Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 25 ottobre 2018, n. 27105
La massima estrapolata:
L’accertamento della non genuinità dell’appalto – avendo il giudice di appello fatto riferimento a una serie di circostanze – sussiste quando il giudice di appello abbia fatto riferimento a una serie di circostanze tratte dalla espletata istruttoria alla stregua delle quali ha ritenuto la esistenza di una situazione di concreta ingerenza dell’appaltatrice nell’organizzazione dell’attività oggetto di appalto del committente.
Sentenza 25 ottobre 2018, n. 27105
Data udienza 3 luglio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7418/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimati –
nonche’ da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta delega in atti; (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAllINI 123, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
e contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
nonche’ da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;
– controricorrenti al ricorso incidentale –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2426/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/03/2013 R.G.N. 114/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi quarto a sei ” (OMISSIS)” rigettati o assorbiti i restanti;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza di primo grado il giudice del lavoro del Tribunale di Roma, in accoglimento dei ricorsi proposti da (OMISSIS) e da altri lavoratori, ha affermato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con (OMISSIS) s.p.a., ancora in essere per alcuni e cessato per altri; la statuizione e’ stata fondata sul presupposto della non genuinita’ dell’appalto fra la detta Societa’ e (OMISSIS) s.p.a. (poi divenuta (OMISSIS) s.p.a.), avente ad oggetto la gestione dell’help desk telefonico presso il Ministero dell’economia e delle finanze; ha rigettato la domanda di manleva proposta da (OMISSIS) s.p.a. nei confronti di (OMISSIS) s.p.a..
2. La Corte di appello di Roma, pronunziando sugli appelli di (OMISSIS) s.p.a., di (OMISSIS) s.p.a. e di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel resto confermata, ha dichiarato la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tutt’ora in essere fra le dette lavoratrici e (OMISSIS) s.p.a. con la decorrenza per ciascuna indicata in dispositivo.
2.1. Il giudice di appello, respinta la eccezione di improcedibilita’ dei ricorsi formulata da (OMISSIS) s.p.a., esclusa la estinzione per risoluzione tacita dei rapporti di lavoro in controversia, ha ritenuto confermato dalle emergenze probatorie l’accertamento di non genuinita’ dell’appalto tra (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a.; ha, quindi, confermato il rigetto della domanda di manleva proposta da (OMISSIS) s.p.a. nei confronti di (OMISSIS). s.p.a., in base alla considerazione che i lavoratori non avevano formulato nei confronti della (OMISSIS) alcuna domanda di pagamento delle retribuzioni o di risarcimento del danno. Tale circostanza, secondo il giudice d’appello, era rilevante per una adeguata valutazione delle conseguenze della statuizione di ripristino del rapporto contenuta nel dispositivo di primo grado. L’accoglimento dell’appello incidentale e’ stato fondato sulla considerazione che le dimissioni presentate dalle appellanti alla societa’ (OMISSIS) s.p.a. erano inidonee a determinare la estinzione del rapporto di lavoro con (OMISSIS) s.p.a. in quanto non rassegnate nei confronti di quest’ultima societa’, effettiva datrice di lavoro.
3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso (OMISSIS) s.p.a sulla base di otto motivi; (OMISSIS) ha depositato avverso il ricorso di (OMISSIS) s.p.a. tempestivo controricorso con contestuale ricorso incidentale affidato ad un unico motivo; gli altri lavoratori hanno depositato tempestivo controricorso; (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. hanno depositato separati controricorso per resistere al ricorso di (OMISSIS); (OMISSIS) s.p.a. ha depositato tempestivo controricorso con ricorso incidentale affidato a tre motivi; (OMISSIS) ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale di (OMISSIS) s.p.a.; analogo controricorso hanno depositato gli altri lavoratori.
(OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) e le altre lavoratrici hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorso (OMISSIS) s.p.a..
1. Con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) s.p.a. ha dedotto violazione dell’articolo 412 bis c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non avere accolto la eccezione di improcedibilita’ degli originari ricorsi, eccezione reiterata in appello, fondata sul mancato espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione con riferimento alla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, non contemplata nella richiesta formulata ai sensi dell’articolo 410 c.p.c..
2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 1372 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere respinto la eccezione di risoluzione tacita dei rapporti di lavoro in controversia fondata sulla protratta assenza di interesse dimostrata dai lavoratori al ripristino del rapporto con essa (OMISSIS) s.p.a., disinteresse desumibile dal fatto che gli stessi avevano atteso oltre quattro anni dalla cessazione dell’attivita’ presso l’Help Desk telefonico di (OMISSIS) s.p.a. prima di promuovere il relativi giudizi.
3. Con il terzo motivo di ricorso deduce omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione al rigetto della eccezione di risoluzione per mutuo dissenso. Sostiene che la sentenza impugnata, nell’affermare la irrilevanza del dato temporale al fine della configurabilita’ della risoluzione tacita del rapporto, aveva trascurato una serie di circostanze asseritamente decisive e oggetto di discussione tra le parti, quali il fatto che le dipendenti, anche dopo avere cessato la loro attivita’ presso l’Help desk telefonico organizzato presso gli uffici della (OMISSIS) s.p.a., avevano continuato a lavorare per la (OMISSIS) s.p.a. fino alle date indicate, il fatto delle dimissioni presentate da alcune lavoratrici alla (OMISSIS) s.p.a., il fatto che la richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione non conteneva la domanda di reintegrazione nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. e neppure la richiesta di condanna di questa al pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo alla interruzione del preteso rapporto di lavoro con quest’ultima societa’, a conferma della consapevolezza nei lavoratrici di non avere mai, in epoca successiva all’interruzione del rapporto, offerto le proprie prestazioni alla suddetta societa’.
4. Con il quarto motivo deduce violazione della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, articoli 1 e 3 e del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, articolo 29. Censura la sentenza impugnata per avere, nel pervenire all’accertamento della esistenza di un appalto vietato di manodopera, attribuito rilievo esclusivo all’esercizio del potere direttivo di (OMISSIS) s.p.a. sui lavoratori impiegati nell’appalto. Tale affermazione – sostiene – si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimita’ secondo la quale non ogni forma di manifestazione del potere direttivo rileva al fine di determinare la illegittimita’ dell’appalto occorrendo distinguere, da un lato, le cd. mere prestazioni di lavoro, rese in assenza di una propria organizzazione da parte dell’appaltatore e, quindi, idonee ad essere inserite come tali nella organizzazione del committente e, dall’altro lato, le prestazioni che invece si caratterizzato per una “reale organizzazione” da parte dell’appaltatore, ipotesi quest’ultima ravvisabile ogni qualvolta l’organizzazione dell’appaltatore valga conferire un valore aggiunto, a realizzare un risultato produttivo autonomo alle prestazioni che riceve il committente. La sentenza impugnata non aveva considerato che il servizio Help Desk telefonico allestito presso (OMISSIS) non escludeva la realizzazione di un risultato produttivo autonomo” conseguente alla “reale organizzazione” delle prestazioni lavorative da parte dell’appaltatore solo in ragione delle circostanze evidenziate dal giudice di appello e cioe’ la predisposizione da parte dei dipendenti (OMISSIS) s.p.a. di manuali operativi per i dipendenti della appaltarice, la impartizione da parte dei dipendenti (OMISSIS) di direttive sulle modalita’ di risposta ai quesiti sollevati, il fatto che il periodo di ferie dei dipendenti della appaltatrice era concordato con la societa’ committente. L’errore di diritto ascrivibile alla sentenza impugnata era, pertanto, quello di avere sussunto nella fattispecie generale ed astratta circostanze che non potevano in alcun modo incidere sulla organizzazione del lavoro dalla quale scaturiva la realizzazione del risultato produttivo autonomo del servizio appaltato di Help desk telefonico, secondo quanto desumibile dalla espletata istruttoria.
5. Con il quinto motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 132 c.p.c., articolo 118 disp. att. c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere apoditticamente affermato che era stata accertata da parte del primo giudice l’assenza di un effettivo potere direttivo in capo alla (OMISSIS) nei confronti dei lavoratori addetti all’appalto, senza chiarire le circostanze alla base del detto accertamento.
6. Con il sesto motivo deduce violazione dell’articolo 2094 c.c. e della L. n. 1369 del 1960 cit., articoli 1 e 3, censurando l’affermazione del giudice di appello secondo la quale sarebbe stata accertata l’assenza di un effettivo potere direttivo in capo alla societa’ appaltatrice nei confronti del personale addetto all’appalto, affermazione che assume in contrasto con la giurisprudenza di legittimita’ secondo la quale l’esistenza di un potere direttivo ex articolo 2094 c.c., non e’ esclusa dalla circostanza che esso non si sia manifestato in concreto con l’emanazione di direttive specifiche sul contenuto della prestazione. Sostiene che, nello specifico, tale potere si era manifestato nella scelta di quali lavoratori di Cos gia’ addetti al primo livello di assistenza sarebbero stati addetti al secondo livello.
7. Con il settimo motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 132 c.p.c. e dell’articolo 118disp. att. c.p.c., in relazione al rigetto della domanda di manleva nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. che assume sorretto da motivazione soltanto apparente. Afferma, infatti, che la sentenza impugnata, nel fondare il rigetto della domanda nei confronti della committente sul rilievo che non era possibile una adeguata valutazione delle conseguenze connesse all’accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con (OMISSIS) s.p.a., non aveva considerato che, comunque, l’accertamento di un rapporto di lavoro, “tutt’ora in essere” con (OMISSIS) s.p.a. comportava, quale necessaria conseguenza, un obbligo retributivo, sia pure con effetto ex nunc, a carico di quest’ultima.
8. Con l’ottavo motivo deduce violazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 27, comma 2 e articolo 29, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che le dimissioni rassegnate nei confronti di (OMISSIS). s.p.a. non erano idonee ad estinguere il rapporto con essa (OMISSIS) s.p.a., per essere la prima societa’ datore di lavoro solo formale. Tale statuizione si poneva in contrasto con il disposto dell’articolo 27 D.Lgs cit. ai sensi del quale gli atti del rapporto intercorso con l’interposto, fra i quali quelli con efficacia estintiva, assumono giuridica rilevanza anche nel rapporto con l’interponente.
Ricorso (OMISSIS). s.p.a..
9. Con il primo motivo di ricorso incidentale (OMISSIS) s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, articoli 1 e 3 e del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 cit., articolo 29, censurando la sentenza impugnata per avere attribuito rilievo, nell’affermare la non genuinita’ dell’appalto, a circostanze ininfluenti ed assume che, al contrario, era stato provato che la societa’ appaltatrice, con la sua organizzazione aveva reso servizi – attivita’ di assistenza dell’Help Desk telefonico – per i quali (OMISSIS) s.p.a. non possedeva alcun know how. Evidenzia, inoltre, che il servizio reso da (OMISSIS) s.p.a. era conforme all’oggetto sociale di quest’ultima societa’ e che la documentazione prodotta e le condizioni del contratto di appalto evidenziavano che sulla committente gravava il rischio di impresa.
10. Con il secondo motivo di ricorso incidentale deduce violazione dell’articolo 133 c.p.c. e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c.. Censura la sentenza impugnata per non avere chiarito le ragioni per le quali aveva ritenuto accertata l’assenza di un effettivo potere direttivo in capo ad (OMISSIS) nei confronti dei lavoratori addetti all’Help desk di (OMISSIS) ed in questa prospettiva evidenzia come la predisposizione di manuali operativi da parte di quest’ultima societa’, finalizzati all’espletamento delle prestazioni oggetto di appalto, non esauriva la nozione di esercizio del potere direttivo.
11. Con il terzo motivo deduce violazione dell’articolo 1372 c.c., censurando il rigetto della eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso mediante richiamo a condotte dei lavoratori che assume significative della volonta’ di porre fine al rapporto di lavoro.
Ricorso (OMISSIS).
12. Con l’unico motivo di ricorso incidentale (OMISSIS) deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 81, 416 e 433 c.p.c., nonche’, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia. Premesso di non avere partecipato al giudizio di primo grado e di figurare erroneamente, pertanto, tra i destinatarii della sentenza che aveva definito quel giudizio, deduce di avere, nella memoria di costituzione in appello avverso l’appello (OMISSIS) s.p.a., eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e che la Corte territoriale aveva omesso di pronunziare sul tale punto avendo rigettato il ricorso nel merito. Precisa, con riferimento alla affermazione contenuta nel ricorso proposto da (OMISSIS) s.p.a., nel quale si assumeva che in primo grado il ricorso di esso (OMISSIS) (iscritto al n. Rg era 216344/2007), insieme a quelli di altri lavoratori era stato riunito al ricorso n. Rg 216340/2007 di (OMISSIS), che, come evincibile dal biglietto di cancelleria con il quale era comunicata la pubblicazione della sentenza di primo grado che aveva definito quel giudizio e dalla richiesta di notifica della sentenza di primo grado alla detta societa’ nelle quali non figurava il nome di esso (OMISSIS), tale giudizio non si era svolto nei propri confronti; evidenzia, quindi, che all’esito di presentazione di istanza di correzione dell’errore materiale, il suo nominativo era stato correttamente inserito tra i destinatari di altra sentenza di primo grado recante il n. 12247/2009 (cd. sentenza Castagnini).
Esame dei motivi di ricorso di (OMISSIS) s.p.a..
13. Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) s.p.a. e’ infondato alla luce dell’indirizzo di questa Corte, al quale si ritiene di dare continuita’, secondo il quale, in tema di esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’articolo 412 bis c.p.c., quale condizione di procedibilita’ della domanda nel processo del lavoro, la relativa mancanza deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all’articolo 416 c.p.c. e puo’ essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, purche’ non oltre l’udienza di cui all’articolo 420 c.p.c., con la conseguenza che ove l’improcedibilita’ dell’azione, ancorche’ segnalata dalla parte, non venga rilevata dal giudice entro il suddetto termine, la questione non puo’ essere riproposta nei successivi gradi di giudizio (v. tra le altre, Cass. 11/6/2009 n. 13591; Cass. 16/8/2004 n. 15956).
14. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono da respingere in coerenza con i principi frutto della elaborazione giurisprudenziale di questa Corte maturata essenzialmente con riguardo al tema della impugnazione del termine nei contratti a tempo determinato.
14.1. Invero, la giurisprudenza di legittimita’, premesso il dato normativo dell’articolo 1372 c.c., comma 1, secondo cui il contratto puo’ essere sciolto “per mutuo consenso” e l’insegnamento in base al quale, salvo che non sia richiesta la forma scritta ad substantiam, il mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto puo’ essere desumibile da comportamenti concludenti, ha costantemente ribadito, con riferimento al contratto a tempo determinato, che il mero decorso del tempo tra la cessazione del contratto e l’impugnativa dello stesso non e’ sufficiente a configurare un disinteresse alla prosecuzione del rapporto di lavoro essendo necessario che venga fornita la prova di altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volonta’ delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (cfr., tra le altre, Cass. 17/3/2015 n. 5240, Cass. 28/1/2014 n. 1780, Cass. 11/3/2011 n. 5887, Cass. 4/8/2011 n. 16932, Cass. 18/11/2010 n. 23319, Cass. 15/11/2010 n. 23057); in tale linea argomentativa si pone Cass. Sez. Un. 27/10/2016 n. 21691 la quale, premesso che la durata rilevante del comportamento omissivo del lavoratore nell’impugnare la clausola che fissa il termine puo’ considerarsi “indicativa della volonta’ di estinguere il rapporto di lavoro tra le parti” solo ove concorra con altri elementi convergenti, ha puntualizzato che “il relativo giudizio attiene al merito della controversia”; in conseguenza, tale apprezzamento, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimita’, secondo le regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, tempo per tempo vigente (Cass. 12/12/2017 n. 29781).
14.2. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi laddove ha escluso che possa essere conferito significato negoziale nel senso preteso dalla odierna ricorrente al solo dato temporale rappresentato dal tempo decorrente tra la cessazione dell’attivita’ prestata in favore di (OMISSIS) s.p.a e l’iniziativa giudiziale dei lavoratori.
14.3. Le circostanze di fatto alla base delle censure articolate con il terzo motivo non sono idonee ad inficiare l’accertamento del giudice di merito, sotto il profilo dell’ “omesso esame” ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sia in quanto prive di decisivita’, trattandosi di elementi di valenza indiziaria, sia per il dirimente rilievo che le stesse sono evocate senza il rispetto della previsione di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ovvero senza indicazione del dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, e senza precisare il come e il quando (nel quadro processuale) tali elementi siano stati oggetto di discussione tra le parti, come, invece, prescritto (Cass. Sez. Un. 7/4/2014 n. 8053).
15. Il quarto motivo di ricorso e’ infondato. La sentenza impugnata ha ritenuto che le emergenze in atti avevano, secondo quanto gia’ opinato dal primo giudice, accertato l’assenza di un effettivo potere direttivo della societa’ appaltatrice nei confronti dei lavoratori addetti all’Help desk telefonico e, per contro, l’intervento di (OMISSIS) s.p.a. nella predisposizione di manuali operativi in base ai quali i lavoratori dovevano fornire le risposte telefoniche, nella formazione specifica circa le modalita’ di risposta ai quesiti sollevati, nonche’ la presenza di un sostanziale potere direttivo in capo a (OMISSIS) in relazione ad aspetti non secondari della prestazione quale la determinazione del periodo di ferie che doveva essere fruito in accordo con il personale (OMISSIS).
15.1. La valorizzazione, al fine della esclusione della genuinita’ dell’appalto, dell’assenza di un concreto potere direttivo nell’esecuzione della prestazione in capo alla societa’ appaltatrice e’ coerente con l’insegnamento di questa Corte secondo il quale il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro previsto dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, articolo 1, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuita’ della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. 28/03/2013 n. 7820; Cass. 13/03/2013 n. 6343; Cass. 29/09/2011 n. 19920; Cass. 06/04/2011 n. 7898; Cass. 20/05/2009 n. 11720).
15.2. Tale accertamento di fatto poteva essere inficiato, in conformita’ del disposto dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo dalla deduzione di omesso esame di un fatto storico di rilevanza decisiva oggetto di discussione fra le parti, neppure prospettata dalla odierna ricorrente la quale, al di la’ della formale denunzia di errore di diritto, incentra le proprie censure sul grado di significativita’ probatoria delle circostanze sulla base delle quali il giudice di appello e’ pervenuto a tale accertamento. In tale modo si viene a sollecitare direttamente un diverso apprezzamento di fatto del materiale probatorio, apprezzamento precluso al giudice di legittimita’ (Cass. 4/11/2013 n. 24679, Cass. 16/12/2011 n. 2197, Cass. 21/9/2006 n. 20455, Cass. 4/4/2006 n. 7846; Cass. 21/07/2006 n. 16788; Cass. 7/2/2004 n. 2357).
15.3. In questa prospettiva e’ da escludere che la sentenza impugnata sia incorsa nel denunziato errore di sussunzione atteso che tale errore e’ prospettato con riferimento ad una situazione di fatto e cioe’, in sintesi, realizzazione di un autonomo risultato produttivo da parte della societa’ appaltatrice nella organizzazione dell’Help desk presso (OMISSIS), esclusa in radice dall’accertamento operato dal giudice del merito.
15.4. Infine e’ da evidenziare che non e’ conferente il richiamo alle previsioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2003, articoli 27 e 29, in quanto dallo storico di lite del ricorso per cassazione della societa’ (OMISSIS) s.p.a. (v. riferimenti ai ricorsi di primo grado dei lavoratori ed ai periodi ivi dedotti, pag. 3 ricorso per cassazione) si evince che i periodi di lavoro presso l’help desk telefonico si sono tutti conclusi in epoca antecedente alla entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2003 e sono quindi assoggettati ratione temporis alla L. n. 1369 del 1960 cit..
16. Il quinto motivo di ricorso e’ infondato. E’ noto che la motivazione meramente apparente – che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del decisum. E’ stato, in particolare, precisato che la motivazione e’ solo apparente, e la sentenza e’ nulla perche’ affetta da error in procedendo, quando, benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le piu’ varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 03/11/2016 n. 22232), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del suo ragionamento (Cass. 07/04/2017 n. 9105) oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioe’ di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. 18/09(2009 n. 20112). Tali carenze, che l’odierna parte ricorrente assume sulla base di considerazioni del tutto generiche ed assertive, non sono riscontrabili nella sentenza in esame della quale sono agevolmente ricostruibili i percorsi argomentativi che hanno condotto alla ricostruzione fattuale, in punto di accertamento della non genuinita’ dell’appalto avendo il giudice di appello fatto riferimento ad una serie di circostanze tratte dalla espletata istruttoria alla stregua delle quali ha ritenuto la esistenza di una situazione di concreta ingerenza della appaltatrice nell’organizzazione dell’attivita’ oggetto di appalto.
17. Il sesto motivo di ricorso e’ inammissibile per difetto di pertinenza con le effettive ragioni del decisum. Le censure articolate muovono da un presupposto di fatto non rinvenibile nella sentenza impugnata. Il giudice di appello, infatti, non ha fondato il proprio accertamento sulla mancata emanazione di direttive specifiche da parte della societa’ appaltatrice ma sul positivo riscontro che le direttive inerenti le prestazioni oggetto di appalto provenivano dalla societa’ committente.
18. Il settimo motivo di ricorso e’ infondato. Richiamato quanto sopra osservato al paragrafo 16 in tema di motivazione apparente, si rileva che la sentenza impugnata risulta chiaramente esplicativa delle ragioni alla base del rigetto della domanda di manleva laddove evidenzia che, in concreto, i lavoratori non avevano formulato alcuna richiesta di contenuto economico nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. In altri termini, ha ritenuto che in assenza di specifica domanda di condanna alle retribuzioni o al risarcimento del danno da parte dei lavoratori nei confronti di (OMISSIS) s.p.a alcuna conseguenza di ordine patrimoniale in relazione alla quale far valere la garanzia azionata era configurabile con riferimento alla statuizione di ripristino del rapporto. La chiara percepibilita’ del percorso logico -giuridico della sentenza impugnata esclude la configurabilita’ del vizio denunziato.
19. L’ottavo motivo di ricorso e’ inammissibile in quanto le richiamate norme del Decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2003, secondo quanto gia’ osservato nel paragrafo 15.4. non sono applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame, dovendo ulteriormente rilevarsi che, comunque, il richiamato articolo 27, comma 2 Decreto del Presidente della Repubblica cit. si limita a collegare la riferibilita’ degli atti compiuti dal somministratore all’effettivo utilizzatore senza disporre nulla per il profilo di interesse e cioe’ con riguardo agli atti compiuti dal preteso “somministrato”.
Esame dei motivi di ricorso di (OMISSIS) s.p.a..
20. Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS). s.p.a. e’ infondato. Premessa la inconferenza della denunzia di violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2003, articolo 29 – non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame (v. paragrafo 15.4.) – si rileva che le censure con le quali si contesta l’accertamento del giudice di merito in punto di non genuinita’ dell’appalto sono inammissibili in quanto tendono a sollecitare direttamente un diverso apprezzamento del materiale probatorio, attivita’ non consentita al giudice di legittimita’ secondo quanto gia’ evidenziato nell’esame del quarto motivo di ricorso (OMISSIS) s.p.a. le cui considerazioni vengono qui richiamate.
21. Il secondo motivo di ricorso e’ anch’esso da respingere in quanto, richiamato quanto gia’ osservato al paragrafo 16 in tema di motivazione apparente, si rileva che la sentenza impugnata consente la piena ricostruzione del percorso logico giuridico alla base della decisione avendo il giudice di appello dato piena contezza delle conclusioni attinte in tema di potere direttivo esercitato da (OMISSIS) s.p.a. in relazione alle prestazioni oggetto di appalto, chiarendo le circostanze di fatto sulla base delle quali era pervenuto all’accertamento della non genuinita’ dello stesso.
22. Il terzo motivo e’ da respingere per le ragioni esplicitate nell’esame del secondo e del terzo motivo di ricorso principale con riferimento alla esclusione di significato negoziale alla “inerzia” protratta dei lavoratori nel far valere la intermediazione illecita e con riferimento alla natura di accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, della verifica attinente alla “concludenza” delle condotte dei lavoratori al fine di ritenere integrata la risoluzione tacita del rapporto. Tale accertamento non risulta inficiato dalle censure svolte, le quali non denunziano alcun omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tale non potendo configurarsi l’atto di dimissione dal rapporto con (OMISSIS). s.p.a., circostanza non decisiva e comunque presa in considerazione dal giudice del gravame.
Esame del motivo del ricorso di (OMISSIS).
23. Il motivo e’ inammissibile per il rilievo dirimente, che assorbe ogni considerazione attinente alla violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nell’evocazione dei documenti a sostegno della censura articolata, che il rigetto dei ricorsi delle societa’ determina il venir meno dell’interesse ad impugnare del (OMISSIS) il quale alcun ulteriore utile risultato favorevole potrebbe conseguire dall’accoglimento della propria impugnazione.
24. In conclusione, vanno rigettati i ricorsi delle due societa’ e dichiarato inammissibile il ricorso del (OMISSIS).
25. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.
26. La circostanza che i ricorsi delle societa’ siano stati proposti in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilita’ alle stesse del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
27. Tale previsione non trova applicazione in relazione al ricorso proposto dal (OMISSIS) la cui declaratoria di inammissibilita’ e’ conseguente al rilievo del sopravvenuto difetto di interesse ad impugnare (Cass. 2/7/2015 n. 13636).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso di (OMISSIS) s.p.a. e il ricorso di (OMISSIS) s.p.a.. Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS). Condanna (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. al pagamento nei confronti dei controricorrenti, ad eccezione di (OMISSIS), delle spese di lite, determinate a carico di ciascuna societa’ in Euro 4.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge e, nei confronti di (OMISSIS), a carico di ciascuna societa’, in Euro 3000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Compensa le spese di lite tra (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte d (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Leave a Reply