Ai fini del computo del Tfr rientrano tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale o di rimborso, e dunque anche l’elargizione per l’abitazione al funzionario di banca trasferito.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 31 agosto 2018, n. 21519.

La massima estrapolata:

Ai fini del computo del Tfr rientrano tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale o di rimborso, e dunque anche l’elargizione per l’abitazione al funzionario di banca trasferito.

Ordinanza 31 agosto 2018, n. 21519

Data udienza 23 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8006/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA CAVOUR, presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 795/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/09/2014 R.G.N. 1308/2013.
RILEVATO
che:
1.1. con ricorso al Tribunale di Milano (OMISSIS), dipendente di (OMISSIS) S.p.A., conveniva in giudizio la societa’ al fine di ottenerne la condanna al pagamento di talune voci retributive incidenti su t.f.r. (premio di anzianita’ ed elargizione per l’abitazione) invocando le sentenze favorevoli rese da questa Corte ex articolo 420 bis c.p.c. (cosi’ Cass. 15 marzo 2010, n. 6204);
1.2. il Tribunale respingeva la domanda;
1.3. la Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione impugnava, riteneva fondate le pretese e condannava la Banca al pagamento in favore dell’appellante di Euro 10.263,82 (di cui Euro 3.074,86 per incidenza sul t.f.r. del premio di anzianita’ ed Euro 7.188,96 per incidenza dell’elargizione per abitazione);
riteneva la Corte territoriale, quanto al premio di anzianita’, che si trattasse di un emolumento il quale, lungi dall’avere carattere eccezionale ovvero occasionale, rientrava nel calcolo da effettuarsi ai seni dell’articolo 2120 c.c., non emergendo che le parti collettive (articolo 94 c.c.n.l. 22 giugno 1995 Assicredito) avessero espresso alcuna volonta’ nel senso di escludere lo stesso dal computo della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del t.f.r.;
quanto all’elargizione per abitazione, corrisposta al funzionario trasferito con familiari conviventi, pur in assenza di un diretto riconoscimento nella normativa contrattuale di settore, ne evidenziava il carattere continuativo e periodico, rilevandone l’avvenuta corresponsione per diversi anni consecutivi, ed escludeva che la stessa fosse stata corrisposta a titolo, anche parziale, di rimborso spese, sottolineando sottolineando che il funzionario trasferito poteva ricevere tale erogazione forfetaria senza dover dimostrare di aver sostenuto spese specifiche e che, nella specie, vi era anche stato l’assoggettamento a contribuzione degli importi a tale titolo percepiti;
riteneva, altresi’, che l’indicata elargizione non fosse assimilabile al trattamento corrisposto con finalita’ similari previsto dall’articolo 53 c.c.n.l. personale direttivo aziende di credito, consistente sostanzialmente in un risparmio sul canone di locazione, prescindendo la stessa dalla concreta sistemazione abitativa del dipendente trasferito;
considerava, pertanto, tale elargizione computabile nella base di calcolo ai fini del trattamento di fine rapporto escludendo che l’importo della stessa pattuito in misura forfetizzata a livello individuale comprendesse anche l’eventuale incidenza sul t.f.r.;
2. avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale (OMISSIS) S.p.A. propone ricorso per cassazione fondato su un motivo;
3. (OMISSIS) resiste con controricorso;
4. la societa’ ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:
1.1. con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 69 e 53 del c.c.n.l. per il personale direttivo delle aziende di credito del 1990 e dell’articolo 2697 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3);
lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso che l’erogazione al funzionario trasferito di una somma di denaro in occasione del trasferimento (e per il periodo dal 25 ottobre 1991 e fino all’ottobre 2000 v. pag. 6 del ricorso per cassazione) potesse essere stata corrisposta per “finalita’ similari” a quelle che caratterizzano i trattamenti previsti, in favore del funzionario trasferito, dall’articolo 53 del c.c.n.l.;
rileva che anche l’elargizione per cui e’ causa, come quelle di cui alla norma pattizia, non e’ diretta a rimborsare spese effettive;
evidenzia che tra gli emolumenti di cui all’indicata norma sono anche previste una “diaria” e soprattutto la fornitura di un “alloggio nella nuova sede di residenza”, la cui finalita’ e’ proprio quella di alleviare il disagio connesso al cambio dell’abitazione e della residenza familiare, ovvero la medesima finalita’ che, a dire della Corte del merito, e’ alla base dell’erogazione de qua;
non si giustificherebbe, pertanto, secondo la societa’, il diverso trattamento in termini di inclusione dell’erogazione nella base di calcolo del t.f.r., derivando, al contrario, in via immediata e diretta la sua esclusione dal computo suddetto dal richiamato articolo 69 c.c.n.l. di categoria, con la conseguenza che e’ del tutto irrilevante verificare la natura dell’erogazione in discussione, in presenza della deroga contrattuale ai sensi dell’art 2120 c.c., comma 2;
censura, inoltre, la sentenza impugnata per aver ritenuto incombente sulla Banca l’onere di provare l’equivalenza del trattamento di cui all’articolo 53 c.c.n.l. e della c.d. erogazione abitativa;
1.2. di contro, il dipendente sostiene che la fornitura di alloggio prevista dall’articolo 53 non prevede un’erogazione di somma di denaro che, ove corrisposta come nella specie dalla societa’, diversamente dalla prima, secondo l’accertamento in fatto della Corte, ha natura retributiva e sinallagmatica;
2.1. il ricorso non e’ fondato;
2.2. in termini generali, non puo’ non rilevare quanto convenuto tra le parti in sede di definizione del trattamento economico dovuto e a tal fine, in sede interpretativa, deve considerarsi l’elemento letterale, che, sebbene centrale nella ricerca della reale volonta’ delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell’interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell’interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealta’ e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte (cfr., da ultimo, Cass. 19 marzo 2018, n. 6675; Cass. 28 marzo 2017, n. 7927; Cass. 22 novembre 2016, n. 23701);
2.3. nei casi in cui non vi sia riferimento a precise ed inequivoche clausole contrattuali pattuite in vista del trasferimento del lavoratore e, comunque, a prescindere dall’assetto riconducibile alla qualificazione dei contraenti in ipotesi di disciplina legale che sia da ritenere prevalente sulla concreta previsione pattizia quanto alla inclusione nel trattamento di fine rapporto, in mancanza di deroga espressa da parte della contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 2120 c.c., comma 2, ai fini della individuazione della natura di retribuzione ovvero di rimborso spese di una voce del trattamento corrisposto per lo svolgimento di lavoro all’estero o in altra sede lavorativa, deve aversi riguardo ad indici sintomatici, che consentano una valutazione della suddetta natura in via induttiva, senza trascurare, in tale indagine, anche elementi che emergano in sede di stipulazione del contratto individuale, che assumono, per quanto detto, valore orientativo ai fini considerati;
2.4. cosi’, ai fini dell’identificazione dei caratteri propri della retribuzione, rilevano sicuramente: a) la continuita’, periodicita’ ed obbligatorieta’ della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto, b) l’assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosita’ della prestazione resa, d) il rapporto di necessaria funzionalita’ con la prestazione lavorativa, e) la sottesa garanzia di salvaguardia del livello retributivo e di adeguamento ai maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente di lavoro, f) il prelievo contributivo effettuato (la cui mancanza non puo’, tuttavia, deporre necessariamente nel senso della connotazione quale esborso della indennita’ riconosciuta e della esclusione della natura retributiva);
2.5. diversamente, la finalita’ di tenere indenne il lavoratore da spese che quest’ultimo non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito e che ha sostenuto nell’interesse dell’imprenditore (non attinenti, percio’, all’adempimento degli obblighi impliciti nella prestazione lavorativa, cui egli e’ contrattualmente tenuto) e’ indice della natura non retributiva dell’emolumento, normalmente collegato ad una modalita’ della prestazione lavorativa richiesta per esigenze straordinarie, priva dei caratteri della continuita’ e determinatezza (o determinabilita’) e fondata su una causa autonoma rispetto a quella retributiva, con tendenziale esclusione, per volonta’ collettiva, dalla base di computo del t.f.r., che, tuttavia, non puo’ estendersi al di la’ dell’espressa previsione derogatoria rispetto alla generale previsione codicistica;
2.6. i suddetti principi vanno, poi, coniugati con quello piu’ strettamente attinente all’onere della prova, considerato che, per l’articolo 2120 c.c., ove i contratti collettivi non contengano diversa previsione, la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese e che l’esclusione di una o piu’ voci dalla base retributiva, costituendo deroga all’indicato principio, presuppone in primo luogo una volonta’ della norma collettiva che neghi espressamente l’inclusione, ed esige, poi, una specifica prova di questa negazione da parte di colui che l’invochi (v. Cass. 14 agosto 2004, n. 15889);
2.7. alla stregua dei criteri identificativi utili per la descritta valutazione di tipo induttivo, deve ritenersi che l’esame compiuto dalla Corte del merito non presenti gli errori e le carenze denunciati ai fini della individuazione della natura dell’elargizione in discussione;
2.8. del resto, secondo quanto da questa Corte affermato con riguardo al trattamento economico aggiuntivo attribuito al lavoratore che presti la propria opera all’estero (id est per l’ipotesi di trasferimento presso altra sede lavorativa), alle somme erogate al suddetto titolo va riconosciuta natura retributiva qualora si tratti di somme compensative della maggiore gravosita’ e del disagio morale ed ambientale dell’attivita’ lavorativa prestata, presso la sede oggetto di trasferimento, per adempiere, sia pur indirettamente, gli obblighi della prestazione lavorativa, assumendo rilievo non il carattere forfetario o meno dell’erogazione, ma esclusivamente il collegamento sinallagmatico con la prestazione lavorativa, risolvendosi la corresponsione dell’importo in un adeguamento della retribuzione per i maggiori esborsi in considerazione delle (mutate) condizioni ambientali in cui il lavoratore presta la propria attivita’ (cfr. Cass. 18 marzo 2009, n. 6563, Cass. 21 aprile 2016 n. 8086, Cass. 22 luglio 2016, n. 15217, Cass. 19 gennaio 2017, n. 1314, Cass. 22 febbraio 2018, n. 4340);
2.9. la decisione impugnata, la’ dove ha attribuito rilevanza al carattere periodico dell’erogazione, alla corresponsione in misura fissa (forfetaria annuale, in quote periodiche anticipate) e senza documentazione giustificativa, alla finalita’ di contributo corrisposto in relazione alle esigenze abitative personali del lavoratore, all’essere la stessa condizionata al permanere della sistemazione abitativa, all’avvenuto assoggettamento a contribuzione, e’ coerente con i principi sopra ricordati;
2.10. corretto e’ stato anche il richiamo al principio della onnicomprensivita’ della retribuzione da prendere a base del t.f.r. di cui all’articolo 2120 c.c. – principio che puo’ essere derogato solo dai contratti collettivi stipulati successivamente all’entrata in vigore della normativa e a condizione che gli stessi prevedano in modo esplicito la deroga – evidenziandosi che questa Corte ha ritenuto non censurabile l’interpretazione dei giudici di merito che, al cospetto di una clausola di contrattazione collettiva strutturata come quella in esame – articolo 73 del c.c.n.l. per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle aziende di credito – “nel qualificare i trattamenti con finalita’ similari, corrisposti al funzionario trasferito o in missione, come erogazioni della societa’ al fine di compensare il lavoratore delle spese connesse al trasferimento”, ha considerato “che tali trattamenti non rientrino nella deroga prevista dal c.c.n.l. ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, ma ricadano sotto la disciplina generale dell’articolo 2120 c.c.” (cosi’ Cass. n. 3278/2004 cit.) ed analogamente, rispetto a previsioni con clausole della contrattazione collettiva temporalmente applicabile, sostanzialmente sovrapponibili a quella contenuta nell’articolo 69, ha confermato l’interpretazione dei giudici di merito secondo cui “tale disposizione altro non e’ che una maggiore specificazione del disposto dell’articolo 2120 c.c., che gia’ esclude dal computo del t.f.r. le prestazioni a titolo occasionale e quanto e’ stato corrisposto a titolo di rimborso spese” (Cass. 25 novembre 2005, n. 24875 e, da ultimo, Cass. 8086/2016 cit.);
3. alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va respinto;
4. le spese del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo;
5. va dato atto dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15% da corrispondersi all’avv. (OMISSIS), antistatario.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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