La valutazione dell’incidenza delle dichiarazioni false

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 settembre 2021| n. 24907.

La valutazione dell’incidenza delle dichiarazioni false o reticenti in sede di stipula del contratto di assicurazione costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, censurabile solo in caso di difetto di motivazione (Nel caso di specie, relativo ad una domanda di pagamento dell’indennizzo relativo al furto di un notevole quantitativo di merce da uno stabilimento della società ricorrente reclamato sulla base di una polizza di assicurazione stipulata con la compagnia assicurativa, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la decisione gravata con la quale la corte territoriale aveva confermato anche in sede di gravame il rigetto della domanda dando atto di una espressa dichiarazione scritta della ricorrente, contenuta nella polizza, in cui quest’ultima in veste di assicurata aveva negato di avere subito danni della stessa natura di quelli assicurati, nel quinquennio precedente, sebbene in realtà, non solo avesse subito, non molto prima della stipula della polizza (precisamente, lo stesso anno), il furto di alcuni veicoli presso il medesimo stabilimento dove si trovavano le merci assicurate, ma avesse addirittura subito, poco prima della pattuizione di una estensione del valore delle merci assicurate, anche un furto di merci, che aveva taciuto in sede di stipula della predetta estensione)

Ordinanza|15 settembre 2021| n. 24907. La valutazione dell’incidenza delle dichiarazioni false

Data udienza 3 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Assicurazione – Furto di merce – Indennizzo – Presupposti – Articolo 1892 cc – Criteri

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 14233 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
SOC. (OMISSIS) Societa’ Cooperativa, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del rappresentante per procura (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 680/2019, pubblicata in data 26 febbraio 2019 (e che si assume notificata in data 28 febbraio 2019);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 3 marzo 2021 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

La valutazione dell’incidenza delle dichiarazioni false

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) S.r.l. ha agito in giudizio nei confronti della Soc. (OMISSIS) Soc. Coop. per ottenere l’indennizzo relativo al furto di un notevole quantitativo di merce dal proprio stabilimento in (OMISSIS), sulla base di una polizza di assicurazione stipulata con la predetta societa’.
La domanda e’ stata rigettata dal Tribunale di Verona.
La Corte di Appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado, anche se sulla base di una diversa motivazione. Ricorre la (OMISSIS) S.r.l., sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c..
Resiste con controricorso la Soc. (OMISSIS) Soc. Coop., illustrato con memoria ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c..
E’ stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375 e 380 bis.1 c.p.c..

 

La valutazione dell’incidenza delle dichiarazioni false

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1892 c.c.”.
Secondo la societa’ ricorrente, la corte di appello avrebbe interpretato erroneamente i requisiti della essenzialita’ o rilevanza della reticenza dell’assicurato, nonche’ quello della colpa grave a base della stessa, come richiesti dall’articolo 1892 c.c., non sussistendo in realta’ nella specie ne’ il nesso eziologico tra la reticenza ed il consenso alla conclusione del contratto, ne’ colpa grave nella reticenza stessa.
Il ricorso e’ infondato.
Mentre in primo grado la domanda e’ stata rigettata per altre ragioni (che non hanno rilievo nella presente sede), la corte di appello si e’ limitata a rilevare che l’indennizzo assicurativo non era dovuto, ai sensi dell’articolo 1892 c.c. (come eccepito dalla societa’ convenuta, eccezione specificamente riproposta nel giudizio di secondo grado), in quanto l’assicurata era stata reticente nel dichiarare alcuni furti precedentemente subiti presso il proprio stabilimento di Sommacampagna, cosi’ omettendo una informazione espressamente richiesta dalla societa’ assicuratrice in sede di stipula dell’assicurazione.
In particolare, nella sentenza impugnata si da’ atto, in proposito, di una espressa dichiarazione scritta dell’assicurata, contenuta nella polizza, in cui questa aveva negato di avere subito danni della stessa natura di quelli assicurati, nel quinquennio precedente, sebbene in realta’, non solo avesse subito, non molto prima della stipula della polizza (precisamente nel (OMISSIS), cioe’ lo stesso anno della stipula), il furto di alcuni veicoli presso il medesimo stabilimento dove si trovavano le merci assicurate, ma avesse addirittura subito, poco prima della pattuizione di una estensione del valore delle merci assicurate (in data (OMISSIS)), anche un furto di merci, che aveva taciuto in sede di stipula dell’estensione.

 

La valutazione dell’incidenza delle dichiarazioni false

 

Secondo l’indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, la valutazione dell’incidenza delle dichiarazioni false o reticenti in sede di stipula del contratto di assicurazione costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, censurabile solo in caso di difetto di motivazione (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6039 del 04/07/1997, Rv. 505737 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3165 del 04/03/2003, Rv. 560821 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7245 del 29/03/2006, Rv. 588953 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 25582 del 30/11/2011, Rv. 620624 – 01; cfr. altresi’ Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11115 del 10/06/2020, Rv. 658096 – 01).
Nella specie, la motivazione posta dalla corte di appello a sostegno dell’accertamento di fatto per cui, se la societa’ di assicurazione avesse conosciuto i fatti taciuti dall’assicurata avrebbe quanto meno stipulato la polizza a condizioni diverse, e’ agevolmente ricavabile dal complesso della decisione, che fa riferimento sia alla falsa dichiarazione scritta contenuta nella polizza con riguardo ai precedenti furti dei veicoli presso lo stabilimento, sia alla rilevanza di tale falsa dichiarazione ai fini della stipulazione, trattandosi di circostanza oggetto di precisa richiesta da parte dell’assicuratore e relativa ad eventi della stessa natura di quelli oggetto di assicurazione (pur riguardando cose mobili diverse), sia all’omessa dichiarazione del furto di merci avvenuto nell'(OMISSIS), al momento della stipula della modificazione contrattuale relativa all’estensione del valore delle merci assicurate.
Risulta del tutto adeguata anche la motivazione a sostegno dell’ulteriore accertamento di fatto sulla sussistenza della colpa grave della societa’ assicurata nel rendere le indicate dichiarazioni false o reticenti, avendo la corte fatto riferimento alla precisa richiesta dell’assicuratore in ordine ai furti precedentemente subiti dall’assicurata e all’impossibilita’ che questa non fosse a conoscenza di furti subiti nel medesimo anno di stipula della polizza.
Si tratta, in entrambi i casi, di motivazione non apparente, ne’ insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede.
2. Il ricorso e’ rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:
rigetta il ricorso;
– condanna la societa’ ricorrente a pagare le spese del
giudizio di legittimita’ in favore della societa’ controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 10.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonche’ spese generali ed accessori di legge.
Si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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