Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 2 aprile 2019, n. 9078.

La massima estrapolata:

Per fruire dell’agevolazione Ici riservata alla “abitazione principale” l’utilizzo contemporaneo di più unità catastali non ne impedisce il godimento se il derivato complesso abitativo utilizzato non trascende la categoria catastale delle unità che lo compongono. Questo in quanto ai fini del mantenimento dell’agevolazione rileva sempre non tanto il numero complessivo delle unità catastali ma la prova dell’effettiva utilizzazione quale “abitazione principale” dell’immobile complessivamente considerato.

Ordinanza 2 aprile 2019, n. 9078

Data udienza 30 gennaio 20199

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10775-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI GENOVA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 49/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA, depositata il 17/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:
il contribuente impugnava il silenzio-rifiuto avverso l’istanza di rimborso ICI per il 2007, in ordine alla quale, non rispondendo il Comune nei termini di legge, si formava appunto il silenzio-rifiuto.
La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso del contribuente.
Il contribuente proponeva appello affermando come i due immobili in questione fossero materialmente uniti: conseguentemente, anche se costituenti due unita’ catastali differenti, devono essere considerate ai fini ICI come un’unica abitazione e conseguentemente essere ammesse al godimento dell’aliquota agevolata.
La Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello del contribuente, ritenendo che i due immobili sono sempre stati separati fino alla morte della madre avvenuta nel 2009 e solamente nel 2010 si e’ proceduti alla fusione catastale; inoltre negli anni 2007-2009 TARSU e TIA sono state versate separatamente; infine la dichiarazioni di inizio lavori tra i due appartamenti e’ del 2006 ma quella di fine lavori e’ del 2010. Avverso detta sentenza il contribuente proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo e in prossimita’ dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso; l’Agenzia delle entrate non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:
con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione del Decreto Legge n. 93 del 2008, articolo 1, convertito in L. n. 126 del 2008, della L. n. 212 del 2000, articolo 10, dell’articolo 97 Cost. e del principio di leale collaborazione perche’ ai fini ICI cio’ che rileva e’ l’utilizzo unitario, indipendentemente dal separato accatastamento di plurime unita’ abitative che la compongono;
ritenuto che il motivo e’ fondato in quanto in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di piu’ unita’ catastali non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unita’ che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unita’ catastali, ma assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unita’ catastali ma la prova dell’effettiva utilizzazione ad “abitazione principale” dell’immobile complessivamente considerato (Cass. 29 ottobre 2008, n. 25902; 12 febbraio 2010, n. 3393);
ritenuto dunque che la Commissione Tributaria Regionale ha errato laddove, nel rigettare l’appello del contribuente, ha fatto unicamente riferimento al momento della variazione catastale;
ritenuto che pertanto il ricorso del contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

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