Quando la parte appellante vittoriosa abbia domandato la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della pronuncia di primo grado

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 18 settembre 2020, n. 19585.

Nelle ipotesi in cui, a seguito della riforma della sentenza di primo grado con la quale una parte è stata condannata a corrispondere all’altra una somma di danaro o altre utilità, la parte appellante vittoriosa abbia domandato la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della pronuncia di primo grado e il giudice d’appello abbia omesso dì pronunciarsi su tale specifica istanza, potrà essere proposto ricorso per cassazione per ottenere una pronuncia che ponga rimedio alla nullità della sentenza sulla specifica domanda, in relazione alla quale ricorre la violazione dell’articolo 112 del codice di procedura civile.

Ordinanza 18 settembre 2020, n. 19585

Data udienza 2 luglio 2020

Tag/parola chiave: Sinistro stradale – Risarcimento danno – Accoglimento dell’appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva – Omessa declaratoria di restituzione delle somme corrisposte in virtù della sentenza di primo grado – Violazione del principio di corrispondenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16234-2019 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 5837/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.

RILEVATO

che:
(OMISSIS) S.P.A ricorre per la cassazione della sentenza n. 5837/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata il 18 marzo 2018 e notificata il 21 marzo 2018, articolando un solo motivo.
Nessuna attivita’ difensiva e’ svolta dagli intimati.
(OMISSIS) conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, (OMISSIS) e la sua impresa assicuratrice per la responsabilita’ civile automobilistica, la (OMISSIS) S.p.a., per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni cagionati alla vettura di cui era proprietario da una manovra impropria di (OMISSIS) alla guida dell’auto di proprieta’ di (OMISSIS): danni quantificati in Euro 3.700,00 per la riparazione, oltre al fermo tecnico, agli interessi legali ed alla rivalutazione.
La (OMISSIS), costituitasi in giudizio, contestava in fatto e in diritto le pretese attoree, oltre ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 19475/2017, dopo avere disposto una CTU sull’auto, accoglieva la domanda risarcitoria, condannava in solido i convenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di lite.
La (OMISSIS), ora (OMISSIS), proponeva appello, chiedendo la riforma integrale della sentenza, in primo luogo, lamentando: a) la nullita’ della pronuncia, ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., comma 4, e articolo 156 c.p.c., comma 2, per assenza di motivazione; b) il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’attore. In via subordinata, censurava la quantificazione del danno, perche’ le spese per la riparazione erano risultate superiori al valore commerciale dell’auto danneggiata, perche’ il danno da fermo tecnico era stato liquidato in assenza di prova, perche’ erano stati cumulati rivalutazione ed interessi. Chiedeva, inoltre, che (OMISSIS) fosse condannato alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata e condannato al pagamento delie spese di lite.
Il Tribunale accoglieva parzialmente l’appello, condannava l’odierna ricorrente e (OMISSIS), in solido, al pagamento di Euro 1895,00, condannava (OMISSIS) al pagamento in favore di (OMISSIS) di meta’ delle spese del giudizio d’appello.
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che e’ stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:
1. Con l’unico motivo formulato, la ricorrente deduce la nullita’ parziale della sentenza di appello per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme pagate in virtu’ della sentenza di primo grado, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – articolo 112 c.p.c..
(OMISSIS), riportando il punto 6 della parte motiva dell’atto di appello e le conclusioni del medesimo (p. 8 del ricorso) nonche’ rinviando al doc. n. 3 dell’atto di appello per la prova, versata in atti, dei pagamenti effettuati in esecuzione della sentenza di prime cure, pari ad Euro 4.659,17, e deducendo che la controparte, costituitasi in giudizio, nulla aveva eccepito in merito, chiede la cassazione della sentenza impugnata per non aver disposto la restituzione delle somme pagate in esecuzione della decisione di prime cure, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado agli effetti di quanto previsto dall’articolo 474 c.p.c., come condanna implicita.
Il motivo e’ fondato.
Pacifico che nell’atto d’appello il ricorrente avesse domandato, oltre alla riforma della sentenza impugnata, anche la condanna della controparte alla restituzione della somma corrisposta in esecuzione della pronuncia di primo grado, ricorrendo con cio’ i presupposti per la pronuncia in sede di gravame (cfr. al riguardo Cass. 12387/2016; Cass. 18062/2018), si osserva che questa Corte ha affermato che “incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l’appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l’atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall’articolo 474 c.p.c., nonche’ dall’articolo 389 c.p.c., per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita” (cfr. Cass. 2662/2013; Cass. 8639/2016).
2. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e deve essere riaffermato il seguente principio di diritto: “Nelle ipotesi in cui, a seguito della riforma della sentenza di primo grado con la quale una parte e’ stata condannata a corrispondere all’altra una somma di danaro od altre utilita’, 1a parte appellante vittoriosa ha domandato la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della pronuncia di primo grado ed il giudice d’appello ha omesso di pronunciarsi su tale specifica istanza, potra’ essere proposto ricorso per cassazione per ottenere una pronuncia che ponga rimedio alla nullita’ della sentenza sulla specifica domanda, in relazione alla quale ricorre la violazione dell’articolo 112 c.p.c”.
3. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione al motivo proposto e la controversia viene rinviata al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato appartenente al medesimo Ufficio giudiziario.
4. Nulla deve essere liquidato per le spese del presente giudizio di legittimita’, non essendo stata svolta in questa sede attivita’ difensiva dalla parte intimata.

P.Q.M.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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