Accertamento dell’illegittimità di un contratto di somministrazione di lavoro a termine

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 20 maggio 2019, n. 13515.

La massima estrapolata:

L’accertamento dell’illegittimità di un contratto di somministrazione di lavoro a termine e la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore non determinano di per sé l’illegittimità del successivo contratto di lavoro a tempo determinato tra le stesse parti e non travolgono il giudicato che si sia eventualmente formato sulla legittimità di esso, dovendosi ritenere, alla luce della diversità delle due tipologie contrattuali, che il contratto a termine abbia efficacia novativa del precedente rapporto.

Sentenza 20 maggio 2019, n. 13515

Data udienza 11 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 22441/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente principale –
contro
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1020/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/03/2015, R.G.N. 7103/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, per l’inammissibilita’ e in subordine per il rigetto del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS).

FATTO

Con sentenza 20 marzo 2015, la Corte d’appello di Roma accertava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. dal 18 ottobre 2004 al 31 gennaio 2006 e condannava la societa’ datrice al pagamento, in favore della prima, di un’indennita’ risarcitoria pari a 2,5 mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori: cosi’ riformando la sentenza di primo grado, che aveva integralmente respinto le domande della lavoratrice di nullita’ del termine apposto ai plurimi contratti di somministrazione a tempo determinato e di lavoro a tempo determinato stipulati tra le parti e conseguenti di riammissione in servizio e risarcitorie.
A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva la formazione di un giudicato sulla legittimita’ dei contratti a tempo determinato tra le parti dal 1 aprile al 30 settembre 2006 (ai sensi del Decreto Legislativo n. 368 del 2001 articolo 2, comma 1 bis) e dal 9 novembre 2006 al 31 gennaio 2007 (ai sensi del Decreto Legislativo n. 368 del 2001 articolo 1), accertata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 17257/2008; ma non anche di un giudicato implicito sui contratti di somministrazione a tempo determinato anteriori (come invece ritenuto dal Tribunale con la sentenza appellata), in assenza di collegamento tra l’impugnazione di questi (stipulati ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003) e l’impugnazione di quelli (ai sensi invece del Decreto Legislativo n. 368 del 2001).
Essa, pur ravvisando la compatibilita’ della doppia causale (di carattere produttivo, per esigenze di garanzia di qualita’ del servizio gestione-attese e di carattere sostitutivo, per copertura di assenze non programmabili per ferie e malattia) non illegittima ex se e la specificita’ delle causali “punte di intensa attivita’” e sostitutiva, reputava tuttavia illegittimo il (primo) contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato dal 18 ottobre al 31 dicembre 2004, per difetto di prova della ricorrenza in concreto tanto delle esigenze sostitutive (in assenza di nesso di causalita’: p.to 3d di pg. 9 della sentenza), tanto delle esigenze produttive (in presenza di allegazioni generiche ed insufficienti, ostative all’ammissione delle prove orali dedotte: p.to 3e di pgg. 9 e 10 della sentenza).
Sicche’ tale illegittimita’ comportava il travolgimento anche degli altri contratti di somministrazione a tempo determinato.
La Corte capitolina riteneva pero’ che la conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato dovesse arrestarsi al 31 gennaio 2006 per effetto del giudicato suindicato: in quanto ostativo alla prosecuzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per la diversa natura dei rapporti di somministrazione, sia pure a tempo determinato e di lavoro a tempo determinato a norma del Decreto Legislativo n. 368 del 2001.
Infine, essa accertava la legittimita’ della causale del contratto a tempo determinato dal 29 novembre 2007 al 31 gennaio 2008, non avendo la lavoratrice appellante confutato le ragioni della sentenza impugnata, in violazione dell’articolo 434 c.p.c., essendosi limitata a ribadire la genericita’ della causale e, senza tenere conto della documentazione prodotta, il mancato rispetto della clausola di contingentamento e l’omessa valutazione dei rischi.
Con atto notificato il 18 settembre 2015, la lavoratrice, ricorreva per cassazione con unico motivo, cui (OMISSIS) s.p.a. resisteva con controricorso, contenente ricorso incidentale con due motivi e con memoria ai sensi dell’articolo 380 bis 1 c.p.c.. La causa era quindi rimessa dall’adunanza camerale alla pubblica udienza odierna per la sua rilevanza nomofilattica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articoli 20, 21, 27, D.Lgd. n. 368 del 2001, articolo 1, articoli 1230, 1231 e segg., articoli 1362, 1363 e segg., articoli 2118, 2119, 2909 c.c., L. n. 604 del 1966, articoli 1 e 2, per: a) erronea limitazione della conversione del rapporto di lavoro in somministrazione a tempo determinato, per nullita’ del termine del contratto dal 18 ottobre 2004 al 31 dicembre 2004, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino al 31 gennaio 2006, nell’irrilevanza della formazione di giudicato sull’accertamento di legittimita’ di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, comunque inutilmente stipulati, in assenza di una loro efficacia novativa e potendo un rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessare solo per recesso del datore (licenziamento) o del lavoratore (dimissioni); b) illegittimita’ del contratto dal 18 ottobre 2004 al 31 dicembre 2004 per genericita’ delle causali; c) illegittimita’ del contratto dal 29 novembre 2007 al 31 gennaio 2008 per genericita’ della causale.
2. Con il primo motivo, a propria volta (OMISSIS) s.p.a. deduce, in via di ricorso incidentale, la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., quale error in procedendo, per omessa pronuncia sull’eccezione di risoluzione del rapporto di lavoro tra le parti per mutuo consenso (in ragione della breve durata dei contratti a tempo determinato, dell’inerzia di due anni e nove mesi dalla cessazione dell’ultimo contratto alla prima rivendicazione della lavoratrice, della sua accettazione senza riserve del T.f.r. e delle competenze finali), reiterata in memoria di costituzione in appello, a norma dell’articolo 346 c.p.c..
3. Con il secondo, essa deduce la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 2697 c.c., quale error in procedendo, per lesione del diritto alla prova, in difetto di ammissione, per incomprensibili ragioni di genericita’, delle prove orali dedotte a fini dimostrativi della sussistenza delle ragioni giustificative del contratto di lavoro in somministrazione dal 18 ottobre al 31 dicembre 2004.
4. Reputa la Corte che, per evidenti ragioni di priorita’ logico – giuridica, occorra avviare l’esame dal ricorso incidentale di (OMISSIS) s.p.a..
5. Il primo motivo, relativo a nullita’ della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’articolo 112 c.p.c., sull’eccezione di risoluzione del rapporto di lavoro tra le parti per mutuo consenso, e’ infondato.
5.1. La Corte territoriale ha esaminato il merito del rapporto di lavoro, cosi’ rigettando implicitamente l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso tra le parti, logicamente pregiudiziale. E cio’ esclude la sussistenza del vizio di omessa pronuncia denunciato, non ricorrente, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191), in quanto incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155).
6. Il secondo motivo, relativo a nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 2697 c.c., per lesione del diritto alla prova sull’esistenza delle ragioni giustificative del contratto di lavoro in somministrazione dal 18 ottobre 2004 al 31 dicembre 2004, e’ inammissibile.
6.1. Non si configura, infatti, una violazione del diritto alla prova, sub specie di error in procedendo, denunciato in relazione all’articolo 2697 c.c., riguardante il regime di ripartizione del regime probatorio tra le parti, correttamente denunciabile, come tutte le norme poste dal codice civile in materia di onere della prova e di ammissibilita’ ed efficacia dei vari mezzi probatori e quindi attinente al diritto sostanziale, esclusivamente come error in iudicando: sicche’, la violazione integra un error in iudicando e non in procedendo (Cass. 4 febbraio 2000, n. 1247; Cass. 30 maggio 2003, n. 8810; Cass. 19 marzo 2014, n. 6332).
6.2. Nella sostanza, la doglianza si risolve in una confutazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, che ha al riguardo congruamente argomentato con ragioni (esposte sub 3e, a pg. 9 della sentenza), insindacabild in sede di legittimita’ (Cass.16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), tanto meno alla luce del piu’ rigoroso ambito devolutivo del novellato testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).
Ed anzi, le suddette ragioni non hanno ricevuto confutazione alcuna, posto che la societa’ datrice ha addirittura affermato di non comprendere la valutazione di genericita’ delle prove (al primo capoverso di pg. 65 del controricorso). Sicche’, il motivo e’ anche generico, in violazione del principio di specificita’ prescritto, a pena di inammissibilita’, dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 6 luglio 2007, n. 15952).
7. Occorre ora procedere all’esame dell’unico motivo di ricorso principale, di violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articoli 20, 21, 27, Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 1, articoli 1230, 1231 e segg., articoli 1362, 1363 e segg., articoli 2118, 2119, 2909 c.c., L. n. 604 del 1966, articoli 1 e 2, per: a) erronea limitazione della conversione del rapporto di lavoro in somministrazione a tempo determinato, per nullita’ del termine del contratto dal 18 ottobre 2004 al 31 dicembre 2004, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino al 31 gennaio 2006; b) illegittimita’ del contratto dal 18 ottobre 2004 al 31 dicembre 2004 per genericita’ delle causali; c) illegittimita’ del contratto dal 29 novembre 2007 al 31 gennaio 2008 per genericita’ della causale.
7.1. Esso e’ infondato.
7.2. In ordine al profilo sub a), giova preliminarmente chiarire come, dopo una sequenza di (quattro) contratti di somministrazione a termine, appunto dal 18 ottobre 2004 al 31 gennaio 2006, (OMISSIS) s.p.a. (gia’ in essi utilizzatrice della prestazione lavorativa di (OMISSIS)) abbia poi con questa stipulato alcuni contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in particolare ai sensi del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 2, comma 1 bis, dall’1 aprile 2006 al 30 settembre 2006 e quindi dal 9 novembre 2006 al 31 gennaio 2007, ritenuti legittimi dal Tribunale di Roma con sentenza n. 17257/2008 in giudicato.
Bene pertanto la Corte territoriale ha escluso che il successivo accertamento di illegittimita’ dei contratti di somministrazione potesse travolgere il giudicato formatosi sulla legittimita’ dei successivi contratti di lavoro a termine: e cio’, per l’assenza di alcun “collegamento tra l’impugnativa di contratti di somministrazione ex Decreto Legislativo n. 276 del 2003 e l’impugnativa di contratti a termine ex Decreto Legislativo n. 368 del 2001” (cosi’ al primo periodo di pg. 5 della sentenza), per la diversita’ delle fattispecie contrattuali, “regolate da specifiche e distinte disposizioni, che richiedono accertamenti in fatto differenti ed applicazioni di principi normativi distinti” (cosi’ al primo capoverso di pg. 5 della sentenza).
Ed invero se, come ancora recentemente e’ stato ribadito (Cass. 14 marzo 2018, n. 6152), per alcuni aspetti il contratto di lavoro somministrato puo’ essere accostato, sotto il profilo funzionale, al contratto a tempo determinato, essendo entrambi strumenti obiettivamente alternativi di acquisizione, diretta e indiretta, di prestazioni lavorative temporanee, il primo si distingue tuttavia in modo chiaro dal secondo. Ed infatti, il contratto di somministrazione e’ un contratto commerciale tipico, collegato funzionalmente al contratto di lavoro somministrato stipulato dal lavoratore con l’agenzia di somministrazione, con il coinvolgimento pertanto di tre soggetti (anziche’ due). Essi poi rispondono a finalita’ diverse, come si evince dalla Direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale e recepita con il Decreto Legislativo n. 24 del 2012, che, a differenza della Direttiva 1999/70/CE, non pone l’obiettivo della prevenzione dell’abuso del ricorso alla somministrazione. E cio’ perche’ l’impiego tramite l’agenzia interinale non e’ considerato pericoloso, essendo apprezzato come forma di impiego flessibile, in quanto puo’ concorrere “efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili” (articolo 4).
La Direttiva impegna anzi gli Stati membri ad un “riesame delle restrizioni e divieti”, che limitano il ricorso alla somministrazione (articolo 4), presenti negli ordinamenti nazionali e che possono essere giustificati “soltanto da ragioni d’interesse generale che investono in particolare la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale, le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o la necessita’ di garantire il buon funzionamento del mercato del lavoro e la prevenzione di abusi”. Sicche’, in linea con i suddetti tratti identificativi del contratto di somministrazione come innanzi definiti, alle ragioni indicate nel Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 20, comma 4, e’ stato attribuito il significato di presupposti giustificativi oggettivi ed effettivamente sussistenti, nella distinzione di significato e ratio delle norme relative al contratto a termine da quelle relative alla somministrazione, non richiedendo che l’enunciazione delle ragioni risponda a quel livello di dettaglio proprio del primo tipo di contratto (Cass. 6 ottobre 2014, n. 21001, con ampio richiamo di precedenti conformi in motivazione e piu’ specifico riferimento alla sufficiente specificita’ delle ragioni del ricorso al lavoro in somministrazione, indicate in “punte di intensa attivita’ derivanti dalla acquisizione di commesse che prevedono inserimento in reparto produttivo”).
Ed ancora, questa Corte ha pure recentemente richiamato (Cass. 19 marzo 2019, n. 7637) la preclusione della possibilita’ di scrutinare la legittimita’ del contratto di somministrazione sulla base delle regole previste in materia di lavoro a termine alla luce del recente arresto della Corte di Giustizia Europea, che ha chiarito come il lavoro somministrato o interinale non sia soggetto all’accordo quadro e alle direttive comunitarie in materia di lavoro a termine, imponendo cosi’ di mantenere distinti e separati i due ambiti normativi (CGUE 11 aprile 2013, Della Rocca, in causa C-290/12).
7.3. Alla luce della rappresentata diversita’ di natura giuridica e di disciplina delle due diverse tipologie contrattuali in esame, deve allora ritenersi l’efficacia novativa dei contratti di lavoro subordinato a termine, stipulati tra le parti, rispetto all’anteriore disciplina di utilizzazione da (OMISSIS) s.p.a. della prestazione lavorativa di (OMISSIS) in somministrazione.
E’ noto, infatti, che la novazione oggettiva si configuri come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volonta’ di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche (essendone elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l’animus novandi e l’aliquid novi, la cui esistenza deve essere in concreto verificata dal giudice del merito, con un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimita’ se conforme alle disposizioni dell’articolo 1230 c.c., commi 1 e 2 e articolo 1231 c.c. e congruamente motivato). Ed e’ cio’ che e’ avvenuto appunto nel caso di specie, ben diverso dalle ipotesi scrutinate da questa Corte, nelle quali, in applicazione del suddetto principio, essa ha escluso che, in presenza di contratti di lavoro a termine illegittimi, la successiva stipulazione di un nuovo contratto a tempo determinato legittimo estingua il rapporto di lavoro venutosi a creare a seguito dell’illegittimita’ dei precedenti contratti a termine, in assenza di elementi che permettano di ritenere che le parti, con consapevolezza della conversione del precedente rapporto, abbiano inteso costituire un nuovo rapporto di lavoro (Cass. 12 marzo 2010, n. 6081; Cass. 11 ottobre 2012, n. 17328; Cass. 14 luglio 2015, n. 14712). Ma tali arresti si riferiscono, giova ribadire, a fattispecie di contratti in successione, tanto quelli ritenuti illegittimi tanto il successivo legittimo, aventi tutti natura di lavoro subordinato a tempo determinato.
7.4. Il profilo sub b), di illegittimita’ del contratto in somministrazione a tempo determinato dal 18 ottobre 2004 al 31 dicembre 2004 per genericita’ delle causali, e’ inammissibile, in difetto di interesse della lavoratrice ricorrente, essendone stata comunque accertata l’illegittimita’, sia pure per una ragione diversa, quale il difetto di prova della loro effettiva sussistenza (cosi’, ai p.ti sub 3d, sub 3e a pgg. 9 e 10 della sentenza).
7.5. Parimenti inammissibile e’ il profilo sub c), di illegittimita’ del contratto dal 29 novembre 2007 al 31 gennaio 2008 per genericita’ della causale.
La ricorrente ha, infatti, insistito nel propugnare le ragioni di genericita’ della ragione giustificativa del contratto, senza avvedersi della diversa ratio decidendi al riguardo: di assenza di una specifica censura avverso le statuizioni del primo giudice, cosi’ “ponendosi il gravame in contrasto con l’onere stabilito dall’articolo 434 c.p.c., nella vecchia formulazione applicabile ratione temporis”, essendosi “la difesa appellante… limitata a riprodurre quanto dedotto nel ricorso introduttivo, senza confutare in alcun modo le ragioni della decisione” (cosi’ al p.to sub 5 di pg. 11 della sentenza).
Ed essa ha nuovamente omesso di confutare le ragioni della sentenza d’appello, cosi’ incorrendo nella violazione del principio di specificita’ prescritto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 6 luglio 2007, n. 15952). 8. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto di entrambi i ricorsi principale e incidentale, con la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

rigetta entrambi i ricorsi principale e incidentale; compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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