Ai fini della configurabilita’ del reato di diffamazione

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45292.

Le massime estrapolate:

Se il reato di diffamazione puo’ essere certamente integrato anche attraverso l’invio di un documento contenente espressioni lesive dell’altrui reputazione a mezzo fax, occorre pur sempre accertare, anche con riferimento a tale particolare mezzo di comunicazione, che le caratteristiche e la natura del mezzo prescelto assicurino la conoscenza ovvero la conoscibilita’ del contenuto della comunicazione da parte di una pluralita’ di persone. La diffamazione, infatti, e’ un reato formale ed istantaneo che si consuma con l’adozione di mezzi che rendano accessibili a piu’ persone le affermazioni lesive della reputazione.
Ai fini della configurabilita’ del reato di diffamazione, e’, dunque, necessario che l’autore della frase lesiva dell’altrui reputazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalita’ tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri, e tale requisito deve presumersi qualora l’espressione offensiva sia contenuta in un documento che, per sua natura, sia destinato ad essere visionato da piu’ persone, non potendosi riconoscere di per se’ al fax tale natura.
Ai fini della sussistenza del requisito della comunicazione con piu’ persone, inoltre, va esclusa, dal relativo computo, la persona destinataria dell’espressione offensiva.
In tema di delitti contro l’onore, perche’ possa ricorrere la scriminante prevista dall’articolo 598 c.p., (relativa alle offese eventualmente contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi alla autorita’ giudiziaria od amministrativa), e’ necessario che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l’oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l’accoglimento della domanda proposta, senza che sia possibile distinguere, nell’ambito dell’attivita’ difensiva, la fase giudiziale, da quella, extragiudiziale, ad essa connessa, perche’ quel che conta e’ che si tratti di attivita’ svolta nell’ambito di un procedimento.

Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45292

Data udienza 15 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parte civile (OMISSIS) nato a (OMISSIS);
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/07/2017 del TRIBUNALE di BRINDISI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SALZANO FRANCESCO;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto;
LA DIFESA DI PARTE CIVILE DEPOSITA CONCLUSIONI E NOTA SPESE, SI RIPORTA AL RICORSO ED INSISTE PER L’ACCOGLIMENTO;
L’AVV.TO (OMISSIS) CHIEDE LA CONFERMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA E LA CONDANNA ALLE SPESE DELLA PARTE CIVILE IN QUESTO GRADO DI GIUDIZIO.

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Brindisi confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Brindisi, in data 15.10.2015 aveva assolto (OMISSIS) dal delitto di cui all’articolo 595 c.p., in rubrica ascrittogli, perche’ il fatto non costituisce reato.
2. Avverso la sentenza del giudice di appello, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la parte civile (OMISSIS), lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il tribunale ha escluso che anche solo astrattamente la descrizione del fatto-reato contenuta nell’imputazione possa ritenersi idonea a configurare la diffamazione, dal momento che nell’editto accusatorio non si fa riferimento alla comunicazione tramite fax, ma solo all’invio di una raccomandata a/r. Al contrario, il ricorrente deduce che, sia la querela, che tutta l’istruttoria dibattimentale, risultano focalizzate sulla circostanza che il contenuto della raccomandata indicata nel capo di imputazione sia stato anticipato via fax, ossia tramite mezzo idoneo alla diffusione a terzi dello scritto lesivo della reputazione.
In ordine alla volonta’ di comunicare con piu’ persone, il giudice del gravame ha ritenuto che nel caso di specie difettasse la prova della volonta’ in capo al (OMISSIS) di divulgare a terzi il contenuto della missiva. Tuttavia, tale assunto si pone, ad avviso del ricorrente, in violazione dell’articolo 595 c.p., atteso che ai fini della configurabilita’ del reato di diffamazione e’ sufficiente il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale, inteso come accettazione del rischio della conoscenza o conoscibilita’ dell’atto da parte di terzi, configurabile nel caso di specie, atteso che la nota diffamatoria, indirizzata al “sig. (OMISSIS) c/o Avv. (OMISSIS)”, risulta inoltrata a mezzo telefax ad uno studio legale associato sulla cui carta intestata figurano numerosi altri professionisti.
Il ricorrente deduce, altresi’, l’inconferenza, l’illogicita’ e la contraddittorieta’ della motivazione della sentenza impugnata, nella parte dedicata alla ricerca delle prove delle modalita’ tramite cui detto scritto sarebbe giunto a conoscenza dei terzi. Infatti, secondo il tribunale, la diffusione dello scritto si sarebbe potuta avere solo tramite la violazione dei doveri di riservatezza da parte dei componenti lo studio associato e che, con riguardo alla conoscenza che dello scritto ne ha avuto la segretaria dello studio, sarebbe stato proprio il (OMISSIS) a chiedere alla stessa di leggergli il documento. Il ricorrente, al contrario, evidenzia come, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa corte, l’utilizzo del fax, quale modalita’ idonea a consentire l’astratta conoscibilita’ da parte di terzi di uno scritto dai contenuti diffamatori, integra di per se’ l’elemento della comunicazione con piu’ persone, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, non essendo necessari ne’ una penetrante indagine psicologica circa le intenzioni del propalante, ne’ un particolare approfondimento istruttorio circa l’avvenuta effettiva conoscenza dello scritto da parte di terzi; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all’articolo 598 c.p., in quanto il tribunale di Brindisi ha ritenuto sussistente l’esimente di cui all’articolo 598 c.p., in violazione del disposto dell’articolo 597 c.p.p., posto che nella sentenza di primo grado non e’ stato operato alcun riferimento alla sussistenza della predetta esimente, ne’ si tratta di questione scrutinata nei motivi di gravame, con la conseguenza che la decisione sul punto del giudice di appello e’ stata resa in violazione del principio devolutivo.
In ogni caso, secondo il ricorrente, le conclusioni cui e’ giunto il giudice del gravame contrastano con il dato letterale della norma, la quale fa riferimento esclusivo agli scritti e ai discorsi pronunciati davanti all’Autorita’ Giudiziaria o amministrativa, mentre il giudice l’ha ritenuta applicabile anche con riferimento ad una mera nota stragiudiziale. Tale estensione dell’esimente agli scritti stragiudiziali risulta anche incoerente con il sistema complessivamente delineato dall’articolo 598 c.p., che prevede il rimedio della cancellazione ordinata dal giudice, rimedio pero’ non invocabile nel caso di documento estraneo agli atti del giudizio.
Infine il ricorrente deduce l’illogicita’ e l’inconferenza della motivazione addotta dal giudice a supporto della sussistenza del canone della “verita’” rispetto all’oggetto della corrispondenza, la quale era incentrata su una mera richiesta di modifica degli orari di intrattenimento coi figli e rispetto alla quale l’accusa rivolta al (OMISSIS) di essere un bugiardo e un manipolatore esorbiterebbe i limiti oggettivi entro cui e’ possibile invocare l’esimente in questione.
3. Il ricorso va rigettato, per le seguenti ragioni.
4. Difetta, invero, nel caso in esame, come correttamente rilevato dal giudice di secondo grado la prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui si discute, “non potendosi affermare, alla luce degli elementi acquisiti, che il De Serio abbia scritto la frase incriminata, lesiva dell’altrui reputazione, con la volonta’ che la stessa fosse portata a conoscenza di piu’ persone”.
Tale conclusione appare frutto di un ragionamento esente da vizi, che il tribunale ha svolto all’esito di un’approfondita e coerente valutazione delle risultanze processuali.
Al riguardo vanno, innanzitutto, evidenziati gli elementi di fatto, sui quali e’ stata costruita l’ipotesi accusatoria.
Nell’ambito di uno scambio epistolare tra i difensori dei coniugi (OMISSIS), assistito dall’avv. (OMISSIS), e (OMISSIS), assistita dall’avv. (OMISSIS), tra i quali era in corso un procedimento di separazione, l’avv. (OMISSIS) aveva anticipato a mezzo fax il contenuto di una lettera raccomandata, datata 19.9.2011, indirizzata al (OMISSIS) presso l’avv. (OMISSIS), contenente la frase incriminata (“la nascita del terzo figlio del sig. (OMISSIS), negata in precedenza dinanzi all’Autorita’ Giudiziaria, con il solito comportamento bugiardo e manipolatore non puo’ costituire per lo stesso un modo per sottrarsi agli obblighi che egli stesso ha assunto”).
Orbene, se il reato di diffamazione puo’ essere certamente integrato anche attraverso l’invio di un documento contenente espressioni lesive dell’altrui reputazione a mezzo fax, occorre pur sempre accertare, anche con riferimento a tale particolare mezzo di comunicazione, che le caratteristiche e la natura del mezzo prescelto assicurino la conoscenza ovvero la conoscibilita’ del contenuto della comunicazione da parte di una pluralita’ di persone. La diffamazione, infatti, e’ un reato formale ed istantaneo che si consuma con l’adozione di mezzi che rendano accessibili a piu’ persone le affermazioni lesive della reputazione (cfr. Cass., sez. 5, 19.10.2010, n. 1763, rv. 249507; Cass., sez. 5, 24.3.2003, n. 30819, rv. 228322; Cass., sez. 5, 6.7.2015, n. 3963, rv. 265815).
Ai fini della configurabilita’ del reato di diffamazione, e’, dunque, necessario che l’autore della frase lesiva dell’altrui reputazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalita’ tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri, e tale requisito deve presumersi qualora l’espressione offensiva sia contenuta in un documento che, per sua natura, sia destinato ad essere visionato da piu’ persone (cfr. Cass., sez. 5, 26.5.2016, n. 522, rv. 269016; Cass., sez. 6, 9.6.2016, n. 30318, rv. 2677701), non potendosi riconoscere di per se’ al fax tale natura.
Ai fini della sussistenza del requisito della comunicazione con piu’ persone, inoltre, va esclusa, dal relativo computo, la persona destinataria dell’espressione offensiva (cfr. Cass., sez. 5, 22.10.2009, n. 48651, rv. 245827, in tema di concorso tra ingiuria e diffamazione).
Cosi’ delineata la struttura oggettiva del delitto di diffamazione, va sottolineato come l’elemento soggettivo vada ricostruito in termini aderenti a tale struttura.
Va pertanto condiviso un recente arresto di questa stessa sezione, secondo cui, premesso, come gia’ detto, che ai fini della configurabilita’ del reato di diffamazione, e’ necessario che l’autore della frase lesiva dell’altrui reputazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalita’ tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri, occorre sempre dimostrare che egli abbia agito rappresentandosi e volendo tale evento.
Nel caso preso in esame nel menzionato arresto la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza che aveva considerato consapevolmente “comunicata a piu’ persone” una missiva contenente espressioni offensive inviata dall’imputato al difensore della controparte di una controversia civile sul presupposto, non provato, della certa previsione, da parte del reo, che la lettera fosse stata mostrata dall’avvocato ai colleghi di studio al fine di assumere le iniziative piu’ opportune (cfr. Cass., sez. 5, 10.2.2015, n. 34178, rv. 264982).
Escluso pertanto che possa configurarsi il delitto di diffamazione nell’invio della menzionata missiva, per posta raccomandata del 19.9.2011 (come indicato nell’imputazione), mancando in radice, per le ragioni gia’ esposte, il requisito della comunicazione con piu’ persone, in quanto trattasi di lettera indirizzata alla persona offesa presso il suo difensore e spedita con modalita’ tali da non renderla conoscibile ad altre persone, non basta a ritenere integrato il delitto in questione la circostanza che tale missiva sia stata inviata via fax allo studio dell’avv. (OMISSIS), non essendo stato dimostrato che l’avv. (OMISSIS) fosse non solo consapevole della circostanza (invero indimostrata) che il documento, indirizzato al solo (OMISSIS), potesse venire a conoscenza di una pluralita’ di persone, diverse da chi ne era il diretto ed esclusivo destinatario, ma che abbia agito rappresentandosi e perseguendo tale evento.
Sottolinea, al riguardo, il tribunale con valutazione di fatto, insindacabile in questa sede di legittimita’, perche’ dotata di intrinseca coerenza logica, che non e’ noto se il “(OMISSIS) fosse a conoscenza dell’ubicazione del fax ricevente o se esso fosse di uso comune o ad esclusivo servizio dell’avv. (OMISSIS) legato da rapporto fiduciario con il proprio cliente”.
Ne’ va taciuto, a dimostrazione di come forti dubbi sussistano sull’esistenza stessa del requisito della conoscibilita’ del contenuto della comunicazione da parte di una pluralita’ di persone, che solo su disposizione del (OMISSIS) la segretaria dell’avv. (OMISSIS) lesse il contenuto della missiva arrivata via fax, comunicandolo telefonicamente a quest’ultimo (cfr. p. 7. della sentenza oggetto di ricorso).
5. Manifestamente infondato appare poi l’ulteriore rilievo difensivo.
Il giudice di primo grado, differentemente da quanto affermato dal ricorrente, ha in realta’ ritenuto configurabile, nel caso in esame, la scriminante di cui all’articolo 598 c.p., pur in assenza di un esplicito richiamo a tale previsione normativa, evidenziando come l’avv. (OMISSIS) abbia utilizzato “le frasi in contestazione, non per ledere la sfera morale della controparte, ma esclusivamente per contrastare energicamente la richiesta del (OMISSIS), inserita nel contesto della causa per separazione ancora in corso, assolvendo cosi’ il suo onere difensivo nei confronti della propria cliente” (cfr. p. 2).
Nel condividere tal impostazione, il tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita’ in subiecta materia, secondo cui in tema di delitti contro l’onore, perche’ possa ricorrere la scriminante prevista dall’articolo 598 c.p., (relativa alle offese eventualmente contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi alla autorita’ giudiziaria od amministrativa), e’ necessario che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l’oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l’accoglimento della domanda proposta (cfr. Cass., sez. 5, 24.11.2016, n. 2507, rv. 269075), senza che sia possibile distinguere, nell’ambito dell’attivita’ difensiva, la fase giudiziale, da quella, extragiudiziale, ad essa connessa, perche’ quel che conta e’ che si tratti di attivita’ svolta nell’ambito di un procedimento.
Ne’ va taciuto che il tribunale si e’ soffermato anche sul canone della verita’, con motivazione coerente, (cfr. pp. 7-8), rispetto alla quale i rilievi difensivi appaiono generici e di natura meramente fattuale.
6. Sulla base delle svolte considerazione il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonche’, ai sensi dell’articolo 592 c.p.p., alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell’imputato, che si liquidano in complessivi Euro 1500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell’imputato, che liquida in complessivi Euro 1500,00, oltre accessori di legge.

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