Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 5 luglio 2019, n. 18066.
La massima estrapolata:
L’affitto di azienda non richiede la forma scritta ai fini della sua validità, a meno che tale forma non sia richiesta per la natura dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto, né assume rilevanza, in senso contrario, la disposizione di cui al capoverso dell’art. 2556 c.c., la quale nel prescrivere l’iscrizione nel registro delle imprese – che, a sua volta, postula la forma pubblica o per scrittura privata autenticata dell’atto -, non richiede tali adempimenti ai fini della validità del contratto, ma si riferisce al regime di opponibilità ai terzi dello stesso.
Ordinanza 5 luglio 2019, n. 18066
Data udienza 29 aprile 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20262-2017 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 274/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
che, con sentenza resa in data 22/2/2017, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dalla (OMISSIS) s.r.l. per la condanna della (OMISSIS) s.r.l. al rilascio, in proprio favore, del complesso aziendale di proprieta’ della societa’ attrice;
che a fondamento della domanda proposta, la (OMISSIS) s.r.l. aveva dedotto come il contratto di affitto del proprio complesso aziendale, concluso con la (OMISSIS) s.r.l. nel novembre del 1995, fosse venuto meno per il recesso operato dalla (OMISSIS) s.r.l. nel corso del 2013, con la conseguente estinzione del contratto di subaffitto concluso nel 1997 tra la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.r.l.;
che, nel disattendere l’appello proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., la corte territoriale ha evidenziato, tra i restanti argomenti, come, sulla base degli elementi di prova acquisiti al giudizio, fosse rimasta comprovata la circostanza della conclusione, tra (OMISSIS) s.r.l. e l’originaria conduttrice (OMISSIS) s.r.l., di un nuovo contratto di affitto (sostitutivo del precedente titolo negoziale del 1995) tuttora efficace, con la conseguente permanenza, in capo alla (OMISSIS) s.r.l., di un legittimo titolo di godimento del complesso aziendale rivendicato dalla societa’ appellante;
che, avverso la sentenza d’appello, la (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di sette motivi d’impugnazione;
che la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.r.l. resistono con controricorso;
che (OMISSIS) s.r.l. ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, la societa’ ricorrente si duole della nullita’ della sentenza impugnata per carenza di motivazione (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente in relazione al punto concernente il mancato riconoscimento del diritto del concedente di agire direttamente nei confronti del subaffittuario per l’adempimento dell’obbligazione di rilascio dell’azienda derivante dal contratto di subaffitto, ai sensi dell’articolo 1595 c.c., comma 1;
che, con il secondo motivo, la ricorrente si duole della nullita’ della sentenza impugnata per vizio di motivazione (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sull’illegittimita’ della perdurante detenzione dell’azienda de qua, da parte della societa’ subaffittuaria, per l’intervenuta cessazione del contratto principale di affitto del 1995 tra (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., e sulla conseguente cessazione del derivato contratto di subaffitto;
che, con il terzo motivo, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 1595 c.c., comma 1, nonche’ degli articoli 99 e 112 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale illegittimamente trascurato di riconoscere il diritto del concedente ad agire direttamente nei confronti della societa’ subaffittuaria per la riconsegna dell’azienda concessa in godimento, avendo il giudice a quo deciso la causa sull’erroneo presupposto (del tutto estraneo al perimetro delle domande proposte dalle parti) della mancata adozione di alcuna pronuncia sulla nullita’ o la risoluzione del principale contratto di locazione, ai sensi dell’articolo 1595 c.c., comma 3;
che tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono inammissibili;
cha, al riguardo, varra’ evidenziare come, con le doglianze in esame, la societa’ ricorrente non consideri (ne’, conseguentemente, censuri) i passaggi della motivazione della sentenza impugnata (e la decisiva ratio decidendi in essi consacrata) in cui risulta espressamente attestata l’avvenuta acquisizione della prova della persistente efficacia di un contratto di affitto (sia pure nuovo e diverso rispetto a quello originariamente concluso nel 1995) tra (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., con il conseguente positivo accertamento dell’infondatezza dell’azione di rilascio proposta nei confronti della societa’ subaffittuaria (sul presupposto dell’avvenuta estinzione del contratto d’affitto principale), attesa l’impossibilita’ di predicare l’invalidita’/inefficacia del contratto di subaffitto in conseguenza dell’estinzione del suo presupposto negoziale costituito dal contratto d’affitto principale, viceversa accertato come esistente;
che, cio’ posto, varra’ richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione e’ rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo e’ regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione e’ erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale puo’ considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali e’ esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa e’ errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneita’ al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullita’, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, e’ espressamente sanzionata con l’inammissibilita’ ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 4 (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01);
che, con il quarto motivo, la ricorrente, “in stretto subordine” rispetto alla proposizione del terzo motivo, censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 1595 c.c., comma 3, (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di riconoscere il carattere incontestato della circostanza costituita dall’intervenuta cessazione degli effetti del contratto principale di affitto, con i conseguenti effetti di tale riconoscimento anche nei confronti della societa’ subaffittuaria, ai sensi del richiamato articolo 1595 c.c., comma 3;
che, con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 115, 116, 416 e 420 c.p.c., nonche’ degli articoli 2697 e 2556 c.c., oltre che per omessa motivazione (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sul rilievo della mancata contestazione, da parte della (OMISSIS) s.r.l., in sede di costituzione in giudizio, dei fatti allegati dalla societa’ ricorrente in ordine alla cessazione del principale contratto di affitto, e per aver erroneamente tratto conseguenze giuridiche dalle tardive, inammissibili e, in ogni caso, infondate deduzioni sollevate dalla (OMISSIS) s.r.l. in ordine alla pretesa esistenza di un nuovo contratto d’affitto d’azienda tra le originarie parti principali, in ogni caso inidoneo a fondare un valido titolo di detenzione in capo a (OMISSIS) s.r.l.;
che il quarto e il quinto motivo – anch’essi congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono infondati;
che, con particolare riferimento al tema costituito dall’incidenza del principio di non contestazione invocato nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., varra’ al riguardo la regola che limita l’efficacia di detto principio alle sole circostanze proprie dell’interessato, e non gia’ a quelle riferibili alla sfera di terzi (cfr. Sez. L -, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019, Rv. 652044 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016, Rv. 640518 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013, Rv. 625006 – 01);
che, cio’ posto, nessun rilievo potra’ ascriversi alla mancata contestazione, da parte di (OMISSIS) s.r.l., delle sorti del principale contratto di affitto tra (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., trattandosi, all’evidenza, di un rapporto giuridico rispetto al quale (OMISSIS) s.r.l. risulta del tutto estranea;
che, sotto altro profilo, del tutto inammissibile deve ritenersi la censura concernente l’inammissibilita’ e/o la tardivita’ delle contestazioni sollevate in giudizio dalla (OMISSIS) s.r.l., avendo l’odierna ricorrente non adeguatamente assolto all’adempimento degli oneri di puntuale e completa allegazione di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6 e articolo 369 c.p.c., n. 4, con particolare riguardo all’allegazione degli atti processuali da cui sarebbero potuti emergere gli estremi di riconoscibilita’ della tardivita’ o dell’inammissibilita’ delle deduzioni o delle eccezioni sollevate dalla (OMISSIS) s.r.l.;
che, con riguardo alla censura concernente la pretesa nullita’/inesistenza del nuovo contratto di affitto tra (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. (in relazione alla pretesa violazione delle regole formali di cui all’articolo 2556 c.c.), varra’ rilevare, da un lato, l’inammissibilita’ del motivo, dedotto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, riferito alla sussistenza di un’adeguata prova scritta del contratto, trattandosi della denuncia di una pretesa erronea ricognizione della fattispecie concreta e, quindi, di un’inammissibile invocazione della rilettura nel merito dei fatti di causa, e, dall’altro, l’infondatezza della doglianza, nella parte in cui afferma che il deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese del contratto di affitto sia imposto a pena di validita’ o di efficacia del contratto;
che, a tale ultimo riguardo, e’ appena il caso di richiamare l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale l’affitto d’azienda non richiede la forma scritta per la sua validita’, a meno che tale forma non sia richiesta per la natura dei singoli beni trasferiti o per la particolare natura del contratto, ne’ il capoverso dell’articolo 2556 c.c. contraddice detta affermazione, atteso che detta disposizione non attiene alla validita’ del contratto, ma al regime dell’opponibilita’ ai terzi, per la quale la norma in questione richiede l’iscrizione nel Registro delle imprese, che a sua volta postula l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata (v., in tal senso, Sez. 1, Sentenza del 18 giugno 2015, n. 12648);
che del pari infondate devono ritenersi le censure riferite all’interpretazione delle dichiarazioni negoziali delle parti (ai fini della ritenuta avvenuta conclusione di un nuovo contratto di affitto tra (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l.), non avendo la societa’ ricorrente adeguatamente articolato le proprie censure in rapporto alla pretesa violazione, da parte del giudice a quo, delle regole legali di ermeneutica contrattuale;
che, infine, devono ritenersi inammissibili le deduzioni svolte dalla societa’ ricorrente in ordine all’inesistenza, in ogni caso, di un valido titolo a fondamento della detenzione dell’azienda oggetto di causa da parte di (OMISSIS) s.r.l. (pur quando dovesse ritenersi comprovata’ la sussistenza di un nuovo contratto di affitto tra (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l.), trattandosi di una questione nuova, di cui non vi e’ traccia nella sentenza impugnata;
che, rispetto a tale questione, in ogni caso, la societa’ ricorrente non avrebbe alcun titolo di dolersi (siccome estranea al rapporto), al di la’ dell’assorbente rilievo per cui l’esistenza di un valido ed efficace contratto di subaffitto costituisce lo specifico fondamento di ammissibilita’ dell’azione diretta di rilascio cosi’ come proposta dalla societa’ originaria ricorrente;
che, con il sesto motivo, la ricorrente, “in stretto subordine” rispetto alla proposizione del quinto motivo, censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 c.p.c., degli articoli 115, 116, 416 e 420 c.p.c., degli articoli 2697 e 2556 c.c., nonche’ per assoluta mancanza di motivazione (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale (in ipotesi) accertato la sussistenza di un nuovo contratto di affitto tra (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., successivo a quello del 1995, in assenza di alcuna domanda sul punto e in violazione di tutti i parametri normativi sostanziali e processuali invocati;
che il motivo e’ infondato;
che, sul punto – ferma l’incidenza delle argomentazioni esposte in relazione al quinto motivo di censura (con particolare riguardo alla pretesa violazione di tutti i parametri normativi sostanziali e processuali invocati dalla ricorrente) – osserva il Collegio come l’accertamento relativo alla sussistenza o all’insussistenza di un valido titolo giustificativo del godimento dell’azienda in capo a (OMISSIS) s.r.l. (e, conseguentemente, in capo a (OMISSIS) s.r.l.) costituisce una premessa (e un passaggio logico-giuridico) indispensabile ai fini dell’accertamento della fondatezza del diritto fatto valere in giudizio da (OMISSIS) s.r.l. nei confronti della societa’ subaffittuaria, avendo (OMISSIS) s.r.l. propriamente legato l’esercizio dell’azione di rilascio proposta in questa sede al venir meno di detto presupposto negoziale;
che, conseguentemente, la corrispondente eccezione di merito sollevata da (OMISSIS) s.r.l. (e fatta propria da (OMISSIS) s.r.l.), circa l’esistenza di un nuovo valido contratto principale di affitto, e’ certamente valsa a integrare, estendendolo, il contenuto del thema deci-dendum sottoposto alla cognizione dei giudici di merito;
che, con il settimo motivo, la ricorrente, “in via subordinata generale”, censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente condannato (OMISSIS) s.r.l. a rimborsare le spese del giudizio anche in favore di (OMISSIS) s.r.l. chiamata in causa da (OMISSIS) s.r.l.;
che il motivo e’ infondato;
che, al riguardo, osserva il Collegio come l’originaria chiamata in causa di (OMISSIS) s.r.l., da parte di (OMISSIS) s.r.l., costitui’ evenienza immediatamente conseguente ai termini della domanda di rilascio proposta da (OMISSIS) s.r.l., avendo quest’ultima legato l’invocato accoglimento della propria domanda sul presupposto della negata validita’ e/o efficacia del rapporto d’affitto tra (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., con la conseguente coerenza, rispetto al principio di causalita’ nella ripartizione delle spese di lite, della pronunciata condanna di (OMISSIS) al rimborso delle spese di lite anche nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. (cfr. Sez. L, Sentenza n. 3010 del 24/05/1979, Rv. 399350 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6757 del 17/05/2001, Rv. 546722 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 12235 del 20/08/2003, Rv. 566050 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7674 del 21/03/2008, Rv. 602543 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n 2492 del 08/02/2016, Rv. 638998 – 01);
che, sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della societa’ ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, copmma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi Euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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