La condotta del danneggiato è suscettibile di essere valutata in relazione al suo grado di incidenza sull’evento

Corte di Cassazione, civile,Ordinanza|26 febbraio 2021| n. 5457.

La condotta del danneggiato è suscettibile di essere valutata in relazione al suo grado di incidenza sull’evento, in virtù del disposto ex art. 1227, 1 comma c.c. e alla luce del dovere di solidarietà ex art. 2 Cost.; inoltre, la condotta del danneggiato ha una efficienza causale tanto più rilevante quanto più la situazione di danno sia evitabile con l’adozione delle cautele ordinarie

Ordinanza|26 febbraio 2021| n. 5457

Data udienza 19 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Assicurazione – Sinistro stradale – Avvallamento del manto stradale – Risarcimento del danno – Non è dovuto in caso di avvallamento visibile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 36290-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE di FALCONARA MARITTIMA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 533/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 17/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:
1. (OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona il Comune di Falconara Marittima al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro occorso nel 2009. Espose, in particolare, che mentre si trovava al mercato, a causa di una buca presente nel manto stradale, cadde riportando lesioni alla spalla destra e fu, di conseguenza, sottoposto ad intervento chirurgico. Circa la natura di insidia occulta dello stato dei luoghi, dedusse oltre all’ampiezza della “buca” o “dislivello”, che lo stesso non era visibile a causa delle bancarelle, degli ombrelloni e dell’affollamento del mercato.
A seguito della istruttoria il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1805/2016, affermo’ che il comportamento imprudente del (OMISSIS) aveva interrotto il nesso causale fra l’irregolarita’ della sede stradale e la caduta e pertanto respinse la domanda attorea.
2. Il (OMISSIS) ha appellato la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Ancona deducendone l’erroneita’ sia sotto il profilo del merito che della pronunziata condanna alle spese.
La Corte d’Appello, con sentenza 533/2019, pubblicata il 17 aprile 2019 ha respinto l’impugnazione e confermato la sentenza di primo grado. Nel merito, ha ritenuto che l’avvallamento fosse facilmente percepibile e che la giornata di mercato e l’affollamento dei luoghi avrebbe dovuto suggerire al (OMISSIS) un comportamento piu’ diligente: ha ritenuto pertanto che la caduta fosse riconducibile ad un caso fortuito.
3. Avverso tale pronunzia, (OMISSIS) ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

CONSIDERATO

che:
4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione ed errata applicazione degli articoli 2043 e 2051 c.c.. A tal fine deduce che costituiva onere del Comune custodire diligentemente la sede stradale, a maggior ragione per la presenza del mercato e che non erano ravvisabili elementi di responsabilita’ o non avvedutezza nella sua condotta.
Il motivo e’ inammissibile ex articolo 360 bis c.p.c.. Il Giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio piu’ volte affermato da questa Corte secondo cui la condotta del danneggiato rispetto alla cosa, e’ suscettibile di essere valutata in relazione al suo grado di incidenza sull’evento, anche ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1, e del dovere di solidarieta’ stabilito dall’articolo 2 Cost., e che la sua efficienza causale e’ tanto piu’ rilevante, quanto piu’ la situazione di danno e’ evitabile con l’adozione delle cautele ordinarie rispetto alla circostanza, sicche’ il comportamento interrompe il nesso causale con rilevanza esclusiva rispetto alla produzione dell’evento (Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 9315/2019). Nel caso di specie, con apprezzamento insindacabile in questa sede, ha ritenuto che lo stato dei luoghi e cioe’ il giorno di mercato, l’affollamento, la presenza delle bancarelle e degli ombrelloni, avrebbe richiesto maggiore cautela da parte del (OMISSIS) sicche’ la caduta era riconducibile a tale omissione.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c.. Afferma che il Giudice di merito non si sarebbe pronunziato sul capo di impugnazione relativo alle spese di lite e che se lo avesse fatto avrebbe comunque dovuto tener conto che in primo grado era stata espletata una CTU rivelatasi poi inutile, stante il rigetto della sua domanda.
Il motivo e’ infondato dal momento che la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza e che compete al giudicante valutare, nell’esercizio della sua discrezionalita’, la sussistenza delle ragioni gravi ed eccezionali idonee a derogare a tale principio.
5. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.
6. Infine, poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (e mancando la possibilita’ di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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