Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 marzo 2022| n. 7222.
L’accertamento della responsabilità aggravata, che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, rientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.
Ordinanza|4 marzo 2022| n. 7222. Accertamento della responsabilità aggravata
Data udienza 26 novembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Querela di falso – Liquidazione delle spese – Artt. 2, 4, 5 e 7, D.M. n. 55/2014 – Valori minimi – Art. 96, comma 1, cpc – Colpa grave – Prova del danno – Responsabilità processuale aggravata – Prova – Giudizio di merito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2377-2021 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2971/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO
che:
(OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna 16 novembre 2020, n. 2971, che ha rigettato l’appello del ricorrente. (OMISSIS) aveva instaurato un giudizio di querela di falso in via principale avverso il verbale redatto dal cancelliere del Tribunale di Rimini, contenente la rinuncia di (OMISSIS) all’eredita’ del padre, nonche’ avverso le dichiarazioni rese da (OMISSIS), per il tramite del proprio difensore, in un processo svoltosi innanzi al Tribunale di Milano. Il Tribunale di Rimini ha dichiarato inammissibile la querela di falso e ha condannato il ricorrente alle spese del processo, nonche’ al pagamento della somma di Euro 6.000 per responsabilita’ aggravata ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 1. La sentenza di primo grado e’ stata impugnata dal ricorrente unicamente in relazione alla condanna alle spese e alla responsabilita’ aggravata.
CONSIDERATO
che:
I. Il ricorso e’ articolato in due motivi.
1) Il primo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articoli 2, 4, 5 e 7, ai sensi della L. 247 del 2012, articolo 13, comma 6”: la Corte d’appello, nell’affermare la correttezza della liquidazione delle spese da parte del Tribunale, considerando sia lo scaglione corrispondente a un valore ricompreso tra 2600 e 5200 Euro, sia lo scaglione superiore (ritenuto dal giudice piu’ aderente alla fattispecie), avrebbe violato le disposizioni richiamate in quanto avrebbe dovuto applicare i valori minimi.
Il motivo e’ inammissibile. La Corte d’appello ha motivatamente confermato la liquidazione delle spese operata dal primo giudice, non essendo vincolata – come afferma il ricorrente – ad applicare i valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento.
2) Il secondo motivo contesta “omessa valutazione di un fatto storico decisivo, risultante dagli atti di causa”: il motivo, relativo alla condanna ex articolo 96 c.p.c., comma 1, lamenta che il giudice di merito non abbia considerato “alcuni fatti storici decisivi sia riguardo alla colpa grave sia alla prova del danno”.
Il motivo non puo’ essere accolto. Quanto alla colpa grave, va ricordato che, secondo l’orientamento risalente di questa Corte, “l’accertamento degli estremi della mala fede e della colpa grave, al fine della responsabilita’ processuale aggravata, rientra nei compiti del giudice di merito e – ove motivato – non e’ censurabile in cassazione” (cosi’ Cass. n. 234/1970). Circa la prova del danno, il giudice d’appello ha ritenuto che il richiedente avesse allegato la natura del pregiudizio subito e gli elementi di fatto necessari alla liquidazione e tale affermazione non e’ oggetto di specifiche contestazioni da parte del ricorrente (in memoria il ricorrente deduce di avere formulato delle contestazioni richiamando le pp. 23 – 27 del ricorso, che pero’ unicamente consistono in trascrizione degli atti d’appello).
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in Euro 2.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15h) e accessori di legge.
Sussistono, Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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