Adozione di un successivo provvedimento confermativo o di convalida

Consiglio di Stato, Sentenza|1 febbraio 2022| n. 678.

L’adozione di un successivo provvedimento confermativo o di convalida non incide sull’insorgenza dell’onere di impugnazione del piano regolatore a partire dal momento in cui detto atto ha manifestato la sua concreta idoneità a ledere la sfera giuridica del ricorrente. Il principio di certezza dei rapporti giuridici, a tutela del quale è posta la previsione del termine decadenziale per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi, da un lato, esclude la pertinenza del riferimento all’istituto della disapplicazione, operante solo per gli atti formalmente e sostanzialmente normativi e, dall’altro, impedisce di annettere all’adozione di ogni atto attuativo del piano l’effetto di sancire la riapertura del termine di impugnazione delle specifiche disposizioni pianificatorie che si siano consolidate per effetto della mancata tempestiva impugnazione nel termine decadenziale decorrente dalla conoscenza dell’originaria produzione dell’effetto lesivo (D.Lgs. n. 104/2010).

Sentenza|1 febbraio 2022| n. 678. Adozione di un successivo provvedimento confermativo o di convalida

Data udienza 25 novembre 2021

Integrale
Tag- parola chiave: Strumenti urbanistici – PRG – Approvazione – Impugnative – Decorrenza – Dies a quo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5722 del 2019, proposto dalla Ma. di Pi. Da. & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lu. Fo. e Pi. Mo., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ma. Gr. in Roma, via (…);
contro
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Be. Te., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora Ministero della cultura), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via (…);
nei confronti
la CO.. società cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato En. Ma. St., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche n. 247 del 16 aprile 2019, resa tra le parti, notificata il 23 aprile 2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis), del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora Ministero della cultura) e della CO.. società cooperativa a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione depositate dal Comune di (omissis), dalla CO.. società cooperativa a r.l. e dalla Ma. di Pi. Da. & C. s.a.s., rispettivamente in data 18, 19 e 22 novembre 2021;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 25 novembre 2021, il consigliere Michele Pizzi;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

Adozione di un successivo provvedimento confermativo o di convalida

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per le Marche, notificato il 2 agosto 2018 e depositato il 10 agosto 2018, numerosi ricorrenti – persone fisiche e giuridiche, tra le quali anche la società Ma. di Pi. Da. & C. s.a.s. (d’ora in avanti MA.) – hanno esposto:
– di essere operatori commerciali operanti nel centro di (omissis), ovvero residenti nelle vicinanze dell’area interessata dall’operazione urbanistico-commerciale;
– che l’operazione urbanistica contestata comporterà un danno patrimoniale, consistente nella diminuzione del valore economico dei fondi o delle abitazioni, nonché un danno non patrimoniale “vista la innegabile negativa incidenza della localizzazione del nuovo intervento a destinazione commerciale sulla qualità ambientale e della vita” (pag. 6 del ricorso introduttivo);
– che gli atti gravati “permettono, contro ogni ragione, la apertura di un nuovo esercizio commerciale di medie dimensioni (1.000 mq) destinato a snaturare i luoghi sottoposti pure a vincolo storico-culturale, da sempre utilizzati dalla comunità moglianese come area di sosta e di celebrazioni, complicando la circolazione e sottraendo spazi di aggregazione cittadina” (pag. 6 del ricorso introduttivo).

 

Adozione di un successivo provvedimento confermativo o di convalida

 

2. I ricorrenti hanno quindi impugnato:
i) la deliberazione della giunta comunale di (omissis) n. 49 del 10 maggio 2018, avente ad oggetto “Piano particolareggiato “PP2″ della Ditta proponente CO. Società Cooperativa a r.l. per la riqualificazione urbanistica con contestuale realizzazione di un nuovo edificio a destinazione commerciale sull’area adiacente all’ex ospedale S. Michele, distinto al catasto al Foglio 18 mappale 91 – porz. – Esame osservazioni, controdeduzioni ed approvazione” (doc. 1 dei ricorrenti in primo grado);
ii) la deliberazione del consiglio comunale di (omissis) n. 18 del 27 luglio 2015, avente ad oggetto “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2015-2017”;
iii) la deliberazione della giunta comunale di (omissis) n. 93 del 20 ottobre 2015, avente ad oggetto “Adozione variante parziale (V1, V2, V3 e V4) al p.r.g. per modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 15, comma 5, della legge regionale n. 34/1992 e s.m.i. e dell’art. 11, comma 8, della l.r. n. 22/2011” e le correlate n. t.a. al p.r.g. (doc. n. 2 dei ricorrenti in primo grado);
iv) la deliberazione della giunta comunale di (omissis) n. 4 del 15 gennaio 2016, recante “Esame osservazioni, controdeduzioni ed approvazione variante parziale al PRG per modifiche non sostanziali, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della l.r. 34/92 e s.m.i.”;
v) la deliberazione del consiglio comunale di (omissis) n. 3 del 1° febbraio 2016, recante “Modifica al regolamento per le medie strutture e strutture di vendita” (doc. 3 dei ricorrenti in primo grado);
vi) la deliberazione del consiglio comunale di (omissis) n. 17 del 29 aprile 2016, avente ad oggetto “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di proprietà comunale – triennio 2016-2018” (doc. 4 dei ricorrenti in primo grado);
vii) l’avviso prot. n. 5938/2016 del 26 luglio 2016, affisso all’albo pretorio comunale con scadenza 13 settembre 2016, relativo all’asta pubblica e disciplinare di gara “per la cessione del diritto di proprietà di un’area di proprietà comunale adiacente all’ex ospedale (omissis) e per l’individuazione del soggetto attuatore della riqualificazione urbanistica relativa al comparto soggetto al piano particolareggiato PP2” (doc. 5 dei ricorrenti in primo grado);
viii) la deliberazione della giunta comunale di (omissis) n. 53 del 7 giugno 2016, recante “Atto di indirizzo cessione area (omissis)”;
ix) la determinazione del comune di (omissis), area amministrativa, area I, n. 51 del 19 luglio 2016, avente ad oggetto: “Asta pubblica per la cessione del diritto di proprietà di un’area di proprietà comunale adiacente all’ex ospedale (omissis) e per l’individuazione del soggetto attuatore della riqualificazione urbanistica relativa al comparto soggetto al piano particolareggiato PP2. Approvazione avviso e disciplinare di gara ed adempimenti conseguenti”;

 

Adozione di un successivo provvedimento confermativo o di convalida

 

x) la determinazione del comune di (omissis), area amministrativa, area I, n. 61 del 13 settembre 2016, avente ad oggetto: “Asta pubblica per la cessione del diritto di proprietà di un’area di proprietà comunale adiacente all’ex ospedale (omissis) e per l’individuazione del soggetto attuatore della riqualificazione urbanistica relativa al comparto soggetto al piano particolareggiato PP2. Nomina commissione di gara” (doc. 6 dei ricorrenti in primo grado);
xi) il verbale della commissione di gara, relativo alla seduta del 16 settembre 2016, concernente la proposta di aggiudicazione provvisoria alla ditta CO..;
xii) la determinazione del comune di (omissis), area amministrativa, area I, n. 63 del 22 settembre 2016, avente ad oggetto: “Asta pubblica per la cessione del diritto di proprietà di un’area di proprietà comunale adiacente all’ex ospedale (omissis) e per l’individuazione del soggetto attuatore della riqualificazione urbanistica relativa al comparto soggetto al piano particolareggiato PP2. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione provvisoria alla ditta CO. società cooperativa a r.l.” (doc. 7 dei ricorrenti in primo grado);
xiii) la deliberazione della giunta comunale di (omissis) n. 43 del 6 luglio 2017, avente ad oggetto: “Piano particolareggiato “PP2″ della Ditta proponente CO. società cooperativa a r.l. per la riqualificazione urbanistica con contestuale realizzazione di un nuovo edificio a destinazione commerciale sull’area adiacente all’ex ospedale S. Michele, distinto al catasto al Foglio 18 mappale n. 91 – porz. – Adozione.” (doc. 8 dei ricorrenti in primo grado);
xiv) lo schema di convenzione urbanistica, relativa al piano particolareggiato “PP2” (doc. 9 dei ricorrenti in primo grado);
xv) la nota della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche prot. n. 1610 del 30 gennaio 2017 e la nota della medesima Soprintendenza prot. n. 3808 del 20 febbraio 2018 (doc. 10 dei ricorrenti in primo grado);
xvi) per quanto occorrer serva, la deliberazione della giunta comunale di (omissis) n. 48 del 10 maggio 2018, avente ad oggetto “Convalida atti amministrativi”;
xvii) la determinazione comunale, area tecnica-gestione del territorio, area IV, n. 2 del 3 maggio 2018, recante “Convalida atti amministrativi”.
3. Ai fini di una migliore comprensione del fatto controverso, per ragioni di economia processuale, è possibile richiamare quanto chiaramente illustrato nella sentenza impugnata: “Il Comune di (omissis) era proprietario di un’area adiacente l’ex ospedale (omissis), distinta al Foglio 18, mappale 91 (parte), per una superficie complessiva di circa mq. 1.000.
L’area era classificata, nel PRG, come zona D per attrezzature commerciali e terziarie (pubbliche e private) disciplinata dall’art. 23 delle relative NTA, che subordinava l’intervento edilizio alla previa redazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica.
Con delibera di Giunta Comunale n. 4/2016 (oggetto dell’odierno gravame) il citato art. 23 delle NTA veniva definitivamente modificato nel senso di ammettere anche piani particolareggiati di iniziativa privata.

 

Adozione di un successivo provvedimento confermativo o di convalida

 

Per coordinare la disciplina urbanistica con quella commerciale di cui al Regolamento Regionale n. 1/2015, il Consiglio Comunale di (omissis) (cfr. delibera n. 3/2016 oggetto dell’odierno gravame) approvava modifiche al regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni all’apertura di medie strutture di vendita.
Per quanto qui interessa si può ricordare che, con tale modifica, l’area in questione veniva classificata tra quelle di cui alla lett. A del ricordato R.R. n. 1/2015, con conseguente definizione delle dotazioni di parcheggi pubblici e privati a servizio dell’attività commerciale, ammettendo comunque le possibilità derogatorie ex art. 22, comma 3, del R.R. 1/2015 (riduzione dello standard di parcheggio fino ad un massimo del 50% previa monetizzazione della restante parte; possibilità di utilizzo di parcheggi pubblici nelle vicinanze dell’esercizio commerciale; realizzazione di parcheggi anche non contigui o vicini all’esercizio).
A seguito di asta pubblica, di cui all’avviso in data 26/7/2016, l’area in questione veniva ceduta alla Ditta CO. Società Cooperativa (odierna controinteressata) la quale, in data 28/11/2016, presentava un piano particolareggiato attuativo che includeva anche altre aree per un totale di circa mq 7.930 (poi rettificato in circa mq. 6.408) di superficie territoriale/fondiaria.
Il piano particolareggiato comprendeva i seguenti interventi:
– costruzione di un nuovo edificio a destinazione commerciale avente superficie lorda complessiva pari a mq. 927, di cui mq. 72,00 da destinarsi a porticato ad uso pubblico, e superficie di vendita pari a mq. 652,90, da realizzarsi con struttura ad unico piano incassata all’interno del terrapieno costituente il giardino dell’ex-ospedale S. Michele;
– realizzazione e rifacimento delle opere di urbanizzazione primaria (condotte fognarie delle acque meteoriche; impianto di pubblica illuminazione con dotazione di nuovi corpi illuminanti);
– riqualificazione dell’area sovrastante il nuovo edificio, con la creazione di due zone destinate rispettivamente a parcheggio e a verde pubblico;
– miglioramento ed adeguamento della viabilità esistente attraverso l’allargamento della carreggiata esistente.

 

Adozione di un successivo provvedimento confermativo o di convalida

 

Il progetto originario prevedeva anche la contestuale realizzazione di una rotatoria nell’incrocio con la strada provinciale “Loro-Macina”, ma le relative modalità vennero ridefinite, in sede di approvazione finale, previa redazione di un’apposita varianti urbanistica.
Il piano particolareggiato veniva definitivamente approvato con delibera di Giunta Comunale 10/5/2018 n. 49 oggetto dell’odierno gravame.
L’impugnazione si rivolge anche contro gli atti di alienazione dell’area di mq. 1.000 ceduta alla controinteressata”.
4. Il ricorso di primo grado era articolato nei seguenti sette motivi:
4.1. – violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 1150/1942, degli articoli 4, 14, 15 e 26 della legge regionale n. 34/1992, dell’art. 5, comma 13, lett. b), del decreto legge n. 19/2011, degli articoli 42, comma 2, lett. b), e 48, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, incompetenza relativa (con riferimento alle deliberazioni della giunta comunale di (omissis) n. 49 del 10 maggio 2018, n. 93 del 20 ottobre 2015, n. 4 del 15 gennaio 2016 e n. 43 del 6 luglio 2017, sopra indicate ai punti i), iii), iv) e xiii) del § 2);
4.2. – violazione del decreto legislativo n. 152/2006, in punto di mancato assoggettamento a valutazione ambientale strategica, violazione dell’art. 3.1, comma 8, lett. m), della d.g.r. n. 1813 del 21 dicembre 2010, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria (con riferimento alle deliberazioni della giunta comunale di (omissis) n. 49 del 10 maggio 2018, n. 93 del 20 ottobre 2015, n. 4 del 15 gennaio 2016 e n. 43 del 6 luglio 2017, sopra indicate ai punti i), iii), iv) e xiii) del § 2);
4.3. – violazione dell’art. 7, comma 2, della legge n. 1150/1942 e dell’art. 15, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 34/1992, violazione dei principi concernenti la localizzazione di strutture commerciali di cui alla legge regionale n. 27/2009 e del regolamento di cui all’allegato A) alla d.g.r. n. 120 del 2 marzo 2015, violazione dell’art. 23 delle n. t.a. del p.r.g., eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà ed illogicità manifeste (con riferimento alla deliberazione del consiglio comunale di (omissis) n. 3 del 1° febbraio 2016, sopra indicata al punto v) del § 2);

 

Adozione di un successivo provvedimento confermativo o di convalida

 

4.4. – violazione dell’art. 22 del regolamento regionale del 2 marzo 2015, violazione del regolamento edilizio tipo di cui alla d.p.g.r. n. 23/1989, violazione dell’art. 65 del regolamento edilizio comunale, violazione dell’art. 35 delle n. t.a. del p.r.g. (con riferimento alle deliberazioni della giunta comunale di (omissis) n. 49 del 10 maggio 2018, n. 93 del 20 ottobre 2015, n. 4 del 15 gennaio 2016 e n. 43 del 6 luglio 2017, sopra indicate ai punti i), iii), iv) e xiii) del § 2, nonché alla deliberazione del consiglio comunale di (omissis) n. 3 del 1° febbraio 2016, sopra indicata al punto v) del § 2);
4.5. – violazione degli articoli 10, 12, 20, 45, 54, 55, 56 e 57-bis del decreto legislativo n. 42/2004, degli articoli 1 e 11 della legge n. 1089/1939, eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per motivazione insufficiente e perplessa (con riferimento alle note della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche prot. n. 1610 del 30 gennaio 2017 e prot. n. 3808 del 20 febbraio 2018, sopra indicate al punto xv) del § 2);
4.6. – violazione dell’art. 11, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 22/2011, eccesso di potere per sviamento, illogicità e contraddittorietà manifeste (con riferimento alle deliberazioni della giunta comunale di (omissis) n. 49 del 10 maggio 2018, n. 93 del 20 ottobre 2015, n. 4 del 15 gennaio 2016 e n. 43 del 6 luglio 2017, sopra indicate ai punti i), iii), iv) e xiii) del § 2);
4.7. – violazione dell’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, violazione dei principi di separazione tra organi di indirizzo politico e organi gestionali, violazione dell’art. 4 del decreto legislativo n. 165/2001, dell’art. 53 della legge n. 388/2000, dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di buon andamento ed imparzialità, eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifeste (con riferimento alla determinazione comunale n. 2 del 3 maggio 2018, sopra indicata al punto xvii) del § 2 e con riguardo ai numerosi atti concernenti la gestione dell’asta pubblica per la cessione del diritto di proprietà dell’area comunale adiacente all’ex ospedale (omissis), sopra indicati ai punti ii), vi), vii), viii), ix), x), xi) e xii) del § 2).

 

Adozione di un successivo provvedimento confermativo o di convalida

 

5. Si costituivano nel giudizio di primo grado il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora Ministero della cultura), il Comune di (omissis) e la CO.. chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo questi ultimi, in via preliminare, l’irricevibilità per tardività del primo motivo di doglianza (sopra indicato al § 4.1).
6. Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato il 26 novembre 2018 e depositato il 18 dicembre 2018, i ricorrenti hanno impugnato:
i) la deliberazione del consiglio comunale di (omissis) n. 32 del 27 settembre 2018, avente ad oggetto: “Convalida delle deliberazioni di G.C. n. 93 del 20/10/2015 e n. 4 del 15/01/2016”;
ii) la deliberazione della giunta comunale di (omissis) n. 50 del 17 maggio 2016, avente ad oggetto: “Approvazione piano di gestione risorse PEG e obiettivi anno 2016”;
iii) il decreto del Sindaco del Comune di (omissis) n. 10 del 1° luglio 2014, recante: “Attribuzione di responsabilità dei servizi afferenti la III-IV Area”;
iv) il decreto del Sindaco del Comune di (omissis) n. 12 del 26 agosto 2014, recante: “Conferimento incarico di direzione e responsabilità di area ed attribuzione posizione organizzativa al Sindaco”.
6.1. Infatti, dopo la proposizione del ricorso, ed in relazione alle censure riguardanti l’incompetenza della giunta comunale ad adottare l’impugnata variante al p.r.g., il Comune di (omissis) riteneva opportuno convalidare, attraverso la citata delibera consiliare n. 32/2018, le deliberazioni giuntali n. 93/2015 e n. 4/2016 impugnate con il ricorso introduttivo.
6.2. L’atto di convalida (la deliberazione consiliare n. 32/2018) veniva quindi impugnato con ricorso per motivi aggiunti, rivolto anche contro la menzionata delibera della giunta comunale n. 50/2016, in relazione ad altre censure riguardanti le competenze del Sindaco esercitate nell’ambito della procedura di vendita dell’area in oggetto.
7. Con il suddetto ricorso per motivi aggiunti sono state articolate le seguenti due censure:
7.1. – violazione degli articoli 7 e 21-nonies della legge n. 241/1990, eccesso di potere per sviamento, illogicità e contraddittorietà manifeste, motivazione insufficiente e perplessa, violazione dei principi del contrarius actus e del giusto procedimento (con riguardo alla deliberazione del consiglio comunale di (omissis) n. 32 del 27 settembre 2018, sopra indicata al punto i) del § 6);

 

Adozione di un successivo provvedimento confermativo o di convalida

 

7.2. – violazione dell’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, violazione dei principi in materia di separazione tra organi di indirizzo politico e organi gestionali, violazione dell’art. 4 del decreto legislativo n. 165/2001, violazione dell’art. 53 della legge n. 388/2000, violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di buon andamento e imparzialità, eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifeste (con riguardo alla deliberazione della giunta comunale n. 50 del 17 maggio 2016 ed ai decreti del Sindaco del Comune di (omissis) n. 10 del 1° luglio 2014 e n. 12 del 26 agosto 2014, sopra indicati ai punti ii), iii) e iv) del § 6).
8. Il T.a.r. per le Marche, con la gravata sentenza n. 247 del 2019:
a) ha dichiarato irricevibile il ricorso introduttivo, relativamente al primo motivo di ricorso, con il quale sono state mosse censure avverso le deliberazioni della giunta comunale di (omissis) n. 93/2015 e n. 4/2016, rispettivamente di adozione e di approvazione della variante normativa all’art. 23 delle n. t.a. del p.r.g., stante l’immediata lesività della variante stessa, preordinata a consentire, anche ai soggetti privati, di redigere e presentare il piano particolareggiato “PP2” per l’attuazione dell’intervento edificatorio nella zona D dell’ex ospedale (omissis);
b) ha conseguentemente dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui (primo motivo aggiunto) sono state mosse censure avverso la deliberazione del consiglio comunale n. 32/2018, di convalida delle deliberazioni giuntali n. 93/2015 e n. 4/2016;
c) ha dichiarato irricevibile il ricorso introduttivo, relativamente alle censure – articolate nel terzo e nel settimo motivo – rivolte avverso gli atti di alienazione dell’area de qua, nonché avverso le modifiche al regolamento per le medie strutture di vendita;
d) ha conseguentemente dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui (secondo motivo aggiunto) sono state dedotte censure avverso i decreti del Sindaco che hanno conferito poteri al medesimo nelle procedure di alienazione;
e) ha dichiarato inammissibili, stante l’inoppugnabilità dei provvedimenti sopra indicati, le censure dedotte avverso il piano particolareggiato – censure articolate nel secondo, nel quarto ed in parte del sesto motivo del ricorso introduttivo – laddove il suddetto piano particolareggiato si è limitato a recepire le prescrizioni indicate in tali atti presupposti, oramai inoppugnabili (ovvero le censure concernenti l’esclusione dalla v.a.s., il dimensionamento e la monetizzazione dei parcheggi, il consumo del territorio e l’eventuale acquisizione del parere della Soprintendenza prima dell’alienazione dell’area);
f) ha respinto il quinto e parte del sesto motivo (punti VI-b e VI-c) del ricorso introduttivo;
g) ha compensato le spese di lite.

 

Adozione di un successivo provvedimento confermativo o di convalida

 

9. Con ricorso in appello notificato il 21 giugno 2019 e depositato il 3 luglio 2019, la sola società MA. ha impugnato la predetta sentenza del T.a.r. per le Marche n. 247 del 2019, articolando otto motivi di gravame.
9.1. In particolare, la società appellante:
i) con il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo d’appello (da pagina 8 a pagina 29 del ricorso in appello), ha contestato la sentenza di primo grado, laddove il T.a.r. ha dichiarato il ricorso introduttivo parzialmente irricevibile e parzialmente inammissibile, nonché laddove il primo giudice ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti (così come sopra indicato ai punti a), b), c), d) ed e) del § 8), ed ha riproposto le relative censure dedotte in primo grado;
ii) con il settimo e l’ottavo motivo di gravame (da pagina 29 a pagina 39 del ricorso in appello), ha contestato la sentenza impugnata, laddove il T.a.r. ha respinto il quinto e parte del sesto motivo del ricorso introduttivo (così come sopra indicato al punto f) del § 8).
10. Si sono costituiti in giudizio il Comune di (omissis), la CO.. ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora Ministero della cultura), chiedendo tutti il rigetto del gravame.
11. La società intimata ed il comune di (omissis), nelle date dell’11 e del 15 marzo 2021, hanno depositato memorie illustrative, insistendo ciascuna nelle proprie difese.
11.1. Il comune e la società appellante hanno poi depositato note di udienza, rispettivamente in data 12 e 13 aprile 2021.
12. All’udienza pubblica del 15 aprile 2021 – vista l’istanza di rinvio presentata dalla parte appellante in data 24 marzo 2021 e rilevata la non opposizione delle parti intimate – è stato disposto il rinvio del giudizio (unitamente a quello connesso n. r.g. 5656/2019) ad una successiva udienza al fine di una trattazione congiunta dei due appelli.
13. La MA. in data 25 ottobre 2021 ha depositato una memoria illustrativa, insistendo per l’accoglimento dell’appello.
14. La società intimata ha depositato una memoria di replica il 2 novembre 2021, insistendo nelle proprie difese, in relazione alla quale l’appellante ha ulteriormente replicato con memoria del 4 novembre 2021.
15. L’appellante, il comune e la società intimata hanno poi depositato le istanze di passaggio in decisione, così come indicato in epigrafe.
16. All’udienza pubblica del 25 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
17. In via preliminare il Collegio osserva che, ai sensi del chiaro disposto di cui all’articolo 104, comma 1, c.p.a., il thema decidendum del giudizio di secondo grado è circoscritto ai motivi dedotti in primo grado con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti (salva la residua possibilità di proporre motivi aggiunti in appello, nell’eccezionale fattispecie prevista dal comma 3 del medesimo articolo 104), con la conseguenza che il giudizio svolto innanzi al T.a.r. perimetra necessariamente il processo di appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità di qualunque nuova domanda o eccezione.
18. Venendo all’esame dei motivi di gravame, con le censure articolate nel primo, nel secondo, nel terzo, nel quarto, nel quinto e nel sesto motivo d’appello, l’appellante ha lamentato l’erroneità delle declaratorie in rito pronunciate dal Tar (cfr. i punti a), b), c), d) ed e) del § 8) ed ha riproposto i motivi non esaminati (cfr. sopra il punto i) del § 9.1).
19. I motivi d’appello sono infondati.

 

Adozione di un successivo provvedimento confermativo o di convalida

 

20. In primo luogo, con riferimento a quanto affermato dal T.a.r. (cfr. il punto a) del § 8), deve essere dichiarata la parziale irricevibilità per tardività, nonché la parziale infondatezza, del primo motivo del ricorso introduttivo (riproposto a pagina 10 dell’appello), con il quale sono state mosse censure avverso:
i) le deliberazioni della giunta comunale di (omissis) n. 93/2015 e n. 4/2016, rispettivamente di adozione e di approvazione, tra l’altro, della variante “V3” al p.r.g. del medesimo Comune, relativa alla zona “d” dell’ex ospedale (omissis), di cui all’articolo 23 delle n. t.a. al p.r.g., destinata ad attrezzature commerciali e terziarie, consentendo anche al privato la possibilità di avanzare e di redigere, di propria iniziativa, il piano particolareggiato (PP2) per l’attuazione dell’intervento edificatorio;
ii) le deliberazioni della giunta comunale di (omissis) n. 43 del 6 luglio 2017 e n. 49 del 10 maggio 2018, rispettivamente di adozione e di approvazione del piano particolareggiato “PP2” della ditta proponente CO.., per la riqualificazione urbanistica con contestuale realizzazione di un nuovo edificio a destinazione commerciale sull’area adiacente all’ex ospedale (omissis).
20.1. Le censure dedotte nel primo motivo del ricorso introduttivo riguardavano:
i) la lamentata incompetenza della giunta comunale ad adottare e ad approvare le varianti al p.r.g. comunale;
ii) l’asserita illegittimità della variante “V3” in quanto adottata ed approvata secondo la procedura abbreviata di cui all’art. 15, comma 5, della legge regionale delle Marche 5 agosto 1992, n. 34, pur in mancanza dei presupposti di legge;
iii) la lamentata incompetenza della giunta comunale ad adottare e ad approvare i piani particolareggiati;
iv) l’asserita illegittimità del piano particolareggiato “PP2”, stante la non conformità del suddetto piano rispetto al p.r.g. comunale, non dovendosi tenere conto – secondo la ricorrente – della variante “V3” che sarebbe stata illegittimamente approvata.
20.2. Principiando dalle prime due censure (cfr. sopra i punti i) e ii) del § 20.1), riguardanti l’asserita illegittimità delle deliberazioni giuntali n. 93/2015 e n. 4/2016, il Collegio ne rileva l’irricevibilità per tardività, così come correttamente affermato dal primo giudice, fermo restando che, per quanto concerne l’interesse al ricorso, gli atti pianificatori – affinché possano essere impugnati – devono determinare un significativo decremento del valore di mercato della proprietà del privato o della sua utilità, “non potendo, al contrario, ammettersi un generico interesse “strumentale” alla riedizione dell’attività di pianificazione del territorio comunale, connesso alla semplice qualità di proprietario di un suolo comunque ricadente nel territorio medesimo (ancorché non immediatamente inciso dalle prescrizioni urbanistiche censurate)” (Cons. stato, ad. gen. n. 3240 del 2012).
20.2.1. Nel caso di specie i ricorrenti, al di là di generiche considerazioni, non hanno fornito alcuna prova circa il lamentato decremento del valore di mercato delle proprietà immobiliare e delle attività ivi svolte, a seguito dell’approvazione della variante urbanistica de qua.

 

Adozione di un successivo provvedimento confermativo o di convalida

 

20.2.2. In quest’ottica l’impugnativa risulterebbe anche inammissibile.
20.3. In linea generale è bene premettere, con riguardo alla individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione di un provvedimento amministrativo, che – a fronte di un provvedimento oggettivamente lesivo – non è necessario che il soggetto destinatario dell’atto (e che ne abbia avuto regolare conoscenza) abbia altresì maturato la consapevolezza circa la lesività del provvedimento medesimo (arg. da Cons. Stato, ad. plen. n. 11 del 2017, che ha stabilito il principio secondo cui: “non assume alcun rilievo, al fine di differire il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, l’erroneo convincimento soggettivo dell’infondatezza della propria pretesa”, così come successivamente ribadito da Cons. Stato, ad. plen. n. 4 del 2019, secondo cui: “il termine per proporre il ricorso giurisdizionale decorre dalla piena conoscenza del provvedimento e dei suoi effetti lesivi e non dal momento in cui l’interessato abbia conoscenza della illegittimità del provvedimento accertata in sede giurisdizionale”; nello stesso senso anche Cons. Stato ad. plen. n. 12 del 2020, che ha affermato: “La pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ai sensi dell’art. 29 d.lg. 18 aprile 2016 n. 50, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione”, a prescindere dalla consapevolezza soggettiva, maturata dai partecipanti alla gara, circa la lesività degli atti oggetto di pubblicazione).
20.4. Tanto premesso in linea generale, si evidenzia che, come noto, l’articolo 41 c.p.a. prevede che, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, il termine di sessanta giorni per l’impugnazione decorre, per i soggetti non espressamente nominati nel provvedimento, “dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza (Cons. Stato, sez. IV, sent. 2534 del 2011).
20.5. La pubblicazione delle deliberazioni della giunta comunale (così come di tutte le deliberazioni comunali e provinciali) è prevista dall’art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, nel caso di specie, la suddetta pubblicazione risulta effettuata, per la d.g.c. n. 93/2015 e per la d.g.c. n. 4/2016, rispettivamente dal 2 al 17 novembre 2015 e dal 2 al 17 febbraio 2016, a fronte della notifica del ricorso di primo grado avvenuta solo nel luglio del 2018 (sulla decorrenza del termine di sessanta giorni a partire dal maturare del periodo di pubblicazione degli atti pianificatori, la giurisprudenza della Sezione è consolidata sin dalla sentenza n. 765 del 2010, § 17.2).
20.6. E’ noto il consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, n. 1276 del 2021, n. 5235 del 2015, sez. III, n. 1955 del 2014, sez., VI n. 3888 del 2011, sez. IV, 9375 del 2010, n. 4546 del 2010) – da cui la Sezione non ravvisa motivo per discostarsi – secondo il quale, in tema di disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, si distinguono le norme che, in via immediata, stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo), e le altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l’esercizio dell’attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze, sull’osservanza di canoni estetici, sull’assolvimento di oneri procedimentali e documentali, regole tecniche sull’attività costruttiva, ecc.).

 

Adozione di un successivo provvedimento confermativo o di convalida

 

20.6.1. Per le disposizioni appartenenti alla prima categoria si impone, in relazione all’immediato effetto conformativo dello ius aedificandi dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto, un onere di immediata impugnativa in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio.
20.6.2. Al contrario, a diversa conclusione si perviene con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare destinate a regolare la futura attività edilizia, che sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo e, dunque, possono essere oggetto di censura in occasione dell’impugnazione di quest’ultimo.
20.7. Nel caso di specie la variante “V3”, approvata con la d.g.c. n. 4/2016, riguarda una modifica normativa dell’art. 23 delle n. t.a. al p.r.g. del Comune di (omissis), al fine di consentire anche ai privati di presentare il piano particolareggiato per l’attuazione dell’intervento edificatorio nella zona “d”, in tal modo modificando – con effetto immediato – la disciplina normativa relativa alla predetta zona “d” del territorio comunale (ove ricade l’ex ospedale (omissis)).
20.8. In tema di impugnazione delle varianti, la Sezione (sentenza n. 2534 del 2011, § 10) ha già avuto modo di precisare che il loro regime di impugnazione “deve intendersi il medesimo delle delibere originarie di pianificazione territoriale, con l’ulteriore corollario che il dies a quo per il ricorso decorre per tutti gli interessati […], dall’ultimo giorno della pubblicazione del provvedimento con il quale è intervenuta l’approvazione definitiva dello strumento urbanistico; pertanto le varianti a contenuto generale o di ampie zone e comparti territoriali, devono essere contestate in giudizio nel termine decadenziale decorrente dalla data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione agli interessati né il decorso dell’ulteriore termine di efficacia (c.d. vacatio che non incide sulla conoscibilità dell’atto (cfr. Cons. St., sez. IV, 27 luglio 2007, n. 4198; sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 764)”.
20.9. Infine, con riguardo alla decorrenza del termine per l’impugnazione della variante approvata con la d.g.c. n. 4/2016, nessun valore può essere attribuito alla successiva convalida effettuata dal consiglio comunale di (omissis) con d.c.c. n. 32 del 27 settembre 2018, dal momento che, come già chiarito da questo Consiglio di Stato (sez. V, n. 2782 del 2013, § 3), l’adozione di un successivo provvedimento confermativo o di convalida “non incide sull’insorgenza dell’onere di impugnazione del piano regolatore a partire dal momento in cui detto atto ha manifestato la sua concreta idoneità a ledere la sfera giuridica del ricorrente. Va soggiunto che il principio di certezza dei rapporti giuridici, a tutela del quale è posta la previsione del termine decadenziale per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi, da un lato, esclude la pertinenza del riferimento all’istituto della disapplicazione, operante solo per gli atti formalmente e sostanzialmente normativi e, dall’altro, impedisce di annettere all’adozione di ogni atto attuativo del piano l’effetto di sancire la riapertura del termine di impugnazione delle specifiche disposizioni pianificatorie che si siano consolidate per effetto della mancata tempestiva impugnazione nel termine decadenziale decorrente dalla conoscenza dell’originaria produzione dell’effetto lesivo (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, n. 4244 del 2012 e sez. V, n. 2629 del 2010, cui si rinvia a mente dell’art. 88,co. 2, lett. d), c.p.a.).”.

 

Adozione di un successivo provvedimento confermativo o di convalida

 

20.10. Di conseguenza deve essere dichiarata la parziale irricevibilità per tardività del primo motivo del ricorso introduttivo, con riguardo alle doglianze rivolte avverso le deliberazioni della giunta comunale di (omissis) n. 93/2015 e n. 4/2016.
21. Considerato quindi che le suddette d.g.c. del Comune di (omissis) n. 93/2015 e n. 4/2016 sono oramai divenute inoppugnabili, stante la tardività delle censure dedotte dai ricorrenti, devono essere respinte, in quanto infondate, le ulteriori due censure (sempre articolate nel primo motivo del ricorso introduttivo) dedotte avverso le deliberazioni della giunta comunale di (omissis) n. 43/2017 e n. 49/2018 (cfr. sopra i punti iii) e iv) del § 20.1).
21.1. Infatti:
a) il piano particolareggiato “PP2” è conforme allo strumento urbanistico, dovendosi valutare la conformità del predetto piano alla luce della variante “V3” al p.r.g. del Comune di (omissis), variante adottata ed approvata con le due delibere giuntali sopra menzionate, divenute inoppugnabili;
b) la competenza della giunta comunale ad adottare e ad approvare i piani particolareggiati “conformi allo strumento urbanistico generale vigente o in variante al medesimo ai sensi dell’art. 15, comma 5, della l.r. 34/1992” è espressamente prevista dall’art. 11, comma 8, lett. a), della legge regionale delle Marche 23 novembre 2011, n. 22.
22. Deve essere poi dichiarata l’inammissibilità per difetto di interesse delle censure articolate nel secondo e nel terzo motivo del ricorso introduttivo, rivolte avverso gli atti di cessione dell’area di proprietà comunale (non avendo i ricorrenti partecipato all’asta pubblica per la cessione dell’area de qua), nonché avverso la deliberazione del consiglio comunale di (omissis) n. 3 del 1° febbraio 2016 (di modifica al regolamento per le medie strutture e le strutture di vendita), censure già dichiarate irricevibili dal T.a.r. (cfr. il punto c) del § 8).

 

Adozione di un successivo provvedimento confermativo o di convalida

 

22.1. Infatti:
a) l’odierna appellante non ha subito in via diretta ed immediata gli effetti dei provvedimenti impugnati, che non hanno riguardato né hanno modificato in alcun modo l’attività commerciale svolta dalla MA..;
b) la vicinitas rispetto all’area di intervento, pur essendo idonea a radicare la legittimazione a ricorrere, non è da sola sufficiente a dimostrare l’interesse al ricorso (da ultimo Cons. Stato, ad. plen., n. 22 del 2021), non essendo stata fornita alcuna prova circa la lesione della sfera giuridica della ricorrente;
c) per giurisprudenza costante, nel processo amministrativo non è possibile dare ingresso alla tutela di interessi illegittimi (cfr. da ultimo e fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, n. 3866 del 2021, n. 1841 del 2021; n. 1141 del 2018; n. 5481 del 2017; sez. V, n. 3563 del 2014; n. 6256 del 2013, n. 3084 del 2011), essendo inammissibile la domanda della ricorrente rivolta sostanzialmente a tutelare interessi anticompetitivi, attraverso il mantenimento inalterato del bacino di utenza ed inibendo l’insediamento di attività concorrenti;
d) il soggetto che volontariamente e liberamente si è astenuto dal partecipare ad una selezione (come appunto la ricorrente, la quale non ha partecipato all’asta pubblica per la cessione dell’area di proprietà comunale, successivamente aggiudicata alla CO..) non è legittimato a chiederne l’annullamento (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 9 del 2014), ancorché vanti un interesse di fatto a che la competizione – per lui res inter alios acta – venga nuovamente bandita; a tale regola generale si può fare eccezione solamente in tre tassative ipotesi e cioè quando: i) si contesti in radice l’indizione della gara; ii) all’inverso, si contesti che una gara sia mancata, avendo l’amministrazione disposto l’affidamento in via diretta del contratto; iii) oppure si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti (nessuna di queste tre circostanze ricorre nel caso di specie);
e) l’asserito vizio di legittimità della deliberazione del consiglio comunale di (omissis) n. 3/2016 – laddove è stata classificata la zona D del p.r.g. “come appartenente alla zona A” – a prescindere dai profili di tardività della censura, è comunque inammissibile per difetto di interesse, non avendo i ricorrenti indicato in che modo tale vizio si sarebbe riverberato nei provvedimenti successivi e, in particolare, nel piano particolareggiato, considerato oltretutto che, nelle premesse della gravata deliberazione della giunta comunale di (omissis) n. 49/2018, si è evidenziato che l’area di proprietà comunale, estesa per 1.000 mq ed oggetto di cessione, è classificata “come zone omogenea per attrezzature commerciali e terziarie “d”, assoggettata alle prescrizioni di cui all’art. 23 delle norme tecniche di attuazione […]”.
22.2. Di conseguenza il secondo ed il terzo motivo del ricorso introduttivo, pur non essendo irricevibili come affermato dal T.a.r., devono essere comunque dichiarati inammissibili per difetto di interesse, con conseguente rigetto del relativo motivo d’appello.
23. Stante l’inoppugnabilità dei menzionati provvedimenti, correttamente il T.a.r. (cfr. il punto e) del § 8), ha dichiarato inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte avverso il piano particolareggiato – articolate nel secondo, nel quarto ed in parte del sesto motivo del ricorso introduttivo – laddove il suddetto piano particolareggiato si è limitato a recepire le prescrizioni indicate in tali atti presupposti, oramai divenuti inoppugnabili (ovvero le censure concernenti l’esclusione dalla v.a.s., il dimensionamento e la monetizzazione dei parcheggi, il consumo del territorio e l’eventuale acquisizione del parere della Soprintendenza prima dell’alienazione dell’area).
24. Si può ora passare all’esame del quinto e di parte del sesto motivo (punti VI-b e VI-c) del ricorso introduttivo, entrambi respinti dal T.a.r. (cfr. punto f) del § 8) e riproposti rispettivamente con il settimo e l’ottavo motivo d’appello (cfr. punto ii) del § 9.1).
25. Il quinto motivo del ricorso introduttivo, riproposto con il settimo motivo di gravame, è infondato, non sussistendo la lamentata contraddittorietà tra i pareri resi dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche.

 

Adozione di un successivo provvedimento confermativo o di convalida

 

25.1. Infatti il gravato parere della suddetta Soprintendenza prot. n. 3808 del 20 febbraio 2018 (doc. 10 dei ricorrenti in primo grado), lungi dal contraddire i precedenti pareri della medesima Soprintendenza prot. n. 8250 dell’8 ottobre 1977 e prot. n. 2666 del 4 aprile 1978 (con riguardo al vincolo storico-architettonico gravante sull’ex ospedale (omissis) e sull’area circostante), ha solo rilevato che il predetto vincolo, a distanza di quaranta anni dai precedenti pareri resi, non interessa più l’intera area circostante all’edificio “attualmente adibita a parcheggi e a viabilità, e precedentemente costituita di sedime di precedenti fabbricati oggi demoliti”, tenuto conto altresì che l’area, ove originariamente sorgeva l’orto, è “da tempo soggetta a consistenti trasformazioni e stravolgimenti”, che ne hanno fatto perdere “qualsiasi pregio storico-architettonico e ambientale”.
25.2. Inoltre, a prescindere da ogni altra considerazione, gli atti gravati non hanno (ancora) comportato la vendita a privati dell’ex ospedale (omissis), non essendo quindi necessaria l’autorizzazione ministeriale per l’approvazione del piano particolareggiato “PP2”.
26. Manifestamente infondato è poi il punto VI-b del sesto motivo di ricorso introduttivo (riproposto con la prima parte dell’ottavo motivo d’appello), come correttamente affermato dal T.a.r., considerato che i ricorrenti, pur deducendo una contraddittorietà tra le delibere di adozione e di approvazione del piano particolareggiato “PP2” con riguardo alla volumetria edificabile, non hanno dedotto alcuna violazione della volumetria prevista dal p.r.g., considerato poi che eventuali questioni concernenti la volumetria ammessa potranno essere esaminate solo con riguardo ad un determinato immobile da realizzare, in virtù di uno specifico permesso di costruire (cfr. § 20.6.2).
27. Il punto VI-c del sesto motivo del ricorso introduttivo (riproposto con la seconda parte dell’ottavo motivo d’appello) è inammissibile per difetto di interesse, non avendo i ricorrenti dedotto, al di là di generiche considerazioni riguardanti il traffico veicolare, quale sia la lesione alla loro sfera giuridica derivanti dal differimento della costruzione della rotatoria, assumendo l’interesse dedotto in giudizio la natura di interesse di mero fatto, come tale non tutelabile in sede giurisdizionale.

 

Adozione di un successivo provvedimento confermativo o di convalida

 

28. Dalla parziale irricevibilità, parziale inammissibilità e parziale infondatezza del ricorso introduttivo discende infine l’improcedibilità dei due motivi articolati nel ricorso per motivi aggiunti, così come correttamente affermato dal primo giudice (cfr. sopra i punti b) e d) del § 8), dal momento che:
i) non vi è più interesse ad impugnare la deliberazione del consiglio comunale di (omissis) n. 32/2018, in quanto tale provvedimento – senza l’apertura di una nuova istruttoria (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5481 del 2017; sez. VI, n. 3207 del 2017) – ha solo recepito e convalidato le deliberazioni giuntali n. 93/2015 n. 4/2016, divenute inoppugnabili;
ii) stante l’impossibilità per la MA., come sopra evidenziato, di impugnare gli atti della procedura di gara per la cessione del diritto di proprietà dell’area comunale, non vi è più interesse ad impugnare i decreti sindacali che hanno conferito al sindaco del Comune di (omissis) specifici poteri gestionali.
29. In definitiva l’appello deve essere respinto.
30. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della entità delle difese svolte in concreto, secondo i parametri di cui all’art. 26 comma 1 c.p.a. ed al regolamento n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. r.g. 5722/2019, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% in favore del Comune di (omissis), in euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% in favore della CO.. società cooperativa a r.l., ed in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, se dovute, in favore del Ministero della cultura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Michele Pizzi – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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