Gli adempimenti richiesti nelle scadenze procedimentali

Consiglio di Stato, Sezione quinta, Sentenza 13 gennaio 2020, n. 272

La massima estrapolata:

Gli adempimenti richiesti nelle scadenze procedimentali di cui alla legge n. 3 del 2007 non hanno portata meramente formale, ma risultano funzionali allo stanziamento delle somme nei bilanci regionali, e vanno perciò rigorosamente rispettati.

Sentenza 13 gennaio 2020, n. 272

Data udienza 5 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 657 del 2019, proposto da
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Li. Bu. e Ma. Im., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via (…).
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Po., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia.
per la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE III n. 04894/2018, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti l’avvocato Im.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 28-29 marzo 2017, il Comune di (omissis) riferiva che:
– con delibere di Giunta comunale n. 304 del 24/9/2002 e n. 366 del 4/11/2002, ratificate dal Consiglio comunale con delibere rispettivamente n. 93 del 20/10/2002 e n. 107 del 29/11/2002, il Comune approvava il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del parcheggio interrato nei pressi del Pa. dello Sp. di via (omissis);
– detti lavori, rientranti nel piano di finanziamento delle opere pubbliche, erano ammessi a finanziamento regionale ai sensi dell’art. 55 della legge regionale n. 10 del 2001 e con le modalità di cui all’art. 5 della legge regionale n. 51 del 1978 (decreto dirigenziale n. 3638 del 12/11/2003);
– con determina n. 331 del 26/11/2004 i lavori venivano affidati all’impresa appaltatrice e consegnati con verbale dell’1/12/2004; veniva poi stipulato il contratto di appalto rep. n. 936 del 15/2/2005;
– sennonché con determina n. 84 del 22/10/2007 veniva avviato il procedimento di recesso ex art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006 e veniva disposta la liquidazione del primo certificato di pagamento; con determina n. 19 del 5/3/2009 veniva approvato il verbale del 26/2/2009 di ricognizione del cantiere ed accertamento dei lavori eseguiti, con definizione del procedimento di recesso e liquidazione delle relative spettanze alla ditta appaltatrice;
– in relazione a quanto precede, con nota prot. n. 29549 del 31/10/2014, a seguito di delibera di Giunta n. 129 del 19/9/2014, veniva inoltrata alla Regione Campania richiesta, ai sensi dell’art. 70 della legge regionale n. 3 del 2007, di autorizzazione alla devoluzione per diverso utilizzo delle economie accertate in sede di rendicontazione giacenti sul prestito concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con posizione n. 4420179/01, con onere a totale carico della Regione ai sensi della legge regionale n. 51 del 1978 ai fini del parziale finanziamento della diversa opera pubblica relativa ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di (omissis), il cui progetto era stato approvato con delibera di Giunta n. 58 del 20/4/2010, facendosi carico con proprie risorse delle eventuali spese ed oneri afferenti il progetto originariamente finanziato;
– con successiva nota di sollecito prot. n. 2708 del 26/1/2016, il Comune invocava il parere dell’Avvocatura regionale n. 358165 del 5/5/2011, concernente fattispecie analoga; con nota prot. n. 1372 del 13/1/2017 veniva ulteriormente sollecitata una risposta alla istanza, rappresentando la sussistenza dei decreti dirigenziali n. 294/2011, 116/2014, 2/2014 concernenti l’autorizzazione di richieste avanzate da altri Comuni;
– sennonché con nota prot. n. 61710 del 30/1/2017, la Regione, richiamando la precedente nota prot. n. 360999 del 25/5/2016 (asseritamente non ricevuta dal Comune ricorrente), ribadiva la improcedibilità ed inammissibilità della richiesta di devoluzione ai sensi dell’art. 1, co. 248, della legge regionale n. 4 del 2011, mentre con riferimento all’avvio del procedimento di revoca del finanziamento originariamente concesso, pure comunicato con la stessa nota n. 360999, si invitava il Comune a produrre la documentazione necessaria, ai sensi dell’art. 17 delle legge regionale n. 3 del 2017, per evitare la decadenza dal contributo in questione.
Al riguardo il Comune ricorrente, nel rappresentare di aver trasmesso la documentazione di cui sopra, contestava il diniego di autorizzazione alla devoluzione ai sensi dell’art. 70 della legge regionale n. 3 del 2007.
1.1.La Regione Campania si costituiva e resisteva al ricorso, eccependone l’inammissibilità per la mancata tempestiva impugnazione della nota prot. n. 360999 del 25/5/2016, di cui la nota successiva costituiva mera conferma, e chiedendone il rigetto nel merito.
1.2.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale della Campania, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso (per non avere la Regione dato prova della ricezione da parte del Comune di (omissis) della nota del 2016), ha accolto il ricorso, affermando la perdurante vigenza dell’art. 70 della legge della Regione Campania n. 3 del 2007, concernente la devoluzione del contributo richiesta dal Comune, e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati e condannato la Regione al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso la sentenza la Regione Campania ha avanzato appello con tre motivi.
2.1. Il Comune di (omissis) si è costituito per resistere al gravame ed ha depositato memoria in vista della camera di consiglio del 28 febbraio 2019, fissata ai sensi dell’art. 98 Cod. proc. amm.
2.2. Con ordinanza cautelare è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza avanzata dalla Regione appellante.
2.3. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Dirimente è l’esame del secondo e del terzo motivo di appello che, formulati con analoga rubrica (Error in iudicando e in procedendo. Violazione di legge art. 70 LR 3/2007 e art. 17 LR 3/2017 -errata interpretazione- travisamento dei fatti- difetto di motivazione – illogicità -inammissibilità del ricorso di primo grado), denunciano:
– l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 70 della legge regionale n. 3 del 2007, perché esso contempla soltanto due ipotesi tassative di devoluzione e soggiace ad una serie di adempimenti prodromici che il Comune di (omissis) non ha effettuato, primo fra tutti la rendicontazione, ai sensi dell’art. 72 della stessa legge regionale, necessaria per accedere alla prima fattispecie di devoluzione (disciplinata dal primo comma dell’art. 70 citato);
– la devoluzione non avrebbe comunque potuto essere autorizzata perché l’opera pubblica che il Comune ha individuato in sostituzione di quella originariamente finanziata è di interesse esclusivamente locale (trattandosi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di una strada comunale), mentre l’art. 70 richiede trattarsi di opere di pubblico interesse, come era per l’opera originaria, la cui realizzazione è stata poi abbandonata dall’ente territoriale con recesso dal contratto di appalto; a tale ultimo riguardo la Regione appellante rileva altresì che “manca la conclusione dell’opera e la relativa rendicontazione”, con la conseguenza che ricorrerebbero le condizioni per la revoca del contributo secondo la ratio dell’art. 71, comma 4, della legge regionale n. 3 del 2007, con reintegro delle somme già attinte dalla Cassa Depositi e Prestiti (ciò che veniva contestato al Comune con la nota n. 360999 del 25/5/2016) oppure ai sensi dell’art. 17 della legge regionale n. 3 del 2017 (ciò che veniva contestato al Comune con la nota impugnata n. 61710 del 30 gennaio 2017).
4. I motivi sono fondati nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
Ad integrazione dei fatti esposti nel ricorso introduttivo e sopra riportati, va aggiunto, in punto di fatto – così come evidenziato dalla Regione nel ricorso in appello – che:
– il Comune di (omissis), dopo aver avviato il procedimento di recesso con la suddetta determina n. 84 del 22/10/2007 ed avere disposto la liquidazione del primo certificato di pagamento, con la suddetta determina del responsabile del servizio lavori pubblici n. 19 del 5/3/2009 definì il procedimento di recesso, liquidando il dovuto all’impresa ed interrompendo la realizzazione dell’opera finanziata (lavori di realizzazione del parcheggio interrato nei pressi del Pa. dello Sp. di via (omissis)) senza effettuare alcuna rendicontazione ai sensi dell’art. 72 della legge regionale n. 3 del 2007;
– la Regione Campania, rimasta all’oscuro delle vicende dell’opera finanziata con il mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, ed in corso di ammortamento, con nota prot. n. 531997 dell’11/7/2012 (avente ad oggetto “ricognizione dei mutui concessi anteriormente all’entrata in vigore della LR 1/2008”), chiese al Comune notizie circa lo stato dei lavori, da trasmettersi entro 40 giorni dalla comunicazione della nota;
– il Comune riscontrò quest’ultima con propria nota prot. n. 20943 del 20 agosto 2012, con la quale chiese una proroga dei termini;
– non seguì alcuna comunicazione dal Comune alla Regione, fino alla nota prot. n. 29549 del 31/10/2014 con la quale il Sindaco avanzò formale istanza di autorizzazione alla devoluzione, in ottemperanza alla delibera della G.C. n. 129 del 19/9/2014, con la quale era deliberato di inoltrare detta istanza, ai sensi dell’art. 70 della L.R. n. 3 del 2007, ai fini del parziale finanziamento dell’opera pubblica e di pubblico interesse, diversa da quella originariamente finanziata, denominata “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di via (omissis)”, il cui progetto era stato approvato con delibera di G.C. n. 58 del 20 aprile 2010.
4.1. Ciò premesso in fatto, la normativa applicabile – come riconosciuto anche dalla sentenza di primo grado, sul punto non appellata – risulta dalle seguenti norme della ridetta legge regionale n. 3 del 2007:
a) l’art. 70 (Devoluzioni) che stabilisce: “1. Le economie derivanti dalla realizzazione di investimenti ed opere pubbliche con finanziamenti concessi dalla Regione, accertate in sede di rendicontazione, restano nella titolarità regionale; le stesse possono essere utilizzate dagli enti abilitati, previa autorizzazione regionale, per opere pubbliche e di pubblico interesse diverse da quelle originariamente finanziate.
2. La devoluzione delle risorse per opere diverse è concessa anche in riferimento a mutui contratti con il concorso finanziario della Regione e non attivati, previa deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’ente dispone di farsi carico, con proprie risorse, degli oneri e le spese, già maturate o che si manifestano in futuro, inerenti il progetto originariamente finanziato con le risorse che si intendono devolvere.
3. L’utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 avviene con deliberazione dell’ente abilitato e successiva emissione del decreto regionale di devoluzione.”.
b) l’art. 72, che fissa i seguenti obblighi di rendicontazione: “E’ fatto obbligo agli enti beneficiari di presentare alla Regione apposito rendiconto anche parziale, entro il 31 marzo di ogni anno, nonché il rendiconto entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione degli atti di collaudo e il rendiconto finale entro trenta giorni dalla data di definizione delle operazioni finanziarie comprese in progetto. Copia conforme della documentazione giustificativa dei pagamenti effettuati, degli estratti conto e delle certificazioni dell’avvenuto pagamento della ritenuta di acconto, è conservata agli atti dell’ente e sottoposta a controllo a campione da parte della Regione” (con disposizione riproduttiva del testo dell’art. 14 della legge regionale n. 51 del 1978, in base alla quale era stato erogato il finanziamento de quo).
4.2. Nel caso di specie – essendo stati i lavori ammessi a finanziamento regionale ai sensi dell’art. 55 della legge regionale n. 10 del 2001, con le modalità di cui all’art. 5 della legge regionale n. 51 del 1978, in forza di decreto dirigenziale n. 3638 del 12/11/2003 – l’applicazione della norma in tema di devoluzione, invocata dal Comune di (omissis), presuppone l’ultimazione dell’opera originaria o comunque il compimento degli adempimenti richiamati dall’art. 70 ed imposti dall’art. 72 (già art. 14 della legge regionale n. 51 del 1978).
4.2.1. Quanto all’art. 70 va precisato che la fattispecie di devoluzione astrattamente rilevante è quella prevista dal primo comma, poiché il secondo comma contempla la diversa fattispecie in cui il mutuo contratto per il finanziamento regionale non sia stato attivato.
Il Comune di (omissis), invece, non solo ha affidato in appalto i lavori di realizzazione dell’opera finanziata, ma ha anche attivato il mutuo ed attinto alle risorse ottenute grazie al finanziamento regionale.
L’attivazione del mutuo non è contestata tra le parti ed espressamente risulta dalla nota comunale n. 2708 del 26/01/2016, acquisita al protocollo regionale n. 55469 del 27/01/2016, nella quale vengono riepilogati i mandati di pagamento emessi sulle posizioni aperte presso la Cassa Depositi e Prestiti con i numeri 4420179/00 e 4420179/01, per un importo complessivo di Euro 66.075,72, a fronte del prestito erogato per Euro 328.768,12.
4.2.2. Dato ciò, è fondata la contestazione della Regione appellante, di cui al secondo motivo di gravame, volta ad escludere che il Comune di (omissis) – il quale già non rientra nella seconda fattispecie di devoluzione (perché ha prelevato risorse per spese tecniche, per quota parte lavori e per spese per recesso dal contratto di appalto) – possa in concreto rientrare nella prima fattispecie.
Infatti, per accedere alla devoluzione ai sensi dell’art. 70, comma 1, è necessario, in primo luogo, che le economie utilizzabili per una diversa opera pubblica siano, “accertate in sede di rendicontazione”.
Così prevedendo, la norma presuppone l’osservanza dell’art. 72 della stessa legge. L’accertamento delle economie da devolvere, cioè delle risorse non utilizzate per l’opera originariamente finanziata, si sarebbe dovuto compiere secondo le modalità e i termini fissati da tale ultima disposizione, quindi con rendicontazioni parziali annuali e rendicontazioni entro trenta giorni dall’approvazione degli atti di collaudo, nonché rendicontazione finale entro trenta giorni dalla data delle operazioni finanziarie comprese in progetto.
Nessuno di tali termini è stato rispettato dal Comune di (omissis).
4.3. L’ente locale non ha ultimato l’opera finanziata, né risulta avere mai presentato rendiconto alcuno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge regionale n. 51 del 1978 o dell’art. 72 della legge regionale n. 3 del 2007 (anche se quest’ultimo è richiamato nell’istanza di devoluzione), con la conseguenza che la Regione non ha potuto tempestivamente accertare e ratificare le spese già sostenute dal Comune al fine di svincolare le economie per un eventuale diverso utilizzo, compresa la devoluzione a favore dello stesso Comune per il finanziamento di una diversa opera pubblica.
Gli adempimenti richiesti nelle scadenze procedimentali di cui alla legge n. 3 del 2007 non hanno portata meramente formale, ma risultano funzionali allo stanziamento delle somme nei bilanci regionali, e vanno perciò rigorosamente rispettati (cfr., in tale senso, con riferimento ad altri provvedimenti adottati dalla Regione Campania, in applicazione delle richiamate disposizioni della stessa legge, Cons. Stato, V, 18 gennaio 2016, n. 137 e id., V, 14 aprile 2016, n. 1508).
4.4. L’inerzia comunale peraltro si è protratta ingiustificatamente anche dopo la ricezione della nota regionale n. 531997 dell’11/7/2012, della quale si è detto sopra, con cui venne assegnato un ulteriore termine di 40 giorni ai fini della ricognizione dei mutui concessi, tra l’altro, ai sensi della legge n. 51 del 1978, come quello di cui ha beneficiato il Comune di (omissis).
Anche a seguito di tale ricognizione, ed in vista delle istanze già presentate ai sensi dell’art. 70 della legge regionale n. 3 del 2007, gli uffici regionali competenti richiesero, con nota n. 254007 del 9/4/2014, l’intervento della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie della Regione che riscontrò la richiesta con nota n. 504312 del 18/7/2014.
Orbene, l’istanza di devoluzione del Comune di (omissis) venne avanzata per la prima volta con la nota suddetta del 31 ottobre 2014 prot. n. 29549, quindi successivamente alla ricognizione regionale, e per di più senza essere stata preceduta da alcuna rendicontazione né da alcuna trasmissione documentale a seguito della nota di ricognizione e sollecito del 2012.
4.5. I dati normativi e fattuali fin qui esposti sono da soli sufficienti a far ritenere la legittimità dei provvedimenti dichiarativi dell’inammissibilità della devoluzione.
5. Il Comune appellato sostiene che, introducendo a fondamento dell’atto di appello gli argomenti di cui sopra, la Regione avrebbe ampliato il thema decidendum del giudizio di primo grado ed integrato inammissibilmente ex post la motivazione del provvedimento impugnato, perché questo sarebbe fondato esclusivamente sul “sopravvenire della l.r. n. 3/2017 e sui suoi effetti rispetto ai finanziamenti concessi ai sensi della l.r. n. 3/2007, senza alcunché rilevare in ordine alla sussistenza dei requisiti di applicabilità di tale ultima normativa e/o inadempimenti reali o supposti da parte del Comune”.
L’assunto non merita favorevole apprezzamento.
5.1. Quanto sostenuto dalla difesa comunale trova solo parziale riscontro nella motivazione delle due note regionali sub iudice.
E’ vero infatti che con la prima, n. 360999 del 2016, la Regione comunicava che l’istanza di devoluzione era non procedibile e non ammissibile “ai sensi dell’art. 1, co. 248, L.R. 14 marzo 2011, n. 4” e che questa parte della motivazione è richiamata anche nella seconda nota, n. 67710 del 2017.
Tuttavia, già la prima nota dava conto del fatto che le opere oggetto del finanziamento non erano state ultimate, né avrebbero potuto esserlo, ed ancora che le opere realizzate non erano “autonome funzionali e fruibili, collaudate o collaudabili”; tanto che, perciò, era avviato il procedimento di revoca del contributo.
Con la seconda nota, poi, erano ribaditi i medesimi presupposti fattuali (concernenti il mancato collaudo ed, anzi, il mancato completamento dell’opera originariamente finanziata), pur se il procedimento di revoca del contributo era archiviato, in ragione della sopravvenienza della legge regionale n. 3 del 2017, su cui si tornerà .
5.2. Dato ciò, il tenore complessivo della motivazione di entrambi i provvedimenti è tale da escludere, ex sé , la possibilità di una “rinnovazione delle determinazioni regionali sull’istanza di devoluzione del finanziamento”, auspicata dal Comune di (omissis), anche dopo che, con la sentenza di primo grado (sul punto non censurata), è stata accertata la vigenza dell’art. 70 della legge regionale n. 3 del 2007 anche dopo l’entrata in vigore della legge regionale n. 4 del 2011.
In sintesi, il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello di inammissibilità della devoluzione, in concreto adottato, per le ragioni anzidette, a cui completamento si osserva quanto segue.
5.3. Va premesso che la devoluzione non è atto dovuto, prevedendo l’art. 70, comma 1, citato, che le risorse ottenute grazie all’intervento finanziario regionale non impiegate “possono essere utilizzate dagli enti abilitati… per opere pubbliche e di pubblico interesse diverse da quelle originariamente finanziate” ma sempre e soltanto “previa autorizzazione regionale”; questa, quindi, presuppone l’esercizio di attività discrezionale da parte dell’amministrazione regionale, che si spiega in ragione della regola fissata nella prima parte del primo comma dell’art. 70, per la quale le risorse non utilizzate “restano nella titolarità regionale”. Tale situazione, di titolarità, legittima appunto l’ente regionale a disporre delle risorse secondo proprie autonome determinazioni discrezionali, previo svincolo e diverso stanziamento in bilancio.
5.4. Tuttavia, la stessa richiesta di autorizzazione è inammissibile ed il rilascio dell’autorizzazione è precluso in radice quando siano insussistenti i presupposti normativamente fissati per la devoluzione.
5.4.1. Quanto a tali presupposti, si può convenire con il Comune appellato che la legge non escluda dalle opere finanziabili a seguito di devoluzione – e fatta sempre salva la relativa valutazione discrezionale riservata all’amministrazione regionale – quelle di interesse locale (come sostenuto col terzo motivo di appello, che per tale parte risulta infondato), essendo sufficiente che si tratti di opere “di pubblico interesse”, tali potendo essere anche quelle di interesse soltanto per la comunità locale.
5.4.2. Presupposto indefettibile della devoluzione è l’adempimento degli obblighi di rendicontazione, secondo quanto sopra esposto.
Tali obblighi – per come delineati nell’art. 72 e per come richiamati nell’art. 70 – inducono a ritenere che “le economie derivanti dalla realizzazione di investimenti ed opere pubbliche con finanziamenti concessi dalla Regione” avrebbero potuto essere devolute solo quando l’opera pubblica originariamente finanziata fosse stata realizzata e collaudata ovvero, comunque, la Regione fosse stata resa tempestivamente edotta della eventuale mancata ultimazione.
5.5. Infine, in senso contrario all’affermazione del carattere vincolato del provvedimento di inammissibilità della devoluzione ex art. 70 della legge n. 3 del 2007, in mancanza di ultimazione dell’opera o di relativa rendicontazione, non depone nemmeno il parere dell’Avvocatura regionale n. 358164 del 5 maggio 2011, su cui il Comune fonda la propria difesa.
Esso infatti è limitato alla constatazione – condivisa dal giudice di primo grado – della perdurante vigenza del detto art. 70 anche dopo l’abrogazione di altre norme disposta dall’art. 1, comma 248, della legge regionale n. 4 del 2011, ma non si occupa dei presupposti di ammissibilità dell’istanza di devoluzione ai sensi, appunto, dell’art. 70 della legge n. 3 del 2007.
6. Ma v’è di più .
Come risulta dall’impugnata nota n. 61710 del 2017 e come dedotto in giudizio dalla Regione Campania, detto parere non è più attuale per la sopravvenienza della legge n. 3 del 20 gennaio 2017 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania. Legge di stabilità regionale 2017).
6.1. L’art. 17 (Recupero di contributi straordinari non spesi) di tale ultima legge, nel testo richiamato nella nota anzidetta ed all’epoca vigente, disponeva quanto segue:
“1. Gli Enti locali beneficiari di contributo regionale pluriennale a valere sull’ammortamento di mutui ai sensi della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) contratti con la Cassa depositi e prestiti o altro istituto di credito fino alla data di entrata in vigore dell’articolo 27 della legge regionale 1/2008 decadono dal medesimo contributo se alla data di entrata in vigore della presente legge non è intervenuta alcuna erogazione del prestito per stati di avanzamento lavori. Le somme destinate al finanziamento dei contributi dichiarati decaduti ai sensi del presente comma sono ridestinate all’estinzione anticipata dei relativi mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti o da altro istituto di credito.
2. La decadenza di cui al comma 1 non opera nel caso in cui l’ente locale beneficiario attesta, con dichiarazione del responsabile del procedimento, che l’opera finanziata è in corso di realizzazione, indicando la somma ancora necessaria per il completamento definitivo. L’attestazione deve essere ricevuta dalle strutture amministrative competenti in materia di lavori pubblici e di risorse finanziarie della Regione Campania entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli Enti beneficiari di contributo regionale concesso sotto forma di contributo straordinario ai sensi dell’articolo 64, comma 1, lettera b) della legge regionale 3/2007 decadono dal contributo se non comunicano alla Regione l’avvenuta aggiudicazione definitiva degli appalti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. “.
6.2. Ritenendo applicabile al Comune di (omissis) la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 17, la Regione, col provvedimento di cui alla nota n. 61710 del 2017, ha archiviato il procedimento di revoca del contributo avviato con la precedente nota n. 360999 del 2016 ed ha richiesto al Comune l’invio della documentazione di cui appunto all’art. 17, comma 2, citato.
6.3. Sebbene tale parte del provvedimento non sia stata impugnata dall’ente comunale, perché ritenuta a sé favorevole – secondo quanto precisato negli scritti difensivi d’appello – e sebbene il suo significato non sia quello sostenuto (infondatamente) dalla Regione col primo motivo di appello – vale a dire che la mancata impugnazione comporterebbe (altresì ) l’inoppugnabilità della restante parte del provvedimento col quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di devoluzione – è tuttavia indubitabile che la legge regionale sopravvenuta abbia, se non espressamente impedito la devoluzione per opere diverse da quelle originariamente finanziate (come pure sostenuto dalla Regione Campania), quanto meno indirizzato i “contributi non spesi” al completamento definitivo delle opere originariamente finanziate ed in corso di realizzazione.
7. Necessita però evidenziare come l’art. 17 su riportato sia stato interamente sostituito con la legge regionale 8 agosto 2018, n. 28, il cui art. 1, comma 40, dispone:
“L’articolo 17 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017) è sostituito dal seguente:
“Art. 17 (Mutui contratti dagli enti locali con la cassa depositi e prestiti)
1. La Regione autorizza l’utilizzo delle economie sui mutui contratti antecedentemente alla data di entrata in vigore dell’articolo 27 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2008) per opere pubbliche ed interventi autorizzati agli effetti delle leggi regionali 31 ottobre 1978, n. 51 (Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli enti locali), 12 dicembre 1979, n. 42 (Interventi regionali per la costruzione, l’ampliamento, il miglioramento, il completamento e l’acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva) e 6 maggio 1985, n. 50 (Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica), per la quota assistita da contributi regionali e con esclusione dei mutui con scadenza antecedente il 1° gennaio 2020.
2. Per l’utilizzo dell’economia è richiesta la sola comunicazione alla Regione Campania senza la relativa approvazione.
3. Le economie di cui al comma 1, anche mediante accorpamento dei residui di più mutui, possono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari prioritariamente per ulteriori lavori afferenti ai progetti originari ovvero ad un nuovo progetto con finalità diverse ma comunque volti alla realizzazione di investimenti da concludersi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. A far data dall’entrata in vigore della presente legge, gli enti beneficiari dei contributi regionali pluriennali a valere sull’ammortamento di mutui ai sensi delle leggi regionali 51/1978, 42/1979, 50/1985 e della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) contratti con la Cassa depositi e prestiti o altro istituto di credito fino alla data di entrata in vigore dell’articolo 27 della legge regionale 1/2008, decadono dal medesimo contributo se alla data del 31 dicembre 2019 non è intervenuto l’affidamento dei lavori.” “.
7.1. La difesa comunale richiama tale ultimo comma 4 dell’art. 17 della legge n. 3 del 2017 al fine di sostenere che questo avrebbe “espressamente escluso che la decadenza dai contributi del tipo di quello che qui interessa, ivi compresi quelli ricevuti ai sensi della l.r. n. 3/2007, possa discendere dal mero pregresso inadempimento agli obblighi di rendicontazione essendo sufficiente per evitarla che i lavori cui il finanziamento è destinato siano stati o siano affidati entro il 31 dicembre 2019”.
7.2. Trattandosi di disposizione sopravvenuta alle vicende oggetto del presente contenzioso, che non risulta essere stata applicata dall’amministrazione regionale nei confronti del Comune appellato, non è dato qui occuparsi – anche per la preclusione di cui all’art. 34, comma 2, Cod. proc. amm. – della sua incidenza sulle sorti del contributo all’epoca erogato con decreto dirigenziale n. 3638 del 12/11/2003.
8. Restano ferme, comunque, le determinazioni di inammissibilità della devoluzione ai sensi dell’art. 70 della legge regionale n. 3 del 2007, di cui ai provvedimenti impugnati, per le ragioni sopra ampiamente esposte, che -così come riferite a tale disposizione, nei termini in cui ne è stata invocata l’applicazione da parte del Comune di (omissis)- non sono confutate dalla disciplina sopravvenuta, che regola diversamente le sorti dei medesimi contributi.
8.1. Per tali ragioni l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va respinto il ricorso proposto dal Comune di (omissis) avverso gli atti impugnati.
8.2. La novità delle questioni di diritto poste dalla normativa regionale esaminata consente la compensazione, per giusti motivi, delle spese di entrambi i gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto dal Comune di (omissis) avverso gli atti impugnati in primo grado.
Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Fabio Franconiero – Consigliere
Federico Di Matteo – Consigliere
Stefano Fantini – Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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