Accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 febbraio 2023| n. 4017.

Accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine

L’intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all’art. 1454 cod. civ., e l’inutile decorso del termine fissato per l’adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., dell’accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell’interesse della parte all’esatto e tempestivo adempimento

Ordinanza|9 febbraio 2023| n. 4017. Accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine

Data udienza 27 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Vendita – Creditore – Diffida ad adempiere – Art. 1454 cc – Decorso dei termini – Accertamento giudiziale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5965/2022 proposto da:
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2431/2021 depositata il 16/12/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere Dr. MAURO MOCCI.

Accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Pistoia revoco’ il decreto ingiuntivo, con il quale (OMISSIS) s.r.l. aveva richiesto a (OMISSIS) s.r.l. il pagamento della somma di Euro 100.000, quale cessionaria di un credito corrispondente ad una caparra confirmatoria, a suo tempo versata dalla cedente (OMISSIS) s.r.l. per l’acquisto di alcuni immobili in (OMISSIS), mai portato a termine.
A seguito di rituale impugnazione della societa’ soccombente, la Corte d’appello di Firenze accolse il gravame.
Il giudice di secondo grado ritenne che (OMISSIS) s.r.l., avendo costituito in mora (OMISSIS) s.r.l. con diffida ad adempiere, attraverso la richiesta concorde di rinvio non avesse comunque manifestato un’univoca volonta’ di rinuncia alla diffida stessa, con il conseguente diritto alla restituzione della caparra.
Contro la predetta sentenza (n. 2431/2021) ricorre per cassazione (OMISSIS) s.r.l., sulla scorta di tre motivi, illustrati da successiva memoria, ex articolo 378 c.p.c..
Si e’ costituita (OMISSIS) s.r.l., depositando controricorso.
1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, dettate dagli artt 1362 c.c. e ss., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. La Corte d’appello avrebbe violato i criteri interpretativi dettati dall’articolo 1362 c.c., poiche’ non si sarebbe attenuta al contenuto letterale, chiaro ed inequivoco, dell’accordo stipulato dalle parti il 16.09.2008, ma lo avrebbe integrato richiamando il contenuto delle successive missive scambiate tra loro.
2) Con il secondo mezzo, la (OMISSIS) s.r.l. si duole della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, dettate dagli articoli 1454 e 1455 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. I giudici di secondo grado avrebbero trascurato di valutare se fosse o meno sussistente un grave inadempimento, ne’ tanto meno se il diffidante fosse pronto ad eseguire la sua prestazione. Tale verifica sarebbe stata essenziale.
3) Mediante la terza doglianza, la ricorrente assume la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 La motivazione addotta dalla Corte fiorentina al fine di ritenere che “la richiesta concorde di rinvio per la stipula” avesse quale significato la mera tolleranza e non la rinuncia alla risoluzione per inadempimento derivante dalla diffida del 26.08.2008 sarebbe stata incongrua e priva degli elementi necessari per poterne apprezzare l’iter logico -giuridico.
4) Deve essere innanzi tutto scrutinato il terzo motivo, dotato di priorita’ logica, che e’ infondato.
La Corte distrettuale ha affermato che, in linea di principio, la richiesta concorde di rinvio, successiva ad una diffida ad adempiere, puo’ assumere nel diffidante il significato di semplice dell’analisi della successiva corrispondenza inter partes, i giudici di secondo grado hanno motivatamente – ancorche’ succintamente – concluso di non poter reputare che, nella specie, si trattasse di una rinuncia alla diffida.
Non coglie dunque nel segno la critica mossa dalla ricorrente, giacche’, in seguito alla riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non sono piu’ ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorieta’ e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimita’ sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6, che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purche’ il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022).
5) Il primo motivo e’ altrettanto infondato.
La Corte d’appello non ha interpretato il contratto preliminare stipulato fra (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l., ma ha valutato una serie di prove documentali, in esito alle quali e’ pervenuta a ritenere che l’adesione alla richiesta di rinvio per la stipulazione del contratto definitivo non fosse sintomatica della volonta’ di rinunciare alla diffida, non essendosi fra l’altro ancora prodotti gli effetti risolutori e dunque stabilizzato l’affidamento legittimo del debitore sulla dissoluzione del contratto (Sez. 2, n. 7313 del 22 marzo 2017; Sez. 6-3, n. 20768 del 14 ottobre 2015).

Accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine

6) E’ invece fondato il secondo motivo.
L’intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all’articolo 1454 c.c., e l’inutile decorso del termine fissato per l’adempimento non eliminano la necessita’, ai sensi dell’articolo 1455 c.c., dell’accertamento giudiziale della gravita’ dell’inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell’interesse della parte all’esatto e tempestivo adempimento (Sez. 2, n. 40325 del 16 dicembre 2021; Sez. 2, n. 18696 del 4 settembre 2014; Sez. 2, n. 9314 del 18 aprile 2007).
La Corte distrettuale ha mancato di svolgere il doveroso scrutinio in ordine alla gravita’ dell’inadempimento della s.r.l. (OMISSIS), cosi’ incorrendo nel vizio denunciato.
Pertanto, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, affinche’ riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce dei principi sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il secondo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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