Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28779.
Accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale e mancata trascrizione della domanda
Nel caso in cui colui che agisce per l’accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale che assume violato, non trascriva la relativa domanda giudiziale, la sentenza che definisce tale giudizio non è opponibile, a norma del combinato disposto degli articoli 111, quarto comma, cod. proc. civ. e 2653, n. 1, cod. civ., a chi acquista il fondo servente nel corso del processo ed abbia trascritto il suo titolo, senza che possa rilevare che a suo tempo sia stato regolarmente trascritto l’atto costitutivo della servitù, con la conseguenza che il terzo acquirente è legittimato a proporre contro la detta sentenza pronunciata in un giudizio, a cui è rimasto estraneo, l’opposizione di terzo ordinaria prevista dall’articolo 404, primo comma, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, riaffermando l’enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel dichiarare inammissibile l’opposizione, aveva erroneamente ritenuto non legittimati all’opposizione anche i litisconsorti necessari sopravvenuti in corso di giudizio, malgrado la pacifica inopponibilità agli stessi della sentenza opposta, a causa della mancata trascrizione della originaria domanda giudiziale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 23 maggio 1991, n. 5852).
Ordinanza|| n. 28779. Accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale e mancata trascrizione della domanda
Data udienza 13 ottobre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Procedimento civile – Domanda giudiziale – Diritti reali – “Actio confessoria servitutis” – Relativa domanda – Trascrizione – Omissione – Sentenza decisoria – Terzo estraneo al giudizio resosi acquirente del fondo servente nel corso dello stesso – Opponibilità – Esclusione – Legittimazione di detto acquirente – Alla opposizione di terzo ordinaria – Sussistenza. (Cc, articoli 1079 e 2653; Cpc, articoli 102, 111 e 404)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere
Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19094/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 2441/2022 depositata il 12/04/2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Presidente Dott. MAURO MOCCI.
Accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale e mancata trascrizione della domanda
RAGIONI DI FATTO
Il Tribunale di Velletri accerto’ che la societa’ (OMISSIS) s.r.l. aveva frapposto ostacoli all’esercizio di una servitu’ di passo a favore di un fondo appartenente a (OMISSIS), e condanno’ la convenuta alla rimozione di un cancello ed al ripristino della strada alla quota originaria.
La soccombente impugno’ la predetta pronunzia avanti la Corte d’Appello di Roma, la quale, con sentenza n. 3689 del 31 maggio 2018, rigetto’ il gravame.
Contro la predetta sentenza proposero opposizione di terzo, ex articolo 404 c.p.c., (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Nella resistenza del (OMISSIS) e della s.r.l. (OMISSIS), con sentenza n. 2441 del 12 aprile 2022, la Corte d’appello di Roma dichiaro’ inammissibile l’opposizione.
I giudici di secondo grado negarono la legittimazione attiva degli opponenti, sulla scorta del fatto che costoro, avendo acquistato, ciascuno, un immobile dalla societa’ convenuta, ed essendo dunque aventi causa dalla stessa, non avrebbero rivestito la qualita’ di soggetti terzi, non vantando un diritto autonomo ed incompatibile con la situazione giuridica accertata dalla sentenza pronunziata fra le altre parti.
Per la cassazione della predetta sentenza ricorrono i soccombenti, sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria ex articolo 378 c.p.c. Hanno resistito con controricorso (OMISSIS) e la s.r.l. (OMISSIS), che ha aderito alle conclusioni dei ricorrenti.
Accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale e mancata trascrizione della domanda
RAGIONI DI DIRITTO
1) Col primo motivo, i ricorrenti assumono la nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 112, 102 e 404 c.p.c., comma 1, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 Affermano che la Corte d’appello, dichiarando illegittimamente assorbito il motivo di opposizione fondato sulla violazione delle norme relative al litisconsorzio necessario, avrebbe violato l’insegnamento di questa Corte, che riconosceva legittimazione alla opposizione di terzo ordinaria in capo al litisconsorte necessario pretermesso.
1.1) Mediante la seconda doglianza, i ricorrenti invocano la violazione e falsa applicazione degli articolo 404 c.p.c., comma 1, articolo 111 c.p.c., u.c. e articolo 102 c.p.c., anche in relazione all’articolo 2653 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4 La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto non legittimati all’opposizione anche i litisconsorti necessari sopravvenuti in corso di giudizio, malgrado la pacifica inopponibilita’ agli stessi della sentenza opposta, a causa della mancata trascrizione della domanda giudiziale.
2) I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente giacche’ attingono con identici rilievi la sentenza impugnata, sono fondati.
2.1) Sotto i profili di interesse in questa sede, la Corte romana ha affermato: “gli odierni attori avendo acquistato, ciascuno un immobile dalla societa’ convenuta, ed essendo dunque aventi causa dalla stessa, non avrebbero rivestito la qualita’ di soggetti terzi, non vantando un diritto autonomo ed incompatibile con la situazione giuridica accertata dalla sentenza pronunziata fra le altre parti. Da cio’ l’assoluta irrilevanza, ai fini della legittimazione, dell’epoca dell’acquisto, se precedente o successivo all’introduzione del giudizio, perche’ la qualita’ di terzo che legittima la proposizione della presente azione risiede nel fatto non di essere rimasti terzi rispetto al processo, quanto, piuttosto, nel fatto che il diritto di ciascuno derivando dalla societa’ convenuta nel giudizio, non e’ autonomo o incompatibile con quello, come detto, accertato in giudizio. E ancora ne discende che l’eccezione di difetto di litisconsorzio necessario, attivo e passivo, deve ritenersi assorbita, poiche’ solo se gli attori fossero stati legittimati all’azione proposta o se fossero intervenuti nel giudizio, avrebbe potuto, semmai, essere esaminata”.
2.2) L’errore in cui e’ incorsa la sentenza impugnata consiste nell’aver posposto la successione logica degli argomenti da trattare: la questione riguardante l’integrita’ del contraddittorio era necessariamente preliminare rispetto al contenuto del diritto azionato e, dunque, alla legittimazione ad processum.
Infatti, il comproprietario puo’ impugnare
con opposizione di terzo la sentenza resa “inter alios” che abbia ordinato la demolizione o la modifica della cosa, anche qualora egli non specifichi il “pregiudizio” ex articolo 404 c.p.c., comma 1, giacche’ questo, e il correlativo interesse ad impugnare, sono “in re ipsa”, discendendo dalla natura del “decisum”, implicante il mutamento della cosa oggetto del diritto sostanziale (Sez. 2, n. 35457 del 2 dicembre 2022; Sez. 2, n. 22694 del 6 novembre 2015).
2.3) D’altronde, non e’ dubbio che l’azione, di natura reale, volta alla modifica di un immobile in comunione va proposta nei confronti di tutti i comproprietari, quali litisconsorti necessari dal lato passivo, giacche’, stante l’unitarieta’ del rapporto dedotto in giudizio, la sentenza pronunziata solo nei confronti di alcuni e’ “inutiliter data” (Sez. 2, n. 3925 del 29 febbraio 2016). In tal senso – contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello – ha importanza peculiare stabilire se, al momento dell’inizio del processo, il fondo asserito servente fosse in proprieta’ esclusiva o in comproprieta’.
2.4) Ed, a maggior ragione, ha importanza stabilire se la domanda originaria sia stata trascritta oppure no, come avrebbe dovuto essere, ai sensi dell’articolo 2653 c.c., n. 1. A questo proposito, il Collegio intende dare continuita’ al principio, ormai risalente ma mai contraddetto, per il quale, nel caso in cui colui che agisce per l’accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitu’ prediale che assume violato, non trascriva la relativa domanda giudiziale, la sentenza che definisce tale giudizio non e’ opponibile, a norma del combinato disposto degli articolo 111 c.p.c., comma 4, e articolo 2653 c.c., n. 1, a chi acquista il fondo servente nel corso del processo ed abbia trascritto il suo titolo, senza che possa rilevare che a suo tempo sia stato regolarmente trascritto l’atto costitutivo della servitu’, con la conseguenza che il terzo acquirente e’ legittimato a proporre contro la detta sentenza pronunciata in un giudizio, a cui e’ rimasto estraneo, l’opposizione di terzo ordinaria prevista dallo articolo 404 c.p.c., comma 1 (Sez. 2, n. 5852 del 23 maggio 1991).
La sentenza impugnata va dunque cassata ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, si atterra’ ai principi esposti.
Accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale e mancata trascrizione della domanda
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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