Corte di Cassazione, civile, Sentenza|8 giugno 2021| n. 15911.
In tema di riscossione dei tributi, la successione “a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali”, di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia, prevista dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro “in universum ius”, riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del “munus publicum” riferito all’attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d’interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c..
Sentenza|8 giugno 2021| n. 15911. Riscossione dei tributi e la successione a titolo universale
Data udienza 9 marzo 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Ipoteca – Gruppo di società – Estinzione – Fondo patrimoniale – Iscrizione ipotecaria – Debiti estranei alle necessità della famiglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Primo Presidente f.f.
Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sezione
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25346/2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, quale successore di (OMISSIS) s.p.a.), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 661/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 21/03/2017;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere LUCIO NAPOLITANO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, il quale chiede che la Corte, a sezioni unite, affermi i principi di diritto di cui in motivazione e, qualora decida nel merito, respinga il ricorso.
FATTI DI CAUSA
I coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione resa dall’adita Commissione tributaria provinciale di Novara, chiesero, con atto di citazione in riassunzione notificato il 12 aprile 2012, che il Tribunale di Novara dichiarasse l’inefficacia dell’iscrizione d’ipoteca effettuata, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ex articolo 77, da (OMISSIS) S.p.A. nei confronti di (OMISSIS) in data 30 ottobre 2008, a garanzia del credito portato dalla cartella di pagamento n. (OMISSIS), su beni facenti parte del fondo patrimoniale costituito dai coniugi con atto per notaio (OMISSIS) dell’11 aprile 1989, regolarmente annotato a margine dell’atto di matrimonio, con conseguente ordine al competente Conservatore di provvedere alla relativa cancellazione dell’iscrizione ipotecaria.
Nel contraddittorio con (OMISSIS) S.p.A., che contesto’ l’avversa domanda, chiedendone il rigetto, il Tribunale di Novara accolse la domanda degli attori, condannando (OMISSIS) S.p.A., nelle more subentrata all’originaria convenuta, al pagamento delle spese di lite.
La sentenza di primo grado, a seguito di appello proposto da (OMISSIS) S.p.A., fu riformata dalla Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 661/2017, pubblicata il 21 marzo 2017 che, in accoglimento del secondo motivo di gravame proposto, ritenne che gli attori non avessero assolto l’onere probatorio su di loro incombente ex articolo 170 c.c., relativo alla circostanza che il debito per cui si procedeva fosse stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari e che il creditore ne fosse a conoscenza.
Avverso detta pronuncia i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, con atto notificato il 23 ottobre 2017 al difensore di (OMISSIS) S.p.A. per essa costituito nel giudizio a quo.
Resiste con controricorso, spedito per la notifica il 16 febbraio 2018, Agenzia delle entrate – Riscossione (di seguito, per brevita’, AdER), quale successore ex lege di (OMISSIS) S.p.A., quest’ultima, a sua volta, gia’ incorporante (OMISSIS) S.p.A..
Dette problematiche furono riassunte in questi termini:
“a) se, entrata in vigore la riforma del settore di cui al Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. in L. 1 dicembre 2016, n. 225, sia rituale l’instaurazione del contraddittorio per il giudizio di legittimita’ mediante notifica del ricorso al procuratore o difensore costituito per l’estinta societa’ del gruppo Equitalia nel grado concluso con la sentenza impugnata, anziche’ alla neoistituita Agenzia delle Entrate – Riscossione: e, in particolare, se debba applicarsi la regola generale, oppure l’eccezione, prevista da Cass. Sez. U. 04/07/2014, n. 15295 (seguita, quanto alla prima, dalla giurisprudenza successiva, tra cui, da ultimo, Cass. ord. 09/10/2018, n. 24845) e, cosi’, se possa considerarsi validamente ultrattivo il mandato conferito al professionista, oppure se debba ritenersi, con l’estinzione di questo o per altra causa, malamente evocata in giudizio una parte non corrispondente a quella giusta, trattandosi di soggetto formalmente e notoriamente estinto;
b) se sia poi legittimo e su quali presupposti ed entro quali termini, viepiu’ ove ne vada confermata la qualificazione di successione a titolo particolare gia’ data dalla giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte (nonostante la lettera del Decreto Legge n. 193 del 2016, articolo 1, comma 3, conv. con modif. in L. 225 del 2016: Cass. ord. 15/06/2018, n. 15869; Cass. ord. 09/11/2018, n. 28741; Cass. ord. 24/01/2019, n. 1992; Cass. ord. 15/04/2019, n. 10547), il dispiegamento di attivita’ difensiva nel giudizio di legittimita’ ad opera della detta Agenzia – secondo le regole sul patrocinio in giudizio come precisate da Cass. Sez. U. 19/11/2019, n. 30008, che nella specie sono comunque rispettate – mediante notifica del ricorso alla singola societa’ dante causa, agente della riscossione”.
A sua volta, con ordinanza interlocutoria n. 17710, depositata il 25 agosto 2020, il succitato collegio ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di questione ritenuta di massima di particolare importanza.
Fu osservato, in particolare, nell’ordinanza da ultimo citata, che le problematiche gia’ evidenziate nella prima ordinanza interlocutoria, come sopra riportate, apparissero strettamente connesse a questioni gia’ scrutinate dalle Sezioni Unite, in tema di ultrattivita’ del mandato alle liti (di cui a Cass. S.U. 4 luglio 2014, n. 15295) e degli eventuali limiti di operativita’ a detto principio, anche alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale successiva (tra cui, in primis, Cass. S.U. ord. int. 30 gennaio 2020, n. 2087); ovvero riguardassero questioni d’interesse generale, come la qualificazione di AdER in termini di successore a titolo universale o particolare delle societa’ del gruppo Equitalia; o, ancora, fossero attinenti a questioni, come l’ammissibilita’ e gli eventuali limiti di ammissibilita’ dell’intervento di terzi nel giudizio di cassazione, su cui la giurisprudenza di legittimita’ non sempre ha registrato soluzioni uniformi.
Disposta quindi dal Primo Presidente l’assegnazione della causa alle Sezioni Unite, in prossimita’ dell’udienza il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Alessandro Pepe, ha reso conclusioni scritte, Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, ex articolo 23, comma 8 bis, convertito, con modificazioni, nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto confermarsi i principi gia’ espressi dalle Sezioni Unite riguardo all’inoperativita’ del principio di ultrattivita’ del mandato, gia’ conferito al difensore nel giudizio conclusosi con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione, nel caso della successione, automatica ed ex lege, di AdER alle societa’ estinte del gruppo (OMISSIS); all’invalidita’, in termini di nullita’, della notifica del ricorso per cassazione, eseguita a norma dell’articolo 330 c.p.c., comma 1, ad AdER presso il difensore di (OMISSIS), gia’ costituito nel precedente grado di giudizio; alla sanatoria, con efficacia ex tunc, di detto vizio in caso di svolgimento di attivita’ difensiva nel giudizio, anche di legittimita’, del successore AdER, o, in mancanza, a seguito di ordine di rinnovazione della notifica, ai sensi dell’articolo 291 c.p.c., senza, peraltro, che detta rinnovazione debba disporsi presso l’Avvocatura Generale dello Stato; infine chiedendo rimettersi la decisione sui motivi di ricorso alla sezione semplice o, in caso di decisione sui medesimi da parte delle Sezioni Unite, respingersi il ricorso.
Non essendo stata fatta, secondo la succitata norma, nel termine ivi previsto, richiesta di discussione orale, la causa e’ stata decisa all’odierna camera di consiglio delle Sezioni Unite, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8 bis, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2020.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Le posizioni delle parti sul merito della controversia.
1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice d’appello fondato la propria decisione sulla presunzione che ogni esercizio di attivita’ d’impresa verrebbe ad essere per cio’ stesso intrapreso e svolto per esigenze di tutela della famiglia e per avere posto a carico del debitore un onere probatorio in palese violazione dei principi che regolano la distribuzione dell’onere della prova, che avrebbe dovuto comportarne l’assunzione a carico del creditore.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’articolo 170 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che l’interpretazione dell’articolo 170 c.c., offerta dalla Corte d’appello, in relazione al riparto dell’onere probatorio, oggetto di censura con il primo motivo di ricorso, comporta che si pervenga a conseguenze diverse da quelle previste dalla norma stessa, cio’ determinando a sua volta la violazione dell’articolo 12 preleggi.
II. Le questioni di cui all’ordinanza interlocutoria n. 17710/20.
a) Il quadro normativo e convenzionale di riferimento.
3. Vanno preliminarmente esaminate le questioni, come innanzi riportate, poste dall’ordinanza interlocutoria n. 17710/20, a seguito della quale e’ stata disposta l’assegnazione della causa alle Sezioni Unite.
3.1. Delle medesime, in effetti, le Sezioni Unite hanno gia’ avuto modo di occuparsi, in larga parte, direttamente o indirettamente, in precedenti arresti (oltre alla gia’ citata Cass., S.U., ord. int. n. 2087/20, si vedano la coeva Cass., S.U., ord. int. 30 gennaio 2020, n. 2088, ed infine, Cass., S.U., 23 febbraio 2021, n. 4845), sicche’ in questa sede si cerchera’, per un verso, di offrire una ricostruzione sistematica, nel quadro normativo di riferimento, dei principi gia’ espressi, per giungere ad assicurare ulteriore continuita’ agli approdi interpretativi di cui all’ultima citata pronuncia; per l’altro, di approfondire questioni espressamente lasciate, a suo tempo, impregiudicate dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U., 19 novembre 2019, n. 30008, par. 32, in motivazione), come la natura della successione di Agenzia delle Entrate – Riscossione alle societa’ del gruppo (OMISSIS), in quanto esulanti dall’ambito delle tematiche a suo tempo ivi devolute, che, proprio nel sopravvenuto contesto di riferimento determinato dalle citate pronunce del 2020 e 2021, richiede da parte di queste Sezioni Unite un ulteriore intervento chiarificatore, come del resto espressamente sollecitato su tale questione, come ritenuta di massima di particolare importanza, dalla summenzionata ordinanza interlocutoria n. 17710/20.
Detta esigenza si pone, specificamente, riguardo alla verifica della tenuta o meno, dell’affermata, da parte dalla giurisprudenza consolidata delle sezioni semplici della Corte in materia, natura a titolo particolare della successione di Agenzia delle Entrate Riscossione alle societa’ del gruppo (OMISSIS), con i principi gia’ espressi da queste Sezioni Unite in punto d’identificazione della “giusta parte del processo”, riguardo ai limiti al principio di ultrattivita’ del mandato alle liti.
3.2. Pare utile, in ogni caso, premettere la ricostruzione del quadro normativo e convenzionale di riferimento, analogamente a quanto gia’ delineato da queste Sezioni Unite nella citata sentenza n. 30008/19.
Il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, articolo 1, quale convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, recante la rubrica “Disposizioni in materia di soppressione di (OMISSIS) e di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato”, al comma 1, per quanto di qui di interesse, stabilisce che “(a) decorrere dal 1 luglio 2017 le societa’ del Gruppo (OMISSIS) sono sciolte, a esclusione della societa’ di cui alla lettera b) del comma 11”, cioe’ (OMISSIS) S.p.A., “che svolge funzioni diverse dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione (…)”.
Il comma 2 del succitato articolo 1 prevede che “(d)alla data di cui al comma 1, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui al Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, articolo 3, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e’ attribuito all’Agenzia delle entrate di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 62, ed e’ svolto dall’ente strumentale di cui al comma 3”.
Quest’ultimo stabilisce che “(a)l fine di garantire la continuita’ e la funzionalita’ delle attivita’ di riscossione, e’ istituito, a far data dal 1 luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. L’Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l’attivita’ dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicita’. L’ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa’ del Gruppo (OMISSIS) di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’ente puo’ anche svolgere le attivita’ di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi della L. 31 dicembre 2009, n. 196, articolo 1, comma 3, con esclusione delle societa’ di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, articolo 17, commi 3 bis e 3 ter, delle societa’ da esse partecipate. L’ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell’ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente e’ scelto tra i magistrati della Corte dei conti”.
Il Decreto Legge n. 193 del 2016, articolo 1, comma 9, quale convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016, prevede che “(t)enuto conto della specificita’ delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuita’, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle societa’ del Gruppo (OMISSIS) con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del (…) decreto, senza soluzione di continuita’ e con la garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, e’ trasferito all’ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l’articolo 2112 c.c.”.
Ai sensi dell’articolo 1, precedente comma 8, del citato decreto, per quanto qui d’interesse, “N’ente e’ autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente puo’ altresi’ avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articoli 4 e 17, ovvero puo’ avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, puo’ assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 11, comma 2”.
Tra le norme richiamate dal Decreto Legge n. 193 del 2016, succitato articolo 1, comma 8, quale convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016, conviene, per quanto qui rileva, riportare il contenuto delle seguenti disposizioni.
L’articolo 43, del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recita:
“L’Avvocatura dello Stato puo’ assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorita’ giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto.
Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.
Qualora sia intervenuta l’autorizzazione, di cui al comma 1, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti”.
Il comma 5 del medesimo articolo 1, al quarto periodo, dispone che “(i)I comitato di gestione” di AdER “su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento dell’ente, bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell’ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto”.
Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 4, recita: “L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicita’, efficacia, imparzialita’, parita’ di trattamento, trasparenza, proporzionalita’, pubblicita’, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”.
Il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 11, comma 2, come modificato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, articolo 9, comma 1, lettera d), prevede: “L’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche’ dell’agente della riscossione, nei cui confronti e’ proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresi’ in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato”.
Il Decreto Legge n. 193 del 2016, articolo 1, comma 8, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016, laddove richiama il succitato Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 43, e’ stato quindi oggetto di interpretazione autentica ad opera del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, articolo 4 novies, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, il quale recita: “Il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, articolo 1, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell’articolo 43, comma 4, del testo unico di cui al Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l’Agenzia delle entrate – Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilita’ della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”.
Tra le fonti di natura convenzionale va in primo luogo menzionato il protocollo d’intesa del 22 giugno 2017 tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle entrate – Riscossione, che, in particolare, per quanto qui d’interesse, al paragrafo 3.4., disciplina il contenzioso afferente l’attivita’ di riscossione, stabilendo che (par. 3.4.1.):
“L’Avvocatura assume il patrocinio dell’Ente nei seguenti casi:
– azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello);
– azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione;
– altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall’Avvocatura dello Stato;
– liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria”.
Va altresi’ ricordato il par. 3.2. del succitato protocollo d’intesa, che, riguardo a controversie rilevanti, stabilisce che “(l’Avvocatura, sentito l’Ente, assicura il patrocinio, anche innanzi alle Magistrature Superiori, nelle controversie in cui vengono in rilievo questioni di massima o particolarmente rilevanti in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione”.
Infine, in tema di controllo e patrocinio legale, vanno ricordati l’articolo 4 del Regolamento di amministrazione dell’ente, deliberato dal Comitato di Gestione il 26 marzo 2018 ed approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 19 maggio 2018, ai sensi del Decreto Legislativo n. 300 del 1999, articolo 60, e la successiva deliberazione del Comitato di Gestione dell’ente del 17 dicembre 2018, di conferma, a quella data, della validita’ degli incarichi conferiti a professionisti del libero foro, dalla data di costituzione dell’ente (1 luglio 2017), a quella di assunzione della delibera, sulla base dei criteri di cui al regolamento bando di AdER approvato con delibera n. 1158 del 9 novembre 2016.
b) L’eccezione alla regola dell’ultrattivita’ del mandato
alle liti.
4. Nel quadro normativo di riferimento sopra delineato va assicurata, in primo luogo, continuita’, al principio di diritto espresso da queste Sezioni Unite nella succitata ord. int. n. 2087/20, nella parte in cui viene affermato che “(i)n tema di giudizio di legittimita’, l’ultrattivita’ del mandato in origine conferito al difensore dell’agente della riscossione, nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualita’ della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell’agente della riscossione originariamente parte in causa, poiche’ la cessazione di questo e l’automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il Decreto Legge n. 193 del 2016”, di seguito ribadito dalla citata Cass., SU, n. 4845/21.
5. Gia’, infatti, queste Sezioni Unite (cfr. Cass., S.U., 4 luglio 2014, n. 15295) nel precisare le condizioni ed i limiti in presenza dei quali possa trovare applicazione la regola dell’ultrattivita’ del mandato alle liti in caso di morte o perdita di capacita’ della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti (in senso conforme, si vedano, tra le molte, Cass. sez. 5, 23 novembre 2018, n. 30341; Cass. sez. lav. ord. 9 ottobre 2018, n. 24845), chiarirono che si pongono in termini di eccezione alla regola dell’ultrattivita’ del mandato alle liti l’evenienza della certezza dell’evento successorio e l’incontrovertibilita’ della sua conoscibilita’ alla controparte.
5.1. Non vi e’ dubbio che, nel caso di specie, detti elementi ricorrano entrambi, essendo state (salvo, come si e’ visto, (OMISSIS) S.p.A.), le societa’ del gruppo (OMISSIS) – gia’ fuse per incorporazione, con atto del 17 giugno 2016, con effetti giuridici dal primo luglio 2016 in (OMISSIS) S.p.A. – sciolte con decorrenza dal primo luglio 2017, per effetto di disposizione di legge, il succitato Decreto Legge n. 193 del 2016, articolo 1, comma 1, (pubblicato in G.U. 24 ottobre 2016, n. 249), convertito, con modificazioni, nella L. n. 225 del 2016, che ha altresi’ stabilito che le stesse fossero cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che fosse esperita alcuna procedura di liquidazione.
c) La natura della successione di Agenzia delle entrate Riscossione alle societa’ del gruppo (OMISSIS).
6. Anche alla luce delle ultime succitate pronunce rese in materia da queste Sezioni Unite riguardo all’inapplicabilita’, nella fattispecie in esame, della regola dell’ultrattivita’ del mandato, si ritiene che vada parzialmente rimeditato, nelle premesse, non gia’, per quanto di seguito esposto (si veda infra, par. 8 -9.3), sul piano degli effetti conseguenti, l’orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte in plurime pronunce rese dalle sezioni semplici (tra le molte, si vedano Cass. sez. 5, 23 aprile 2020, n. 8084; Cass. sez. 5, 18 dicembre 2019, n. 33738; Cass. sez. 1, ord. 17 maggio 2019, n. 13393; Cass. sez. 3, 15 maggio 2019, n. 12879; Cass. sez. 6-5, ord. 15 aprile 2019, n. 10547; Cass. sez. 5, ord. 24 gennaio 2019, n. 1992; Cass. sez. 5, ord. 9 novembre 2018, n. 28741; Cass. sez. 5, ord. 15 giugno 2018, n. 15689), ove si e’ affermato il principio in virtu’ del quale “In tema di riscossione dei tributi, per effetto della cancellazione d’ufficio delle societa’ del gruppo (OMISSIS) dal registro delle imprese, a decorrere dalla data del 1 luglio 2017, in virtu’ del Decreto Legge n. 193 del 2016, articolo 1, comma 1, conv. nella L. n. 225 del 2016, la successione a titolo universale, prevista dal comma 3 di tale disposizione, in favore dell’Agenzia delle Entrate-riscossione, non costituisce successione nel processo ai sensi dell’articolo 110 c.p.c., bensi’ successione nei rapporti giuridici controversi ex articolo 111 c.p.c., poiche’, in ragione del “venir meno” della parte, e’ stato individuato sul piano normativo il soggetto giuridico destinatario del trasferimento delle funzioni precedentemente attribuite alla stessa, sicche’ i giudizi pendenti proseguono, con il subentro del successore, senza necessita’ di interruzione”.
6.2. Tale orientamento, per quanto sotteso all’esigenza di garantire – escludendo che possa trovare in essi applicazione l’istituto dell’interruzione – una maggiore stabilita’ ai processi pendenti a quella data, incontra il limite della definizione normativa, che descrive, indubbiamente, un fenomeno tendenzialmente riferibile ad una successione in universum ius, nell’ambito della quale confluiscono, quindi, anche i rapporti processuali pendenti.
6.3. Ne’ pare che alla diversa soluzione cui sono pervenute le succitate pronunce possa offrire valido supporto il richiamo a pregresse vicende – come l’istituzione della stessa Agenzia delle entrate ed alla giurisprudenza in tale contesto formatasi, dove, a fronte dell’istituzione del nuovo soggetto dotato di personalita’ giuridica, non si verificava l’estinzione dell’ente, il Ministero delle Finanze, che era gia’ parte dei giudizi pendenti – inquadrata da queste Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. 14 febbraio 2006, n. 3116 e successiva giurisprudenza conforme), come fattispecie di successione a titolo particolare nel diritto controverso, al pari, ancora, ad esempio della stessa successione di (OMISSIS) S.p.A. (gia’ (OMISSIS) S.p.A.) e delle societa’ che ne hanno poi costituito articolazioni territoriali, alle anteriori, rispetto al sistema delineato dal Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, articolo 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, concessionarie del servizio di riscossione (cfr. Cass. sez. 5, 28 marzo 2014, n. 7138), avendo nel contempo la Regione Sicilia mantenuto una propria autonomia, ivi operando (OMISSIS) S.p.A., gia’ (OMISSIS) S.p.A..
6.4. In effetti queste Sezioni Unite, sebbene con riferimento a fattispecie differenti di successione tra enti, hanno affermato che “in tema di successione nel processo, qualora il trasferimento del rapporto controverso da un ente all’altro avvenga in corso di causa, qualunque ne sia la ragione, si verifica successione nel diritto stesso non gia’ a titolo universale ex articolo 110 c.p.c., bensi’ a titolo particolare secondo la disciplina dell’articolo 111 dello stesso codice sempre che l’ente trasferente non si estingua per soppressione o altra causa -, con la conseguenza che quest’ultimo ente conserva la qualita’ di parte nei giudizi pendenti e rimane titolare dell’interesse alla proposizione dei mezzi d’impugnazione” (Cass. S.U. 31 ottobre 2018, n. 27754; Cass., S.U., 26 agosto 2019, n. 21690), dove dunque, affinche’ possa correttamente farsi riferimento alla disciplina dell’articolo 111 c.p.c., condicio sine qua non, evidenziata nell’inciso di cui sopra, e’ che non si sia verificata l’estinzione dell’ente trasferente per soppressione o altra causa.
6.5. Nella fattispecie invece qui in esame, come d’altronde ritenuto dalla prevalente dottrina, che ha avuto modo di analizzare il Decreto Legge n. 193 del 2016, articolo 1, convertito con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016, l’estinzione ex lege di tutte le societa’ del gruppo (OMISSIS) esercenti l’attivita’ di riscossione, ha determinato un fenomeno equiparabile alla “morte” di (OMISSIS), cio’ che dovrebbe condurre a ritenere applicabile l’articolo 110 c.p.c. (Successione nel processo), per effetto del quale “(q)uando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo e’ proseguito dal successore universale o in suo confronto”, alla stregua della tradizionale equiparazione, sul piano degli effetti, dell’evento morte, riferibile alla persona fisica, all’estinzione della persona giuridica.
6.6. Tale affermazione, che, a sua volta, porterebbe ad affermare, secondo la richiamata dottrina, l’applicabilita’, ricorrendone i rispettivi presupposti, delle norme di cui agli articoli 299 e 300 c.p.c., in tema d’interruzione del processo – dovendo ulteriormente, quindi, approfondirsi, se, verificatosi l’evento nei riguardi della parte gia’ costituita a mezzo di procuratore, l’interruzione operi automaticamente alla data dell’evento (primo luglio 2017, o richieda invece la dichiarazione in udienza del procuratore costituito, ovvero la notifica, ex articolo 170 c.p.c., alle altre parti, richiede, tuttavia, per poter essere condivisa, un’ulteriore verifica su di un duplice piano: a) quello relativo all’applicabilita’ tout court dell’articolo 110 c.p.c.; b) quello concernente la sussistenza o meno dei presupposti relativi alla ratio giustificatrice delle disposizioni in tema d’interruzione del processo.
Segue: Il subentro di Agenzia delle entrate – Riscossione alle soppresse societa’ del gruppo (OMISSIS) come successione tra enti pubblici.
7. In ordine al primo profilo, e’ necessario premettere come la successione di Agenzia delle entrate – Riscossione alle societa’ del gruppo (OMISSIS), gia’ incorporate per fusione in (OMISSIS) S.p.A., debba qualificarsi come successione tra enti pubblici.
Invero, sebbene (OMISSIS) S.p.A. fosse strutturata come societa’ per azioni, avuto riguardo al fine istituzionale dell’ente, la riscossione coattiva su tutto il territorio nazionale, era gia’, in modo condivisibile, sottolineato in dottrina che (OMISSIS) fosse soggetta ad una disciplina in deroga a quella comune secondo le norme del diritto privato, proprio in forza dello stretto legame di strumentalita’ intercorrente con l’Amministrazione finanziaria.
Il dettato del succitato Decreto Legge n. 193 del 2016, articolo 1, attribuisce a detta affermazione, in relazione all’ente di nuova istituzione, espressa base normativa. Nello stabilire, infatti, al comma 1, lo scioglimento, dalla data del primo luglio 2017, delle societa’ del gruppo (OMISSIS), con cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese, senza il previo esperimento di alcuna procedura di liquidazione, ha quindi, al successivo comma 2, attribuito, con decorrenza dalla stessa data, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all’Agenzia delle entrate, demandandone lo svolgimento all’ente di nuova istituzione Agenzia delle entrate-Riscossione, qualificato ente pubblico economico, strumentale dell’Agenzia delle entrate.
7.1. Se, dunque, detta successione riguarda una successione tra enti pubblici, va ribadito quanto a suo tempo espresso, in motivazione, da queste Sezioni Unite, in un’ormai risalente pronuncia (Cass., SU, 24 luglio 1958, n. 2689), secondo cui “in tema di successione tra enti pubblici non vige un principio generale che regoli, ex se, il fenomeno successorio come successione a titolo universale; ma (…) nella carenza di norme in via generale regolatrici della particolare materia, non vige neppure il principio inverso, posto invece per le persone giuridiche private, secondo il quale, in caso di estinzione, il trasferimento dei beni di regola avviene, dopo liquidazione, a titolo particolare e limitatamente ai beni residui”, potendo altresi’ “su tali direttrici affermarsi che, quante volte si sia in presenza del permanere degli scopi dell’ente pubblico soppresso in capo ad altro ente e risultino anche attuati il passaggio, sia pure parziale delle strutture, funzionalmente intese, e quello del complesso delle posizioni giuridiche gia’ in testa all’ente soppresso, ivi si e’ pure in presenza di un fenomeno di successione in universum ius da uno ad altro ente”.
Nella fattispecie della successione di Agenzia delle entrate-Riscossione alle societa’ del gruppo (OMISSIS), incaricate della riscossione sul territorio nazionale, gia’ incorporate per fusione nella soppressa (OMISSIS) S.p.A., due sono le norme essenziali regolatrici per mezzo delle quali il nuovo ente istituito subentra a quello soppresso senza l’esperimento di alcuna procedura di liquidazione, quella di cui al summenzionato comma 3 del suddetto articolo 1, dove e’ previsto che l’ente pubblico economico denominato Agenzia delle entrate – Riscossione, istituito con decorrenza dalla stessa data del primo luglio 2017 “(a)I fine di garantire la continuita’ e la funzionalita’ delle attivita’ di riscossione”, “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa’ del Gruppo (OMISSIS) di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II e al titolo II, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”. L’altra, quella dell’ugualmente sopra trascritto comma 9, del Decreto Legge n. 193 del 2016, articolo 1, in esame, secondo cui, per quanto qui rileva, tenuto conto della specificita’ delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuita’, a decorrere dalla stessa data del primo luglio 2017, il personale delle societa’ del gruppo (OMISSIS), senza soluzione di continuita’, e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, e’ trasferito all’ente pubblico economico di nuova istituzione.
7.2. Cio’ induce a ritenere che la specifica disciplina del subentro ex lege del nuovo ente pubblico economico, espressamente qualificata dal Decreto Legge n. 193 del 2016, articolo 1, citato comma 3, “a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali”, alle cessate societa’ del gruppo (OMISSIS), con l’assunzione, da parte del nuovo ente, della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, descriva, pur nel quadro della riconduzione della fattispecie estintiva delle societa’ del gruppo (OMISSIS) ad una successione in universum ius, piuttosto il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuita’, del munus publicum riferito all’attivita’ della riscossione, essenziale per il soddisfacimento delle esigenze della collettivita’, nell’ambito di un assetto organizzativo ritenuto piu’ razionale, volto al perseguimento dei principi di efficienza e di efficacia, oltre che d’imparzialita’, nell’ottica di una leale collaborazione con il contribuente, cui deve essere ispirata, secondo l’articolo 97 Cost., l’azione della pubblica amministrazione. Successione nel munus che la giurisprudenza amministrativa descrive come fenomeno di natura pubblicistica, che si concretizza nel passaggio di attribuzioni tra amministrazioni pubbliche, con trasferimento sia della titolarita’ delle strutture burocratiche, sia dei rapporti attivi e passivi pendenti, contraddistinta da una stretta linea di continuita’ tra l’ente che si estingue e l’ente che subentra, senza, quindi, maturazione dei presupposti per aversi evento interruttivo ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, articolo 79, comma 2, (cod. proc. amm.), che rinvia alla disciplina dell’interruzione del processo, secondo le norme del codice di procedura civile (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. 5, 12 maggio 2015, n. 2354, in fattispecie riguardante il subentro della citta’ metropolitana alla Provincia di Bologna; Cons. Stato, sez. 6, ord. 11 settembre 2014, n. 4630; Cons. Stato sez. 6, 3 luglio 2014, 3369, relativamente alla successione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) all’Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti della Pubblica Amministrazione (INPDAP); TAR Lazio, sez. 3, 28 ottobre 2014, n. 10779, in fattispecie relativa al subentro dell’Autorita’ Nazionale Anti Corruzione (ANAC) all’Autorita’ per la Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).
7.3. Cio’ consente di affermare che la continuita’ sostanziale nell’esercizio, appunto, ininterrotto, della medesima attivita’ di riscossione, gia’ svolta dalle estinte societa’ del gruppo (OMISSIS), da parte del nuovo ente pubblico economico, Agenzia delle entrate Riscossione, strumentale di Agenzia delle entrate, si riverberi anche sul piano processuale, senza dunque che il fenomeno legato al trasferimento del munus publicum comporti la necessita’ d’interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli articoli 299 e 300 c.p.c..
Segue: L’insussistenza, nella fattispecie, della ratio fondante la disciplina dell’interruzione del processo.
8. Non ignora la Corte che, in relazione a pregresse vicende relative ad ipotesi di successione ex lege tra enti pubblici, nell’esame di diverse fattispecie, qualificate come successioni in universum essa sia giunta a conclusioni differenti, in tema di ritenuta applicabilita’ delle norme in materia d’interruzione del processo.
Senza alcuna pretesa di esaustivita’ ed a mero titolo esemplificativo, possono ricordarsi:
Cass., SU, 22 novembre 1996, n. 10328, in fattispecie relativa al subentro, Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, ex articolo 4, dell’INPDAP all’Istituto Nazionale per l’Assistenza dei Dipendenti degli Enti Locali (INADEL), cui ha fatto seguito la costante giurisprudenza della sezione lavoro;
Cass., sez. lav., 7 agosto 1998, n. 7765, riguardante il subentro dell’INPS al soppresso Servizio Contributi Agricoli Unificati (SCAU);
Cass., sez. lav., 25 marzo 1999, n. 2846, relativamente a fattispecie inerente al subentro dell’ente pubblico di nuova istituzione, di seguito poi a. sua volta soppresso, Istituto di previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA), alle soppresse Casse Marittime, ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 479 del 1994, articolo 2;
Cass. sez. 1, 13 marzo 2013, n. 6208, relativa alla soppressione, ai sensi della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9, con il trasferimento delle relative funzioni all’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia;
Cass., sez. 6-3, ord. 3 settembre 2020, n. 18279, che, in fattispecie riguardante la successione dell’INPS all’Ente Nazionale di Assistenza Magistrale (ENAM) attraverso il gia’ avvenuto subentro dell’INPDAP all’ENAM, ha affermato che “(I)a soppressione di un ente pubblico, anche per incorporazione in altro, equivale ad estinzione ed e’ causa di interruzione del processi”.
8.1. Occorre, preliminarmente, osservare come
tradizionalmente si ritiene che la problematica dell’interruzione del processo esuli da talune tipologie di giudizi.
8.2. Richiamata la costante giurisprudenza della Corte (cfr., Cass., sez. 3, 10 novembre 2008, n. 26897; Cass., sez. 3, 13 giugno 1994, n. 5721; Cass., sez. 3, 24 luglio 1969, n. 2807), in punto d’inoperativita’ della disciplina in tema d’interruzione del processo nelle procedure di esecuzione forzata, ancora va ribadito l’indirizzo costante che esclude che l’interruzione del processo riguardi il giudizio di cassazione, trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio (cfr., piu’ di recente, Cass., sez. 1, 12 febbraio 2021, n. 3630; in senso conforme si vedano anche Cass., sez. lav., 22 maggio 2014, n. 11382; Cass., sez. lav., 6 giugno 1994, n. 5458), trovando, in ogni caso, in pendenza del termine di proposizione dell’impugnazione, l’inoperativita’ del principio dell’ultrattivita’ del mandato, fondamento nella necessita’, per chi debba proporre l’impugnazione, di munirsi di procura speciale, ex articolo 365, c.p.c..
9. Cio’ premesso, in relazione ai giudizi per i quali puo’ assumere rilievo la problematica dell’applicabilita’ o meno delle norme del codice di rito, riguardanti l’interruzione nelle ipotesi tendenzialmente riconducibile alla successione in universum ius tra enti pubblici, va rilevato come il principio espresso dalla citata Cass., ord., n. 18279/20, nella massima sopra riportata, nella sua portata di carattere generale, non sia consonante con la necessita’, gia’ posta in risalto da queste Sezioni Unite (cfr. Cass., SU, n. 2689/1958, cit.), in assenza di un principio di carattere generale che regoli la successione tra enti pubblici, dell’indagine sulla specifica disciplina in forza della quale detta successione sia stata attuata.
Laddove poi ci si dovesse soffermare piu’ in dettaglio sulla diversita’ delle fattispecie relative alle pronunce sopra richiamate, potrebbe verificarsi come, anche in relazione alle ipotesi piu’ direttamente assimilabili alla presente fattispecie, per le quali si e’, in passato, affermata la necessita’, comunque, in relazione all’affermata natura di successione in universum ius, (si veda, in proposito, la citata Cass., SU, n. 10328/1996), nella ricorrenza dei relativi presupposti, dell’interruzione del giudizio, l’enunciato, condiviso, principio della non applicabilita’ della regola dell’ultrattivita’ del mandato, debba trovare, piuttosto, la propria ragione giustificativa non in relazione all’applicabilita’ delle norme in tema d’interruzione del processo, ma nel diverso principio dell’individuazione della giusta parte da evocare nel processo, alla stregua degli oneri di diligenza gravanti sulla controparte.
9.1. Ribadito quanto sopra osservato, circa la riconducibilita’ del subentro di AdER, senza soluzione di continuita’, alle estinte, senza previa liquidazione, societa’ del gruppo (OMISSIS), nell’esercizio dell’attivita’ di riscossione, al trasferimento del relativo munus publicum, puo’ ulteriormente rilevarsi come, nella fattispecie in esame, non sia ravvisabile quell’esigenza di tutela dell’effettivita’ del contraddittorio, che e’ alla base della disciplina in tema d’interruzione del processo, di cui all’articolo 299 c.p.c. e ss., cioe’ quella di consentire alla parte colpita dall’evento interruttivo di difendersi senza pregiudizio, utilizzando tutti i poteri e le facolta’ che la legge le riconosce, come chiarito dalla Corte costituzionale (si vedano Corte Cost., 27 gennaio 2010, n. 17; Corte Cost., 18 marzo 2005, n. 109).
9.2. Invero – qui pare davvero cogliersi la vicenda successoria in esame come una sorta di quid unicum anche sul diverso, ma parallelo, tema della rappresentanza processuale del nuovo ente, gia’ oggetto di esame da parte di queste Sezioni Unite con la citata Cass. n. 30008/19 – il nuovo ente pubblico economico e’ stato posto, sin dalla propria costituzione (si veda anche infra, par. 10.3), in condizione di svolgere, anche in relazione ai giudizi pendenti, le proprie difese, secondo quanto stabilito dalla norma primaria di cui al Decreto Legge n. 193 del 2016, articolo 1, comma 8, sopra citato, cui hanno fatto seguito, per quanto qui d’interesse, l’articolo 4 del regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di Gestione di AdER del 26 marzo 2018, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 19 maggio 2018, ai sensi del Decreto Legislativo n. 300 del 1999, articolo 60, che, in particolare, al comma 3, ha stabilito che l’ente possa, oltre che del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi del Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 43, continuare ad avvalersi, in via residuale, di avvocati del libero foro, ed il verbale di adunanza e deliberazione del Comitato di Gestione del 17 dicembre 2018, laddove, al punto 5.3, si assume la delibera di confermare la piena validita’ degli incarichi conferiti a professionisti del libero foro, dalla data di costituzione dell’ente, cioe’ dal primo luglio 2017, alla data di assunzione della delibera medesima.
9.3. In tale contesto, anche in relazione al principio di ragionevole durata del processo di cui all’articolo 111 Cost., comma 2, ove si ritenessero comunque applicabili le norme del codice di procedura civile in tema d’interruzione del processo, la conseguenza sarebbe quella di gravare oltre modo la parte avversa, il contribuente, degli oneri relativi alla riassunzione, senza che cio’ sia essenziale alle finalita’ di realizzare il contraddittorio e, quindi, il giusto processo.
9.4. L’inapplicabilita’, dunque, nella fattispecie in esame, del principio di ultrattivita’ del mandato al difensore di (OMISSIS) S.p.A. gia’ costituito nel giudizio di merito, in ragione dell’essere sopravvenuta l’istituzione del nuovo ente pubblico economico, operante, senza soluzione di continuita’, nell’esercizio della medesima attivita’ di riscossione, in pendenza del termine per proporre l’impugnazione avverso la sentenza di appello, si pone, pertanto, unicamente, in ragione dell’onere d’individuazione della giusta parte del processo (cfr. Cass., SU, 12 marzo 2013, n. 6070), alla stregua dell’onere di diligenza gravante sulla parte, stante la conoscibilita’ dell’evento, trattandosi di estinzione in virtu’ di norma di legge, oggetto di pubblicazione in G.U.
d) Natura dell’invalidita’ della notifica del ricorso per cassazione presso il difensore costituito nel giudizio di merito e sanatoria della stessa.
10. Affermata l’inapplicabilita’ alla fattispecie in esame del
principio di ultrattivita’ del mandato alle liti conferito in origine nel giudizio di merito al difensore della societa’ poi estinta, va ulteriormente prestata adesione a quanto gia’ rilevato da queste Sezioni Unite nella succitata ord. n. 2087/20, nella parte in cui hanno affermato che “pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore “ex lege”, cioe’ l’Agenzia delle entrate – Riscossione, nei confronti di detto originario difensore e’ invalida ma tale invalidita’ integra una mera nullita’, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell’agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell’atto introduttivo del giudizio, da ordinarsi, in caso di carenza di attivita’ difensiva della parte intimata, ai sensi dell’articolo 291 c.p.c.”, cio’, secondo quanto gia’ in quella sede osservato, nel solco dell’evoluzione in senso restrittivo della nozione d’inesistenza nella giurisprudenza di questa Corte a partire da Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 14916.
10.1. L’ultimo passaggio del principio di diritto affermato dalla citata Cass. S.U. ord. int. n. 2087/20, laddove si e’ ritenuto che, qualora la sanatoria del vizio di nullita’ della notifica non sia conseguita alla spontanea costituzione dell’agenzia stessa (come invece avvenuto, come si e’ visto, nel presente giudizio), debba procedersi alla rinnovazione, ex articolo 291 c.p.c., del ricorso presso la competente avvocatura dello Stato, da identificarsi nell’Avvocatura generale in Roma, e’ gia’ stato oggetto di rimeditazione da parte di queste Sezioni Unite nella pronuncia (Cass., S.U., 23 febbraio 2021, n. 4845), che, nel definire il medesimo giudizio, ne ha corretto il principio di diritto ivi enunciato nei seguenti termini: “in tema di giudizio di legittimita’, la notifica del ricorso eseguita al successore ex lege dell’agente della riscossione gia’ parte in causa, cioe’ alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate – Riscossione, e’ invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perche’ l’ultrattivita’ del mandato in origine conferito a quest’ultimo prima dell’istituzione del nuovo Ente, cosi’ nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualita’ della notifica del ricorso, poiche’ la cessazione dell’originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore sono disposti da una norma di legge, quale il Decreto Legge n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore ex lege, cioe’ l’Agenzia delle Entrate Riscossione, nei confronti di detto originario difensore e’ invalida, ma tale invalidita’ integra una nullita’, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell’Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non gia’ avvenuta, all’Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata”.
10.2. A detto principio, cosi’ come riformulato da queste Sezioni Unite, va assicurata ulteriore continuita’, ponendosi esso in coerente linea evolutiva con le argomentazioni gia’ svolte da queste Sezioni Unite nella precedente citata sentenza n. 30008/19, laddove, quanto alla rappresentanza processuale sul lato attivo del nuovo ente Agenzia delle entrate – Riscossione, si e’ osservato che “non vi e’ alcun rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento dell’avvocatura erariale e di avvocati del libero foro, ma semplicemente applicazione delle due facolta’ in ragione della classificazione delle possibili evenienze” (pagg. 15-16, in motivazione), che comportano, per quanto qui rileva che, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle entrate – Riscossione si avvalga dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, articolo 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalita’, ne’ della delibera prevista dal richiamato articolo 43, comma 4, del citato regio decreto, di avvocati del libero foro, nel rispetto degli Decreto Legislativo n. 50 del 2016, articoli 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del Decreto Legge n. 193 del 2016, articolo 1, comma 5, in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura dello Stato, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”.
10.2.1. Cio’ evidenzia come la rappresentanza in giudizio di AdER da parte dell’Avvocatura dello Stato – anche nei casi in cui quest’ultima ne debba assumere il patrocinio sulla base dell’intervenuta convenzione, tra i quali, come si e’ visto, i giudizi dinanzi alle sezioni civili della Corte di cassazione, ivi compresa la sezione tributaria – non e’ declinabile in termini di esclusivita’, cio’ che vale anche per la rappresentanza dal lato passivo, stante il carattere peculiare di detto patrocinio rispetto alle ordinarie ipotesi di patrocinio c.d. autorizzato Regio Decreto n. 1611 del 1933, ex articolo 43, comma 4, sicche’ pare doversi escludere che possa trovare applicazione nella fattispecie l’articolo 11, del medesimo regio decreto, che e’ riferito ai casi di patrocinio obbligatorio delle Amministrazioni dello Stato da parte dell’Avvocatura erariale.
10.2.2. Ne deriva che la sanatoria della nullita’ della notifica del ricorso per cassazione indirizzata al difensore gia’ costituito nel giudizio di merito per la societa’ estinta, dante causa di AdER, possa ritenersi conseguente alla rinnovazione ex articolo 291 c.p.c. presso la sede legale di AdER, ovvero al suo indirizzo di posta elettronica certificata.
10.3. Tale soluzione, come da ultimo affermata dalla citata Cass., S.U., n. 4845/21, oltre che porsi in linea di ulteriore, coerente sviluppo delle considerazioni gia’ svolte nella citata Cass. S.U. n. 30008/19, nell’ambito del delineato quadro normativo e convenzionale di riferimento, e’ altresi’ consona ad assicurare, avuto riguardo all’ingente contenzioso in tema di riscossione, ineludibili esigenze di carattere organizzativo, che la stessa succitata convenzione di cui al protocollo d’intesa del 22 giugno 2017 tra Avvocatura dello Stato ed Agenzia delle entrate – Riscossione ha mostrato di tenere ben presenti nella parte in cui, proprio con riferimento alla gestione dei ricorsi per cassazione (par. 3.8), ha espressamente previsto specifici obblighi di cooperazione a carico dell’ente (si vedano, in particolare, per quanto qui rileva, i paragrafi 3.8.12. e 3.8.13), affinche’, laddove il ricorso sia notificato presso la sede centrale dell’ente, l’Avvocatura dello Stato sia posta in condizione di approntare tempestivamente le proprie difese, mediante la predisposizione del controricorso e dell’eventuale ricorso incidentale.
e) Rilievo della sanatoria conseguita alla spontanea “costituzione” di AdER riguardo alla notifica del controricorso.
11. Resta da esaminare l’incidenza dell’anzidetta sanatoria riguardo alla posizione processuale della controricorrente Agenzia delle entrate- Riscossione.
11.1. Va premesso che, nella fattispecie in esame, sebbene l’epi’grafe del controricorso non menzioni (OMISSIS), quest’ultima debba, al pari del coniuge (OMISSIS), con il quale e’ congiuntamente rappresentata in giudizio dai medesimi difensori, presso i quali il controricorso e’ stato notificato, intendersi anch’essa univocamente destinataria del controricorso, rilevandosi come a pag. 3 del controricorso (primo periodo), la stessa (OMISSIS) sia espressamente indicata insieme al coniuge quale parte ricorrente, dovendo pertanto configurarsi l’omissione in rubrica dell’indicazione della (OMISSIS) come mera irregolarita’; ove mai, peraltro, detta omissione dovesse intendersi come nullita’, essa risulterebbe in ogni caso sanata, ex articolo 156 c.p.c., comma 3, dal conseguimento dello scopo, avendo depositato la stessa ricorrente (OMISSIS), in uno al coniuge, senza alcunche’ rilevare in proposito, memoria dinanzi alla sesta sezione civile in replica all’avverso controricorso.
11.2. Cio’ premesso, quanto sopra osservato in ordine alla decorrenza ex tunc, per parte ricorrente, della sanatoria della nullita’ della notifica del ricorso, per effetto della spontanea “costituzione” di AdER nel giudizio di legittimita’, deve intendersi produrre analogo effetto riguardo a parte controricorrente che – a causa della nullita’ della notifica del ricorso per cassazione – non sia stata posta in condizione di osservare il termine di cui all’articolo 370 c.p.c., comma 1, per la notifica del controricorso (venti giorni dal deposito del ricorso, ovvero quaranta giorni dalla notifica del ricorso medesimo).
11.3. Affinche’ possa operare una decadenza, il decorso del termine perentorio stabilito, appunto, a pena di decadenza, postula che la parte sia stata posta in grado di esercitare il relativo diritto potestativo, secondo le condizioni previste dalla legge.
11.4. Ne consegue che, stante la nullita’ della notifica del ricorso per cassazione avvenuta in data 23 ottobre 2017 alla societa’ estinta presso i difensori costituiti nel giudizio di merito, nel notificare il proprio controricorso in data 16 -18 febbraio 2018, depositandolo nei successivi venti giorni, in tal modo sanando la nullita’ originaria riguardo all’instaurazione del contraddittorio nel giudizio di legittimita’, in alcun modo l’Avvocatura dello Stato, che ha assunto il patrocinio di AdER nel giudizio di legittimita’ secondo la menzionata disciplina convenzionale, puo’ ritenersi incorsa in decadenza ai fini della proposizione del controricorso, diversamente da quanto eccepito dai ricorrenti nella succitata memoria.
III. L’esame dei motivi di ricorso.
12. Puo’ passarsi, infine, da parte di queste Sezioni Unite, all’esame dei motivi di ricorso proposti dai ricorrenti avverso la sentenza impugnata.
13. Essi, in quanto tra loro strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
13.1. La Corte d’appello di Torino – disatteso il primo motivo d’appello dell’allora (OMISSIS) S.p.A. circa la dedotta non assoggettabilita’ dei beni compresi nel fondo patrimoniale ad iscrizione ipotecaria in ragione della natura cautelare della stessa, che, si assumeva, da parte dell’appellante, fosse tale da escludere a monte l’applicabilita’ dell’articolo 170 c.c., relativo ai limiti perche’ potesse farsi luogo all’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi – ha quindi ritenuto legittima tale iscrizione, contestata dai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS), perche’ costituita a fronte di debiti contratti dal (OMISSIS) nell’esercizio della sua attivita’ imprenditoriale, essendo egli titolare di ditta individuale esercente attivita’ di autotrasporti.
13.2. Rilevato che il debito tributario di cui alla succitata cartella aveva come causale l’omesso versamento di contributi previdenziali dei dipendenti dell’impresa individuale del (OMISSIS), la Corte d’appello, nel richiamare l’ampia nozione di “bisogni della famiglia”, da intendersi non in senso oggettivo, ma come comprensivi dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilita’ economiche della famiglia, ha ritenuto legittima l’iscrizione ipotecaria sul presupposto che i coniugi, ai quali incombeva il relativo onere probatorio, non avevano offerto alcuna prova del fatto che il debito di cui alla cartella esattoriale fosse stato contratto per scopi estranei alle necessita’ familiari e che il creditore procedente fosse a conoscenza di detta estraneita’.
13.3. La Corte d’appello risulta avere, quindi, fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte che – evidenziato che dette circostanze non possano ritenersi dimostrate, ne’ escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 23 novembre 2015, n. 23876) – ha quindi chiarito (cfr., piu’ di recente, Cass. sez. 3, 23 agosto 2018, n. 20998, con specifico riferimento ad ipoteca iscritta Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ex articolo 77; cfr. anche Cass. sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10166), che “(i)n tema di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77, e’ ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’articolo 170 c.c., sicche’ e’ legittima solo se l’obbligazione tributaria (…) sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneita’ a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilita’ al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessita’ familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa”.
13.4. Gli stessi ricorrenti hanno mostrato, nella memoria gia’ depositata dinanzi alla sesta sezione civile, di avere chiari i principi di diritto sopra esposti da questa Corte in materia, che possono dirsi ormai consolidati, senza che peraltro il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza resa dalla Corte d’appello di Torino si sia fatto carico di esporre nuovi argomenti che potessero indurre la Corte a modificare il suddetto indirizzo interpretativo.
14. Dato atto altresi’ che i ricorrenti non hanno in alcun modo censurato la sentenza impugnata, nei limiti consentiti dall’attuale formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito in punto d’inosservanza da parte dei debitori opponenti dell’onere probatorio su di loro incombente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1), (cfr. Cass., SU, 21 marzo 2017, n. 7155; Cass., sez. 2, ord. 28 dicembre 2020, n. 29629).
15. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, anche con riferimento alla redazione del controricorso da parte della difesa erariale, alla stregua delle considerazioni svolte nel precedente par. 11, non potendo ritenersi inammissibile il controricorso per intervenuta decadenza e non potendo quindi trovare applicazione, nella fattispecie in esame, il principio, invocato dai ricorrenti, secondo il quale non puo’ essere posto a carico del ricorrente soccombente il compenso professionale in relazione a controricorso inammissibile per tardivita’ della notificazione (cfr., gia’, con riferimento ad onorario, Cass., sez. 3, 2 novembre 2010, n. 22269; Cass., sez. 1, 16 maggio 1962, n. 1094).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento in solido, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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