Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 2 ottobre 2018, n. 43553.

La massima estrapolata:

Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, va qualificato come «atto sessuale» anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l’atto risulti privo di valenza erotica, come, ad esempio, nel caso del bacio sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, come segno di saluto.

Sentenza 2 ottobre 2018, n. 43553

Data udienza 29 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/07/2017 della Corte d’appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la decisione resa dal Tribunale di Reggio Calabria, appellata dall’imputato, che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di giustizia, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 609 bis c.p., comma 3, perche’ ritenuto responsabile del delitto di cui agli articoli 56 e 609 bis c.p., cosi’ riqualificata l’originaria contestazione di violenza sessuale consumata; l’imputato veniva, inoltre, assolto dal delitto di cui all’articolo 337 c.p., per insussistenza del fatto.
2. Avverso l’indicata sentenza l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce vizio motivazionale con riferimento all’articolo 609 bis c.p., in relazione agi articoli 192 e 533 c.p.p.. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe desunto che il bacio fosse diretto sulla bocca della persona offesa, anziche’ verso altre zone del corpo, come la fronte, sulla base di mere presunzioni non sorrette da alcun elemento probatorio.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce violazione di legge in relazione all’articolo 609 bis c.p.. Assume il ricorrente che i giudici di merito avrebbero dovuto ravvisare l’ipotesi delittuosa di cui all’articolo 610 c.p., in quanto l’azione dell’imputato non era diretta al soddisfacimento della propria concupiscenza, bensi’ all’esternazione del sentimento amoroso, sebbene non corrisposto. Secondo il ricorrente, il tentativo di bacio non sarebbe da considerare atto sessuale, in quanto i due si conoscevano da tempo e si frequentavano, e l’imputato, tentando di baciare la persona offesa, atto che nella cultura indiano non ha una connotazione sessuale, avrebbe semplicemente manifestato il suo sentimento amoroso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
2. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente stante la concatenazione logica delle questioni trattate, sono infondati.
3. Va ricordato che il bene tutelato dall’articolo 609 bis c.p., e’ rappresentato dalla liberta’ personale dell’individuo, che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e liberta’, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l’inganno. La liberta’ sessuale e’ percio’ espressione della personalita’ dell’individuo, che trova copertura costituzionale nei precetti di cui all’articolo 2 Cost., e articolo 3 Cost., comma 2. In coerenza con il bene protetto e con la centralita’ della persona offesa, ai fini della tipizzazione dell’offesa non si richiede ne’ il dolo specifico, ne’ alcun movente esclusivo, in quanto qualsiasi valorizzazione di questi atteggiamenti interiori sposterebbe il disvalore della condotta incriminata dalla persona che subisce la limitazione della liberta’ sessuale a chi la viola.
3.1. Cio’ premesso, la definizione di un atto come di natura “sessuale” deve essere ricercata su un piano oggettivo, indipendentemente dalle intenzioni dell’agente, che deve solo essere consapevole della natura “sessuale” dell’atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria.
3.2. La connotazione “sessuale” dell’atto, quindi, e’ definita non solo dalla scienza medica e dalle scienze umane, ma anche dalla cultura di una data comunita’ in un dato momento storico. In altri termini, la natura sessuale dell’atto deriva dalla sua attitudine ad essere oggettivamente valutato, secondo canoni scientifici e culturali, come erotico, idoneo cioe’ a incarnare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dal fatto che proprio questo sia lo scopo dell’agente.
Oltre a condotte che possiedono un’evidente carica sessuale (masturbazione, rapporti vaginali, ecc.), vi sono atti la cui valutazione “sessuale” deve essere valutata casa per caso, in relazione al particolare contesto in cui si inserisce la condotta e/o alla natura dei rapporti che intercorrono con il suo autore o alla natura della prestazione; ad esempio, non possono qualificarsi come sessuali i gesti d’affetto genitoriale, i baci sulle guance dati in segno di affetto o di saluto. In casi del genere, la natura “sessuale” dell’atto deve essere valutata secondo il significato “sociale” della condotta, avuto riguardo all’oggetto dei toccamenti, ma anche – quando cio’ non sia sufficiente – al contesto in cui l’azione si svolge, ai rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte e ad ogni altro elemento eventualmente sintomatico di una indebita compromissione della libera determinazione della sessualita’ del soggetto passivo che sia oggettivamente e socialmente percepibile come tale (Sez. 3, n. 18679 del 19/11/2015, dep. 05705/2016, non massimata; Sez. 3, n. 964 del 26/11/2014 – dep. 13/01/2015, R, Rv. 261634).
3.3. Di conseguenza, ai fini della configurabilita’ del reato di violenza sessuale, va qualificato come “atto sessuale” anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l’atto risulti privo di valenza erotica, come, ad esempio, nel caso del bacio sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, come segno di saluto (Sez. 3, n. 25112 del 13/02/2007 – dep. 02/07/2007, Greco, Rv. 236964).
4. Si deve poi osservare che, per costante giurisprudenza, in tema di violenza sessuale, e’ configurabile il tentativo del reato, previsto dall’articolo 609 bis c.p., in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiche’ l’agente non ha raggiunto le zone intime (genitali o erogene) della vittima ovvero non ha provocato un contatto di quest’ultima con le proprie parti intime (cosi’, da ultimo, Cass., Sez. 3, n. 17414 del 18/02/2016 – dep. 28/04/2016, F, Rv. 266900). Si e’, altresi’, precisato che il tentativo e’ configurabile non solo nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volonta’ dell’agente (Cass., Sez. 3, n. 4674 del 22/10/2014 – dep. 02/02/2015, S, Rv. 262472; Cass., Sez. 3, n. 21840 del 17/02/2011 – dep. 01/06/2011, L., Rv. 249993).
5. Venendo al caso di specie, non si e’ al cospetto del tentativo di un semplice e fugace bacio sulla guancia, in segno di saluto o di affetto, ma di un’indebita interferenza nella sfera sessuale della vittima.
Invero, i giudici di merito hanno accertato che i due si conoscevano da alcuni mesi, che avevano o fatto tre-quattro passeggiate sul lungomare, e che l’imputato si fosse innamorato della (OMISSIS), la quale, invece, da subito aveva chiarito che non era affatto intenzionata a coltivare alcuna relazione sentimentale, essendo gia’ sposata. Orbene, con motivazione immune da vizi logici, i giudici di merito hanno ritenuto che, proprio perche’ “respinto”, l’imputato aveva atteso la persona offesa all’uscita del luogo di lavoro, aggredendola e tentando di baciarla, come affermato non solo dalla donna, ma anche dell’agente di p.g., intervenuto sul posto, il quale noto’ il (OMISSIS) che tratteneva per il collo e per il braccio la (OMISSIS), la quale cercava di divincolarsi dalla presa e di spingerlo e di allontanarlo da se’. Peraltro, la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, ha confutato le versione dell’imputato, secondo cui egli aveva baciato la donna sulla fronte, osservando che, se cosi’ fosse stato, la (OMISSIS) non avrebbe avuto motivo di tentare di divincolarsi da un’azione di presa violenta e di allontanare il suo aggressore, tanto piu’ che, durante l’azione, l’imputato aveva anche toccato il seno della persona offesa, atto la cui penale rilevanza e’ stata esclusa, perche’ la donna non ha saputo precisare se si fosse trattato di un atto volontario o di un gesto casuale mentre tentava di afferrarla, ma che, in ogni caso, e’ un elemento che contribuisce a connotare come sessuale l’aggressione posta in essere dal (OMISSIS) in danno della (OMISSIS).
Di conseguenza, sulla scorta di tale accertamento di fatto, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto integrato il tentativo di violenza sessuale, anziche’ l’ipotesi di violenza privata, in quanto l’attivita’ posta in essere dall’imputato era diretta in modo non equivoco a baciare sulla bocca la donna, contro la volonta’ di costei.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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