Adozione di misure interdittive antimafia

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 12 agosto 2019, n. 5678.

La massima estrapolata:

La legittima adozione di misure interdittive antimafia presuppone la sussistenza del “pericolo” di condizionamento criminale, indipendentemente dall’avvenuto accertamento, in sede penale, di fatti indicativi di quel condizionamento: coerentemente con l’oggetto della verifica demandata all’Autorità prefettizia, quindi, non è necessaria l’acquisizione di “prove”, in senso giudiziario, della esposizione dell’impresa all’influenza criminale, essendo sufficiente la ricostruzione, su base indiziaria e secondo criteri di ragionevolezza e verosimiglianza, dei “tentativi di infiltrazione”, ovvero della seria possibilità che essa si presti a divenire il veicolo per far confluire, nella sfera delle attività finanziate dallo Stato e dalle altre Pubbliche Amministrazioni, i disegni e le risorse della criminalità organizzata.

Sentenza 12 agosto 2019, n. 5678

Data udienza 25 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1398 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fe. Te., An. D’A. e Do. Gr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fe. Te. in Roma, largo (…);
contro
Ministero dell’Interno ed altri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ex lege in Roma, via (…);
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato William -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Fo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione PrimaP-OMISSIS- n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno ed altri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 luglio 2019 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli Avvocati Do. Gr., Fe. Te., Wi. -OMISSIS-, Ma. Fo. e l’Avvocato dello Stato Is. Pi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La controversia, scaturente dalla riunione dei due giudizi distintamente instaurati dinanzi al T.A.R. Campania dalla società appellante, denominata -OMISSIS-, ha ad oggetto, in via principale, l’informativa interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS- del 19 gennaio 2018, con il connesso diniego di iscrizione della suddetta società nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. white listP-OMISSIS-, nonché il provvedimento di esclusione emesso in data 23 febbraio 2018 dalla Commissione di gara per l’affidamento del “servizio di igiene integrata dei rifiuti nel Comune di -OMISSIS-, consequenziale al suddetto provvedimento interdittivo, seguito dalla aggiudicazione del servizio a favore di -OMISSIS-.
In particolare, la -OMISSIS-, attiva nella raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, è stata considerata non immune da tentativi di infiltrazione mafiosa sulla scorta dei seguenti rilievi:
– essa ha istituito presso il Comune di -OMISSIS-, per la gestione dell’appalto del servizio di igiene urbana, un RTI con la -OMISSIS-, alla cui gestione tecnica è preposto il sig. -OMISSIS-, tratto in arresto con ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa; il suddetto è inoltre legale rappresentante e proprietario della -OMISSIS-, anch’essa oggetto di provvedimento interdittivo antimafia;
– sussistono collegamenti tra la -OMISSIS- e la -OMISSIS- nonché con gli amministratori e dipendenti della società -OMISSIS-, fallita e destinataria anch’essa di un provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di Napoli;
– la -OMISSIS- è gestita da -OMISSIS-, amministratore unico e titolare di quote al 49%, mentre la maggioranza di esse (pari al 51%P-OMISSIS- fa capo al sig. -OMISSIS-, -OMISSIS- del citato -OMISSIS-, che è anche il preposto alla società ;
– il sig. -OMISSIS- è anche dipendente della -OMISSIS-;
– in data 3 novembre 2016 si è svolto un incontro tra -OMISSIS-, socio di maggioranza della -OMISSIS-, e l’amministratore della -OMISSIS- presso il Comune di -OMISSIS-, dove la -OMISSIS- gestisce l’appalto di igiene urbana in ATI con la -OMISSIS-;
– in data 28 giugno 2016 la Forze dell’ordine hanno effettuato controlli presso la sede operativa della -OMISSIS-, riscontrando che diversi “mezzi erano già stati intestati alla -OMISSIS-“;
– alcuni dipendenti della -OMISSIS- sono gravati da provvedimenti penali per associazione di stampo mafioso, estorsione, usura, detenzione illegale di armi ed altro;
– la signora -OMISSIS-, responsabile tecnico della -OMISSIS-, risulta -OMISSIS- con il sig. -OMISSIS-, titolare della maggioranza (90%P-OMISSIS- delle quote della -OMISSIS-.
Il T.A.R., nel ritenere che gli elementi suindicati fossero atti a comporre un “quadro che riguardato nel suo complesso, appare, allo stato, oggettivamente rivelatore del pericolo concreto di condizionamento mafioso nei confronti della società ricorrente”, ha evidenziato che “risultano aP-OMISSIS- rapporti commerciali (acquisto di beni strumentaliP-OMISSIS- con imprese direttamente colpite da misure ostative antimafia (-OMISSIS-, la cui liberatoria, disposta con nota della Prefettura di Avellino, prot. n. -OMISSIS-, del 5 giugno 2012, è riferita alla sede di -OMISSIS-, e non all’articolazione locale di -OMISSIS-, attinta dalla precedente informativa interdittiva del 15 febbraio 2010, prot. n. -OMISSIS-P-OMISSIS-; bP-OMISSIS- compartecipazione in affari economici (costituzione di raggruppamento temporaneo di impreseP-OMISSIS- con imprese (-OMISSIS–OMISSIS- annoveranti in organico soggetti (-OMISSIS-, peraltro -OMISSIS- dell’amministratore unico e socio della medesima -OMISSIS-P-OMISSIS- sia coinvolti in procedimenti penali per reati di associazione mafiosa ovvero aggravati dall’agevolazione mafiosa sia attinti – in qualità di legali rappresentanti e amministratori di altre società (-OMISSIS-P-OMISSIS- – da misure ostative antimafia; cP-OMISSIS- rapporti lavorativi o professionali con soggetti direttamente o indirettamente legati alle anzidette imprese controindicate sotto il profilo antimafia (-OMISSIS-, dipendente della -OMISSIS-, socio di maggioranza della -OMISSIS- e -OMISSIS- di -OMISSIS-; -OMISSIS-, consulente della -OMISSIS- e socio di maggioranza della -OMISSIS-; -OMISSIS-, responsabile tecnico della -OMISSIS- e -OMISSIS- di -OMISSIS-P-OMISSIS-“.
Il T.A.R. ha altresì richiamato, a fondamento della statuizione reiettiva, il provvedimento della Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione del Tribunale di Napoli, relativo all’istanza formulata dalla -OMISSIS- ai sensi dell’art. 34 bis d.lvo n. 159/2011, nel quale si legge che: “gli elementi esaminati nel corso del procedimento che ha condotto all’informazione antimafia interdittiva e che hanno rappresentato la scaturigine del provvedimento prefettizio depongano per una evidente esclusione del requisito della occasionalità delle vicende connesse al pericolo mafioso attenzionate a carico della società istante. La -OMISSIS- aveva, infatti, istituito un r.t.i. presso il Comune di -OMISSIS- con la società -OMISSIS-..per la gestione dell’appalto di igiene urbana presso quel Comune: ebbene, costituisce dato inconfutabile che preposto alla gestione tecnica della predetta società sia tale -OMISSIS-, nato a Napoli il -OMISSIS-, tratto in arresto il 9/1/2018 a seguito di O.C.C. adottata, nell’ambito del proc. penale n. -OMISSIS- R.G.NR e p.p. nr. -OMISSIS- R.G.GIP, il 28/12/2017 dal Tribunale di Catanzaro – Ufficio del G.I.P.; segnatamente, il predetto -OMISSIS-, peraltro gambizzato il 26.7.2016 nel comune di -OMISSIS- a seguito di un agguato (cfr. informativa dei OC del Comando Provinciale di Napoli del die. 2016, nr. -OMISSIS- di prot.P-OMISSIS-, risulta accusato del reato di cui agli art. 110, 416 bis c.p., perché, pur non partecipando alla locale consorteria di -OMISSIS- (CZP-OMISSIS-, avrebbe concorso alla stessa dall’esterno, fornendo un contributo volontario e consapevole all’esecuzione del programma criminoso, nonché dei reati di cui agli artt. 110, 81 co. 2 – 314 e 61 co. 1 n. 7, con l’aggravante di cui all’art. 7 L.203/91….Dall’istruttoria condotta, emergono, peraltro, elementi di fortissima “colleganza” tra la -OMISSIS- SRL e la -OMISSIS-. Lo stesso provvedimento afferma inoltre che nel ricorso introduttivo – in funzione dell’asserzione di una presunta occasionalità del rapporti – parte istante ha inteso sottolineare il suo pronto attivarsi nei confronti della società -OMISSIS-, onde ottenere la sostituzione del predetto -OMISSIS- nella qualità di gestore tecnico: se, per un verso, peraltro, sul punto, al di là della indicata risposta interlocutoria della -OMISSIS-, nulla è dato di sapere, la -OMISSIS- Srl non ha dedotto alcunché circa la posizione dell’-OMISSIS-, titolare del capitale di maggioranza della -OMISSIS- e che risulta, a sua volta, dipendente proprio della -OMISSIS-, fatto che lascerebbe, viceversa, desumere rapporti estremamente intensi e strutturati con la “famiglia -OMISSIS-“, cui è di fatto riferibile e che e nel possesso della totalità delle quote sociali della -OMISSIS-, anche attraverso la sig.ra -OMISSIS-, come detto, a sua volta -OMISSIS- proprio dell’-OMISSIS-. Come si vede un intreccio inestricabile di cointeressenze che vanno ben al di là della riunione m A.T.I. ma che testimoniano di legami ben più profondi, che – al di là del vincolo contrattuale di associazione – vincolano profondamente la proprietà della -OMISSIS- (-OMISSIS-, -OMISSIS- di -OMISSIS-, e -OMISSIS-, -OMISSIS- dell’-OMISSIS-P-OMISSIS- e la sua gestione tecnica (-OMISSIS-P-OMISSIS-, univocamente riconducibili alla famiglia -OMISSIS-, con la società istante, della quale -OMISSIS- (titolare del 51% delle quote -OMISSIS-P-OMISSIS- è dipendente”.
Il T.A.R. ha altresì respinto le censure intese a lamentare la mancata adozione della misura della gestione straordinaria di cui all’art. 32 d.l. n. 90/2014, rilevando che, ai sensi del comma 10, l’emissione del provvedimento interdittivo non necessariamente deve essere preceduta dall’adozione delle misure di cui al comma 1, sicché “la mancata previa adozione di tali misure non ha efficacia invalidante, dunque, sull’emissione dell’informativa né viola i canoni di adeguatezza, proporzionalità ed adeguatezza”, come confermato dall’art. 92, comma 2 bis, d.lgs. 159/2011, inserito dall’art. 3, comma 1, lett. bP-OMISSIS-, numero 2P-OMISSIS-, d.lgs. n. 153/2014, alla stregua del quale il Prefetto, emessa l’informativa, valuta dopo la sussistenza dei presupposti eccezionali per l’adozione di tali misure.
Mediante i motivi di appello, la parte appellante lamenta la carenza istruttoria e motivazionale della sentenza appellata così come del provvedimento interdittivo impugnato in primo grado, indicando i ravvisati profili di fragilità dell’impianto indiziario dal quale è scaturita la misura interdittiva, non adeguatamente colti dal giudice di primo grado: del contenuto dei motivi di appello si darà conto nel corso della successiva esposizione in diritto, onde evitare l’inutile duplicazione della loro illustrazione.
Si sono costituiti in giudizio, in senso oppositivo all’accoglimento dell’appello, il Ministero dell’Interno, il -OMISSIS- ed il Comune di -OMISSIS-.
Tanto premesso, ritiene preliminarmente la Sezione di tracciare, seppur brevemente e salvi i successivi approfondimenti, la cornice concettuale entro la quale si iscriverà la trattazione dell’appello.
Deve osservarsi che la materia de qua (della prevenzione antimafiaP-OMISSIS- è ispirata al principio della massima anticipazione della tutela: l’ordinamento, cioè, appresta la misura interdittiva al fine di evitare l’ingresso nel circuito economico-pubblicistico di soggetti (anche soloP-OMISSIS- esposti al rischio di condizionamento criminale.
La suddetta finalità anticipatoria sarebbe invece frustrata qualora l’eventus damni, che l’ordinamento si prefigge appunto di prevenire, si fosse già consumato, come si verificherebbe se, ai fini dell’adozione della misura interdittiva, occorresse “attendere” che l’impresa permeabile dall’influsso criminale si sia già resa oggetto e destinataria del condizionamento mafioso, manifestando concreti segni di soggezione agli indirizzi della criminalità organizzata.
La giurisprudenza, in linea con la suindicata lettura delle disposizioni di legge in tema di misure interdittive, ha appunto evidenziato che la sua legittima adozione presuppone la sussistenza del “pericolo” di condizionamento criminale, indipendentemente dall’avvenuto accertamento, in sede penale, di fatti indicativi di quel condizionamento: coerentemente con l’oggetto della verifica demandata all’Autorità prefettizia, quindi, non è necessaria l’acquisizione di “prove”, in senso giudiziario, della esposizione dell’impresa all’influenza criminale, essendo sufficiente la ricostruzione, su base indiziaria e secondo criteri di ragionevolezza e verosimiglianza, dei “tentativi di infiltrazione”, ovvero della seria possibilità che essa si presti a divenire il veicolo per far confluire, nella sfera delle attività finanziate dallo Stato e dalle altre Pubbliche Amministrazioni, i disegni e le risorse – concepiti e procacciate, rispettivamente, in modo illecito – della criminalità organizzata.
La descritta natura del compito, istruttorio e valutativo, assegnato dall’ordinamento all’Amministrazione titolare del potere interdittivo implica che la sussistenza dei “tentativi di infiltrazione” possa anche prescindere dalla volontà (di assoggettamento alla volontà dei gruppi criminaliP-OMISSIS- e dalla stessa coscienza dei titolari dell’impresa (circa l’esposizione alla influenza degli stessi gruppiP-OMISSIS-, qualora il pericolo di condizionamento sia riscontrabile, da un punto di vista oggettivo, in termini particolarmente pregnanti, quali devono risultare dalle risultanze istruttorie, criticamente valutate in sede decidente, del procedimento interdittivo.
E’ inoltre evidente che la natura indiziaria del giudizio di condizionamento criminale implica che l’analisi compiuta dall’Autorità prefettizia, in ordine alla sussistenza dei presupposti del provvedimento interdittivo, sia di carattere necessariamente sintetico, in quanto scaturente dall’assemblaggio e dalla interpretazione di singoli elementi (o, potrebbe dirsi in chiave processuale, principiP-OMISSIS- di prova, da soli eventualmente privi di significativo decisivo ai fini della dimostrazione del pericolo di condizionamento, ma che, nel loro insieme, concorrono alla delineazione di un quadro indiziante tale da corroborare, in chiave probabilistica, l’assunto della permeabilità dell’impresa da parte delle associazioni criminali: elementi che, singolarmente analizzati, possono anche apparire (e sovente appaiono, una volta sottoposti al vaglio giudiziarioP-OMISSIS- ambigui, non concludenti o finanche non pertinenti, ma che recuperano il loro valore significativo una volta collegati alle altre componenti logico-deduttive del complessivo quadro giustificativo del provvedimento interdittivo (le quali comunque, anche in caso di conclamata parziale inutilizzabilità dei primi e quindi di amputazione motivazionale del provvedimento, possono conservare la loro attitudine giustificativa dello stesso, ove caratterizzati da un perdurante complessivo spessore significativoP-OMISSIS-.
Tanto premesso su di un piano generale, ritiene la Sezione di concentrare l’attenzione sul profilo motivazionale dell’impugnata misura interdittiva relativo al collegamento tra la società appellante e la società -OMISSIS-, con la quale, nell’anno 2012, la prima ha costituito un RTI ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana da parte del Comune di -OMISSIS-.
La rilevanza indiziaria del suindicato collegamento si correla, da un lato, alla preposizione alla gestione tecnica della società -OMISSIS- del sig. -OMISSIS-, tratto in arresto con ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, nonché legale rappresentante e proprietario della -OMISSIS-, anch’essa oggetto di provvedimento interdittivo antimafia, dall’altro lato, al fatto che il sig. -OMISSIS-, -OMISSIS- di -OMISSIS-, è titolare della maggioranza delle quote (pari al 51%P-OMISSIS- della -OMISSIS- e dipendente della appellante -OMISSIS-.
Deve osservarsi, in proposito, che la mera costituzione di un sodalizio imprenditoriale, del tipo che si rispecchia nel modello del R.T.I., con impresa controindicata (perché interdetta o in quanto operino al suo interno, in posizioni non marginali e/o di comando, soggetti gravati da seri indizi di contiguità criminaleP-OMISSIS- può non rivelarsi sintomatica del pericolo di trasmissione, all’impresa (temporaneamenteP-OMISSIS- aggregata, dei fattori di inquinamento mafioso presenti nella prima: a tal fine, infatti, può essere necessario il riscontro di elementi di collegamento ulteriori, tali da denotare il carattere non strettamente e fisiologicamente commerciale (per finalità e modalità di attuazioneP-OMISSIS- di quel legame organizzativo, e comunque la sua idoneità a collocare l’impresa altrimenti “neutra”, dal punto di vista della prevenzione antimafia, nella posizione di probabile destinataria dell’influenza criminale attuata per il tramite dell’impresa controindicata.
Nella specie, a concretizzare tale elemento ulteriore, sovviene il fatto che il sig. -OMISSIS-, -OMISSIS- di -OMISSIS-, è (statoP-OMISSIS- dipendente della società appellante.
Tale circostanza, infatti, assume un concreto significato indiziario in ordine alla sussistenza, tra le due imprese (formalmente soloP-OMISSIS- raggruppate, di un vincolo trascendente il piano delle mere (e legittimeP-OMISSIS- scelte imprenditoriali, improntate alla finalità di consentire la partecipazione alla gara di imprese che, singolarmente considerate, sarebbero manchevoli dei requisiti all’uopo necessari: essa infatti trova plausibile spiegazione in un contesto relazionale, tra le imprese e/o coloro che al loro interno rivestono posizioni direttive o “di comando”, che legittima, per la sua natura ed intensità, il riconoscimento da parte dell’impresa “debole” (ergo, sottomettibile all’influenza criminale, nella specie identificabile nella società appellanteP-OMISSIS-, evidentemente a favore dell’impresa “dominante”, di utilità (come la disponibilità di posti di lavoro, particolarmente preziosa in tempi di difficoltà occupazionaliP-OMISSIS- che non sarebbero giustificate, qualora le imprese raggruppate mantenessero tra loro il rapporto di terzietà ed indipendenza che è proprio dello schema associativo di cui si tratta.
E’ evidente che la deduzione, per la sua natura indiziaria, è suscettibile di verifica, positiva o negativa, e questa trova il suo principale banco di prova, più ancora che nel contraddittorio procedimentale, nella dialettica processuale, allorché l’impresa destinataria della misura interdittiva è messa in condizione di offrire letture alternative dei fatti posti a fondamento del provvedimento, inficiando il giudizio di condizionabilità criminale espresso nei suoi confronti.
Tuttavia, deve ritenersi che, nella specie, la parte appellante non abbia offerto argomenti dotati di effettiva capacità neutralizzatrice del ragionamento indiziario che sorregge, nei termini evidenziati, il provvedimento impugnato.
In primo luogo, l’assunto secondo cui la scelta associativa sarebbe derivata dal fatto che l’impresa -OMISSIS-, all’epoca dei fatti, già operava per conto del Comune di -OMISSIS- da oltre due anni, a seguito dell’aggiudicazione di due gare, per cui, possedendo una conoscenza dettagliata del territorio, dei servizi e della composizione dei rifiuti, era in grado di offrire un significativo contributo ai fini della elaborazione di una adeguata offerta tecnica, non elide la circostanza, pregnante sul piano indiziario, che i rapporti tra le due imprese hanno assunto una connotazione di tipo extra-imprenditoriale, come dimostra l’assunzione del sig. -OMISSIS- da parte della società appellante.
Né assume rilievo decisivo il fatto che, avendo successivamente la -OMISSIS- conseguito l’iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali (di cui al momento della gara era carenteP-OMISSIS-, le due imprese non hanno più collaborato né partecipato alle stesse gare: rileva infatti, al fine di attribuire al rapporto tra le due imprese carattere non episodico, la durata del rapporto di collaborazione (che il Comune di -OMISSIS- deduce essersi sviluppato in un arco temporale quinquennaleP-OMISSIS- e, soprattutto, le caratteristiche di quel rapporto, così come si è concretamente costituito, come dianzi evidenziato.
Ancora, non rileva la posizione non apicale assunta, nella struttura organizzativa della società appellante, dal sig. -OMISSIS-: questi, nella trama logico-deduttiva che fa da sfondo (anche se non completamente esplicitata, ma pur sempre ricostruibile sulla scorta degli atti procedimentaliP-OMISSIS- al provvedimento interdittivo, viene in rilievo non (tantoP-OMISSIS- per il suo possibile ruolo di collegamento tra il -OMISSIS-, sig. -OMISSIS-, e la società appellante, ma perché il rapporto di lavoro da lui instaurato con quest’ultima è indicativo della soggezione della stessa agli indirizzi della società -OMISSIS- ovvero del suo responsabile tecnico, sig. -OMISSIS-, alla cui volontà deve ritenersi riconducibile l’assunzione del diretto congiunto.
Né, peraltro, la parte appellante ha fornito congrua dimostrazione della motivazione “fisiologica” dell’assunzione, laddove ha tentato di ricondurla ad esigenze di carattere operativo, come quella attinente alla necessità di disporre di un autista: essa, infatti, non ha comprovato che il neo-assunto possedeva specifiche qualifiche professionali, non facilmente rinvenibili sul mercato locale del lavoro, e che quindi la scelta di assumerlo sia derivata da ragioni estranee alla sua appartenenza familiare.
Deduce inoltre, sul punto, la parte appellante che l’assunzione del sig. -OMISSIS- è derivata dall’operatività della cd. clausola sociale, in forza della quale, nell’ipotesi di aggiudicazione di un appalto di servizi di igiene ambientale, l’impresa aggiudicataria è tenuta ad assumere i lavoratori dell’impresa uscente, precedentemente assegnati allo stesso servizio.
Ebbene, premesso che, come dedotto dalla stessa parte appellante, il servizio de quo, presso il Comune di -OMISSIS-, veniva espletato dalla società -OMISSIS-, non è chiaro il motivo per il quale all’assunzione, una volta subentrata l’ATI costituita tra la suddetta società e quella appellante, non sia avvenuta, nel segno della continuità del rapporto di lavoro, con l’impresa di originaria dipendenza.
Quanto poi all’assunto secondo cui l’impresa appellante presentava una carenza di lavoratori abilitati alla guida di autocarri con massa totale a terra superiore a 35 quintali, essendone invece necessari almeno tre/quattro, motivo per cui fu decisa l’assunzione del sig. -OMISSIS- siccome in possesso della suddetta idoneità, basta ribadire che non viene fornita alcuna allegazione in ordine alle ragioni per le quali fu decisa, indipendentemente dai rapporti familiari del medesimo, l’assunzione del predetto, a fronte della presumibile disponibilità di altri soggetti inoccupati in possesso della medesima abilitazione.
Né rileva che il suddetto sia stato effettivamente impiegato nel servizio di trasporto di cartone e poi licenziato (ed assunto dal gestore subentranteP-OMISSIS- dopo la conclusione del servizio affidato dal Comune di -OMISSIS-, essendo in discussione le ragioni e le modalità dell’assunzione da parte della società appellante (non rilevando, a tal fine, le vicende successiveP-OMISSIS-.
Del resto, che il sig. -OMISSIS- non sia del tutto estraneo alle logiche gestionali-organizzative, limitandosi al ruolo di mero e passivo beneficiario delle scelte occupazionali della società appellante, si evince dal fatto che egli deteneva il capitale maggioritario della società -OMISSIS-: ciò che induce a riconoscergli un ruolo attivo nella stessa costituzione del legame associativo tra le due imprese e nella determinazione dei vantaggi, anche di tipo extra-imprenditoriale (ergo, di carattere strettamente personale, come quello soddisfatto con l’assunzione da parte della società appellanteP-OMISSIS-, da esso ricavabili.
Quanto poi alla deduzione secondo cui la stessa Prefettura di Napoli, in occasione del rilascio (in senso liberatorioP-OMISSIS- della informazione antimafia richiesta dal Comune di -OMISSIS- (con il quale la parte appellante ha in corso l’affidamento del servizio di RSUP-OMISSIS-, non aveva ritenuto di attribuire rilievo ostativo ai medesimi elementi posti a fondamento dell’impugnato provvedimento interdittivo, deve solo osservarsi che, secondo i principi generali dell’attività amministrativa, la mera incoerenza tra provvedimenti aventi il medesimo oggetto e pur temporalmente ravvicinati non depone necessariamente nel senso della illegittimità di quello successivo (e sfavorevoleP-OMISSIS-, laddove sia corredato di una congrua motivazione atta ad esplicitare, in comparazione con quella che assiste il primo provvedimento, le ragioni del revirement attuato dall’Amministrazione.
Allo stesso modo, non assume carattere discretivo il fatto che l’associazione tra la società appellante e la -OMISSIS- è stata costituita il 19 luglio 2012, mentre l’arresto del sig. -OMISSIS- è avvenuto il 9 gennaio 2018, ovvero a distanza di quasi 6 anni: arresto, peraltro, disposto in relazione all’attività posta in essere dal primo con una impresa individuale, e successivamente con la società -OMISSIS-, connessa alla gestione dei centri di assistenza straordinari per migranti, ovvero in relazione a settori del tutto estranei al campo di azione della -OMISSIS-.
In primo luogo, infatti, il mero iato temporale evidenziato dalla parte appellante non è significativo, ove non si dimostri anche che le attività illecite ascritte in sede penale al sig. -OMISSIS- siano successive alla costituzione del RTI e, quindi, inidonee ad iscrivere quest’ultimo entro una cornice generatrice di potenziali influssi criminali: peraltro, come evidenzia la stessa parte appellante, le attività criminose hanno (recte, avrebberoP-OMISSIS- avuto inizio nel 2013, ovvero immediatamente a ridosso della costituzione del suddetto sodalizio imprenditoriale.
Inoltre, la disomogeneità tra le attività che hanno occasionato i fatti contestati in sede penale al sig. -OMISSIS- e quelle svolte dalla società appellante non sono sufficienti a dimostrare l’assoluta immunità di quest’ultima rispetto ai possibili influssi criminali esercitabili dal primo, appartenendo a nozioni di comune esperienza e conoscenza la tendenziale pervasività delle imprese cd. criminali, le quali non disdegnano di estendere il perimetro delle loro attività oltre i loro confini abituali.
Quanto poi alla “prevedibilità ” della caratura criminale del sig. -OMISSIS- da parte della società appellante, da questa contestata, deve osservarsi, come accennato, che il sistema della prevenzione antimafia prescinde da considerazioni di carattere “soggettivistico”, laddove sia acquisita la ragionevole dimostrazione che l’impresa “condizionata”, in virtù degli “speciali” rapporti stretti con l’impresa “condizionante” (trascendenti la stretta logica commercialeP-OMISSIS-, sia permeabile dagli influssi criminali di quest’ultima: rilievo che destituisce di fondamento anche la deduzione intesa ad evidenziare che anche negli anni successivi (alla costituzione del RTIP-OMISSIS- niente lasciava presupporre il presunto coinvolgimento del sig. -OMISSIS- in una associazione di tipo mafioso, tanto che la stessa Prefettura di Napoli, con provvedimento n. -OMISSIS- del 16 novembre 2016, disponeva l’affidamento proprio a “-OMISSIS- di -OMISSIS-” del lotto n. 6 per la gestione dei centri per gli immigrati.
Deduce ancora la parte appellante che il concorso esterno in associazione di tipo mafioso ascritto al sig. -OMISSIS- ha come riferimento una consorteria della cd. ‘ndrangheta calabrese, laddove, “come sostengono i principali esperti del settore…il controllo territoriale è di esclusiva competenza dell’articolazione locale dell’associazione sviluppatasi in un’area geografica: mafia in Sicilia, camorra in Campania, ‘ndrangheta in Calabria”.
La tesi attorea non può essere condivisa.
In primo luogo, infatti, è altrettanto nota la diffusività territoriale delle organizzazioni criminali, le quali operano in contesti regionali estranei a quelli di originaria genesi, indifferenti alla sussistenza di ipotetici rigidi confini tra le rispettive sfere di influenza.
Inoltre, le medesime organizzazioni, secondo il fatto notorio, hanno interesse a penetrare la sfera dei pubblici appalti, per la rilevanza economica degli stessi, indipendentemente dalla ubicazione territoriale delle stazioni appaltanti: ciò sia sulla scorta di un preventivo “accordo” con l’organizzazione locale sia perché ravvisano un “vuoto” di potere suscettibile di proficua occupazione da parte loro.
In ogni caso, la prognosi di permeabilità criminale trova, nella specie, il suo perno argomentativo nella posizione del sig. -OMISSIS- il quale, attraverso il suo comportamento di concorso (esternoP-OMISSIS- all’associazione criminale calabrese, ha dimostrato una propensione criminale autonoma, la quale ben potrebbe trovare manifestazione attuativa entro diversi contesti associativi, territorialmente omogenei all’area di operatività dell’impresa appellante.
Ugualmente non condivisibile è il rilievo di parte appellante, inteso ad evidenziare che, alla luce dell’ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Catanzaro ha applicato la misura custodiale a carico del sig. -OMISSIS-, non traspare alcun coinvolgimento dei congiunti del medesimo: deve invero osservarsi che il sig. -OMISSIS- – recte, la sua assunzione alle dipendenze della società appellante – viene principalmente in rilievo ai fini dimostrativi della ingerenza della -OMISSIS- (quindi, del sig. -OMISSIS-P-OMISSIS- nelle scelte imprenditoriali della società appellante; inoltre, come già osservato, il suo ruolo nella compagine sociale della -OMISSIS- dimostra che il rapporto con il sig. -OMISSIS- non è di mera e passiva parentela, in quanto egli partecipa direttamente alle (ovvero è interessato nelleP-OMISSIS- attività della suddetta società, quindi alle scelte imprenditoriali (compresa quella di aggregarsi con l’impresa appellante ai fini della partecipazione alla gara indetta dal Comune di -OMISSIS-P-OMISSIS- ad essa riferibili, non escluse quelle ricche di valenza indiziaria ai fini della ricostruzione di un rapporto travalicante i margini della fisiologica cooperazione imprenditoriale.
Quanto ai motivi di appello intesi a contestare il provvedimento interdittivo, laddove ha indicato ulteriori elementi indiziari nel senso della permeabilità criminale della società appellante, deve preliminarmente rilevarsi che essi afferiscono essenzialmente ai rapporti di collegamento tra la società appellante e la -OMISSIS-, attinta da provvedimento interdittivo in data 15 febbraio 2010, evincendosi da quello oggetto del presente giudizio (e dai relativi atti presuppostiP-OMISSIS- che:
– in data 28 giugno 2016 i Carabinieri hanno effettuato controlli presso la sede operativa della -OMISSIS-, riscontrando che diversi “mezzi (quattro, per l’esattezza: n. d.e.P-OMISSIS- erano già stati intestati alla -OMISSIS-“;
– la signora -OMISSIS-, responsabile tecnico della -OMISSIS-,
risulta -OMISSIS- con il sig. -OMISSIS-, titolare della maggioranza (90%P-OMISSIS- delle quote della -OMISSIS- e consulente della società appellante;
– in data 3 novembre 2016 si è svolto un incontro tra -OMISSIS-, socio di maggioranza della -OMISSIS-, e l’amministratore della -OMISSIS- presso il Comune di -OMISSIS-, dove la -OMISSIS- gestisce l’appalto di igiene urbana in ATI con la -OMISSIS-.
La parte appellante, al fine di sminuire la portata indiziaria dei riferiti elementi, ed in particolare la pretesa continuità aziendale tra le due società, deduce essenzialmente che essa, a seguito della sua costituzione, avvenuta nel 2010, svolgeva “prevalentemente ed esclusivamente” (sic!P-OMISSIS- attività di noleggio autoveicoli, mentre solo dopo due anni, ovvero nel 2012, veniva incaricato come consulente il dott. -OMISSIS-, quando la sua estraneità a contatti con la malavita organizzata risultava ormai acclarata dal Pubblico Ministero.
Aggiunge la parte appellante che essa, per oltre due anni, cioè fino al 1° settembre 2012, ha svolto esclusivamente la predetta attività di noleggio di automezzi, mentre i 4 autocarri che ha acquistato dalla -OMISSIS- non sono stati impiegati per attività di noleggio, e, comunque, il relativo acquisto è avvenuto dopo il 2012.
Allega inoltre che i rapporti commerciali con la predetta -OMISSIS- sono stati limitati all’acquisto di quattro autocarri per un prezzo corrispondente al valore di mercato, come è dimostrato dal mancato esercizio dell’azione revocatoria da parte della curatela nominata a seguito della dichiarazione di fallimento di -OMISSIS-, intervenuta nel 2014.
Per giunta, aggiunge la parte appellante a dimostrazione del dedotto carattere fisiologico dei rapporti intercorsi con la -OMISSIS-, l’acquisto degli automezzi è stato effettuato dalla -OMISSIS- dopo che la Prefettura di Avellino (unica competente a esprimersi, attesa l’allocazione della sua sede legaleP-OMISSIS- aveva rilasciato nel 2012 informativa liberatoria (cfr. nota prot. n. -OMISSIS- del 5 giugno 2012P-OMISSIS-.
Espone ancora la parte appellante che nei confronti di -OMISSIS- e di -OMISSIS- non è stata accertata alcuna condotta di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, e che, nell’ipotesi in cui la -OMISSIS- fosse stata effettivamente condizionata da una o più organizzazioni di tipo mafioso, né -OMISSIS- né -OMISSIS- risultavano consapevoli di tale circostanza o hanno compiuti atti per contribuire a tale infiltrazione.
Infine, deduce la parte appellante che la Prefettura non chiarisce il motivo per il quale la presenza di -OMISSIS- e di -OMISSIS- potrebbe rendere attualmente permeabile l’impresa -OMISSIS- ad una infiltrazione da parte di una associazione di tipo mafioso.
Le deduzioni di parte appellante non sono meritevoli di accoglimento.
Deve premettersi che i collegamenti tra la società appellante e la -OMISSIS-, quali fattori di “trasmissione” nei riguardi della prima delle controindicazioni antimafia esistenti a carico della seconda, non si fondano sulle figure dei sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, quali ipotetici soggetti gravati da precedenti in materia associativa: la contemporanea presenza di questi ultimi (ed in particolare di -OMISSIS-, titolare della maggioranza delle quote della -OMISSIS- e consulente della società appellanteP-OMISSIS- nelle due compagini societarie viene infatti in rilievo quale elemento oggettivamente dimostrativo dei rapporti esistenti tra le due società, tali da far presumere ragionevolmente che l’influenza criminale cui la -OMISSIS- è soggetta si propaghi alla società appellante.
Così correttamente delineata la valenza indiziaria di quei rapporti, appare chiaro che non rileva che i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- non siano direttamente attinti da pregiudizi di ordine associativo, né la Prefettura ha inteso riconoscere ad essi il ruolo di “attualizzatori” del pericolo di condizionamento mafioso, che la parte appellante deduce risalire a tempo ormai remoto (essendo stata emessa nel 2010 l’interdittiva nei confronti della -OMISSIS-P-OMISSIS-.
Alla stregua della effettiva motivazione del provvedimento impugnato, invero, deve osservarsi che, accanto alla posizione dei sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- ed alla vicenda del trasferimento degli autoveicoli, dagli atti del procedimento interdittivo, cui rinvia per relationem quest’ultimo, si evince che i collegamenti tra le due società sono stati desunti, senza che la parte appellante abbia formulato specifiche censure, dai seguenti ulteriori e significativi elementi:
– il fatto che la -OMISSIS- “occupa un deposito in -OMISSIS- (NAP-OMISSIS-…in uso alla -OMISSIS- fino al 30 giugno 2008” (cfr. rapporto del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli del 26 ottobre 2016P-OMISSIS-;
– il fatto che la società appellante è stata costituita in data 26 luglio 2010, ovvero dopo breve tempo dall’adozione del provvedimento interdittivo che, in data 15 febbraio 2010, ha colpito la -OMISSIS- (si veda, per la valorizzazione di tale passaggio, il decreto del Tribunale di Napoli, Sezione Misure di prevenzione n. -OMISSIS-, pag. 9P-OMISSIS-;
– il fatto che il sig. -OMISSIS-, socio al 50% della -OMISSIS-, dal 2009 al 2010 è stato dipendente della -OMISSIS- (cfr. verbale GIA del 14 settembre 2016P-OMISSIS-.
Quanto invece all’attualità del pericolo di condizionamento, deve ritenersi che non possa attribuirsi rilievo decisivo, in senso estintivo, all’informazione liberatoria rilasciata ex art. 10 d.P.R. n. 252/1998, in data 5 giugno 2012, dalla Prefettura di Avellino: invero, a prescindere da ogni questione attinente alla competenza all’adozione del provvedimento (interdittivo o liberatorioP-OMISSIS- ed alla determinazione degli effetti territoriali di quello suindicato (se cioè concernente anche l’articolazione territoriale di Napoli, cui ha diretto riferimento l’interdittiva del 2010P-OMISSIS-, deve rilevarsi che essa risulta succintamente motivata (affermando semplicemente, quanto all’esclusione del pericolo di condizionamento, che “non sono sinora emersi tentativi di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società in argomento”P-OMISSIS-, a fronte della cospicua serie di elementi posti a fondamento del provvedimento interdittivo del 2010 (cfr., sul punto, il rapporto del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli del 26 ottobre 2016P-OMISSIS-, che peraltro ha passato indenne il doppio vaglio giurisdizionale (di primo e di secondo gradoP-OMISSIS-.
Né, al fine di escludere l’attualità del pericolo di condizionamento, potrebbe farsi leva sulla già evidenziata archiviazione del procedimento penale nei confronti dei sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, atteso che, come si è detto, gli stessi non sono menzionati, nelle motivazioni del provvedimento interdittivo (il quale fonda aliunde le ragioni della sua adozioneP-OMISSIS-, quale fonte originaria del pericolo di condizionamento (ma, si ribadisce, al fine di dimostrare l’oggettivo collegamento sussistente tra la società appellante e quella precedentemente interdetta, e la conseguente influenza criminale della seconda nei confronti della primaP-OMISSIS-.
Deve solo rilevarsi, prima di concludere, che nessun motivo di appello è stato formulato, nemmeno in chiave ripropositiva, nei riguardi del passaggio motivazionale del provvedimento interdittivo, che pure concorre alla complessiva articolazione del quadro prognostico dal quale esso scaturisce, col quale si evidenzia che alcuni dipendenti della società appellante risultano gravati da precedenti anche in tema associativa (cfr., per i relativi nominativi, la relazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli del 3 dicembre 2016P-OMISSIS-.
Infine, quanto ai dedotti profili di incompatibilità della disciplina nazionale in materia di prevenzione antimafia con la Carta Europea dei Diritti Fondamentali, profilati dalla parte appellante anche ai fini della investitura della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, gli stessi sono stati approfonditamente esaminati da questa Sezione, pervenendo a conclusioni negative, sulla scorta di considerazioni cui può senz’altro rinviarsi (cfr. Consiglio di Stato sez. III, n. 5784 del 9 ottobre 2018; n. 2343 del 18 aprile 2018, n. 758 del 30 gennaio 2019P-OMISSIS-.
L’appello, in conclusione, deve essere complessivamente respinto e la parte appellante condannata alla refusione delle spese del giudizio di appello a favore del Ministero dell’Interno, nella misura di Euro 6.000,00, mentre sussistono giuste ragioni per compensarle nei confronti delle altre parti, attesa la loro posizione secondaria rispetto all’oggetto principale della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione TerzaP-OMISSIS-, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del giudizio di appello a favore del Ministero dell’Interno, nella misura di Euro 6.000,00, compensandole nei confronti delle altre parti della controversia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UEP-OMISSIS- 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere
Ezio Fedullo – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *