado di alternarne le proprieta’ intrinseche.
Il Tribunale ha fatto buon governo dei principi qui rammentati e con motivazione congrua e tutt’altro che illogica, oltre che corretta in diritto, ha confermato la responsabilita’ dell’imputato per il reato contestato.
6. Sulla scorta delle predette conclusioni il ricorso appare inammissibile stante la manifesta infondatezza del motivo e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.

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