Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 16508.
Abusivo frazionamento di crediti nascenti dall’esecuzione di incarichi professionali
In caso di abusivo frazionamento di crediti nascenti dall’esecuzione di incarichi professionali che, pur regolati da un’unica convenzione, siano azionati attraverso la proposizione di plurimi ricorsi d’ingiunzione, il giudice, che rigetti l’opposizione mancando di dichiarare l’improponibilità delle domande separatamente proposte, è tenuto a eliminare tutti gli effetti distorsivi del frazionamento, sicché non è sufficiente, per neutralizzare questi ultimi, che disponga la compensazione delle sole spese dei giudizi di opposizione, riuniti successivamente in un “simultaneus processus”, ma occorre che intervenga anche sulle spese liquidate nei plurimi decreti d’ingiunzione, previa eventuale revoca degli stessi.
Ordinanza|| n. 16508. Abusivo frazionamento di crediti nascenti dall’esecuzione di incarichi professionali
Data udienza 8 marzo 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Avvocati – Compensi – Studio associato – Creditore di una determinata somma di denaro – Unico rapporto obbligatorio – Plurime richieste giudiziali di adempimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. AMATO Cristina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 26290/2018) proposto da:
(OMISSIS), (P.Iva (OMISSIS)), in persona dell’amministratore “pro-tempore”, rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso i sigg. (OMISSIS), e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) PUBLIC LIMITED COMPANY, (P.Iva (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante “pro-tempore”, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. (OMISSIS), e presso il suo studio elettivamente domiciliata in (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonche’ contro
(OMISSIS) COMPANY LTD, (P.Iva (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante “pro-tempore”;
– intimata –
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 614/2018 (pubblicata in data 16 febbraio 2018);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023 dal Consigliere relatore Dott. Carrato Aldo;
lette le memorie depositate dalle difese della ricorrente principale e di quella incidentale ai sensi dell’articolo 380-bis.1. c.p.c.
Abusivo frazionamento di crediti nascenti dall’esecuzione di incarichi professionali
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 1245/2016, il Giudice di Pace di Caserta – pronunciandosi sulle riunite domande di opposizione proposte dalla (OMISSIS) Public Limited Company avverso i decreti-ingiuntivi emessi dal Giudice di pace di Caserta n. 82/2014, n. 84/2014, n. 191/2014, n. 212/2014, n. 215/2014, n. 216/2014, n. 265/2014, n. 373/2014, n. 381/2014 e n. 385/2014, con i quali si ingiungeva il pagamento, a favore dell’ (OMISSIS), degli importi recati da alcune fatture riferibili all’attivita’ professionale svolta in favore della compagnia (OMISSIS) PLC in forza della Convenzione Tariffaria del 19 luglio 2007 e dei successivi accordi per i quali veniva, altresi’, riconosciuta alla ricorrente un’ulteriore somma forfettaria a titolo di trasferta per ogni procedimento giudiziario curato – le rigettava.
Il citato Giudice di pace, pur verificata la sussistenza dei presupposti del frazionamento del credito, non dichiarava l’improponibilita’ delle singole azioni esercitate in via monitoria, ma, ritenuto di aver posto rimedio agli effetti distorsivi del fenomeno con la riunione dei giudizi, rilevava l’infondatezza delle opposizioni, confermando i decreti ingiuntivi per le somme intimate al netto della ritenuta d’acconto, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo, nonche’ alle spese legali liquidate nei provvedimenti monitori, compensando le spese del giudizi di opposizione.
2. Decidendo sull’appello interposto dalla (OMISSIS) Public Limited Company e dalla (OMISSIS) Company LTD (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) e nella costituzione dell’appellato Studio Legale (il quale, non ritenendo sussistente la parcellizzazione del credito, proponeva anche appello incidentale instando per la riforma della sentenza di prime cure, con riconoscimento in proprio favore delle spese dei giudizi di opposizione), il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 614/2018, accertata e dichiarata la carenza di interesse ad agire della (OMISSIS) Company LTD (in quanto non era parte del giudizio di primo grado), rigettava gli appelli principale della (OMISSIS) Public Limited Company e incidentale della (OMISSIS), compensate fra le parti le spese del grado.
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ritenuta la tempestivita’ ed ammissibilita’ dell’appello, verificata l’intervenuta regolarizzazione dell’atto introduttivo mediante il deposito della procura, dichiarava la carenza di interesse della (OMISSIS) Company LTD a proporre impugnazione, non avendo rivestito la qualita’ di parte nel giudizio di primo grado, e respingeva l’eccezione di nullita’ della sentenza per mancata sospensione del giudizio, ravvisando tra le distinte controversie una mera pregiudizialita’ logica; ha escluso anche un rapporto di continenza per l’identita’ solo parziale delle distinte controversie, pendenti inoltre – in fasi diverse, sostenendo che sulla liceita’ del frazionamento non era intervenuto alcun giudicato esterno, come invece sostenuto dallo Studio professionale, rilevando che tale frazionamento produce effetti processuali e non vincola in altri giudizi e che non era neppure provata la definitivita’ delle precedenti pronunce.
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Ha poi evidenziato che detta convenzione non si limitava a determinare l’obbligo di applicare un determinato trattamento economico a seconda del valore della lite e a fissare i doveri di comportamento dell’associazione, ma disciplinava anche la fase eventualmente patologica del rapporto, chiarendo che, fermo il potere di recesso per giusta causa dalla convenzione, “allorche’ il rapporto si risolva… le pratiche in corso dovranno essere restituite al (OMISSIS), senza la necessita’ di una revoca formale del singolo mandato”.
Le singole attivita’ difensive andavano percio’ inquadrate in un rapporto continuativo piu’ ampio, la cui risoluzione avrebbe determinato automaticamente la caducazione dei singoli incarichi, non qualificabili, dunque, come autonoma fonte delle reciproche obbligazioni tra le parti, ma come mera esecuzione di un accordo normativo.
Ribadita la sussistenza del frazionamento abusivo del credito (rigettando, di conseguenza, anche l’unico motivo di appello incidentale formulato dall’appellata associazione professionale), il Tribunale ha escluso che l’associazione avesse un interesse concreto alla proposizione di autonomi giudizi per ciascun credito, ma ha ritenuto che l’abuso del processo fosse venuto meno per effetto della disposta riunione dei giudizi di opposizione.
Alla stregua della controvertibilita’ delle questioni giuridiche trattate (anche in dipendenza degli orientamenti della giurisprudenza di legittimita’) e stante la parziale integrazione della motivazione dell’impugnata sentenza, ravvisava la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese del grado.
3. La cassazione della sentenza e’ chiesta dall’ (OMISSIS) con ricorso basato su sei motivi.
La (OMISSIS) P.L.C., resiste con controricorso e con ricorso incidentale in un unico motivo.
La ricorrente principale ha anche formulato controricorso avverso il suddetto ricorso incidentale, ai sensi dell’articolo 371 c.p.c., comma 4.
Le difese di entrambe le parti hanno anche depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1. c.p.c.
Abusivo frazionamento di crediti nascenti dall’esecuzione di incarichi professionali
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli articoli 112, 342 e 345 c.p.c., deducendo che la (OMISSIS) PLC, proponendo appello, aveva sollevato difese contraddittorie, dapprima esprimendosi a favore dell’ammissibilita’ delle domande separatamente proposte, salvi gli effetti sulle spese processuali, e poi chiedendo, senza alcuna argomentazione, la revoca delle ingiunzioni di pagamento, introducendo una domanda nuova.
Il motivo e’ infondato.
L’eccezione di inammissibilita’ o improponibilita’ della domanda monitoria e la richiesta di revoca delle ingiunzioni erano state proposte gia’ nell’atto di opposizione, in alternativa alla compensazione delle spese.
Inoltre, l’esame del gravame mostra che le ragioni di contestazione in ordine all’illegittimita’ del frazionamento erano state puntualmente dedotte, evidenziando che l’Associazione professionale aveva proposto un numero considerevole di ricorsi monitori con riferimento a crediti nascenti da un rapporto unitariamente regolato, individuando le possibili conseguenze di una tale scelta processuale, con un preciso richiamo all’elaborazione teorica del tema dell’abuso del processo.
La richiesta di revoca dei provvedimenti monitori non introduceva alcuna modifica delle conclusioni gia’ formulate, ne’ sostanziava una domanda nuova, considerato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente riveste la qualita’ di convenuto sostanziale e, ove si limiti a chiedere il rigetto o l’inammissibilita’ della domanda monitoria, non formula domande in senso tecnico, ma mere difese o eccezioni, deducibili in appello (Cass. n. 24815/2005 e Cass. n. 16011/2003); ne’, peraltro, di tali richieste l’Associazione professionale ha ragione di dolersi, non avendo esse avuto alcun seguito, poiche’ il Tribunale ha ritenuto che l’abuso del processo potesse dar luogo esclusivamente alla compensazione delle spese dei giudizi di opposizione.
2. Il secondo motivo deduce la violazione dell’articolo 329 e 346 c.p.c. e 2909 c.c.
Si espone che il Giudice di pace di Caserta, con le sentenze nn. 929 e 957 del 2017, aveva escluso l’abusivo frazionamento, sancendo l’autonomia dei singoli crediti e la loro non riconducibilita’ ad un rapporto unico fondato sulla convenzione tariffaria del 2007.
Tali statuizioni non erano state impugnate dalla (OMISSIS) PLC ed erano passate in giudicato, vincolando su aspetti e questioni comuni alla presente controversia.
La censura e’, innanzitutto, inammissibile poiche’ non si confronta con la decisione di appello nella parte in cui ha esplicitamente negato che vi fosse prova del passaggio in giudicato delle sentenze dei giudici di pace che avevano escluso il frazionamento, statuizione non attinta dai motivi di ricorso, benche’ sufficiente, anche da sola, a respingere l’eccezione.
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Il motivo e’ infondato anche nel merito, dovendo ribadirsi che la pronuncia sul frazionamento ha valore meramente processuale, avendo attinenza alle sole richieste separatamente decise, alla particolare qualificazione della domanda e alle vicende processuali relative a ciascuna di esse.
Questa Corte ha, infatti, specificamente stabilito che la violazione del divieto di indebito frazionamento del credito, costituendo una statuizione su una questione processuale, da’ luogo ad un giudicato meramente formale e, come tale, ha un’efficacia preclusiva limitatamente al giudizio in cui e’ pronunciata e non impedisce ne’ che la medesima questione sia riproposta in un successivo giudizio tra le stesse parti, ne’, a fortiori, che, in quest’ultimo giudizio, la predetta questione sia diversamente risolta, dichiarando, cioe’, la proponibilita’ della domanda (v., per tutte, Cass. n. 24371/2021).
3. Il terzo motivo – articolato in plurime sub-censure – prospetta la violazione degli articolo 101 c.p.c., comma 2, articoli 24 e 111 Cost., articolo 12 preleggi, articoli 1175, 1321, 1322, 1346, 1362, 2222 e 2729 c.c., articoli 85, 101, 115, 116 c.p.c. e articolo 11 codice deontologico, sostenendo che: a) la qualificazione della convenzione tariffaria come contratto normativo era stata assunta a sorpresa, senza sottoporre la questione al contraddittorio delle parti; b) non si configurava un contratto normativo, poiche’ la convenzione si applicava anche agli incarichi di difesa assegnati prima della stipula, fatturati successivamente; c) il contenuto della convenzione non consentiva di individuare ex ante – ai sensi dell’articolo 1346 c.c. – quali mandati sarebbero stati conferiti all’Associazione professionale; d) non occorreva far riferimento in via analogica alla figura del contratto normativo, potendosi agevolmente applicare a ciascun rapporto la disciplina del contratto di opera professionale; e) la convenzione costituiva un mero patto accessorio e non la fonte del conferimento degli incarichi, intervenendo principalmente sugli aspetti economici di ciascuno di essi; f) la predetta convenzione aveva lo scopo di fissare i compensi anche in caso di interruzione o di recesso dal rapporto professionale, evitando l’applicazione delle tariffe: l’interpretazione fatta propria dal Tribunale, riguardo alla possibilita’ di scioglimento anticipato su iniziativa della Zurich, avrebbe comportato la nullita’ dell’accordo, dato che la risoluzione non poteva determinare l’esaurimento dell’attivita’ professionale prima che il difensore fosse stato sostituito. La clausola incideva – invece – solo sul rapporto fiduciario tra professionista e cliente e non sul singolo rapporto obbligatorio nascente da ciascun incarico; g) la sentenza risulterebbe fondata su elementi presuntivi privi di rilevanza, contrastanti con le prove e smentiti dal comportamento della debitrice e dalle vicende intercorse (riconducibili alle molteplici diffide inoltrate al termine di ciascun incarico e alle difficolta’ finanziarie provocate dal ritardo nei pagamenti); h) non era lecito far dipendere l’unicita’ del rapporto dalla sola condotta della parte creditrice, per aver essa depositato 250 ricorsi monitori, trattandosi di comportamento privo di univocita’; i) sussisteva, infine, l’interesse alla trattazione separata dei singoli crediti, occorrendo evitare lo svolgimento di un “processo monstre”, il conseguente appesantimento delle attivita’ processuali, l’aumento delle spese giudiziali e il potenziale danno all’erario provocato dalla durata della causa ai sensi della L. n. 89 del 2001.
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Il motivo e’ infondato in tutte le sue prospettazioni.
3.1. La sentenza ha correttamente ravvisato l’abusivo frazionamento del credito per effetto della proposizione di 250 ricorsi monitori per altrettanti incarichi di difesa, valorizzando l’esistenza di un accordo di fissazione dei compensi, sia per gli incarichi futuri, che per quelli pregressi (fatturati successivamente), chiarendo che tale convenzione dava conto della riconducibilita’ delle singole prestazioni ad una relazione unitaria.
Non si e’ in presenza – innanzitutto – di una pronuncia assunta a sorpresa, in violazione del contraddittorio: la riconduzione dell’accordo allo schema del contratto normativo appare frutto di una mera qualificazione giuridica, che non andava previamente segnalata o proposta all’esame delle parti.
Da una tale omissione non derivava la configurazione di altro vizio processuale diverso dall'”error iuris in iudicando” ovvero dall'”error in iudicando de iure procedendi”, la cui denuncia in sede di legittimita’ consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto sussistente (Cass. n. 11440/2021; Cass. n. 11308/2020; Cass. n. 17473/2018; Cass. n. 11453/2014; Cass. SU n. 20935/2009).
In ogni caso, come meglio sara’ evidenziato, era sufficiente anche solo l’esistenza di una relazione unitaria dal punto di vista fattuale nell’ambito della quale erano state svolte le singole attivita’, e di una molteplicita’ di crediti che, sebbene fondati su autonomi fatti costitutivi in senso giuridico, apparissero simili o omogenei per contenuto e natura.
3.2. Il perfezionamento di un contratto normativo trova – in ogni caso – riscontro nella principale finalizzazione dell’accordo, volto a fissare le condizioni di futuri incarichi, non essendo escluso dal fatto che le parti avessero inteso regolare anche le attivita’ precedentemente svolte (fatturate successivamente), sempre nell’ambito di una relazione unitaria.
L’attrazione di tali rapporti pregressi nell’alveo della successiva convenzione tariffaria costituisce un effetto della scelta – rimessa all’autonomia delle parti – di applicare retroattivamente le condizioni economiche, essendo peraltro indubbio che – per la parte che qui interessa – il credito di cui si discute scaturisse da attivita’ professionali successive, espletate nel pieno vigore della convenzione.
Tale regolazione unitaria, anche se assunta ex post, dava conto proprio dell’omogeneita’ e della (gia’ in essere) unitarieta’ dei rapporti, nei termini di seguito evidenziati, non opponendosi affatto alla configurabilita’ del frazionamento.
3.3. Quanto all’indeterminabilita’ dell’oggetto dell’accordo, i singoli mandati professionali non scaturivano dalla convenzione, traendo da essa solo la loro disciplina normativa ed economica, essendo lo scopo del contratto proprio quello di regolare i rapporti che di volta in volta le parti avrebbero costituito successivamente, apparendo rispettosa dei requisiti previsti dall’articolo 1346 c.c. gia’ solo per effetto della puntuale predeterminazione delle condizioni destinata a valere in futuro.
Non era in alcun caso esclusa l’applicazione delle norme del contratto d’opera professionale per gli aspetti e le questioni regolati dall’accordo (quanto, ad es., alla possibilita’ di stabilire un compenso diverso da quello tariffario: articolo 2233 c.c., comma 1; alla necessita’ dell’accordo scritto sul corrispettivo: articolo 2233 c.c., comma 3; alla regolazione del diritto di recesso: articolo 2237 c.c.), ne’ puo’ dirsi che il Tribunale abbia fatto ricorso all’analogia in assenza dei relativi presupposti giustificativi.
Fatte tali precisazioni, e’ invece decisivo evidenziare che – ai fini di cui si discute – non vengono in considerazione ne’ eventuali patologie negoziali della convenzione, ne’ la qualificazione dell’accordo come contratto professionale o normativo, ma solo il dato fattuale della riconducibilita’ ed omogeneita’ dei singoli incarichi nell’ambito di una relazione unitaria svoltasi nel tempo (e peraltro anche giuridicamente sancita proprio con la convenzione di cui si discute).
L’asserita nullita’ delle clausole del contratto quadro, nella parte in cui avrebbero inciso sull’ultrattivita’ del rapporto di rappresentanza processuale fino alla sostituzione del difensore e sul rapporto fiduciario, non escludeva il divieto di frazionamento, ne’ occorreva stabilire se detta convenzione costituisse un patto accessorio ai singoli rapporti, da considerare giuridicamente autonomi.
3.4. A tale proposito e’ utile premettere che, in linea generale, non e’ consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un “unico rapporto obbligatorio”, proporre plurime richieste giudiziali di adempimento (Cass. SU n. 23726/2007; Cass. n. 19898/2018; Cass. n. 15398/2019; Cass. n. 26089/2019; Cass. n. 9398/2017; Cass. 17019/2018).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno inoltre precisato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, si’ da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attivita’ istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. SU n. 4090/2017; ma vedi anche Cass. n. 31012/2017; Cass. n. 17893/2018; Cass. n. 6591/ 2019).
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Esplicito e’, pero’, l’avviso che anche la trattazione dinanzi a giudici diversi di una medesima vicenda “esistenziale”, sia pure connotata da aspetti in parte dissimili, incide negativamente sulla “giustizia” sostanziale della decisione (che puo’ essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realta’ artificiosamente frammentata), sulla durata ragionevole dei processi (in relazione alla possibile duplicazione di attivita’ istruttoria e decisionale) e sulla stabilita’ dei rapporti (in relazione al rischio di giudicati contrastanti: v., ancora, Cass. SU n. 4090/2017).
Da tale prospettiva, si e’ reso necessario puntualizzare che: a) l’espressione “medesimo rapporto di durata” va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di “relazione di fatto” realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) nell’espressione “medesimo fatto costitutivo”, l’aggettivo “medesimo” va inteso come sinonimo di “analogo” e non di “identico” (Cass. n. 24371/2021; Cass. n. 14143/2021; Cass. n. 24130/2020; Cass. n. 31308/2019, relativa a distinti crediti professionali tra le stesse parti) e, comunque, non come fatto costitutivo delle singole pretese ai sensi dell’articolo 1173 c.c., configurandosi in tal caso il medesimo diritto di credito, ma come fatto storico che, seppur diverso, abbia pero’ la stessa natura di quello che, nell’ambito del rapporto tra le parti, sia stato gia’ dedotto in giudizio: l’uno e l’altro, quindi, costitutivi di piu’ crediti ontologicamente distinti (pur se riconducibili allo stesso rapporto tra le parti), ma tra loro giuridicamente simili (Cass. n. 4282/2012; Cass. n. 9317/2013).
Configura frazionamento abusivo il caso “in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti anche se non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti”: cio’, quantomeno, tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur distinti, sono tra loro simili (come l’esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture) e, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente eguali. In tali (e in altre simili) ipotesi, infatti, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconducibili (come insegnano le Sezioni Unite) nell’ambito di un “rapporto” che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, ne impone la deduzione (ove esigibili) nello stesso giudizio (salvo che l’attore non abbia, e da cio’ non puo’ prescindersi, un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata: cfr. testualmente, Cass. n. 24371/2021).
Anche in tal caso si impone la loro contestuale introduzione (se esigibili) nello stesso giudizio, ove la parte non dimostri di aver interesse alla proposizione di cause autonome (cfr. Cass. n. 14143/2021; Cass. n. 28847/2021).
Non va, quindi, enfatizzato il fatto che il compenso scaturisse da un incarico distinto dagli altri, venendo tutte le singole pretese, azionate separatamente, ad inscriversi nell’ambito di un rapporto che le parti avevano pattiziamente disciplinato in modo uniforme nei contenuti economici e nell’ambito di una relazione continuativa ed unitaria, come confermato proprio dall’adozione di un’unica convenzione valevole sia per il passato, che per il futuro.
Ciascuna pretesa, pertanto, era fondata su fatti che, seppur distinti, erano tra loro simili e come tali erano stati disciplinati dalle parti, dovendosene richiedere il pagamento in un unico giudizio.
Quanto, poi, all’interesse alla trattazione separata, il relativo accertamento compete al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ (Cass. n. 14143/2021; Cass. SU n. 4090/2017).
Nella specie, il Tribunale ne ha motivatamente escluso in concreto la sussistenza, evidenziando che i singoli giudizi erano tutti basati su un’istruttoria documentale e si erano esauriti in due sole udienze mentre la proposizione di piu’ processi era stata giustificata solo dal fatto di voler scongiurare la qualificazione del rapporto quale subordinazione, senza che ne venissero dedotti il fondamento o i rischi ad essi connessi.
4. Il quarto motivo denuncia l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione degli articoli 88 e 96 c.p.c. Assume l’Associazione ricorrente di aver puntualmente evidenziato le condotte che giustificavano la condanna della (OMISSIS) PLC per responsabilita’ processuale aggravata, condotte di cui la sentenza non avrebbe affatto tenuto conto, precisando infine che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non era dedotta la responsabilita’ di cui all’articolo 96 c.p.c., comma 3 ma l’ipotesi di cui al comma 1 suddetta disposizione.
5. Il quinto motivo deduce la violazione degli articoli 88, 91 e 92 c.p.c., censurando l’erroneita’ della motivazione dell’impugnata sentenza anche riguardo alle spese di secondo grado, sull’assunto che la stessa avrebbe dovuto dar rilievo al principio di causalita’, rilevando che le eccezioni della citata societa’ (OMISSIS) erano state integralmente rigettate.
I due appena esposti motivi (quarto e quinto) sono assorbiti, poiche’, per effetto dell’accoglimento del ricorso incidentale di cui si dara’ conto in seguito, sulle spese del giudizio di appello e sull’eventuale responsabilita’ processuale dell’appellante dovra’ nuovamente pronunciare il giudice del rinvio.
6. Il sesto motivo denuncia la violazione la violazione degli articoli 91, 92 e 96 c.p.c., censurando la pronuncia di compensazione delle spese adottate nei rapporti con la (OMISSIS) Company LTD, che aveva resistito alla domanda e formulato difese, impegnando l’Associazione in una gravosa difesa delle proprie ragioni.
Il motivo e’ infondato, essendo indubbio che la soccombenza in giudizio non osta alla possibilita’ di compensare le spese processuali, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, agganciata ai presupposti dell’articolo 92 c.p.c., la cui sussistenza appare, nello specifico, solo genericamente contestata.
La censura appare – difatti – pressoche’ esclusivamente volta a sostenere che le spese andavano poste a carico della ex (OMISSIS) s.p.a. in ragione della dichiarata carenza di interesse a partecipare al giudizio di appello e in considerazione dell’attivita’ difensiva che lo Studio professionale aveva dovuto svolgere per effetto di tale intervento. La compensazione appare, per contro, motivatamente adottata alla luce delle particolarita’ del caso concreto e dell’esiguita’ dell’attivita’ che tale intervento aveva comportato.
Peraltro, la (OMISSIS) Company LTD non era neppure totalmente estranea al giudizio, avendo speso la qualita’ di originaria parte sostanziale dei rapporti sostanziali controversi, in cui era subentrata la (OMISSIS) Public PLC, avendo interesse alla definitiva stabilizzazione dell’accertamento sulla titolarita’ dei suddetti rapporti professionali e dei relativi crediti.
7. L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli articolo 88 c.p.c., articolo 1175 c.c. e articolo 2 Cost., sostenendo che il Tribunale, dopo aver accertato l’abusivo frazionamento del credito, non poteva limitarsi a compensare le spese dei giudizi di opposizione, ma doveva regolare anche quelle dei relativi decreti ingiuntivi (ovvero riguardanti le rispettive fasi monitorie), non risultando altrimenti eliminati tutti gli effetti dell’abuso del processo ed anzi consentendo alla parte creditrice di trarne vantaggio.
Il motivo – come appena preannunciato – e’ fondato per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che le conseguenze dell’abusivo frazionamento del credito non si esauriscono sul piano della sola regolazione delle spese processuali, ma comportano l’inammissibilita’ delle domande separatamente proposte, ferma restando la possibilita’ di riproporle in cumulo oggettivo ex articolo 104 c.p.c. con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell’ambito della menzionata relazione unitaria (v., sempre, Cass. SU n. 4090/2017; Cass. n. 14143/2021; Cass. n. 28847/2021 e Cass. n. 24371/2021).
La contraria soluzione adottata dal Tribunale non e’, tuttavia, oggetto di ricorso e non e’ suscettibile di cassazione, avendo la (OMISSIS) PLC chiesto esclusivamente “lo stralcio delle spese monitorie”, senza invocare la cassazione della condanna al pagamento del credito (cfr. ricorso incidentale, pag. 18).
La censura e’ – pur entro tali limiti – meritevole di accoglimento: la mancata declaratoria di improponibilita’ delle domande separatamente proposte non esonerava il giudice dal compito di eliminare tutti gli effetti distorsivi del frazionamento e di verificare se e in che misura l’introduzione di piu’ cause (con la proposizione di altrettanti ricorsi per decreto ingiuntivo) per ciascun credito avesse aggravato i costi complessivi del giudizio, inclusi quelli della fase monitoria, avendo la sola compensazione delle spese del giudizio di opposizione l’effetto di mitigare, ma non elidere, il pregiudizio causato dal frazionamento.
Occorreva valutare – e tale compito dovra’ essere ora assolto dal giudice di rinvio – la vicenda processuale in considerazione dell’unitarieta’ sostanziale e fattuale del rapporto in cui si inscrivevano i singoli incarichi, dovendosi escludere, anche a prescindere dalla soccombenza, la ripetizione delle spese causate da condotte processuali contrarie a buona fede (articolo 92 c.p.c., comma 1, e articolo 88 c.p.c.), previa eventuale revoca degli emessi decreti ingiuntivi. 8. In conclusione, vanno respinti i primi tre motivi, nonche’ il sesto, del ricorso principale, con assorbimento del quarto e quinto dello stesso ricorso, mentre va accolto l’unico motivo del ricorso incidentale.
La sentenza deve, percio’, essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale in composizione monocratica di S. Maria Capua Vetere, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
rigetta il primo, secondo, terzo e sesto motivo del ricorso principale, accoglie l’unico motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbiti il quarto e quinto motivo del ricorso principale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale in composizione monocratica di S. Maria Capua Vetere, in persona di altro magistrato.
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