Consiglio di Stato, Sentenza|7 luglio 2021| n. 5187.
In riferimento all’accesso difensivo (articolo 24, VI, legge n. 241/1990) ai fini del nesso di strumentalità tra conoscenza del documento e cura e difesa dell’interesse in vista del quale se ne chiede l’ostensione, si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo pendente oppure instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare. La Pa detentrice del documento e il G.A. adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’articolo 116 Dlgs n. 104/2010 non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’A.G. investita della questione, salvo il caso di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla legge n. 241/1990.
Sentenza|7 luglio 2021| n. 5187. Accesso difensivo
Data udienza 17 giugno 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Accesso agli atti – Accesso difensivo – Nesso di strumentalità tra conoscenza del documento e cura e difesa dell’interesse – Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 24; Dlgs 2 luglio 2010, n. 104, articolo 116
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2352 del 2021, proposto dal Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Al. Cu., e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Lecce, alla via (…), per mandato in calce all’appello cautelare, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia,
contro
il signor An. Gr., rappresentato e difeso dall’avv. Is. La., e presso il suo studio elettivamente domiciliato in (…) alla via (…), per mandato in calce alla memoria di costituzione nel giudizio d’appello, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia,
nei confronti
del signor Sa. Co., già costituito nel giudizio di primo grado e non costituito nel giudizio d’appello,
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione 2^, n. 331 del 26 febbraio 2021, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso in primo grado n. r. 1305/2020, proposto per l’accesso alla pratica edilizia, certificato di agibilità commerciale, e tutta la documentazione allegata, relativa all’immobile sito in (omissis) alla via (omissis).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor An. Gr.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Cons. Leonardo Spagnoletti nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021, celebrata nei modi e nelle forme di cui all’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e preso atto che nessuno è comparso, in collegamento da remoto, per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Accesso difensivo
FATTO e DIRITTO
1.) Il signor An. Gr., proprietario di un immobile, ubicato in (omissis) alla via (omissis), ha contenzioso civile pendente dinanzi al Tribunale civile di Lecce in composizione monocratica (n. r.g. 6539/2017) con la società Sa. St. S.r.l.
1.1) Il predetto immobile è stato locato alla Sa. St. S.r.l. in data 2 novembre 2016 con destinazione d’uso commerciale, al fine di allocarvi un supermercato a marchio Co., per trasferimento dal precedente punto vendita sito nel medesimo Comune alla via (omissis).
1.2) Sorte difficoltà in relazione alla dubbia efficacia del certificato di agibilità commerciale del locale n. 40 del 31 ottobre 1997, nonché alla presenza di solaio di copertura in fibrocemento misto a eternit, e quindi con presenza di amianto da bonificare, la Sa. St. S.r.l. dopo aver proceduto a offerta reale (di riconsegna dell’immobile), ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo (n. 1270 del 17 aprile 2017) per la restituzione della somma di Euro 3.200,00 versata a titolo di deposito cauzionale.
1.3) A seguito di opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Gr. si è quindi istaurato il predetto contenzioso civile, in cui ciascuna delle parti in causa ha chiesto la risoluzione del contratto locativo addebitandone la responsabilità all’altra.
1.4) Il signor An. Gr. ha formulato varie istanze di accesso a documentazione amministrativa – concernenti il certificato di agibilità e la sua eventuale revoca e/o annullamento, le eventuali c.i.l.a. o s.c.i.a. relativa a lavori eseguiti dal Sa. St. S.r.l. nel locale di proprietà, etc. -, nonché in data 26 agosto 2020 istanza così concepita:
“Visti gli atti del processo civile tra Sa. St. s.r.l e Gr. An. pendente innanzi al Tribunale Civile di Lecce, GOT Marilena Caroppo, NRG 6539/17, avendo un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti amministrativi per i quali richiede l’accesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22, 23, 24 e 25 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i:
CHIEDE
di esercitare il diritto di accesso e di avere la copia conforme di tutta la Pratica Edilizia e del Certificato di Agibilità Commerciale, con tutta la documentazione allegata, dell’immobile di via (omissis), sito in (omissis), dotato di scala interna che consente l’accesso al tetto ed al lastricato solare, di proprietà di Co. Sa., nato il (omissis) a (omissis), via (omissis), (omissis), confinante con il corpo unitario del fabbricato originario, di cui è parte l’immobile di proprietà, tramite l’immobile di proprietà di Ru. Gi., derivanti entrambi per frazionamento dallo stesso fabbricato originario di antica costruzione, ex stabilimento vitivinicolo, di proprietà dei fratelli Li. Ra. e Li. Ti. Al.”.
1.5) Con nota dirigenziale comunale n. 0009588 del 18 settembre 2020, notificata all’interessato il 28 settembre 2020, è stato significata l’opposizione all’accesso formulata dal signor Sa. Co..
2.) Con ricorso in primo grado n. r. 1305/2020, il signor An. Gr. ha proposto domanda di accertamento del diritto all’accesso ai documenti di cui alla predetta istanza, e cumulativa domanda di annullamento della nota dirigenziale comunale, se e in quanto costituente diniego di accesso, deducendo, senza rubricazione di motivi, che:
– l’accesso si collega a specifico interesse di natura difensiva, ossia all’esigenza di dimostrare, nel giudizio civile, che, al contrario di quanto assunto da Sa. St. S.r.l. circa l’impossibilità di ispezionare la copertura del proprio edificio, attraverso scala interna sarebbe possibile raggiungere il lastrico solare dell’edificio di proprietà del signor Co., ubicato al n. (omissis) di via (omissis), e da qui, attraverso il lastrico solare di altro immobile, sito al n. (omissis) di via (omissis), appartenente al signor Gi. Ru. ispezionare il tetto a botte del proprio immobile, ubicato al n. (omissis) di via (omissis), e costituente originario corpo unico con l’immobile del civico (omissis);
– sussiste pertanto interesse diretto giuridicamente rilevante in ordine all’accesso documentale richiesto, finalizzato “…alla adeguata tutela giurisdizionale dei propri diritti nel processo indicato pendente contro Sa. St. s.r.l.”, risultando quindi recessiva l’opposizione alla istanza di accesso formulata dal signor Sa. Co. in termini di tutela della privacy;
– la nota dirigenziale comunale, in ogni caso, se costituente diniego di accesso è priva di motivazione e viziata per “eccesso di potere e difetto di motivazione…violazione dei principi di imparzialità, razionalità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione”.
2.1) Nel giudizio di primo grado si è costituito il Comune di (omissis) che ha dedotto:
– la natura interlocutoria e di mera comunicazione della nota dirigenziale impugnata e la mancata impugnazione del diniego tacito di accesso;
– la genericità dell’istanza di accesso e la mancata chiara ostensione dell’interesse conoscitivo relativo a atti concernenti immobile appartenente a terzo estraneo al contenzioso civile pendente tra il signor An. Gr. e la Sa. St. S.r.l.;
– l’inammissibile integrazione postuma, con il ricorso in primo grado, dell’istanza di accesso con la chiarificazione dell’interesse effettivo all’accesso.
2.2) A sua volta, costituitosi in giudizio, il controinteressato intimato signor Sa. Co. ha dedotto analoghe argomentazioni in ordine alla carente indicazione di un interesse conoscitivo concreto, richiamando il recente arresto dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2 aprile 2020 in ordine ai differenti presupposti e condizioni dell’accesso difensivo rispetto all’accesso civico.
3.) Con sentenza n. 331 del 26 febbraio 2021, il T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione 2^, ha accolto il ricorso, rilevando:
– l’infondatezza dell’eccezione pregiudiziale relativa alla natura non provvedimentale della nota comunale, ritenuta al contrario integrante “…un implicito diniego all’accesso, come è dato inferire dall’oggetto dello stesso (“Riscontro accesso agli atti”) e dal mero riferimento, ivi contenuto, all’opposizione del controinteressato, quale elemento dirimente per la definizione dell’istanza in argomento”;
– la tempestività del ricorso anche qualora proposto contro diniego tacito di accesso;
– la piena sufficienza dell’indicazione dell’interesse conoscitivo perché “…il ricorrente ha indicato, nella propria domanda, l’interesse strumentale sotteso all’accesso agli atti de quibus, mercé richiamo alla controversia giudiziale in atto con la Sa. St. S.r.l., nonché alla vicinitas dell’immobile del Sig. Co. rispetto a quello di cui è proprietario (e per il quale pende giudizio civile); per di più, la difesa attorea ha pure comprovato, in questa sede, che la documentazione richiesta è necessaria per confutare, nel predetto giudizio civile, le argomentazioni della sua controparte processuale (v. comparsa di costituzione e risposta della Sa. St. S.r.l., prodotta in atti)”;
– l’omessa valutazione comparativa tra l’interesse all’ostensione e l’opposizione proposta dal controinteressato, da compiere tenendo conto che “…il diritto di accesso ai documenti amministrativi prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l’accesso sia motivato dalla cura o dalla difesa di propri interessi giuridici”;
e per l’effetto ordinando al Comune di (omissis) “…di mettere a disposizione del ricorrente, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, la documentazione richiesta con l’istanza di accesso di cui trattasi”, con condanna alle spese del giudizio di primo grado liquidate in complessivi Euro 1.000,00 oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
4.) Con appello notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 14 marzo 2021 e depositato nella stessa data, il Comune di (omissis) ha impugnato la predetta sentenza, deducendo, in sintesi, i seguenti motivi:
1) Error in iudicando e in procedendo – Travisamento dei presupposti in fatto e in diritto – Erronea applicazione dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria in materia di accesso difensivo – Difetto di motivazione – Ingerenza nel potere amministrativo.
Il giudice amministrativo salentino ha ignorato e disatteso i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20 e 21 del 2020) in tema di accesso difensivo quanto all’imprescindibile dimostrazione del nesso di strumentalità tra interesse all’accesso e estrinsecazione del diritto di difesa del diritto o interesse, ossia all’onere di puntuale e specifica indicazione nell’istanza di accesso delle esigenze di cura e difesa degli interessi sottese alla pretesa ostensiva.
Nella specie l’istanza di accesso a documentazione riguardante soggetto terzo estraneo al contenzioso tra l’interessato e la Sa. St. S.r.l. era affatto generica contenendo mero richiamo a tale controversia, senza indicare le ragioni per le quali fosse necessaria l’ostensione della documentazione, cui peraltro si è opposto il controinteressato intimato, obliterando quanto chiaramente affermato dall’Adunanza Plenaria nel senso che “…quando l’istanza riguardi terzi deve essere motivata in modo ben più rigoroso rispetto alla richiesta di documenti che attengono al solo richiedente…”.
A tal fine non può ritenersi sufficiente il riferimento all’esistenza “…di scala interna che consente l’accesso al tetto ed al lastricato solare, di proprietà di Co. Sa., nato il 07/03/1968 a (omissis), via (omissis), (omissis), confinante con il corpo unitario del fabbricato originario…” che “non rendeva certo conosciuto o conoscibile o intuibile da parte dell’Amministrazione il collegamento che poteva sussistere tra la “scala interna” dell’immobile del Co. e le ragioni difensive del Gr. nel giudizio di inadempimento contrattuale avviato dalla Sa. St. per inidoneità strutturale e di destinazione d’uso dell’immobile del Gr.”.
Riferimento ancor meno comprensibile alla luce del richiesto accesso al certificato di agibilità commerciale, relativo al piano terreno del civico n. (omissis), laddove il primo piano (nel quale si situa la scala d’accesso) è a destinazione residenziale.
In ogni caso, poiché la valutazione dell’esistenza e consistenza dell’interesse all’accesso compete all’Amministrazione, il T.A.R. non avrebbe potuto e dovuto annettere rilievo a circostanze in essa inesistenti e palesate soltanto con il ricorso giurisdizionale.
2) Erroneità della sentenza per erronea presupposizione in fatto e in diritto.
E’ altresì erroneo il rilievo dell’illegittimità del diniego, poiché l’Amministrazione non ha mai esternato il medesimo, e ha contraddittoriamente ritenuto che qualora qualificabile come diniego tacito sia carente di motivazione.
La nota dirigenziale impugnata aveva contenuto e effetti di mera comunicazione dell’opposizione all’accesso proveniente dal controinteressato.
Sotto altro profilo, il giudizio sull’accesso, pur essendo costruito in forma impugnatoria, ha natura di accertamento del diritto all’accesso, e l’assenza nell’istanza di specifiche e puntuali indicazioni delle ragioni di un accesso dichiaratamente difensivo è dirimente ai fini del rigetto del ricorso.
3) Error in iudicando e in procedendo – Travisamento dei presupposti in fatto e in diritto – Erronea applicazione dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria in materia di accesso difensivo.
Il Comune nelle difese in primo grado non ha affatto sostenuto che l’accesso avesse natura esplorativa, essendosi invece limitato a segnalare che le plurime istanze di accesso, se collegate a quella in oggetto erano finalizzate a dimostrare che la situazione di irregolarità del proprio locale era comune anche ad altri e che anche l’immobile del signor Ru. – il cui lastrico solare sarebbe accessibile dalla scala interna dell’immobile del signor Co. – avrebbe copertura in amianto.
4.1) Costituitosi in giudizio con atto depositato il 26 marzo 2021, l’appellato ha controdedotto l’infondatezza dell’appello, rilevando che:
– con nota dirigenziale del 3 settembre 2020 l’Amministrazione aveva riscontrato in senso sostanzialmente favorevole l’istanza di accesso “…salvo eventuale opposizione motivata”;
– l’ulteriore nota del 18 settembre 2020, recante comunicazione dell’opposizione del controinteressato, in combinazione con la prima, ha assunto inequivoco significato di diniego;
– in ogni modo il ricorso è stato ritualmente proposto decorso il termine di formazione del silenzio sull’istanza;
– l’interesse all’ostensione è stato chiaramente rappresentato (e peraltro il signor Co. aveva consentito al Gr. e a suo tecnico di fiducia l’accesso fisico al lastrico solare del proprio immobile attraverso la scala interna in data 8 gennaio 2020 “…per prendere visione ed esaminare la copertura a botte del confinante fabbricato di proprietà di Ru. e di proprietà Gr.”.
4.2) Con decreto presidenziale n. 1336 del 15 marzo 2021, intanto, era stata accolta l’istanza di misura cautelare monocratica presentata dal Comune appellante “Considerato che le censure poste a sostegno del gravame devono essere approfondite in sede collegiale e che, vertendosi in materia di accesso, il pregiudizio irreversibile è in re ipsa”.
4.3) Con ordinanza collegiale n. 1997 del 16 aprile 2021, richiamato e fatto proprio il decreto cautelare, è stata confermata la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza “Considerato che, come già osservato nel predetto decreto, il pregiudizio irreversibile è in re ipsa, e che le censure dedotte con l’appello appaiono suscettibili di favorevole considerazione, alla luce dei principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 20 del 25 settembre 2020 e n. 4 del 18 marzo 2021”.
4.4.) Dopo il deposito di ulteriori memorie difensive e di replica e di note scritte, nella camera di consiglio del 17 giugno 2021, celebrata nei modi e nelle forme di cui all’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e preso atto che nessuno è comparso, in collegamento da remoto, per le parti, l’appello è stato riservato per la decisione.
5.) L’appello in epigrafe è fondato e deve essere accolto, onde in riforma della sentenza gravata, va rigettato il ricorso proposto in primo grado.
5.1) Il Collegio ritiene che possa prescindersi dalla qualificazione della nota dirigenziale comunale n. 0009588 del 18 settembre 2020, se meramente interlocutoria e di comunicazione dell’opposizione all’accesso del controinteressato, ovvero – come sostenuto peraltro soltanto nell’atto di costituzione nel giudizio d’appello – in quanto qualificabile come diniego in collegamento con precedente nota comunale del 3 settembre 2020.
E’ evidente, infatti, che decorso il termine di trenta giorni dalla proposizione dell’istanza di accesso (26 agosto 2020 con scadenza al 25 settembre 2020), l’interessato poteva senz’altro proporre ricorso ai sensi dell’art. 25 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, posto che il riferimento al “diniego tacito” non incide sulla natura cognitoria del giudizio, e dovendosi in tal caso intendere piuttosto il silenzio sull’istanza come rifiuto di provvedere e quindi come fatto di legittimazione processuale.
5.2) Giova rammentare che gli arresti recenti dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato hanno statuito in modo inequivoco le differenze tra accesso civico e accesso ordinario (cfr. Ad. Plen. 2 aprile 2020, n. 10) e nell’ambito di quest’ultimo tra accesso informativo e accesso difensivo (vedi Ad. Plen, 25 settembre 2020, n. 19, 20 e 21, nonché 18 marzo 2021, n. 4).
5.3) L’accesso difensivo (ossia quello “…ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, di cui al comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241/1990) si connota “…come una fattispecie ostensiva autonoma, caratterizzata (dal lato attivo) da una vis espansiva capace di superare le ordinarie preclusioni che si frappongono alla conoscenza degli atti amministrativi; e connotata (sul piano degli oneri) da una stringente limitazione, ossia quella di dovere dimostrare la ‘necessità ‘ della conoscenza dell’atto o la sua ‘stretta indispensabilità ‘, nei casi in cui l’accesso riguarda dati sensibili o giudiziari…(e in funzione di tale carattere)… l’ostensione del documento amministrativo deve essere valutata, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, come il tramite -in questo senso strumentale- per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti (principali e secondari) integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica finale controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio. La delibazione è condotta sull’astratta pertinenza della documentazione rispetto all’oggetto della res controversa” (così le sentenze “gemelle” nn. 19, 20 e 21 del 2020).
5.4) Oggetto di tale giudizio prognostico è la sola attinenza e strumentalità della conoscenza del/dei documenti amministrativi all’interesse della cui cura e difesa si tratta, senza che l’Amministrazione (come peraltro nemmeno il giudice amministrativo) possa “…svolgere alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione o allo stesso giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso” (Ad. Plen. n. 4/2021).
5.5) In relazione al nesso di strumentalità tra conoscenza del documento e cura e difesa dell’interesse in vista del quale se ne chiede l’ostensione “…si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare” (sempre Ad. Plen. n. 4/2021).
5.6) Orbene, nel caso di specie, l’istanza attiene inequivocamente ad accesso difensivo, posto che l’interessato ha indicato in modo preciso il contenzioso civile pendente e in relazione a quello ha enunciato “…un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti amministrativi per i quali richiede l’accesso”.
5.7) Tale indicazione sarebbe stata, però, sufficiente se e in quanto la documentazione richiesta fosse stata pertinente allo stesso interessato o al suo contraddittore processuale Sa. St. S.r.l., laddove essa invece riguarda titoli abilitativi edilizi e commerciali di un terzo estraneo a quel giudizio, ossia il signor Sa. Co., che peraltro non è nemmeno proprietario di porzioni dell’originario compendio immobile poi diviso tra il signor Gr. e il signor Ru., sebbene di autonoma unità immobiliare a sua volta confinante non già con l’immobile del signor Gr. sebbene con quella del signor Ru..
5.8) A fronte di tale indicazione, non era dunque dato di poter cogliere alcun nesso di strumentalità tra la conoscenza della documentazione richiesta e le esigenze difensive del Gr. nel contenzioso civile pendente con la Sa. St. S.r.l., non potendo essa rinvenirsi nel riferimento ad una “… scala interna che consente l’accesso al tetto ed al lastricato solare, di proprietà di Co. Sa…. confinante con il corpo unitario del fabbricato originario, di cui è parte l’immobile di proprietà, tramite l’immobile di proprietà di Ru. Gi.”.
5.9) Soltanto con e nel ricorso in primo grado, infatti, è stato riferito che l’interesse all’accesso si collega all’esigenza di dimostrare, nel giudizio civile, che, al contrario di quanto assunto da Sa. St. S.r.l. circa l’impossibilità di ispezionare la copertura del proprio edificio, attraverso scala interna sarebbe possibile raggiungere il lastrico solare dell’edificio di proprietà del signor Co., ubicato al n. (omissis) di via (omissis), e da qui, attraverso il lastrico solare di altro immobile, sito al n. (omissis) di via (omissis), appartenente al signor Gi. Ru. ispezionare il tetto a botte del proprio immobile, ubicato al n. (omissis) di via (omissis), e costituente originario corpo unico con l’immobile del civico (omissis).
6.) Il giudice amministrativo salentino, quindi, ha ritenuto possibile “colmare” la lacuna obiettiva e inoppugnabile dell’istanza di accesso con le argomentazioni difensive spese nel ricorso, obliterando del tutto che nell’accesso difensivo, per principi ormai quieti – evidentemente ignorati – della giurisprudenza è imprescindibile l’indicazione di un interesse specifico e puntuale che dimostri il collegamento, in termini di strumentalità dell’accesso, con la cura e interesse, anche in sede giurisdizionale, dell’interesse sostanziale cui si connette l’esigenza conoscitiva.
7.) In conclusione, l’appello in epigrafe deve essere accolto, e in riforma della sentenza gravata, va rigettato il ricorso proposto in primo grado.
8.) Il regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. r. 2352 del 2021, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) accoglie l’appello, e per l’effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione 2^, n. 331 del 26 febbraio 2021, rigetta il ricorso proposto in primo grado;
2) condanna l’appellato An. Gr. al pagamento in favore dell’appellante Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato per il giudizio d’appello e delle somme eventualmente versate in esecuzione della sentenza riformata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021, nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021, celebrata nei modi e nelle forme di cui all’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Michele Pizzi – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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