La nozione di “privata dimora” rilevante

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 aprile 2021| n. 10369.

La nozione di “privata dimora” rilevante, agli effetti dell’art. 13 l. n. 689 del 1981, per delimitare il potere di ispezione degli organi addetti all’accertamento di illeciti amministrativi (potere che può, appunto, esercitarsi esclusivamente in luoghi diversi dalla privata dimora) coincide con quella rilevante agli effetti del reato di violazione di domicilio (art. 614 c. p.) e, dunque, comprende non soltanto la casa di abitazione, ma anche qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente all’esplicazione della vita privata o di attività lavorativa, vale a dire di atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio, allo svago. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva considerato illegittima la sanzione irrogata per attività rumorosa accertata all’interno di una casa di abitazione nella quale si svolgeva una festicciola con accompagnamento musicale).

Ordinanza|20 aprile 2021| n. 10369

Data udienza 13 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: SANZIONI – AMMINISTRATIVE – OPPOSIZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 18318/17) proposto da:
DIRETTORE DELL’AGENZIA PROVINCIALE PER L’AMBIENTE della PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, (P.I.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS), e Michele (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del terzo, in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale), dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in (OMISSIS);
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte di appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano n. 10/2017 (depositata il 28 gennaio 2017);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza-ingiunzione prot. n. 252370 del 28 aprile 2011 il Direttore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente di Bolzano intimava al sig. (OMISSIS) il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 270,00 (spese comprese) per violazione della L.P. n. 66 del 1978, articolo 11, lettera c), per aver, all’interno dei suoi locali privati siti nei piani interrati sotto la strada in v. (OMISSIS) nei quali era in corso una festicciola privata, prodotto un’attivita’ ricreativa rumorosa di carattere musicale tale da turbare il normale svolgimento delle funzioni residenziali, per come accertato con l’intervento sul posto di un ispettore di polizia municipale con l’ausilio di un assistente tecnico.
Il citato destinatario dell’ingiunzione la opponeva dinanzi al Tribunale di Bolzano, il quale, nella costituzione della suddetta Autorita’ che aveva emanato il provvedimento sanzionatorio, la rigettava con sentenza n. 364/2015, rilevando l’infondatezza di tutti i proposti motivi relativi, in particolare, all’asserita violazione della L. n. 689 del 1981, articolo 13 (per essersi gli agenti introdotti in locali costituenti “privata dimora”) e alla contestazione sulla destinazione prevalentemente residenziale degli immobili ubicati al citato civico (OMISSIS).
2. Decidendo sull’appello formulato dallo (OMISSIS), al quale resisteva il Direttore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente di Bolzano, la Corte di appello di Trento – Sezione distacca di Bolzano, lo accoglieva con sentenza n. 10/2017 (pubblicata il 28 gennaio 2017), rilevando la fondatezza della censura concernente l’addotta violazione della L. n. 689 del 1981, articolo 13 (da ritenersi applicabile in quanto norma sovraordinata e, peraltro, successiva all’entrata in vigore della L.P. n. 66 del 1978), dovendo i locali in cui si stava tenendo la festa privata considerarsi riconducibili alla nozione di “privata dimora” ed essendo, altresi’, da ritenersi illegittimo l’accertamento degli agenti verbalizzanti sulla base della percezione dei rumori – provenienti dai condotti dell’aria (cc.dd. bocche di lupo) – dalla strada, infrangendo anche la previsione normativa sulle necessarie modalita’ di rilevamento dell’inquinamento acustico con riferimento ai parametri minimi di tollerabilita’.
3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, il Direttore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente di Bolza no.
L’intimato (OMISSIS) ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato basato su un’unica censura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’erronea interpretazione del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 16 (c.d. TULPS), e succ. modif., e della L. 1 aprile 1981, n. 121, articolo 24, rappresentando che l’intervento eseguito dagli agenti accertatori accompagnati dalla Polizia di Stato nella notte tra il (OMISSIS) presso le adiacenze dei locali dello (OMISSIS) si sarebbe dovuto considerare pienamente legittimo e, quindi, tale era anche il procedimento iniziato con gli accertamenti eseguiti nell’ambito dell’attivita’ di polizia amministrativa e terminato con la conseguente comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato rispetto della normativa vigente contro l’inquinamento acustico prodotto da rumori in dispregio della L.P. n. 66 del 1978, articolo 11, comma 2 e, quindi, senza violare l’articolo 14 Cost..
2. Con il secondo mezzo il ricorrente ha dedotto – sempre con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione della L.P. n. 66 del 1978, approvato con D.P.G.P. 6 marzo 1989, n. 4, sul presupposto che le disposizioni previste dai richiamati articoli, concernenti rispettivamente l’inquinamento acustico esterno e quello interno, non imponevano che i valori limiti si applicassero alla rumorosita’ prodotta da esecuzioni musicali e da musica dal vivo.
3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato il controricorrente ha prospettato – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’erronea interpretazione e falsa applicazione del D.P.G.P. 6 marzo 1989, n. 4, articolo 8, comma 5 (regolamento di esecuzione alla L. n. 66 del 1978), nella parte in cui, con l’impugnata sentenza, la Corte territoriale aveva ritenuto necessario il preventivo rilascio dell’autorizzazione da parte del suddetto Presidente ancorche’ richiesta per le esibizioni musicali in materia di pubblici spettacoli e non per quelle da tenersi in locali privati.
4. Rileva il collegio che il primo motivo, cosi’ come complessivamente formulato e sviluppato sul piano argomentativo, e’ infondato per le ragioni che seguono.
Si e’ gia’ posto in evidenza che la Corte di appello – sulla base della incontestata ricostruzione fattuale prima riportata – ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo il gravame fondato sia sotto il profilo della ravvisata illegittimita’ dell’accertamento siccome eseguito in dimora privata in violazione della L. n. 689 del 1981, articolo 13, sia con riguardo all’aspetto della mancata prova sull’accertamento dell’intollerabilita’ dei rumori propagatisi da tale dimora siccome non verificata con riferimento al superamento delle soglie stabilite dall’articolo 3 della norma di attuazione (D.P.G.P. n. 4 del 1989), non essendo stata mai effettuata una rilevazione nel rispetto delle previste modalita’ e nell’osservanza dei prescritti criteri, attivita’ di misurazione da ritenersi implicata anche dalla previsione della stessa L.P. n. 66 del 1978, articolo 18.
Orbene, sulla scorta della acquisita vicenda fattuale come gia’ riferita, e’ rimasto univocamente comprovato che, in effetti, le operazioni di accertamento erano state eseguite accedendo ad una dimora privata, secondo l’accezione propriamente recepita nella L. n. 689 del 1981, articolo 13, nell’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte con la specifica pronuncia richiamata nell’impugnata sentenza.
Infatti, con la condivisibile sentenza n. 6361/2005, e’ stato precisato che la nozione di “privata dimora” rilevante, agli effetti della L. n. 689 del 1981, citato articolo 13, per delimitare il potere di ispezione degli organi addetti all’accertamento di illeciti amministrativi (potere che puo’, appunto, esercitarsi esclusivamente in luoghi diversi dalla privata dimora) coincide – nella sostanza – con quella rilevante agli effetti del reato di violazione di domicilio (articolo 614 c.p.), e dunque comprende non soltanto la casa di abitazione, ma anche qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente all’esplicazione della vita privata o di attivita’ lavorativa, e, quindi, qualunque luogo, anche se appunto – diverso dalla casa di abitazione, in cui la persona si soffermi per compiere, pur se in modo contingente e provvisorio, atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio e – si noti – anche allo svago.
Pertanto, nel caso di specie, l’accertamento era avvenuto in violazione del citato articolo 13, non potendo certamente ritenersi sufficiente allo scopo la mera percezione dei rumori dalla strada, poiche’ – ove gli agenti avessero ritenuto bastevole una tale modalita’ accertativa avrebbero dovuto esimersi dall’accedere ai locali costituenti dimora privata (attraverso, la quale, invece, era stato possibile appurare effettivamente le modalita’ di produzione della musica, il suo livello di possibile rumorosita’ molesta e la sua capacita’ diffusiva), con la conseguenza che l’accesso era venuto a costituire parte integrante della complessiva attivita’ di accertamento, come tale sottoposta alla necessaria osservanza della predetta norma.
Correttamente, quindi, la Corte di appello ha ritenuto che la percezione soggettiva dei rumori (musicali) provenienti dai condotti dell’aria dei locali privati interrati da parte dei due agenti non poteva considerarsi sufficiente per poter valere come prova nella fattispecie, ai sensi della L.P. n. 66 del 1978, articolo 11, comma 2, lettera c), (poi abrogato dalla L.P. n. 20 del 2012, articolo 21, ma “ratione temporis” applicabile ai fatti di causa verificatisi nel 2010), oltretutto antecedente alla Legge Statale n. 689 del 1981, contenente la disciplina generale sull’attivita’ di accertamento.
Vale solo la pena di notare, in generale, che la condotta del controricorrente, cosi’ come avvenuta con l’accesso nella sua privata dimora, se non poteva considerarsi idonea ai fini della concretazione della violazione amministrativa contestatagli, avrebbe potuto in ipotesi rilevare, nei rapporti tra privati, con riferimento alla possibile applicabilita’ dell’articolo 844 c.c., ed anche sul piano della tutela pubblicistica garantita dal sistema punitivo penale, mediante l’eventuale accertamento della contravvenzione penale prevista dall’articolo 659 c.p. (“disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”). Ai fini della configurazione di quest’ultima (cfr., ad es. Cass. pen. 45616/2013 e n. 18521/2018), non si ritengono necessarie ne’ la vastita’ dell’area interessata dalle emissioni sonore, ne’ il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto (come un condominio). Si e’ anche sottolineato che e’ idoneo ad integrare il reato previsto dall’articolo 659 c.p., l’esercizio di un evento musicale i cui rumori, in ora serale inoltrata o notturna, provocano disturbo al riposo delle sole persone abitanti nell’edificio in cui e’ ubicato il locale, se il fastidio non e’ limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa, in quanto la propagazione delle emissioni sonore estesa all’intero fabbricato e’ sintomatica di una diffusa attitudine offensiva e della idoneita’ a turbare la pubblica quiete.
5. Il rigetto del primo motivo – con il quale viene confermata la statuizione della Corte di secondo grado di accoglimento dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione per la ritenuta illegittimita’ in radice dell’attivita’ di accertamento, siccome effettuata presso una “privata dimora” – determina l’assorbimento (in senso improprio, che ricorre – come e’ noto – quando la decisione cd. assorbente esclude la necessita’ o la possibilita’ di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande) del secondo, dal momento che esso verte sulla contestazione delle modalita’ – conseguenti, pero’, al ritenuto illegittimo accesso – di verifica e di misurazione dei rumori asseritamente intollerabili.
A tal riguardo, peraltro, come giustamente rilevato dalla Corte di appello, l’accertamento dei rumori non avrebbe potuto prescindere da un’attivita’ di misurazione del supposto inquinamento acustico, secondo quanto previsto dal D.P.G.P. n. 4 del 1989, articolo 3 (con riguardo alle modalita’ di individuazione della soglia di rumore rinviando alle prescrizioni tecniche di cui all’allegato C), comunque non risultata espletata nel caso concreto.
6. Rimane assorbito, per effetto della reiezione del ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato formulato dal controricorrente.
6. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso principale deve essere rigettato, con assorbimento di quello incidentale condizionato.
La soccombente ricorrente principale va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Infine, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 610,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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