Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 aprile 2021| n. 10929.
Ai fini del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall’articolo 143 cod. proc. civ., l’ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l’ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, va valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell’articolo 1147 cod. civ. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all’acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell’articolo 139 cod. proc. civ., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l’adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, portiere della casa in cui il notificando risulti aver avuto la sua ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l’attuale suo domicilio (residenza o dimora) (Nel caso di specie, relativo alla notifica di un verbale di contestazione di infrazioni al Codice della Strada, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata con la quale il giudice d’appello aveva ritenuto valida ed efficace la notifica medesima eseguita dall’addetto all’ufficio notificazioni dell’ente locale, il quale, non avendo reperito l’abitazione del destinatario, risultante “…trasferito da tempo per ignota dimora…”, aveva provveduto a notificare il verbale mediante pubblicazione all’Albo pretorio).
Ordinanza|26 aprile 2021| n. 10929
Data udienza 24 novembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – GDP – Violazione al codice della strada – Intempestività dell’opposizione – Ritualità della procedura di notificazione – Assolvimento dell’onere di diligenza a carico del notificante – Operatività dell’art. 140 c.p.c. – Rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15422/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1516/2016 del TRIBUNALE di PISA, depositata il 07/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/11/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
FATTI DI CAUSA
1. Oggetto di ricorso e’ la sentenza del Tribunale di Pisa, pubblicata il 7 dicembre 2016, che ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) avverso l’ordinanza del Giudice di pace di San Miniato n. 35/2007, e nei confronti del Comune di Montopoli di Val D’Arno e di (OMISSIS) s.p.a..
2. Il Tribunale ha ritenuto che il Comune avesse correttamente notificato al (OMISSIS) il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 149 C.d.S., comma 9 e la conseguente inoppugnabilita’ in assenza di tempestiva opposizione, cosi’ rigettando l’opposizione proposta avverso la cartella di pagamento con finalita’ “recuperatoria”.
3. (OMISSIS) ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un motivo, al quale resiste il Comune di Montopoli in Val d’Arno con controricorso, anche illustrato da memoria. Non ha svolto difese in questa sede l’Ente di riscossione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata violazione o falsa applicazione degli articoli 140 e 143 c.p.c. e articolo 201 C.d.S. e si contesta il mancato rilievo della nullita’ o inesistenza della notifica del verbale di contestazione dell’infrazione, in quanto effettuata ai sensi dell’articolo 143 c.p.c., in assenza dei relativi presupposti.
In particolare, si evidenzia che la residenza del destinatario era stata individuata per il tramite delle risultanze dell’anagrafe del Comune di Padova e del Registro di immatricolazione del veicolo, e che cio’ avrebbe reso inapplicabile l’articolo 143, imponendo l’esperimento degli adempimenti previsti dall’articolo 140 c.p.c., in assenza dei quali non vi era stata notifica del verbale entro il termine fissato dall’articolo 201 C.d.S., con conseguente estinzione dell’obbligazione pecuniaria posta alla base della cartella di pagamento.
2. Il motivo non e’ fondato.
2.1. La sentenza impugnata riferisce che la notifica del verbale fu tentata presso la residenza del (OMISSIS), all’indirizzo risultante dagli uffici anagrafici comunali e dal Registro di immatricolazione del veicolo, in Via (OMISSIS). In quel luogo l’addetto all’ufficio notificazioni del Comune di Padova non reperi’ l’abitazione del (OMISSIS), che risultava “trasferito da tempo per ignota dimora”, e provvide a notificare il verbale mediante pubblicazione all’Albo pretorio.
2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la conoscenza o l’ignoranza di residenza, dimora o domicilio del soggetto destinatario di notificazione, discrimen tra l’applicabilita’ dell’articolo 140 c.p.c. e quella dell’articolo 143 c.p.c., non possono essere desunte esclusivamente dalle risultanze anagrafiche dei pubblici registri ma richiedono l’esperimento delle indagini necessarie secondo l’ordinaria diligenza, delle quali l’ufficiale notificante deve dare atto nella relata di notifica.
Pertanto, ai fini del legittimo ricorso alle modalita’ di notificazione previste dall’articolo 143 c.p.c., “l’ordinaria diligenza alla quale il notificante e’ tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l’ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando (…) va valutata in relazione a parametri di normalita’ e buona fede, secondo la regola generale dell’articolo 1147 c.c., e non puo’ tradursi nel dovere di compiere ogni indagine idonea all’acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell’articolo 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l’adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, portiere della casa in cui il notificando risulti avere avuto la sua ultima residenza conosciuta) in cui e’ ragionevole ritenere – secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri interessi – siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l’attuale suo domicilio (residenza o dimora)” (Cass. 04/06/2014, n. 12526).
2.3. Nella specie, l’onere di diligenza a carico del notificante risulta essere stato assolto, nei termini gia’ riferiti: e’ stato accertato, in sede di infruttuosa notifica presso la residenza anagrafica, che il destinatario aveva lasciato l’abitazione per un domicilio ignoto.
Non si e’ trattato dunque di assenza solo momentanea del destinatario della notificazione, situazione nella quale si sarebbe dovuto applicare il procedimento notificatorio di cui all’articolo 140 c.p.c., che postula l’impossibilita’ di consegnare l’atto in quel luogo per mere difficolta’ di ordine materiale, quali la precaria assenza del notificando e la mancata presenza, l’incapacita’ o il rifiuto delle persone abilitate dall’articolo 139 c.p.c., a ricevere tale atto. Diversamente, la irreperibilita’ non temporanea, quale quella accertata nella specie, rientra nella previsione dell’articolo 143 c.p.c., per la cui applicabilita’, infatti, non e’ sufficiente la valutazione soggettiva della persona alla quale l’atto deve essere consegnato, ma e’ necessaria la irreperibilita’ oggettiva, ovvero l’impossibilita’ di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando nonostante l’esperimento delle indagini suggerite nei singoli casi dalla comune diligenza.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimita’, nella misura indicata in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore del Comune di Montopoli in Val D’Arno, che liquida in complessivi Euro 850,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese(generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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