Accoglimento dell’appello senza ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 aprile 2024| n. 9812.

Accoglimento dell’appello senza ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata

Incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice che, accogliendo l’appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l’atto di impugnazione (o, come nella fattispecie, in corso di giudizio, a fronte di una esecuzione della sentenza successiva alla proposizione dell’impugnazione) la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado agli effetti di quanto previsto dall’articolo 474 del Cpc, nonché dall’articolo 389 del Cpc per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita.

Ordinanza|11 aprile 2024| n. 9812. Accoglimento dell’appello senza ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata

Data udienza 4 marzo 2024

Integrale

Tag/parola chiave: SENTENZA CIVILE – Sentenza civile in genere – Corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Sentenza di appello che accogliendo l’appello ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata. (Cpc, articoli 112, 389 e 474)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. TASSONE Stefania – Consigliere-Rel.

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2654/2020 R.G. proposto da:

(…) Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, (…), presso lo studio dell’avvocato Ba.Gi. (Omissis), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Ap.Da. (Omissis) e Tr.Al. (Omissis), giusta procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

Contro

Ze.Si.

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2376/2019 depositata l’11 giugno 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 marzo 2024 dal Consigliere dott.ssa Tassone Stefania.

Accoglimento dell’appello senza ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata

FATTI DI CAUSA

1. Nei primi due gradi di giudizio l’agenzia di infortunistica di Treviso (…) Srl ha agito nei confronti di Ze.Si. al fine di ottenere il pagamento della somma ad essa spettante in forza dell’attività espletata in favore della odierna resistente in esecuzione di due distinti mandati da quest’ultima alla prima conferiti, ed aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’ex Azienda (…) Mi.Do. per due diversi episodi di colpa medica.

Dopo una pronuncia di rigetto da parte del Tribunale di Venezia che aveva anche condannato (…) Srl ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, la Corte d’Appello lagunare ha integralmente riformato la sentenza di primo grado, condannando Ze.Si. al pagamento dei compensi maturati dalla ricorrente in esecuzione dei due mandati sopra citati e revocando la condanna ex art. 96 c.p.c., senza tuttavia, disporre contestualmente la condanna della medesima soccombente alla restituzione delle somme tutte dalla stessa pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.

2. (…) ricorre ora in cassazione, con unico motivo, censurando la sentenza di secondo grado per aver essa omesso di pronunciare anche la condanna di Ze.Si. alla restituzione in favore di (…) Srl di quanto pagato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia n.780/2016, ivi comprendendosi quanto corrisposto sia per la condanna ex art. 96 c.p.c., che per la rifusione delle spese di lite in quella sede liquidate.

La Ze.Si. resta intimata.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Accoglimento dell’appello senza ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.”, per avere la Corte d’Appello di Venezia, pur accogliendo il relativo motivo di gravame e revocando la condanna ex art. 96 cod. proc. civ., illegittimamente omesso di disporre la condanna della appellata, ed odierna resistente, Ze.Si. alla restituzione ad (…) Srl di tutto quanto da quest’ultima alla prima pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, sia a titolo di spese legali, che per la citata condanna ex art. 96 cod. proc. civ.; e ciò benché l’odierna ricorrente, che aveva effettuato i pagamenti nel corso del giudizio di appello, avesse chiesto la condanna alla restituzione in sede di precisazione delle conclusioni.

2. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice che, accogliendo l’appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l’atto di impugnazione (o, come nella fattispecie, in corso di giudizio, a fronte di una esecuzione della sentenza successiva alla proposizione dell’impugnazione) la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado agli effetti di quanto previsto dall’art. 474 cod. proc. civ., nonché dall’art. 389 cod. proc. civ.

per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita” (v. Cass., n. 8839/2018; Cass., 03/05/2016, n. 8639; Cass., 31/03/2015, n. 6457; Cass., 03/06/2014, n. 12371; Cass., 05/02/2013, n. 2662).

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e l’impugnata sentenza va cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame in applicazione dei suindicati principi, ed anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Accoglimento dell’appello senza ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 4 marzo 2024.

Depositata in Cancelleria l’11 aprile 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *