Acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 11 giugno 2019, n. 3916.

La massima estrapolata:

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, che si verifica pertanto ope legis, a seguito dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione dopo il decorso del termine di novanta giorni dalla sua notifica.

Sentenza 11 giugno 2019, n. 3916

Data udienza 16 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1958 del 2013, proposto da
Ro. Ge., rappresentata e difesa dall’avvocato An. Ma. Di Le., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gi. Gr. in Roma, corso (…);
contro
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via (…);
COMUNE DI (omissis), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 3382 del 2012;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 16 aprile 2019 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Ma. Mu., per delega di An. Ma. Di Le., e Gr. dell’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 74 c.p.a.;
Rilevato in fatto che:
– con ricorso promosso in primo grado, la signora Ge. Ro. impugnava l’ordinanza n. 97 prot. 6847 del 9 marzo 2009, con cui il Comune di (omissis) le aveva ingiunto la demolizione delle opere abusive, relative a corpi di fabbrica di pertinenza della struttura ricettiva alberghiera “Ho. Le Ne.”, così identificate:
1) cambio di destinazione d’uso di un corpo di fabbrica indicato quale locale tecnico a monolocale ad uso abitativo, con annesso servizio igienico;
2) lo stesso manufatto (di cui al punto 1) è diverso per sagoma rispetto a quanto riportato sui rilievi grafici e di progetto di cui alla concessione edilizia in sanatoria n. 53/C del 17 ottobre 2006e con una maggiore superficie pari a mq 11,00 circa;
3) cambio di destinazione d’uso del corpo di fabbrica indicato per locali igienici a monolocale ad uso abitativo, con modifica della facciata prospettante a valle, consistente nella chiusura di due piccoli vani finestra ed apertura di un nuovo vano finestra;
4) realizzazione a valle del corpo di fabbrica di cui al punto 1) di una piazzola in calcestruzzo cementizio irrigidito da reti elettrosaldate, contenuta a valle per due lati da due tratti di muratura, avente superficie di mq 14,00;
5) realizzazione di altra piazzola a forma irregolare anche essa in calcestruzzo cementizio irrigidito da reti elettrosaldate, contenuta a valle per tre lati da tre tratti di muratura, avente superficie di circa mq 14,00;
6) nella realizzazione di un tratto di un preesistente muro di contenimento posto a monte della piazzola di cui al precedente punto 5) di lunghezza di circa metri 0,60 fino al raggiungimento della quota del terrazzamento agricolo retrostante;
7) realizzazione di una scala di collegamento fra la piazzola di cui al precedente punto 4) ed il terrazzamento agricolo a monte, interessato dalle opere di cui al precedente punto 6, allo stato parzialmente ultimata;
– a fondamento dell’impugnativa, l’interessata deduceva che gli interventi contestati non rientravano fra quelli per i quali era necessario il permesso di costruire, a norma dell’art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001, bensì tra quelli realizzabili mediante d.i.a. a norma del successivo art. 22, non sussistendo gli indicati mutamenti di destinazione d’uso, né i presunti aumenti di superficie e variazioni di sagoma; aggiungeva che irrilevanti da un punto di vista urbanistico dovevano ritenersi l’intervento sulla facciata di tale manufatto, con la chiusura di due piccoli vani finestra e la realizzazione di un unico vano finestra, nonché la realizzazione del muro di contenimento, della scala di collegamento con il terrazzamento e delle piazzole;
– con ricorso per motivi aggiunti, l’odierna appellante impugnava il parere di non compatibilità paesaggistica espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici prot. n. 148 del 22 ottobre 2009 (atto presupposto rispetto alla richiesta di accertamento di conformità, richiesto dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380 del 2001), unitamente al preavviso di diniego di cui alla nota del Comune di (omissis) del 5 novembre 2009;
– a fondamento dei motivi aggiunti, l’istante contestava: la mancata previa comunicazione, da parte della Soprintendenza, dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; l’erroneità del rilievo della non assentibilità delle opere di cui ai punti 1), 2), 3) dell’ingiunzione dei demolizione, dal momento che la suddetta compatibilità paesaggistica era stata richiesta solo per le opere di cui ai punti 3), 4), 5), 6), 7), le quali â € ’ secondo l’interessata â € ’ non avevano determinato, né la creazione di superficie utile, né il cambio di destinazione d’uso, né un aumento del carico urbanistico, né superfici utili, né volumi;
– con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, l’istante impugnava il provvedimento prot. 27642 del 26 ottobre 2010, recante accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 97, del 9 marzo 2009, adottato a norma dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, deducendone l’illegittimità in quanto: non preceduto dalla previa adozione di una nuova ingiunzione di demolizione; adottato senza la previa comunicazione di avvio del procedimento; non veniva individuata, né l’area di sedime nella sua esatta identificazione, né quella ulteriore da acquisire;
– il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza n. 3382 del 2012:
i) dichiarava il ricorso introduttivo in parte improcedibile ed in parte infondato;
ii) respingeva il primo ricorso per motivi aggiunti;
iii) accoglieva parzialmente il secondo ricorso per motivi aggiunti, rilevando quando segue:
“[…] Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente si duole della circostanza che l’atto de quo sia stato emesso senza la previa riattivazione del procedimento di ingiunzione a demolire e senza l’assegnazione di un nuovo termine per la demolizione, necessari, in considerazione dell’inefficacia dell’originaria ingiunzione di demolizione a seguito della presentazione dell’istanza di sanatoria di cui all’art. 36 D.P.R. 380/01 e dell’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica.
21.1 Tale censura è fondata in quanto, pur dovendosi ritenere che i procedimenti de quibus non siano astrattamente ammissibili in relazione ad opere comportanti aumento di superficie, nel caso di specie in considerazione della circostanza che sull’accertamento della compatibilità paesaggistica si era espressa la Soprintendenza con l’adozione del parere negativo, sussisteva comunque l’obbligo del Comune di portarlo a termine, in conformità alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in ragione dell’affidamento ingeneratosi nella ricorrente con l’attivazione del procedimento.
Solo a seguito dell’adozione dell’atto finale di diniego, che non risulta in atti, poteva pertanto cominciare a decorrere il termine per la formazione del silenzio rigetto di cui all’art. 36 D.P.R. 380/01, in considerazione del rilievo che per le opere ricadenti in zona paesaggisticamente vincolata il nulla osta paesaggistico costituisce atto presupposto del titolo edilizio (sia pure in sanatoria).
Pertanto nelle more della definizione (anche per silenzio rigetto) del procedimento di sanatoria di cui all’art. 36 D.P.R. 380/01, il Comune non avrebbe potuto portare ad esecuzione l’ordinanza di demolizione, né conseguentemente, accertare l’inottemperanza in relazione alla medesima.
Peraltro una volta definito negativamente il procedimento di sanatoria o spirato il termine per la formazione del silenzio rigetto, avrebbe dovuto ritenersi assegnato un nuovo termine per la demolizione delle opere (ciò anche avendo riguardo a quell’orientamento giurisprudenziale più severo che ritiene che l’ingiunzione di demolizione a seguito della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità sia solamente sospesa nella sua efficacia, ex multiis T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 12 aprile 2011, n. 2103, secondo cui l’istituto dell’accertamento di conformità, la validità ovvero l’efficacia dell’ordine di demolizione non risultano pregiudicate dalla successiva presentazione di un’istanza ex art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, posto che nel sistema non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi tale effetto, sicché, se da un lato, la presentazione dell’istanza ex art. 36 citato determina inevitabilmente un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente, dall’altro, occorre ritenere che l’efficacia dell’atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l’atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza. All’esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell’istanza, l’ordine di demolizione rimarrà privo di effetti in ragione dell’accertata conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, con conseguente venir meno dell’originario carattere abusivo dell’opera realizzata. Di contro, in caso di rigetto dell’istanza, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, con la sola precisazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione deve decorrere dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell’interessato, che non può rimanere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge, quale quella di chiedere l’accertamento di conformità urbanistica, e deve pertanto poter fruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso”).
Nell’ipotesi di specie non vi è per contro alcun riferimento nell’atto di accertamento dell’inottemperanza delle opere abusive e dell’area pertinenziale alla definizione del procedimento di sanatoria, né all’assegnazione di un nuovo termine per la demolizione in conseguenza dell’esito negativo di tale procedimento.
A nulla vale poi il riferimento al termine per la demolizione contenuto nell’atto gravato, in quanto contestuale all’accertamento dell’inottemperanza, laddove l’accertamento dell’inottemperanza presuppone che sia già spirato il termine assegnato per la demolizione a cura del privato.
Ne consegue che l’atto oggetto di gravame deve considerarsi illegittimo, sotto questo profilo, relativamente a quelle opere per le quali era stata presentata l’istanza di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica ex post, ovvero in relazione alle opere di cui ai punti 3),4),5), 6), 7) dell’ingiunzione di demolizione n. 97 del 2009.
21.2 In considerazione dell’assorbenza del primo motivo di ricorso, il secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente si duole della mancata indicazione dell’area oggetto di acquisizione, va esaminato solo in relazione alle opere non oggetto di istanza di accertamento di conformità e di nulla osta paesaggistico, ovvero in relazione al manufatto di cui ai nn. 1) e 2) dell’ingiunzione di demolizione.
La censura è solo parzialmente fondata, in relazione alla sola area pertinenziale delle opere abusive, presentandosi per contro infondata in relazione alle opere abusive e alla relativa area di sedime.
L’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, al pari del precedente disposto dell’art. 7 comma 3 l. 47/85, dispone al riguardo che “Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, che si verifica pertanto ope legis, a seguito dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione dopo il decorso del termine di novanta giorni dalla sua notifica.
Secondo un certo orientamento giurisprudenziale inoltre il provvedimento con il quale viene disposta l’acquisizione gratuita – costituendo titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari – può essere adottato senza la specifica indicazione dell’ulteriore area “necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive” (area che non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita) oggetto di acquisizione, potendosi procedere a tale individuazione anche con un successivo e separato atto (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 07 marzo 2011, n. 2031; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 3 novembre 2010, n. 22291; T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 20 gennaio 2009, n. 24).
In tale prospettiva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’abusività e dell’accertata inottemperanza all’ordine di demolizione, essendo in re ipsa l’interesse pubblico all’adozione della misura, senza l’obbligo di alcuna specifica argomentazione in ordine all’acquisizione dell’area necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva, essendo soltanto necessario che in detto atto siano esattamente individuate ed elencate le opere e le relative pertinenze urbanistiche (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 4 novembre 2011, n. 5140; T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 4 novembre 2011, n. 5136; T.A.R. Campania, Sez. IV, 12 giugno 2001 n. 2722; 12 gennaio 2000 n. 46 e 19 gennaio 1998 n. 132; T.A.R. Lazio, Sez. II, 4 febbraio 1991 n. 372).
Il Collegio, condivide solo in parte tale ultimo orientamento giurisprudenziale, ritenendo, sulla base della formulazione normativa, che per quanto riguarda le opere abusive e la relative area di sedime nessuna ulteriore specificazione e motivazione dovesse essere data dall’Amministrazione, in quanto la loro acquisizione è un effetto automatico derivante dalla mancata ottemperanza all’ordine di demolizione nel termine di legge, senza necessità di ulteriori indicazioni.
Per quanto riguarda l’ulteriore area acquisita ascrivibile evidentemente all’area “necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive” di cui all’indicato comma 3 dell’art. 31 D.P.R. 380/01, il Collegio precisa quanto segue.
In punto di fatto il provvedimento di acquisizione non individua tale ulteriore area, non motivando, peraltro, neanche in ordine alle modalità della sua determinazione.
Ora il Collegio, in parziale difformità con l’evidenziato filone giurisprudenziale che nega la necessità di motivare in ordine all’acquisizione dell’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva, ritiene di dover aderire ad un altro orientamento giurisprudenziale espresso dalla Sezione (di recente T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 1 settembre 2011, n. 4259; nello stesso senso T.A.R. Campania Sez. VI, 20 aprile 2005, n. 4336) secondo il quale mentre per l’area di sedime l’automatismo dell’effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione e specificazione sul punto, l’individuazione di un’area ulteriore da acquisire va, volta per volta, motivata con l’esplicitazione delle ragioni che rendono necessario disporre l’ulteriore acquisto ed i criteri di determinazione di detta area.
A tale riguardo la circostanza, che il legislatore non abbia predeterminato l’ulteriore area acquisibile, ma si sia limitato a prevedere che tale area “non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”, può spiegarsi solo ipotizzando che l’ulteriore acquisto sia funzionale e strumentale rispetto all’acquisto del bene abusivo e della relativa area di sedime.
In altri termini – non potendosi ragionevolmente ritenere che il legislatore abbia affidato al puro arbitrio dell’Amministrazione la determinazione dell’ulteriore area acquisibile – la circostanza che sia stata predeterminata solo la superficie massima di tale area (comunque non superiore a dieci volte quella abusivamente costruita) può spiegarsi solo ipotizzando che l’ulteriore acquisto sia necessario al fine di consentire l’uso pubblico del bene abusivo acquisito al patrimonio comunale. Ne consegue che il nesso funzionale tra i due acquisti implica che l’Amministrazione sia tenuta a specificare, volta per volta, in motivazione le ragioni che rendono necessario disporre l’ulteriore acquisto (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 1 settembre 2011, n. 4259).
Ne consegue che la censura de qua va accolta solo in riferimento all’area ulteriore rispetto a quelle di sedime del manufatto di cui ai n. 1) e 2) dell’ingiunzione di demolizione, dovendo per contro le opere abusive oggetto di acquisizione e la relativa area di sedime considerasi identificabili per relationem, in considerazione dell’analitica descrizione delle opere abusive contenuta nell’ingiunzione di demolizione, a nulla rilevando la mancata identificazione catastale di tale area, necessaria solo ai fini della trascrizione dell’atto di acquisizione”;
– avverso la predetta sentenza, la signora Ro. Ge. ha promosso appello, riproponendo in sostanza le censure già proposte in primo grado, sia pure adattate dall’impianto motivazione della sentenza gravata;
Ritenuto in diritto che:
– la sentenza di primo grado deve essere confermata nei termini che seguono;
– § le opere in contestazione sono state ritenute abusive dall’Amministrazione comunale, non solo sotto il profilo edilizio, perché non assentite con permesso di costruire, sia sul versante paesaggistico, in quanto â € ’ pur essendo il Comune di (omissis) interamente vincolato â € ’ le stesse sono state eseguite senza l’autorizzazione prescritta dall’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004;
– il difetto di autorizzazione paesaggistica è causa giuridica, di per sé, necessaria e sufficiente a sorreggere l’ordine demolizione;
– nel caso in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze;
– è comunque utile precisare che, sotto il profilo edilizio, correttamente l’Amministrazione comunale ha ritenuto le opere di cui al punto n. 1) e 2) dell’ordinanza impugnata â € ’ segnatamente: la realizzazione di un fabbricato diverso per sagoma rispetto a quanto riportato nei grafici di progetto di cui all’istanza di sanatoria n. 53/c, avente una maggiore superficie di mq. 11, ed il cambio di destinazione d’uso, da locale tecnico, a monolocale ad uso abitativo â € ’ soggette al regime del permesso di costruire;
– in assenza di prova contraria (che era onere dell’appellante fornire), la configurazione strutturale delle opere eseguite (l’aumento di superficie e la realizzazione di un locale per servizio igienico) attestava chiaramente un cambio di destinazione d’uso fra categorie disomogenee (da locale ad uso tecnico, a monolocale ad uso abitativo), con modifica dell’aspetto esteriore, dei volumi e delle superfici del precedente manufatto, e quindi rientrante nella nozione di “ristrutturazione edilizia”, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 380 del 2001;
– anche ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera f), della legge della Regione Campania n. 19 del 2001, sono realizzabili mediante denuncia d’inizio attività i soli “mutamenti di destinazione d’uso di immobili o loro parti, che non comportino interventi di trasformazione dell’aspetto esteriore, e di volumi e di superfici; la nuova destinazione d’uso deve essere compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee”;
– per le ragioni appena esposte, l’impugnazione dell’ordinanza n. 97 del 2009 è infondata;
– § anche il primo ricorso per motivi aggiunti â € ’ avente ad oggetto il parere di non compatibilità paesaggistica reso dalla Soprintendenza, rispetto al quale l’odierna appellante si doleva, sia del mancato rispetto del contraddittorio procedimentale, sia della violazione dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto le opere oggetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica non avrebbero determinato aumento di superficie utile o di volume, dovendo tra l’altro intendersi escluse dell’istanza medesima le opere di cui ai punti 1) e 2) dell’ingiunzione di demolizione â € ’ è stato correttamente respinto;
– l’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, recante la disciplina delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle prescrizioni poste a tutela dei beni paesaggistici, contiene la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia sostanziali che formali, “fatto salvo quanto previsto al comma 4”;
– l’intenzione legislativa è chiara nel senso di precludere qualsiasi forma di legittimazione del “fatto compiuto”, in quanto l’esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell’intervento;
– il rigore del precetto è ridimensionato soltanto da poche eccezioni tassative, tutte relative ad interventi privi di impatto sull’assetto del bene vincolato;
– segnatamente, sono suscettibili di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica: gli interventi realizzati in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; l’impiego di materiali diversi da quelli prescritti dall’autorizzazione paesaggistica; i lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi della disciplina edilizia (art. 167, comma 4);
– l’accertamento di compatibilità, peraltro, è subordinato al positivo riscontro della Soprintendenza e al pagamento di una somma equivalente al minore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione;
– secondo l’orientamento più volte espresso dalla Sezione (sentenze n. 3579 e n. 5066 del 2012; n. 4079 del 2013; n. 3289 del 2015), il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno;
– ebbene, nel caso in esame, le opere abusive di cui al punto 3) [così come, del resto, anche le opere di cui punti 1, e 2] dell’ordinanza di demolizione sono in palese contrasto con il vigente P.T.P. e non sanabili ai sensi dell’art. 167, comma 4, citato, avendo comportato un aumento di superficie;
– il manufatto in esame, infatti â € ’ originariamente adibito a locale per servizi igienici (munito di tre piccoli bagni, di due locali antibagno e di un ingresso) e poi trasformato mediante l’accorpamento dei tre bagni in un unico bagno e dei due antibagni con l’ingresso, e sostituendo i due piccoli vani finestra con un unico vano finestra â € ’ ha assunto la consistenza di un monolocale con servizio igienico, con conseguente mutamento delle superficie da non residenziale a residenziale;
– le opere di cui ai punti 4), 5), 6), 7), in quanto pertinenziali alle opere di cui ai punti precedenti, insanabili perché comportanti aumento di volumetria e superficie, sono state legittimamente oggetto di una valutazione giuridica unitaria;
– § non è configurabile alcuna violazione del contraddittorio procedimentale;
– a prescindere da ogni considerazione sul valore giuridico della comunicazione adottata dal Comune con l’atto con cui ha comunicato il parere negativo dalla Soprintendenza, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990), con riferimento al diniego di sanatoria, non ne poteva comportare per ciò solo l’annullamento, in quanto il contenuto dispositivo degli atti impugnati non avrebbe potuto essere diverso, alla luce dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990;
– difatti, in relazione a immobili realizzati abusivamente in zona vincolata, il provvedimento che ne ordina la demolizione, in quanto espressivo di un potere-dovere del tutto privo di margini di discrezionalità, ha natura vincolata;
-§ i secondi motivi aggiunti sono stati parzialmente accolti dal giudice di prime cure, nei seguenti termini: l’atto di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione delle opere è stato annullato relativamente alle opere per le quali era stata presentata l’istanza di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica ex post, ovvero in relazione alle opere di cui ai punti 3),4),5), 6), 7) dell’ingiunzione di demolizione n. 97 del 2009; in relazione alle opere non oggetto di istanza di accertamento di conformità e di nulla osta paesaggistico (di cui ai nn. 1 e 2 dell’ingiunzione di demolizione), è stata invece accolta la censura concernente la mancata indicazione dell’area oggetto di acquisizione in relazione alla sola area pertinenziale delle opere abusive (la stessa censura è stata per contro ritenuta infondata in relazione alle opere abusive e alla relativa area di sedime);
– ebbene rispetto a tale articolato capo di sentenza, il gravame si appalesa inammissibile per la genericità ed il carattere perplesso delle deduzioni svolte, essendosi l’istante limitato ad osservare “come del tutto illegittimamente il TAR Campania abbia annullato solo in parte il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza, da considerarsi invece in modo unitario e non potendosi riferire a parti dell’immobile del tutto prive di autonomia funzionale, senza una preventiva riadozione dell’intero procedimento ingiuntivo”;
– per le ragioni che precedono, l’appello va respinto;
– le spese del secondo grado di lite vanno compensate, in considerazione del carattere risalente della controversia;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 1958 del 2013, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata. Compensa interamente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *