Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 23 marzo 2020, n. 10473
Massima estrapolata:
A seguito di richiesta di mandato di arresto europeo, il Gip non ha il potere di mutare la misura cautelare in corso. Non può pertanto d’ufficio la misura cautelare, nel caso di specie da arresti domiciliari a obbligo di dimora.
Sentenza 23 marzo 2020, n. 10473
Data udienza 18 febbraio 2020
Tag – parola chiave: Reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti – Misura cautelare degli arresti domiciliari – Sostituzione – Ripristino – Contestazione – Potere del giudice adito di procedere d’ufficio alla sostituzione della misura cautelare genetica ex art. 299 c.p.p. in sede di richiesta di emissione di mandato di arresto europeo – Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere
Dott. SOCCI Angelo M. – Consigliere
Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere
Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 25/10/2019 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LUCA SEMERARO;
sentite le conclusioni del PG Dott. FILIPPI PAOLA;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza del 25 ottobre 2019 il Tribunale del riesame di Lecce ha accolto l’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza del 8 ottobre 2019 del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi con la quale, di ufficio, in sede di rigetto della richiesta di emissione di mandato di arresto Europeo, e’ stata sostituita la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’obbligo di dimora nei confronti di (OMISSIS). Il Tribunale del riesame ha di conseguenza ripristinato la misura cautelare genetica degli arresti domiciliari applicata con ordinanza del 24 aprile 2019, per il reato Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 73, comma 4.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS). Dopo aver ricostruito l’iter del procedimento, sostiene il ricorrente che il potere di sostituzione ex articolo 299 c.p.p. sarebbe derivato dalla richiesta di mandato di arresto Europeo, rispetto alla quale il giudice per le indagini preliminari avrebbe interpellato il pubblico ministero sulla persistenza delle esigenze cautelari. La motivazione dell’ordinanza del giudice delle indagini preliminari sarebbe congrua e legittima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ manifestato infondato.
1.1. Il mandato d’arresto Europeo e’ una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell’Unione Europea, in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di una persona, al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta’ personale. Ai sensi della L. n. 69 del 2005, articolo 29, comma 1 l’autorita’ giudiziaria competente emette il mandato d’arresto Europeo quando risulta che l’imputato o il condannato e’ residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea.
Dunque, all’atto della richiesta di emissione del mandato d’arresto Europeo il giudice per le indagini preliminari e’ tenuto solo a verificare l’esistenza di tale presupposto. La L. n. 69 del 2005, articolo 28 e ss. non prevedono il potere del giudice adito per l’emissione del mandato di arresto Europeo di procedere di ufficio alla revoca o alla sostituzione della misura cautelare genetica.
1.2. L’articolo 299 c.p.p., comma 3, nel prevedere, nel primo periodo, che il giudice provvede con ordinanza sulla richiesta di revoca o di sostituzione delle misure formulata dal pubblico ministero o dall’indagato, subordina l’investitura del giudice per le indagini preliminari alla proposizione della domanda;
cio’ si inscrive nel principio generale per il quale il giudice per le indagini preliminari esercita le sue funzioni su impulso di parte (articolo 328 c.p.p., comma 1), data la sua natura di giudice “senza processo”, il quale nella fase precedente l’esercizio dell’azione penale, non dispone degli atti di indagine e non e’ a conoscenza dello sviluppo del procedimento.
Le uniche eccezioni sono quelle previste nell’articolo 299 c.p.p., comma 3: il giudice per le indagini preliminari puo’ procedere di ufficio solo quando assume l’interrogatorio della in stato di custodia cautelare, o quando e’ richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell’assunzione dell’incidente probatorio.
Diversamente accade per la fase successiva all’esercizio dell’azione penale: investito della richiesta di rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari dispone del processo, e nell’ambito di questa sua cognizione, in sede di udienza preliminare puo’ provvedere d’ufficio alla revoca o sostituzione delle misure cautelari (articolo 299 c.p.p., comma 3, secondo periodo).
1.3. Il Tribunale del riesame ha pertanto correttamente applicato l’articolo 299 c.p.p. ritenendo che il giudice per le indagini preliminari non avesse il potere di ufficio di sostituire la misura cautelare in atto a seguito della richiesta di emissione del mandato di arresto Europeo.
2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, si condanna altresi’ il ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 28 norme regolamentari c.p.p.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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