Corte di Cassazione, sezione penale, Sentenza 19 giugno 2019, n. 27211.
La massima estrapolata:
In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l’aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada).
Sentenza 19 giugno 2019, n. 27211
Data udienza 21 maggio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMU Giacomo – Presidente
Dott. FERRANTI Donatella – rel. Consigliere
Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere
Dott. PICARDI Francesca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/07/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DONATELLA FERRANTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PINELLI Mario Maria Stefano, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha dichiarato (OMISSIS) responsabile del reato di cui all’articolo 186 C.d.S., esclusa l’aggravante dell’aver cagionato un sinistro stradale, e l’ha condannato alla pena di mesi 20 giorni di arresto ed Euro 600,00 di ammenda, sostituita ex articolo 186 C.d.S., comma 9 bis con giorni 23 di lavoro di pubblica utilita’.
2. L’imputazione era relativa al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, comma 2, lettera b e comma 2 bis perche’ circolava alla guida del motoveicolo Harley Davidson in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico superiore a 0,8 gr/l e non superiore a 1,5 gr/l (1,42 dr/l accertato con referto ospedaliero del 22.07.2016) e provocava un incidente stradale. In (OMISSIS).
3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di Appello di Brescia, lamentando violazione di legge in relazione alla esclusione dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2-bis, in quanto l’imputato era fuoriuscito dalla sede stradale con la motocicletta, riportando lesioni, mentre il Tribunale erratamente aveva ritenuto che non si concretizzasse l’ipotesi dell’incidente “essendo ad attore unico senza nessuna conseguenza per la viabilita’ di persone o cose”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
1.1 E’ stato piu’ volte affermato da questa Corte, proprio in tema di reato di guida in stato di ebbrezza, che ai fini dell’operativita’ del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilita’ previsto dall’articolo 186 C.d.S., comma 9 bis e’ sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, essendo, invece, irrilevante che, all’esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 13853 del 04/02/2015, P.M. in proc. Selmi, Rv. 26301201; Sez. 4, Sentenza n. 48534 del 24/10/2013, Bondioli, Rv. 25728901).
Si ricorda che la nozione di sinistro stradale applicabile in relazione al reato per cui si procede si identifica con quella delineata dalla Convenzione di Vienna dell’8 novembre 1968, secondo la quale costituisce sinistro stradale un evento verificatosi nelle vie o piazze aperte alla circolazione in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o a persone.
Nella giurisprudenza di legittimita’, coerentemente con siffatta nozione, si e’ affermato che deve intendersi per incidente qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettivita’, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4 n. 54991 del 24.10-17 rv 271557-01;Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012, Marziano, Rv. 253921; sez. 4 42488 del 19.09.2012 rv 253734-01; Sez. 4 436777 del 2.07.2015 rv 264441901).
2.2.Cosi’ chiarita la nozione in esame, vale il principio, affermato dalla Corte regolatrice, in base al quale, ai fini della configurabilita’ dell’aggravante in esame, e’ sufficiente la dipendenza causale dell’incidente dalla condotta alla guida del conducente (Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013, Callegaro, Rv. 256209): principio che va inteso nel senso che l’avere provocato un incidente e’ sempre conseguenza di una condotta inosservante di regole cautelari, siano esse quelle codificate dal Codice della strada (ossia le norme sulla circolazione stradale), siano esse quelle generali di prudenza, diligenza e perizia, tese in ogni caso a prevenire il verificarsi del sinistro medesimo.
Come noto, la L. n. 120 del 2010, articolo 33 ha introdotto nell’articolo 186 anche un nuovo comma, il 9-bis, che attribuisce al giudice il potere di sostituire per non piu’ di una volta la pena (sia detentiva che pecuniaria) applicata per le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza con quella del lavoro di pubblica utilita’, salvo nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente; inoltre, secondo il comma 2 bis del medesimo articolo 186 C.d.S., le pene di cui al comma 2, quindi quelle relative sia alla lettera a) che b) e c), sono raddoppiate quando il guidatore in stato di ebbrezza provoca un incidente, ed e’ sempre disposto il fermo amministrativo dell’autovettura. E’ evidente che il legislatore ha diversificato le situazioni tra chi conduce semplicemente un veicolo in stato di ebbrezza e chi in tale stato provoca un incidente, quest’ultima ipotesi ritenuta, ovviamente, piu’ grave in quanto piu’ pericolosa. Non puo’ infatti dubitarsi che quando il codice della strada fa riferimento a un “incidente” intenda riferirsi a qualsiasi avvenimento inatteso che interrompe il normale svolgimento della circolazione stradale e che proprio per tale ragione e’ portatore di un maggior pericolo per la collettivita’.
2.3 La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi di diritto ritenendo di escludere l’aggravante contestata di aver provocato un incidente stradale sulla base della mera considerazione che si trattava di un incidente ad attore unico, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione stradale derivante dalla condotta del (OMISSIS) il quale, in stato di ebbrezza, percorreva la (OMISSIS), proveniente da (OMISSIS) diretto a (OMISSIS), e all’altezza del Km 0+600, nell’affrontare la curva volgente a sinistra, a visuale libera, debordava sul margine destro della carreggiata e, dopo essere fuoriuscito con gli pneumatici per circa tre metri sulla banchina erbosa, perdeva il controllo del mezzo terminando la propria corsa in un campo agricolo; soccorso, veniva trasportato all’Ospedale di (OMISSIS).
3.Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di Appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto. Va dichiarata ai sensi dell’articolo 624 c.p.p. la irrevocabilita’ dell’affermazione di responsabilita’.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di Appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto.
Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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