Opposizione a sanzioni amministrative irrogate per violazioni alle norme del codice della strada

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 novembre 2020| n. 25690.

Il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative irrogate per violazioni alle norme del codice della strada, di cui all’articolo 204 bis del d.lgs. n. 285 del 1982, è regolato, ove non diversamente disposto, dal rito del lavoro, a mente dell’art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011 e, pertanto, in base all’art. 421 c.p.c., non sussiste alcuna preclusione istruttoria a procedere d’ufficio all’ascolto dei verbalizzanti ogni qual volta ciò si renda necessario ai fini di un approfondimento funzionale alla decisione sull’opposizione.

Ordinanza|13 novembre 2020| n. 25690

Data udienza 22 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Codice della strada – Autovelox e segnaletica di preavviso – Distanza congrua a rallentare – Sufficienza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1823 – 2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 867/2018 del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 17/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Giudice di Pace di Matera depositato il 28.6.2010 (OMISSIS) proponeva opposizione avverso la sanzione amministrativa elevata nei suoi confronti per eccesso di velocita’, con contestuale sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Il ricorrente sosteneva di essersi trovato in stato di necessita’, in quanto si stava recando con urgenza presso il proprio medico curante, perche’ colpito da una colica renale.
Si costituiva in prime cure il Prefetto della Provincia di Matera per resistere all’opposizione.
Con sentenza n. 198 del 2012 il Giudice di Pace annullava la sanzione riconoscendo la sussistenza dello stato di necessita’.
Interponeva appello avverso detta decisione il Ministero dell’interno e il Tribunale di Matera, con la sentenza impugnata, n. 867 del 2018, riformava la decisione di prima istanza, rigettando l’opposizione e condannando l’appellato alle spese del grado.
Ricorre per la cassazione della predetta decisione (OMISSIS) affidandosi a due motivi.
Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attivita’ difensiva nel presente giudizio di legittimita’.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’ articolo 14 preleggi, degli articoli 112, 115, 175, 184, 244, 281 – ter e 421 c.p.c., degli articoli 3, 24 e 111 Cost., della Convenzione E.D.U., articolo 6, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, articolo 47, comma 2, del Trattato di Lisbona, articolo 6, commi 1 e 2, perche’ il Tribunale avrebbe erroneamente disposto l’audizione dei verbalizzanti, in tal modo ammettendo una prova testimoniale dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie ed in assenza di qualsiasi richiesta delle parti. Ad avviso del ricorrente, in tal modo il giudice di secondo grado avrebbe esercitato un potere istruttorio d’ufficio non previsto dalla legge.
La censura e’ inammissibile.
L’articolo 204 – bis codice della strada, prevede che il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative elevate per violazione alle norme sulla circolazione e’ regolata dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 7. Quest’ultimo, a sua volta, prevede all’art.7, comma 1, che “Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 204 – bis, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”. Infine, l’articolo 421 c.p.c., che disciplina i poteri istruttori del giudice nell’ambito del rito del lavoro, prevede espressamente, al comma 2, il potere di “… disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal c.c., ad eccezione del giuramento decisorio”. Non sussiste, dunque, alcuna preclusione alla facolta’ del giudice, nell’ambito del procedimento di opposizione a sanzioni amministrative irrogate per violazione alle norme del codice della strada, di procedere anche d’ufficio all’ascolto dei verbalizzanti, quando egli ritenga che tale approfondimento istruttorio sia funzionale alla decisione dell’opposizione.
Del resto questa Corte ha sempre affermato che nell’affine giudizio di opposizione ad ordinanza – ingiunzione, il giudice ha la facolta’, rimessa al suo prudente apprezzamento e sganciata dalla decadenza in cui siano eventualmente incorse le parti nella formulazione delle richieste istruttorie, di procedere all’audizione d’ufficio degli agenti accertatori, per verificare la fondatezza della pretesa sanzionatoria, del rapporto e degli atti relativi all’accertamento ed alla contestazione della violazione, o, per converso, dei motivi di opposizione. Ne consegue che non possono essere contestate le risultanze della prova testimoniale dei verbalizzanti ammessa d’ufficio solo perche’ l’autorita’ che ha emesso l’ordinanza non aveva formulato, o aveva formulato tardivamente, la relativa richiesta istruttoria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 34034 del 19/12/2019, Rv. 656329; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 8572 del 11/04/2014, Rv. 630255; Cass. Sez. L, Sentenza n. 25945 del 29/11/2005, Rv. 585304; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17696 del 14/08/2007, Rv. 600032).
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, articolo 4, convertito, con modificazioni, in L. 1 agosto 2002, n. 168, perche’ il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che il verbale impugnato non conteneva alcuna indicazione circa l’installazione della segnaletica di preavviso della postazione di rilevazione elettronica della velocita’ dei veicoli.
La censura e’ inammissibile.
Lo stesso ricorso da’ atto (cfr. pag. 12) che nel verbale di contravvenzione era stata indicata la presenza di “… cartello di preavviso posizionato a mt. 800”. Tale circostanza, riconosciuta anche dal ricorrente, evidenzia il rispetto della norma di cui al Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4, posto che l’art.4, comma 1, prevede soltanto che agli automobilisti venga data informazione circa la presenza della postazione di rilevamento della velocita’, senza alcuna indicazione circa la modalita’ di detta informazione ne’ tantomeno la previsione di uno spazio minimo che debba intercorrere tra lo strumento di avviso e la postazione stessa.
Questa Corte ha affermato che la previsione dell’obbligo della preventiva informazione agli automobilisti circa la presenza di una postazione di autovelox (gia’ prevista, prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 121 del 2002, dal Decreto Ministeriale Trasporti 15 agosto 2007, articolo 2) “… non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocita’, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi” (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25769 del 15/11/2013, Rv. 628356; conf. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20327 del 31/07/2018, Rv. 650077).
Il principio di necessaria valutazione in concreto dell’idoneita’ del preavviso e’ confermato, indirettamente, dall’ulteriore affermazione per cui, anche qualora “… nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocita’, accertata mediante cd. autovelox, non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che, di detta segnaletica, sia stata accertata o ammessa l’esistenza” (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 680 del 13/01/2011, Rv. 616367; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1661 del 22/01/2019, Rv. 652248).
Per converso, quando il verbale di costatazione – che costituisce atto pubblico – contenga l’indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva, la relativa attestazione si riferisce ad un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione puo’ avvenire solo mediante querela di falso (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11792 del 18/06/2020, Rv. 658448).
Nel caso specifico, come gia’ detto, la presenza del cartello di preavviso ed il suo posizionamento ad una distanza congrua dalla postazione, sufficiente a consentire all’automobilista di diminuire la velocita’ senza pericolo per se’ e per gli altri utenti della strada, emerge dal verbale di contravvenzione ed e’ comunque confermata dallo stesso ricorrente.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attivita’ difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimita’.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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