Ai fini della configurabilità del delitto di truffa

Corte di Cassazione, penale, Sentenza 20 ottobre 2020, n. 28957.

Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, è necessario che vi sia identità tra il soggetto che, indotto in errore dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione patrimoniale e il soggetto passivo del danno.

Sentenza 20 ottobre 2020, n. 28957

Data udienza 22 settembre 2020

Tag – parola chiave: Peculato – Falsità materiale e falsità ideologica – Medico – Falsa attestazione dei requisiti per rinnovare la patente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Presidente

Dott. VILLONI Orlando – rel. Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2693/19 Corte d’Appello di Torino del 09/04/2019;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita la relazione del Consigliere, VILLONI Orlando;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, d.ssa DE MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla pena accessoria da sostituire con quella temporanea; inammissibilita’ nel resto;
sentito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che riportandosi ai motivi del ricorso ha insistito per il suo accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal GIP del Tribunale di Torino di (OMISSIS) in ordine ai reati di cui agli articoli 81 cpv. e 314 c.p. (capo 1), agli articoli 110, 476 e 479 c.p. (capi 2, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45), agli articoli 110, 48 e 480 c.p. (capi 3, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46); all’articolo 61 c.p., n. 2, articolo 110 c.p., articolo 615 ter c.p., commi 1 e 3 (capo 4) ed all’articolo 81 cpv. c.p., articolo 640 c.p., comma 2, n. 1, (capi 5, 6), confermando la pena inflittagli dal primo giudice nella misura di tre anni di reclusione, con la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
I reati contestati e ritenuti in sentenza attengono a condotte seriali, attuate dall’imputato in qualita’ di medico legale operante presso la ASL TO 1, di falsa attestazione dei requisiti fisici e psichici necessari per il rinnovo della patente di guida, di induzione dolosa dei competenti organi amministrativi al rilascio delle patenti, di appropriazione di compensi spettanti alla ASL (OMISSIS) nell’ambito delle procedure di rinnovo dei titoli di guida, di abusivo accesso al sistema telematico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Torino in concorso con un operatore di sistema giudicato separatamente, di truffa nei confronti della ASL in relazione sia all’attivita’ professionale svolta extra moenia sia di appropriazione di importi di spettanza diretta della stessa ASL.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato il quale, conformemente alle deduzioni svolte con l’atto di appello, limita la formulazione delle censure ai soli reati di truffa (capi 5 e 6 della rubrica) nonche’ all’applicazione della pena accessoria interdittiva perpetua.
Con un primo motivo deduce, infatti, erronea applicazione dell’articolo 640 c.p., comma 2, n. 1 (capo 5) e vizi congiunti di motivazione sul punto, sostenendo che la violazione del patto di esclusiva con la ASL poteva dar luogo al reato di truffa a consumazione istantanea, nel caso fosse stata raggiunta la prova che al momento della sottoscrizione dell’accordo con la stessa ASL l’imputato avesse mostrato l’intenzione di non rispettare la clausola di esclusiva.
Ove invece si accerti, come ha stabilito la sentenza, che l’intenzione di non rispettare la clausola e’ sopravvenuta successivamente alla stipula del contratto, allora non sara’ configurabile alcun reato ma solo un illecito meramente civilistico per inadempimento contrattuale.
Con un secondo motivo deduce gli stessi vizi riguardo all’ipotesi di truffa di cui al capo 6) dell’imputazione.
Il ricorrente sostiene che gia’ dalla contestazione emerge che la ASL (OMISSIS) ha in realta’ tratto vantaggio dalla condotta in addebito, poiche’ emettendo le fatture riguardanti le prestazioni mai eseguite dall’imputato in favore di pazienti che mai si erano presentati per la visita di idoneita’, l’ente ha incassato o maturato il diritto ad incassare una frazione (pari ad Euro 10,78) per ciascuna prestazione ancorche’ non eseguita; ne’ rileva ai fini del reato di truffa l’avere cagionato un danno meramente virtuale alla parte offesa ovvero un danno di natura non patrimoniale.
Non e’ stata la ASL il soggetto indotto all’atto di disposizione patrimoniale bensi’ i vari pazienti che hanno subito una depauperazione patrimoniale, per cui sussiste dissociazione tra il soggetto che si assume raggirato (la ASL) e quello o quelli che hanno subito la diminuzione patrimoniale.
La decisione appare, inoltre, viziata anche sotto il profilo del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, che del tutto illegittimamente e’ stata negata a fronte di una condotta connotata dalla presenza di plurime violazioni di reato da parte dell’imputato, senza considerare in via esclusiva l’entita’ del danno patrimoniale causato alla parte offesa.
Con un terzo e ultimo motivo di censura viene, infine, dedotta erronea applicazione dell’articolo 317 bis c.p., in relazione all’articolo 2 c.p., comma 4.
La Corte d’appello ha irrogato la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici sulla base della condanna per il delitto di peculato alla pena di due anni ed otto mesi di reclusione, rilevando il superamento del limite di due anni di reclusione al di sotto del quale l’interdizione e’ solo temporanea.
Tuttavia la previsione di detto limite e la modifica in tal senso dell’articolo 317 bis c.p. e’ dovuta alla L. 9 gennaio 2019, n. 3, avente decorrenza 30 gennaio 2019, mentre i fatti di reato risalgono agli anni 2014, 2015 e 2016.
A quell’epoca l’articolo 317 bis c.p., comma 2, stabiliva l’interdizione temporanea “se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore ad anni tre”.
Per il reato di peculato, su cui poggia l’applicazione della pena accessoria, la pena iniziale fissata in quattro anni di reclusione e’ stata, infatti, ridotta per effetto delle circostanze attenuanti generiche a quella di due anni e otto mesi di reclusione ed e’ su detta pena, riferita al reato principale assunto dalla sentenza come base per il calcolo della pena complessiva, che andava operata la valutazione ai fini dell’applicazione della pena accessoria secondo la versione dell’articolo 317 bis c.p., vigente all’epoca dei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e merita accoglimento.
2. Il ricorrente lamenta che nelle fattispecie considerate ai capi 5) e 6) dell’editto accusatorio non e’ dato riscontrare gli elementi costitutivi della truffa. L’assunto e’ fondato.
Al capo 5) dell’imputazione si e’ contestato all’imputato di essersi procurato un ingiusto profitto, previo raggiro della ASL (OMISSIS) consistito nel sottoscrivere una clausola d’impegno a non esercitare attivita’ libero professionale extra moenia, ma esclusivamente attivita’ intra muraria, laddove le indagini avevano accertato la violazione della clausola stessa, esercitando (OMISSIS) attivita’ professionale al di la’ dei limiti delle prestazioni intra moenia.
Al capo 6) gli si e’ contestato, inoltre, di avere presentato presso la struttura economico – finanziaria della ASL (OMISSIS) fatture da emettere in relazione alla procedura di rinnovo della patente a carico di soggetti che in realta’ mai si erano presentati a effettuare la regolare visita medico – legale, costituendo questo l’espediente per legalizzare procedure totalmente abusive in favore di richiedenti il rinnovo del titolo di guida privi dei requisiti per conseguirlo.
Tanto premesso, pare evidente il difetto in entrambi casi degli elementi costitutivi del delitto di truffa e cioe’ il raggiro o l’artificio in danno della parte offesa, l’induzione in errore ed infine la disposizione patrimoniale eseguita da quest’ultima.
Nel primo caso (capo 5) difetta non solo una condotta fraudolenta – dal momento che la mera violazione della clausola pattuita non puo’ integrare raggiro o artificio ma solo un illecito di natura civilistica derivante dal mancato rispetto di una delle condizioni convenute tra le parti contrattuali – ma anche qualsivoglia disposizione patrimoniale da parte della ASL.
Nel secondo caso e come correttamente dedotto dal ricorrente sussiste dissociazione tra l’ente pubblico che si assume raggirato (la ASL (OMISSIS)) e i soggetti che avrebbero subito la depauperazione patrimoniale, vale a dire i richiedenti il rinnovo della patente privi dei requisiti per conseguirla (per la necessita’ dell’identita’ soggettiva tra il soggetto che, indotto in errore dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione patrimoniale e il soggetto passivo del danno v. l’innovativa e condivisibile Sez. 5, sent. n. 18968 del 18/01/2017, F, Rv. 271060).
In tale ultimo caso, poi, e’ dubbio pure che vi sia stata effettiva depauperazione patrimoniale, atteso che l’emissione della fattura da parte della ASL costituiva in realta’ l’espediente per legalizzare pratiche gestite dall’imputato in maniera completamente abusiva e anche a voler dare per assodato che i privati gli abbiano effettivamente corrisposto l’importo delle fatture emesse a loro carico, cio’ avrebbero fatto in corrispettivo di un servizio realmente loro fornito, per quanto nell’ambito di un negozio avente causa illecita (articolo 1343 c.c.).
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio in relazione ai reati oggetto dei capi 5) e 6) dell’imputazione perche’ il fatto non sussiste, cio’ che, tuttavia, comporta la restituzione degli atti a diversa sezione della Corte territoriale ai fini della rideterminazione della pena principale, attesa l’indicazione onnicomprensiva dell’aumento a titolo di continuazione rispetto al piu’ grave reato di peculato (capo 1) operata dal primo giudice e rimasta immutata all’esita’ del giudizio di secondo grado.
3. La necessita’ di rideterminare la pena principale comporta il medesimo adempimento per quella accessoria, dovendosi tenere ovviamente conto della circostanza – anch’essa oggetto di specifica censura formulata con il ricorso che i fatti di reato ascritti all’imputato risalgono agli anni 2014, 2015 e 2016 ed e’ la versione dell’articolo 317 bis c.p., antecedente alla modifica disposta con la L. 9 gennaio 2019, n. 3, articolo 1 comma 1 lettera m), a dover trovare applicazione nella fattispecie.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 5) e 6) perche’ il fatto non sussiste nonche’ in ordine all’entita’ della pena accessoria. Rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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