Corte di Cassazione, penale, Sentenza 19 ottobre 2020, n. 28895.
Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all’autore del fatto stimolo all’azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa. (Fattispecie in cui l’imputato, presente sul luogo dell’incontro fissato dall’estorsore con la persona offesa per la consegna del denaro, aveva intrattenuto il soggetto che aveva accompagnato la persona offesa all’appuntamento).
Sentenza 19 ottobre 2020, n. 28895
Data udienza 13 luglio 2020
Tag – parola chiave: Estorsione – Sentenza emessa in sede di patteggiamento in appello ex art. 599 bis c.p.p. – Impugnazione – Motivi – Limiti – Formazione della volontà della parte di accedere al concordato – Consenso del Pm – sulla richiesta – Contenuto difforme della decisione del giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GALLO Domenico – Presidente
Dott. IMPERIALI Luciano – rel. Consigliere
Dott. DE SANTIS Anna Maria – Consigliere
Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere
Dott. SARACO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/04/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IMPERIALI LUCIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIORDANO LUIGI che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi.
uditi i difensori:
L’avvocato (OMISSIS) che si associa alle conclusioni del P.G. e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione.
L’avvocato (OMISSIS) chiede l’accoglimento dei motivi contenuti nel ricorso e nella memoria difensiva depositata il 30.6.2020.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 04/04/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 09/07/201, nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), confermava la condanna in relazione al reato di cui all’articolo 629 c.p., ascritto ai medesimi in concorso. In particolare, quanto al (OMISSIS), la Corte territoriale recepiva il concordato in appello raggiunto ex articolo 599 bis c.p.p., tra imputato e pubblico ministero; quanto al (OMISSIS), previo rigetto dei motivi di gravame, veniva confermata la decisione del primo giudice.
2. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto separati ricorsi per cassazione entrambi gli imputati.
2.1. (OMISSIS) ha dedotto la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita’ concorsuale dell’imputato: a dire del ricorrente la Corte territoriale, anche eludendo i motivi di gravame sul punto, si sarebbe limitata a ripercorrere il ragionamento del primo giudice, fondando gli elementi costitutivi del concorso nel reato di specie sulla mera presenza, silente e inerte, all’incontro, omettendo altresi’ di specificare quale tipo di contributo, se morale o materiale, sarebbe da ascrivere al prevenuto.
2.2. (OMISSIS), con unico motivo di ricorso, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti.
Con atto recante la data del 26/6/2020, poi, ha proposto motivi nuovi con i quali ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, con memoria difensiva pervenuta il 13/7/2020 ha insistito nelle precedenti argomentazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono inammissibili.
3.1. Quanto al (OMISSIS), devesi ricordare che, in presenza di concordato in appello, e’ ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex articolo 599-bis c.p.p., solamente laddove si deducano motivi relativi alla formazione della volonta’ della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono dunque inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p. ed, altresi’, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalita’ della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170).
Invero, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena e’ vincolante nella sua integralita’, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l’accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (cfr. Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, Rv. 278114).
3.2. Quanto al ricorso del (OMISSIS), la Corte territoriale ha legittimamente valorizzato, al fine di fondare il concorso del predetto nell’estorsione, la presenza del correo, insieme al (OMISSIS), all’appuntamento da quest’ultimo fissato con la persona offesa per la riscossione della somma estorta.
Cosi’ facendo, la Corte si e’ attenuta al consolidato insegnamento di legittimita’ in tema di concorso di persone nel reato, secondo il quale anche la semplice presenza, purche’ non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato e’ sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa, quando sia servita a fornire all’autore del fatto stimolo all’azione o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 40420 del 08/10/2008, Rv. 241871).
Peraltro, nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha anche sottolineato come il concorso materiale debba comunque ritenersi integrato dalle condotte con le quali il (OMISSIS) ha tenuto impegnato il soggetto che aveva accompagnato la persona offesa all’incontro con gli estorsori.
Tale specifica e dettagliata motivazione il ricorrente non prende nemmeno in considerazione, limitandosi a ribadire la tesi gia’ esposta nei motivi di appello e confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella sentenza impugnata, condannando cosi’ alla genericita’ il motivo in esame.
4. Alla inammissibilita’ dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonche’, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende, nonche’ alla refusione in solido delle spese della parte civile (OMISSIS) che liquida in Euro 3510,00, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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