Soccombenza parziale dell’attore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 novembre 2020| n. 26043.

Nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell’attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi. (Nella specie, la S.C. ha escluso che nel giudizio di secondo grado si fosse configurata una soccombenza reciproca, per avere il giudice accolto la domanda subordinata dell’appellante, volta alla riduzione del “quantum” liquidato dal primo giudice a titolo di spese processuali, in luogo di quella principale mirante alla compensazione delle stesse, trattandosi di domande non autonome, in quanto entrambe fondate sulla medesima regola giuridica – l’art. 92 c.p.c. – e sul medesimo presupposto di fatto, rappresentato dal divario tra l’importo preteso dall’attore a titolo di risarcimento e quello accordatogli dalla sentenza del tribunale).

Ordinanza|17 novembre 2020| n. 26043

Data udienza 24 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile generale – Proprietà – Box auto – Allagamento – Risarcimento – Condominio – Lavori condominiali – Intervento manutentivo – Chiamata in garanzia – Spese di lite – Liquidazione – Criteri

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19717-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SAS, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 2074/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2010 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Milano il condominio del fabbricato sito in quest’ultima citta’, alla (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’allagamento di un box auto di sua proprieta’, il quale aveva danneggiato i beni ivi custoditi, tra i quali un’automobile.
2. Il condominio si costitui’ e, oltre a negare la propria responsabilita’, chiamo’ in causa la societa’ (OMISSIS) s.a.s., la quale su incarico dell’amministrazione condominiale aveva eseguito alcuni lavori in locali condominiali, dalla cui imperita esecuzione era in tesi derivato il danno lamentato dall’attore.
Il condominio chiamo’ altresi’ in causa la societa’ (OMISSIS) s.p.a. e la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (la cui veste non e’ indicata negli atti di causa).
3. Con sentenza 24 marzo 2016, n. 3848, il Tribunale di Milano accolse la domanda nei confronti del condominio e della (OMISSIS), ritenuti responsabili ciascuno nella misura del 50%: il primo ai sensi dell’articolo 2051 c.c.; la seconda per aver malamente eseguito un intervento manutentivo che contribui’ all’avverarsi del danno.
La sentenza venne appellata in via principale del condominio ed in via incidentale (adesiva) dalla (OMISSIS), ambedue dolendosi unicamente della regolazione delle spese.
4. Con sentenza 27 aprile 2018 n. 2074 la Corte d’appello di Milano accolse il gravame; liquido’ ex novo le spese del giudizio di primo grado, riducendole; condanno’ (OMISSIS) alla rifusione in favore del condominio e della (OMISSIS) delle spese del giudizio di appello.
5. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con ricorso fondato su due motivi.
Ha resistito con controricorso il solo condominio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, articolo 4.
Sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente liquidato le spese di lite applicando i valori medi previsti dalla tabella ministeriale, senza tenere conto della complessita’ del caso e senza pronunciarsi sull’istanza in tal senso formulata dall’odierno ricorrente.
1.1. Il motivo e’ inammissibile.
Lo stabilire se una controversia, ai fini della liquidazione delle spese di lite, abbia complessita’ bassa, media o alta e’ una valutazione discrezionale riservata al giudice di merito.
Ne’ sussiste nel caso di specie il vizio di omessa pronuncia, dal momento che la Corte d’appello, applicando i valori medi, ha per cio’ solo implicitamente rigettato le istanze dell’odierno ricorrente, intese ad una piu’ cospicua liquidazione delle spese.
2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 92 c.p.c..
Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene in realta’ due censure.
2.1. Con una prima censura il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel condannarlo alla rifusione in favore degli appellanti delle spese di lite, dal momento che in appello vi era stata soccombenza reciproca, in quanto il condominio aveva chiesto in via principale la compensazione delle spese del giudizio di primo grado (motivo di gravame rigettato dalla Corte d’appello); e solo in via subordinata la riduzione del quantum liquidato a titolo di spese giudiziali dal giudice di primo grado. Sicche’, conclude il ricorrente, avendo il condominio formulato due domande, ed essendone stata accolta una sola, si doveva ritenere sussistente nel caso di specie l’ipotesi di soccombenza reciproca.
2.2. Con una seconda censura (p. 11 del ricorso) il ricorrente lamenta la “ingiustizia” della decisione d’appello, nella parte in cui lo ha condannato alla rifusione delle spese in favore delle controparti, nonostante egli all’esito della lite fosse risultato sostanzialmente vincitore, essendo stata accertata la esistenza del danno e la responsabilita’ del condominio.
2.3. La prima delle suesposte censure e’ infondata.
Questa Corte si e’ occupata piu’ volte del rapporto tra il concetto di soccombenza e la proposizione di domande subordinate, fissando i seguenti principi:
a) nel caso sia accolta la domanda principale, con assorbimento di quella subordinata, non vi e’ alcuna soccombenza;
b) nel caso in cui sia rigettata la domanda principale e sia accolta quella subordinata, vi puo’ essere soccombenza parziale di chi quelle domande ed ebbe a formulare in un solo caso: quando la domanda principale e quella subordinata erano tra loro distinte ed autonome fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto totalmente diverse (cosi’ gia’ Sez. 1, Sentenza n. 2262 del 20/08/1966, Rv. 324408 – 01, che fu la sentenza capostipite; in seguito, nello stesso senso, Sez. L, Sentenza n. 3309 del 03/06/1985, Rv. 440976 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 27/07/2005, Rv. 583343 – 01).
Pertanto, quando la domanda principale e quella subordinata siano fondate sulle medesime circostanze di fatto o su analoghe ragioni di diritto, e comunque non siano tra loro indipendenti ed autonome, il rigetto della domanda principale e l’accoglimento di quella subordinata non costituiscono tecnicamente una ipotesi di soccombenza parziale: il che e’ quanto accade, ad esempio allorche’ l’attore, chiesta la condanna al pagamento di una certa somma di denaro, chieda altresi’ in via subordinata il pagamento della diversa somma “che sara’ ritenuta di giustizia”, ed il giudice gli accordi una somma inferiore a quella richiesta in via principale. In tal caso, in assenza di autonomia tra la domanda principale e quella subordinata, questa Corte ha gia’ stabilito non sussiste alcuna ipotesi di soccombenza parziale, con conseguenti effetti pregiudizievoli sulla statuizione delle spese di lite (Sez. 1, Sentenza n. 699 del 17/03/1970, Rv. 345926 – 01).
2.4. Nel caso di specie emerge dalla sentenza impugnata che il condominio, col proprio appello, investi’ la sentenza di primo grado nella parte in cui l’aveva condannato alla rifusione delle spese in favore dell’attore, e chiese:
a) in via principale, la compensazione delle spese di primo grado;
b) in subordine, la riduzione del loro importo.
A tali richieste aderi’ la societa’ (OMISSIS) col proprio appello incidentale. La Corte d’appello accolse la richiesta (b), cosi’ implicitamente rigettando la richiesta (a).
Tra le due domande formulate in grado di appello dal condominio non esisteva pero’ alcuna autonomia, in quanto ambedue si fondavano sulla medesima regola (l’articolo 92 c.p.c.) ed ambedue si fondavano sul medesimo presupposto di fatto (il divario tra l’importo preteso dall’attore a titolo di risarcimento, e quello a lui accordato dalla sentenza del Tribunale).
Pertanto, non trattandosi di domande autonome, il rigetto di quella principale non ha comportato alcuna situazione di soccombenza parziale, e non giustificava di per se’ la compensazione delle spese del grado di appello (salvo, ovviamente, quanto si dira’ piu’ oltre, allorche’ ci si occupera’ della decisione nel merito del presente giudizio).
2.5. La seconda delle censure esposte sopra, al 5 2.2, e’ fondata.
La Corte d’appello era chiamata a regolare le spese di un giudizio all’esito del quale la domanda attorea risulto’ fondata, sia pure in misura inferiore a quella pretesa dall’attore.
E’ principio pacifico e risalente, nella giurisprudenza di questa Corte, che ai fini della regolazione delle spese la soccombenza deve essere valutata in base all’esito complessivo del giudizio.
“Esito complessivo” del giudizio vuol dire che occorre avere riguardo non all’esito dei singoli gradi in cui il processo si sia articolato, ma al risultato finale conseguito dall’attore.
Corollario di questo principio e’ che in caso di accoglimento solo parziale della domanda il giudice puo’ disporre la totale o parziale compensazione delle spese, ma non mai condannare l’attore, pur sempre parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto (Sez. 3 -, Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018, Rv. 651332 – 01).
La regola per cui la soccombenza deve essere valutata in base all’esito complessivo della lite vale, ovviamente, anche per il giudizio di appello. Pertanto nel caso in cui la domanda attorea, integralmente accolta in primo grado, venga in grado di appello non gia’ rigettata, ma solo ridotta, la parte vittoriosa in base “all’esito complessivo” del giudizio resta pur sempre l’attore, con la conseguenza che il giudice di appello potra’ compensare, in tutto o in parte, le spese del grado di appello (e, se vi sia stata impugnazione sul punto, anche quelle del giudizio di primo grado), ma non anche porle anche in parte a carico della parte risultata comunque vittoriosa (ex multis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19122 del 28/09/2015, Rv. 636950 – 01).
3. Nonostante la ritenuta erroneita’ in punto di diritto della sentenza impugnata, non e’ necessario disporne la cassazione con rinvio, in quanto – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – la causa puo’ essere decisa nel merito.
Le spese di lite nei gradi di merito del presente giudizio vanno dunque regolati secondo diritto come segue:
-) resta ferma la liquidazione delle spese del primo grado di giudizio cosi’ come compiuta dalla Corte d’appello, dal momento che, per le ragioni sopra esposte, la relativa statuizione non e’ stata validamente impugnata in questa sede;
-) le spese del secondo grado di giudizio vanno compensate interamente ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., tra (OMISSIS), il Condominio e la (OMISSIS), in considerazione del fatto che l’odierno ricorrente e’ risultato vittorioso all’esito complessivo del giudizio, sia pure in misura inferiore rispetto a quella domandata.
4. Le spese del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

(-) rigetta il primo motivo di ricorso;
(-) accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensa le spese giudiziali del grado di appello;
(-) condanna il Condominio di (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), in solido, alla rifusione in favore di (OMISSIS) delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2.

 

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