Omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|25 maggio 2021| n. 20721.

Il delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli, previsto dall’articolo 570-bis del Cp, è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio (la Corte ha chiarito, in particolare, quanto ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del Dlgs 1° marzo 2018 n. 21, che vi è continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’articolo 3 della legge 8 febbraio 2006 n. 54 e quella prevista dall’articolo 570-bis del Cp).

Sentenza|25 maggio 2021| n. 20721. Omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento

Data udienza 30 marzo 2021

Integrale

Tag – parola: Famiglia – Separazione e divorzio – Violazione obblighi familiari – Figli – Omesso versamento dell’assegno periodico di mantenimento – Reato applicabile anche al padre non coniugato – Omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSTANZO Angelo – Presidente

Dott. APRILE E. – rel. Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedett – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia;
nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/09/2018 del Tribunale di Cremona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Molino Pietro, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Cremona dichiarava (OMISSIS) responsabile del reato di cui all’articolo 570 c.p., comma 1, cosi’ riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi della L. 8 febbraio 2006, n. 54, articolo 3, in relazione alla L. n. 898 del 1970, articolo 12-sexies, per avere omesso – in (OMISSIS), con condotta perdurante – di corrispondere a (OMISSIS) l’assegno mensile fissato in 600 Euro dall’autorita’ giudiziaria civile per il mantenimento dei loro figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ di concorrere al 50% alle spese di natura straordinaria degli stessi figli.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’articolo 570-bis c.p., per avere il Tribunale di Cremona, nel riqualificare il fatto contestato, erroneamente ritenuto che la fattispecie incriminatrice prevista da tale nuovo articolo non fosse applicabile al (OMISSIS) in quanto non coniugato con la madre dei due figli minori, laddove e’ pacifico che vi e’ continuita’ normativa tra tale fattispecie incriminatrice e quella prevista dalla citata della L. n. 54 del 2006, articolo 3, che non deve, percio’, ritenersi abrogata.
3. Il procedimento e’ stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalita’ di cui al Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, commi 8 e 9, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.
2. Questa Corte si e’ gia’ occupata della questione oggetto dell’impugnazione oggi in esame ed ha affermato che il delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli, previsto dall’articolo 570-bis c.p., e’ configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio, dato che, in relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21, va riconosciuta una continuita’ normativa tra la fattispecie prevista dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, articolo 3 e quella prevista dal predetto articolo 570-bis c.p. (cosi’, tra le altre, Sez. 6, n. 55744 del 24/10/2018, G., Rv. 274943).
Al riguardo si e’ convincentemente chiarito come gia’ in passato si fosse puntualizzato che il reato di cui al menzionato articolo 3 era configurabile nel caso di omesso versamento da parte del genitore dell’assegno periodico disposto dall’autorita’ giudiziaria civile per il mantenimento anche dei figli nati fuori dal matrimonio: e cio’ si era affermato non solo in base ad una lettura costituzionalmente orientata della disciplina, ma anche alla luce delle specifiche modifiche introdotte dalla L. 20 maggio 2016, n. 76 e dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 in materia di unioni civili e di responsabilita’ genitoriale nei confronti dei figli, che avevano imposto che le norme della L. n. 54 del 2006 dovevano ritenersi applicabili anche ai procedimenti relativi ai figli nati da genitori non coniugati (cosi’, tra le molte, Sez. 6, n. 14731 del 22/02/2018, S., Rv. 272805).
All’adozione di tale soluzione interpretativa si e’ reputato non possa oggi considerarsi d’ostacolo la circostanza che il nuovo articolo 570-bis c.p. indichi espressamente come soggetto attivo del reato il “coniuge”, in quanto una lettura sistematica di tale disposizione induce fondatamente a ritenere che il legislatore abbia parificato quella figura a quella di qualsiasi genitore: come si evince agevolmente dai lavori preparatori della legge con cui e’ stata introdotta la nuova fattispecie incriminatrice, da cui si desume in maniera inequivoca quale sia stata la voluntas legis, essendosi espressamente asserito che la nuova norma incriminatrice sarebbe stata destinata ad assorbire – dunque, senza alcun effetto di abolitio parziale – le previsioni dei previgenti della L. n. 898 del 1970, articolo 12-sexies e della L. n. 54 del 2006, articolo 3. Con la conseguenza della esistenza di una piena continuita’ normativa tra le disposizioni penali gia’ dettate da tali norme, solo formalmente cancellate, e quella inserita nel codice penale con il piu’ volte citato articolo 570-bis.
E’, dunque, giuridicamente errata e va corretta, con ogni conseguenza di legge, la decisione adottata nel caso di specie dal Tribunale di Cremona.
3. A norma dell’articolo 569 c.p.p., comma 4, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Brescia che nel nuovo giudizio si uniformera’ al principio di diritto innanzi richiamato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di appello di Brescia.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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