Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 22 novembre 2018, n. 52619.
La massima estrapolata:
Deve essere esclusa la particolare tenuità del fatto in caso di abusivo esercizio della professione di avvocato.
Sentenza 22 novembre 2018, n. 52619
Data udienza 13 novembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GALLO Domenico – Presidente
Dott. RAGO Geppino – rel. Consigliere
Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere
Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere
Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
contro la sentenza del 05/02/2018 della Corte di Appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ZACCO Franca, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) – condannato per i reati di cui agli articoli 348-646 cod. peri. – ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo:
1.1. La violazione dell’articolo 348 c.p., posto che, secondo l’assunto difensivo, il ricorrente non aveva svolto atti tipici della professione legale e la sua attivita’ si era sostanziata in un unico episodio;
1.2. La violazione dell’articolo 646 c.p. in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte Territoriale, era carente il dolo specifico avendo il ricorrente disperso la documentazione che gli era stata consegnata, senza, quindi, conseguire alcun vantaggio o profitto;
1.3. La violazione dell’articolo 131 bis c.p., per non avere la Corte ritenuto applicabile la suddetta causa di non punibilita’ pur sussistendone i presupposti;
1.4. La violazione degli articoli 157 – 158 c.p., per avere la Corte errato nel calcolare il dies a quo di decorrenza della consumazione dei reati e, quindi, per non avere dichiarato l’estinzione di entrambi i reati per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. LA VIOLAZIONE DELL’ART. 348 c.p..
In punto di fatto risulta accertato che l’imputato – fingendosi avvocato – si avvaleva di una struttura nella quale esercitava la professione legale: ufficio “con scrivanie, una stampante e un computer”, con insegna esterna; timbri e biglietti di visita con la dicitura “avvocato (OMISSIS)”. In tale sua qualita’ fu presentato alla persona offesa la quale, fidandosi, lo incarico’ di effettuare diversi recuperi crediti nei confronti di clienti morosi, consegnandogli tutta la relativa documentazione.
La difesa del ricorrente, ha dedotto, in ordine all’elemento materiale del reato, due censure:
a) il mandato rilasciato dalla persona offesa, non prevedeva lo svolgimento dell’attivita’ tipica della professione forense essendosi l’imputato limitato alla “semplice predisposizione ed invio (probabilmente neppure avvenuto) di comunicazioni ai debitori”;
b) in ogni caso, si era trattato di un unico episodio “circostanza incompatibile con l’esercizio continuativo, sistematico ed organizzato dell’attivita’ professionale”.
In ordine alla suddetta problematica sono intervenute le SSUU le quali, con la sentenza n. 11545/2012 rv. 251819, hanno statuito che: “Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’articolo 348 c.p., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorche’ lo stesso compimento venga realizzato con modalita’ tali, per continuativita’, onerosita’ e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attivita’ professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato”.
E’ del tutto evidente che, nel caso di specie, sussistono tutti i suddetti elementi fattuali, ossia, numero di pratiche, continuativita’, organizzazione sia pure minimale dell’attivita’ professionale, natura dell’accordo che “prevedeva un utile del 20% su ogni pratica andata a buon fine (….) (nonche’) la redazione di atti giudiziari quali precetto, ricorso per decreto ingiuntivo e conseguente report di tutta l’attivita’ svolta. In esito a detta attivita’ (ndr: la persona offesa) aveva avuto un riscontro relativamente ad un proprio cliente, tale (OMISSIS) recuperando un credito di circa mille Euro” (pag. 1 sentenza di primo grado).
La censura, pertanto, va ritenuta manifestamente infondata.
2. LA VIOLAZIONE DELL’ART. 646 c.p..
La censura e’ manifestamente infondata: sul punto, ineccepibile deve ritenersi la conclusione giuridica alla quale entrambi i giudici di merito sono pervenuti sulla base dei dati fattuali (rifiuto di restituire la documentazione ricevuta; ingiusto profitto non necessariamente connotabile in senso patrimoniale).
3. LA VIOLAZIONE DELL’ART. 131 BIS c.p..
La censura e’ manifestamente infondata alla stregua del seguente principio di diritto che, in questa sede, si ritiene di dover ribadire: “L’esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131 bis c.p., non puo’ essere dichiarata con riferimento al reato di abusivo esercizio di una professione, in quanto tale delitto presuppone una condotta che, in quanto connotata da ripetitivita’, continuita’ o, comunque, dalla pluralita’ degli atti tipici, e’ di per se’ ostativa al riconoscimento della causa di non punibilita’”: Cass. 6664/2017 Rv. 269543.
4. LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 157-158 c.p..
La censura e’ manifestamente infondata.
Quanto al reato di cui all’articolo 348 c.p., la Corte Territoriale (pag. 3) ha indicato una missiva datata 16/02/2011 con la quale l’imputato “su carta intestata avv.to (OMISSIS), riassumeva alla (OMISSIS) snc (ndr: la societa’ che gli aveva rilasciato il mandato) attivita’ che lo stesso avrebbe espletato al fine di recuperare crediti vantati dal cliente nei confronti di (OMISSIS) (….)”: correttamente, quindi, il dies a quo della consumazione del reato e’ stato fatto decorrere dalla suddetta data, conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “Nell’esercizio abusivo della professione – reato solo eventualmente abituale – la reiterazione degli atti tipici da’ luogo ad un unico reato, il cui momento consumativo coincide con l’ultimo di essi, vale a dire con la cessazione della condotta”: ex plurimis Cass. 20099/2016 Rv. 266746.
Quanto al reato di cui all’articolo 646 c.p., la Corte Territoriale ha respinto la richiesta di declaratoria di prescrizione osservando che il dies a quo doveva ritenersi avvenuto solo dopo che la persona offesa aveva richiesto la restituzione della documentazione e l’Incoronato non solo non l’aveva restituita ma non aveva piu’ nemmeno risposto alle telefonate: fatto questo che doveva essere avvenuto sicuramente dopo la citata lettera del febbraio del 2011, ossia momento in cui la persona offesa non aveva ancora scoperto che l’imputato non era un avvocato e, quindi, non poteva ancora avere richiesto la restituzione della documentazione.
Alla data della sentenza di appello (05/02/2018), quindi, la prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei per entrambi i reati) non era ancora maturata.
D’altra parte, la declaratoria di inammissibilita’ preclude la rilevabilita’ della prescrizione in applicazione del principio di diritto secondo il quale “l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e preclude, pertanto, la possibilita’ di rilevare e dichiarare le cause di non punibilita’ a norma dell’articolo 129 c.p.p.”: ex plurimis SSUU 22/11/2000, De Luca, Riv 217266 – Cass. 4/10/2007, Impero; Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164; Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400; SSUU, 12602/2016, Ricci.
4. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.
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