Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno

Consiglio di Stato, Sentenza|16 dicembre 2020| n. 8082.

Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, dalle disposizioni del TUI complessivamente considerate non si evince che sia necessaria la dimostrazione del possesso, in modo assoluto ed ininterrotto, del prescritto livello di reddito: al contrario, l’Amministrazione deve comunque tener conto di comprovati fatti sopravvenuti.. che superino situazioni di carenza di reddito riscontrate durante il pregresso periodo di validità del precedente permesso.

Sentenza|16 dicembre 2020| n. 8082

Data udienza 10 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Stranieri – Permesso di soggiorno – Rinnovo – Disciplina – TUI – Presupposti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 878 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Lu. Ca. Sc., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della terza sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.zza (…);
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna Sezione Prima n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo invocato dall’odierno appellante;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Dato atto della presenza ai sensi di legge degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2020 il Cons. Giovanni Pescatore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente si è visto denegare il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo a cagione della ravvisata carenza del requisito reddituale. Il provvedimento di diniego, datato 22.5.2019, motiva la reiezione sotto il duplice profilo della rilevata assenza negli ultimi anni sia di contributi INPS, sia di redditi registrati nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate.
2. La sentenza di primo grado qui appellata, nel confermare la legittimità dell’atto impugnato, in quanto giustificato dalla mancata dimostrazione del requisito reddituale minimo, integra il quadro motivazionale riportato nel provvedimento della Questura evidenziando il fatto che allo straniero sono state inviate tre comunicazioni di preavviso di rigetto, tutte rimaste prive di riscontro.
3. Il ricorrente, in questa sede, pur riconoscendo di avere prodotto nel corso del procedimento amministrativo solo fatture, arricchisce il compendio dei dati apprezzabili in suo favore ponendo in rilievo tre ulteriori elementi probatori, in parte già allegati nel corso del giudizio di primo grado ma non adeguatamente considerati dal Tar, ovvero: i) il contratto di collaborazione datato 7.6.2018 con la ditta “-OMISSIS-“, al quale fanno riferimento le fatture dalla n. 1 alla 7 del 2018 e dalla n. 1 al n. 4 del 2019; ii) il bilancio provvisorio della situazione contabile dal 01/01/2019 al 31/08/2019, recante un reddito lordo percepito pari complessivamente ad Euro 10.644,60 e costi per Euro 4.257,84; iii) la dichiarazione dei redditi del 2019 (debitamente inoltrata e ricevuta dall’Agenzia delle Entrate), attestante un reddito di Euro 6.240,00, superiore alla soglia minima (pari, per l’anno 2019, ad Euro 5.954,00).
Nell’atto di appello si sostiene che è stato possibile documentare la complessiva posizione contributiva e reddituale solo a seguito del deposito della dichiarazione dei redditi, avvenuto in data 06/11/2019, nella piena osservanza dei termini imposti dalla legge fiscale ma in epoca successiva al provvedimento della Questura di Ferrara.
Degli elementi sopravvenuti il giudice di primo grado avrebbe tuttavia dovuto tenere conto, proprio in ragione del fatto che le fatture prodotte durante l’istruzione della pratica amministrativa recavano un indicatore valido per il superamento del reddito minimo richiesto per legge; che tale circostanza ha poi trovato conferma nella successiva dichiarazione dei redditi e che il deposito della stessa dichiarazione non sarebbe potuto avvenire prima, poiché condizionato dai termini di legge che ne disciplinano l’inoltro all’Agenzia delle Entrate.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di stile, senza svolgere deduzioni difensive.
5. A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare (disposto con ordinanza propulsiva n. -OMISSIS-, non ottemperata dall’amministrazione), la causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 10 dicembre 2020.
6. L’appello è meritevole di accoglimento, ai sensi di quanto appresso precisato.
7. Questa sezione ha più volte affermato che, secondo un generale principio di ragionevolezza, risultano tollerabili temporanee o parziali carenze di reddito per i soggetti che comunque dimostrino o abbiano dimostrato la capacità di produrre reddito, in conformità alla ratio di tutta la normativa generale sui requisiti del reddito ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 5, V comma del TU immigrazione. Tale regola di ragionevolezza è valida a maggior ragione per il lavoro autonomo, in virtù della maggiore variabilità dei redditi derivanti da tale tipo di attività, soprattutto in una fase di prolungata crisi economica come quella attuale (Cons. Stato, sez. III, n. 6249/2019).
8. Vale al contempo considerare che “ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, dalle disposizioni del TUI complessivamente considerate non si evince che sia necessaria la dimostrazione del possesso, in modo assoluto ed ininterrotto, del prescritto livello di reddito: al contrario, l’Amministrazione deve comunque tener conto di comprovati fatti sopravvenuti.. che superino situazioni di carenza di reddito riscontrate durante il pregresso periodo di validità del precedente permesso” (Cons. Stato, sez. III, n. 5176/2018).
9. Entro questi limiti, in una logica di motivato temperamento al principio del tempus regit actum – che impone come regola generale una valutazione di legittimità dell’atto ancorata al corredo di fatti ed elementi versati nel contenuto provvedimentale o, al più, acquisiti nel corso del procedimento – è possibile ritenere non preclusa la valorizzazione in sede processuale di ulteriori elementi che giustifichino una lettura “dinamica” ed “evolutiva” del quadro istruttorio sul requisito reddituale. Gli elementi rimasti inediti nel procedimento assumono, dunque, la rilevanza di indizi di una situazione reddituale almeno in parte mutata, che merita di essere nuovamente esaminata dall’amministrazione competente, nell’esercizio delle sue prerogative discrezionali.
10. Per quanto esposto, l’appello può essere accolto, dal che consegue l’annullamento del provvedimento di diniego e l’obbligo conformativo per l’amministrazione di riesaminare la posizione reddituale e contributiva dello straniero, in linea con quanto disposto con l’ordinanza cautelare, rimasta non attuata.
11. L’attività di disamina della documentazione dovrà essere ripetuta secondo il corretto modus procedendi già adottato dall’amministrazione, ovvero attraverso la ricerca di riscontri oggettivi, in primis dichiarativi e contributivi, verificabili presso l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e attestanti l’effettività dei redditi dichiarati.
12. L’alterno esito dei due gradi di giudizio e la natura delle questioni trattate, ne giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla l’atto con esso gravato, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere, Estensore
Giulia Ferrari – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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