Adempimento del terzo e l’effetto liberatorio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 novembre 2021| n. 35786.

Adempimento del terzo e l’effetto liberatorio.

L’adempimento del terzo, ai sensi dell’art. 1180 c.c., per avere effetto liberatorio deve avere carattere specifico e assolutamente conforme all’obbligazione del debitore; tale accertamento di fatto è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è, quindi, insindacabile in sede di legittimità, se non quale vizio di motivazione nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012.

Ordinanza|22 novembre 2021| n. 35786. Adempimento del terzo e l’effetto liberatorio

Data udienza 19 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Vendita – Risoluzione ex art. 1454 c.c. – Inadempimento di non scarsa importanza – Risarcimento – Prova della fonte negoziale o legale del diritto – Allegazione della circostanza dell’inadempimento – Debitore – Onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 34555-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
Contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1316/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 30/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Adempimento del terzo e l’effetto liberatorio

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 411 del 2018, rigettava le domande proposte da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – in qualita’ di eredi di (OMISSIS) – nei confronti di (OMISSIS) volte ad ottenere la dichiarazione di risoluzione ex articolo 1454 c.c., nonche’ l’annullamento del contratto di compravendita concluso dal convenuto con la defunta (OMISSIS) ai fini dell’acquisto della piena proprieta’ dell’immobile di quest’ultima per un corrispettivo pari ad Euro 90.000, ritenendo non contestate da parte attrice le deduzioni e allegazioni del convenuto dell’avvenuto pagamento della maggior parte del prezzo a mezzo bonifici effettuati dal genitore (OMISSIS), valutato l’inadempimento del residuo prezzo di Euro 15.000,00 di scarsa importanza tenuto conto della mancata contestazione in ordine alla corresponsione della somma di 30.000,00 a titolo di acconto.
In virtu’ dell’impugnazione interposta da (OMISSIS)- (OMISSIS), la Corte di appello di Torino, nella resistenza dell’appellato, con sentenza n. 1316/2019, accoglieva l’appello dichiarando la risoluzione del contratto in esame, in considerazione dell’inadempimento di non scarsa importanza dell’appellato, avuto riguardo alla diversa causale (rispetto all’acquisto dell’immobile) dei bonifici fatti valere dal (OMISSIS) a dimostrazione del proprio adempimento, nonche’ del conseguente mancato pagamento del prezzo entro il termine di cui alla diffida ad adempiere notificata dalle eredi.
Avverso la sentenza della Corte torinese (OMISSIS) propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi, cui resistono (OMISSIS)- (OMISSIS) con controricorso.
Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata alle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

 

Adempimento del terzo e l’effetto liberatorio

Atteso che:
– con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex articolo 360, comma 1, n. 3, la violazione degli articoli 115, 163 e 167 c.p.c., e articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 1, e dell’articolo 2697 c.c. per la mancata corretta applicazione del sistema delle preclusioni e dell’onere della prova, nonche’ per la mancata valutazione dei documenti prodotti in giudizio, stante l’irrilevanza della causale dei bonifici per mancata tempestiva contestazione.
Aggiunge il ricorrente che l’atto di citazione introduttivo del giudizio sarebbe viziato in quanto privo dei requisiti di cui all’articolo 163 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 per la mancata indicazione dell’oggetto della domanda e degli elementi di diritto fondanti la stessa e, soprattutto, carente della determinazione specifica dei mezzi di prova di cui le attrici intendevano avvalersi. Per giunta, ad avviso del ricorrente, le attrici avrebbero introdotto una nuova tesi difensiva solo con le memorie di replica laddove dalla documentazione bancaria prodotta dal convenuto sarebbe emersa una diversa imputazione di pagamento dei bonifici. Il primo motivo e’ inammissibile.
Dalla sentenza gravata emerge che le attrici con l’atto introduttivo del giudizio hanno chiesto la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento ex articolo 1454 c.c. dell’acquirente, ponendo a fondamento della pretesa azionata il contratto di compravendita concluso a mezzo di atto notarile al fine di contestare la mancata corresponsione dell’intero prezzo di acquisto pattuito, oltre ad evidenziare che neanche a seguito di loro intimazione ad adempiere controparte aveva provveduto, dichiarandosi non inadempiente per aver corrisposto la somma di Euro 45.000,00 attraverso 45 bonifici bancari mensili di Euro 1000,00 ciascuno, emessi dal conto corrente del padre, (OMISSIS).
La Corte distrettuale precisa, inoltre, che le odierne controricorrenti, fin dalla produzione della documentazione, avevano eccepito, in modo chiaro e univoco, che le causali dei suddetti bonifici, riportate sotto la dicitura “retta mensile Casa di riposo”, non avevano rilevanza solutoria del prezzo. A fronte di tali deduzioni, la Corte ha escluso l’ipotesi di non contestazione addotta dal giudice di prime cure a sostegno del proprio convincimento, confutandone la ragionevolezza.

 

Adempimento del terzo e l’effetto liberatorio

A tal proposito va ribadito che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto e’ gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sara’ sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento e, dunque la corrispondenza tra l’oggetto della prestazione resa e quello pattuito (Cass., Sez. Un., n. 13533 del 2001; Cass. n. 13925 del 2002; Cass. n. 15677 del 2009; Cass. n. 3373 del 2010; Cass. n. 826 del 2015, tra le tante).
Nella specie, la documentazione prodotta dal (OMISSIS) e’ stata valutata come non idonea a provare l’adempimento dell’obbligazione posta a suo carico, ossia il pagamento del prezzo residuo pari ad Euro 70.000,00, in considerazione della provenienza dei bonifici bancari dal conto corrente di un terzo (il padre del (OMISSIS)) e soprattutto della differente causale di detti versamenti – retta mensile Casa di riposo – rispetto al prezzo dell’immobile. La Corte torinese ha, altresi’, ribadito che la circostanza che (OMISSIS), padre dell’appellato, avesse corrisposto 30.000,00 a titolo di acconto del prezzo non consentiva di affermare che anche i successivi importi versati nel corso di 45 mensilita’ per il mantenimento della (OMISSIS) nella casa di riposo potessero essere ricondotti alla medesima causale per il solo fatto della provenienza dallo stesso conto corrente.
Del resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’adempimento del terzo ex articolo 1180 c.c. per avere effetto liberatorio deve avere carattere specifico e assolutamente conforme all’obbligazione del debitore (Cfr. Cass. n. 23354 del 2011; Cass. n. 6728 del 1988).

 

Adempimento del terzo e l’effetto liberatorio

Si tratta, peraltro, di un accertamento di fatto, come tale rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimita’ se non quale vizio di motivazione nei limiti di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134;
– con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360, comma 1, n. 3, la violazione o la falsa applicazione dell’articolo 1454 c.c. per aver il giudice di appello ritenuto sussistente e valido l’inadempimento del (OMISSIS) in piena violazione dei presupposti e dei principi indicati nella norma evocata. Il ricorrente lamenta, altresi’, la violazione o la falsa applicazione dell’articolo 1220 c.c. per non aver il giudice di merito tenuto conto della mora credendi stante l’offerta banco iudicis del saldo del prezzo.
Anche il secondo motivo e’ inammissibile.
Le doglianze presuppongo il parziale adempimento del ricorrente quanto meno per l’importo pari ad Euro 45.000,00, in virtu’ dei 45 bonifici prodotti in giudizio, mentre la sentenza ha chiarito che la documentazione non era idonea a fornire la prova dell’adempimento, neanche per siffatto importo, per cui vengono meno i presupposti della contestazione del ricorrente in ordine alla scarsa importanza dell’inadempimento per essere stata accertata la sola corresponsione a titolo di acconto della minor somma di 30.000,00 rispetto alla complessivo prezzo di acquisto di 90.000,00 Euro;
– con il terzo motivo il ricorrente censura, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 combinato con l’articolo 360, comma 1, n. 3, l’insufficienza, la carenza e l’illogicita’ della motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti concernente l’effettiva permanenza nella casa di riposo della defunta (OMISSIS) per un numero di mesi inferiore rispetto alle quote pagate con i bonifici e, non sussistendo una ulteriore ragione di credito, il giudice non avrebbe dovuto fare applicazione dell’articolo 1193 c.c. per mancanza di pluralita’ di cause di debito.
Anche l’ultimo motivo e’ inammissibile in quanto non censura la ratio decidendi della pronuncia gravata.

 

Adempimento del terzo e l’effetto liberatorio

La Corte torinese ha, difatti, riformato la sentenza di primo grado dichiarando la risoluzione del contratto concluso inter-partes per inadempimento dell’acquirente, per non avere fornito la prova liberatoria del suo esatto adempimento, dovendosi ritenere irrilevanti i bonifici fatti valere in giudizio in quanto provenienti da un terzo e non espressamente destinati al pagamento del prezzo de quo.
Ne’ puo’ rilevare la mancanza di una diversa ragione di credito, come dedotto dal ricorrente, trattandosi eventualmente di posizione creditoria del terzo per il pagamento delle rette, da far valere dal medesimo genitore. Ed e’ quanto ha accertato la Corte distrettuale (v. pag. 15 della sentenza impugnata) e non criticato dal (OMISSIS).
In conclusione il Collegio reputa che il ricorso sia inammissibile per essere stati articolati i motivi al di fuori degli schemi di cui all’articolo 360 c.p.c..
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ in favore del controricorrente che vengono liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori previsti come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

Adempimento del terzo e l’effetto liberatorio

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