In caso di vendita di animali affetti da malattia infettiva diffusiva

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 27 agosto 2020, n. 17930.

La massima estrapolata:

In caso di vendita di animali affetti da malattia infettiva diffusiva , il contratto è nullo per incommerciabilità del bene qualora la patologia sia espressamente prevista dal regolamento di polizia veterinaria o da altra disposizione normativa per il tipo di animale oggetto della vendita. Negli altri casi, si applicherà ai fini della responsabilità del venditore prevista dall’art. 1496 c.c. la disciplina relativa ai vizi della cosa venduta o alla mancanza delle qualità promesse o essenziali.

Sentenza 27 agosto 2020, n. 17930

Data udienza 16 gennaio 2020

Tag/parola chiave: Compravendita – Animali esotici importati in Italia – Patologia prevista dal regolamento di polizia veterinaria – Incommerciabilità del bene – Vendita nulla

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28202-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SOC AGRICOLA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 251/2015 della Corte d’appello di Perugia, depositata il 24/04/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;
Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Patrone Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l’Avvocato (OMISSIS), per parte ricorrente che ha concluso come in atti e l’Avvocato (OMISSIS), e l’Avvocato (OMISSIS), per la controricorrente (OMISSIS) che hanno concluso come in atti.

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio di legittimita’ trae origine dal ricorso tempestivamente notificato da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) soc. Agricola e del terzo chiamato (OMISSIS) avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia che, in accoglimento del gravame di (OMISSIS), dichiarava la nullita’ del contratto di vendita di 54 alpaca e non dovuto alla venditrice (OMISSIS) il relativo prezzo, ne’ alcun risarcimento danni.
2. Il contenzioso fra le parti era insorto a seguito di citazione delle 2006 con cui (OMISSIS), societa’ australiana che esportava alpaca, conveniva in giudizio la societa’ (OMISSIS) al fine di sentirne dichiarare l’inadempimento al contratto di vendita di 54 esemplari stipulato nel 2004 e sentirla condannare al pagamento di Euro 55.000 quale corrispettivo, oltre alla restituzione di Euro 11.000 anticipata dalla venditrice per le cure mediche somministrate agli animali venduti, nonche’ al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento contrattuale della compratrice.
3. Il giudice di primo grado accertava che gli animali in questione erano giunti in Italia presso la societa’ (OMISSIS) nel marzo 2003, provenienti dalla fattoria (OMISSIS), in forza di originario contratto di agenzia stipulato con (OMISSIS) e finalizzato al commercio in Italia di animali alpaca.
4. Alcuni esemplari erano risultati affetti da paratubercolosi o linfoadenite caseosa derivata da Corynebacterium che ne aveva provocato il decesso in numero di 9.
5. La malattia era stata denunciata dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS) con comunicazione del 22 aprile 2003.
6. Al termine del giudizio di primo grado, ritenuta la novazione del contratto originario di agenzia con il successivo di vendita del 12 marzo 2004, il Tribunale di Perugia, Sezione distaccata di Castello, accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava la convenuta (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 55.000,00 quale corrispettivo della vendita, mentre rigettava la domanda di restituzione della somma richiesta dalla venditrice per le cure mediche; al contempo il tribunale riconosceva il risarcimento dei danni equitativamente stimato in Euro 5000,00.
7. Avverso detta pronuncia proponeva appello la soccombente (OMISSIS), la quale ribadiva la domanda riconvenzionale per i costi sostenuti e la perdita economica conseguente al blocco delle vendite che il tribunale aveva, invece, respinto; l’appellante insisteva, altresi’, nel contestare la prospettata l’inesistenza della novazione, eccependo la nullita’ del contratto per violazione del regolamento veterinario, deducendo altresi’ che il prezzo avrebbe comunque dovuto essere ulteriormente ridotto del corrispettivo di altri dodici animali morti per la malattia nel periodo successivo alla vendita.
8. La Corte d’appello di Perugia, decidendo sul gravame, dichiarava la nullita’ della vendita degli alpaca per illiceita’ dell’oggetto e respingeva, quindi, la domanda di condanna al pagamento del prezzo nonche’ quella di risarcimento dei danni.
9. La corte riteneva la nullita’ della vendita per la non commerciabilita’ del bene, poiche’ gli animali erano infetti da paratubercolosi o linfoadenite caseosa che il Decreto Legislativo n. 193 del 2005 indicava come motivo di divieto di scambio di ovini e caprini provenienti da allevamenti in cui fosse stata manifestata detta malattia.
10. Secondo la Corte territoriale il riferimento del Decreto Legislativo n. 193 del 2005, di attuazione della direttiva CEE n. 50 del 2003, alle sole specie caprine ed ovine non escludeva la possibilita’ di darne un’interpretazione estensiva in considerazione dell’introduzione sempre maggiore di specie di animali non autoctone.
11. La Corte respingeva poi la domanda di risarcimento dei danni sul presupposto che l’acquirente al momento dell’acquisto era consapevole della malattia degli animali ed, in considerazione di cio’, infine, compensava le spese giudiziali per la reciproca soccombenza.
12. La cassazione della sentenza d’appello e’ chiesta sulla base di tre motivi, illustrati da memoria ex articolo 380 bis.1. c.p.c. cui resiste con controricorso la (OMISSIS) s.r.l.
13. A seguito di ordinanza interlocutoria del 25 settembre 2019 e’ stata disposta la discussione in pubblica udienza.
14. Parte controricorrente ha depositato udienza ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

15. Con il primo motivo di denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonche’ l’omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la corte d’appello ritenuto la nullita’ del contratto di vendita per incommerciabilita’ dell’oggetto.
15.1. In particolare, la ricorrente denuncia l’illegittimita’ della conclusione espressa dalla corte territoriale sulla scorta di un’interpretazione analogica delle previsioni sulle malattie infettive e diffusive, applicandola anche al fattore patogeno Corynebacterium pseudotuberculosis riscontrato negli alpaca oggetto del contratto di vendita.
15.2. Inoltre, parte ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di verificare, ai sensi del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 in attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, le responsabilita’ dei soggetti coinvolti nel procedimento ed individuati nel detentore, nel custode e nel proprietario degli animali, evidenziando che il venditore al momento della stipula del contratto di vendita non era da tempo piu’ il detentore degli animali. i quali erano stati un anno in Germania presso la fattoria (OMISSIS) e poi dal 2003 presso la (OMISSIS) che li aveva poi acquistati 2004.
16. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione dell’articolo 1353 c.c. per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che le parti si erano determinate a concludere un contratto condizionato di alpaca malati con la volonta’ di far dipendere l’efficacia del contratto dalla condizione della loro guarigione.
17. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del Decreto Legislativo n. 24 del 2002, articoli 2697, 1491, 1495, 1496, 812, 923, 1519-bis, 1519-sexies, Regolamento di polizia veterinaria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954, del Decreto Legislativo n. 193 del 2005 per avere erroneamente applicato gli articoli 115 e 116 c.p.c. ed avere, con omessa ed insufficiente motivazione, ritenuto la nullita’ del contratto per incommerciabilita’ degli animali anche secondo un’errata articolazione dell’onere probatorio fra venditore ed acquirente.
18. Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
19. In relazione alla vendita di animali, questa Corte ha costantemente affermato che, se l’animale e’ affetto da una delle malattie infettive e diffusive elencate nel Regolamento di polizia veterinaria (Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954, articolo 1), il negozio deve ritenersi nullo per illiceita’ dell’oggetto derivante dal divieto di alienazione, il quale sussiste anche se l’incommerciabilita di cui trattasi non e’ espressamente disposta dal regolamento predetto (cfr. Cass. 1782/1972; 3690/1977; 4278/2011).
20. Deve darsi atto che l’elenco delle malattie degli animali a carattere infettivo e diffusive, contenuto nell’articolo 1 del Regolamento di polizia veterinaria, e’ soggetto ad aggiornamento ogni volta che si manifestino nuove malattie ritenute scientificamente rilevanti, ai fini delle procedure di denuncia e sequestro disciplinate dal Regolamento stesso.
21. Detto aggiornamento avviene con ordinanze ministeriali, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e puo’ dipendere anche dalle fonti sovranazionali regolanti gli scambi transnazionali (cfr. da ultimo il Regolamento Europeo 429/2016, Animal Health Law applicabile dal 21 aprile 2021, quale quadro giuridico generale di tutta la sanita’ animale, dal commercio intracomunitario, all’ingresso nell’Unione di animali e prodotti, dall’eradicazione delle malattie, ai controlli veterinari, passando per la notifica delle malattie fino ad arrivare al sostegno finanziario in relazione alle diverse specie animali).
22. In tale prospettiva la corte d’appello territoriale ha correttamente ritenuto che le malattie a carattere infettivo e diffusivo non siano solo quelle elencate nel Regolamento di polizia veterinaria, ma anche quelle previste da altre norme e, fra queste, ha considerato il Decreto Legislativo n. 193 del 2005, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 2003/50/CE in materia di rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini ove possano essere stati a contatto con le specifiche patologie previste dal Decreto Legislativo cit., articolo 9 fra cui la paratubercolosi o linfadenite caseosa.
23. Ha errato tuttavia la Corte territoriale ad applicare estensivamente agli alpaca, animali della diversa specie dei camelidi, la norma che individua la malattia contagiosa degli ovini e caprini ai fini del divieto di scambio nell’ambito dell’Unione Europea.
24. L’interpretazione estensiva operata dalla corte territoriale, sul presupposto che della irrazionalita’ della previsione normativa che ritiene rilevante la suddetta patologia solo per i caprini e gli ovini, non e’ conforme a diritto, non potendosi ammettere che il giudice si sostituisca al legislatore nell’individuazione delle patologie rilevanti per le varie specie di animali.
25. Deve infatti ritenersi che, al di fuori della previsione del Regolamento di polizia veterinaria o di altre fonti normative, le malattie degli animali possano rilevare sul piano della eventuale responsabilita’ del venditore ai sensi dell’articolo 1496 c.c. ovvero quella per mancanza di qualita’ o per consegna di aliud pro alio.
26. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Perugia per riesame alla luce del seguente principio di diritto:
“Nel caso di vendita di animale affetto da malattia infettiva e diffusiva, il contratto e’ nullo per incommerciabilita’ del bene solo nel caso in cui la patologia sia espressamente prevista dal regolamento di polizia veterinaria o da altra disposizione normativa per il tipo di animale oggetto della vendita, dovendosi negli altri casi fare applicazione, ai fini dell’eventuale responsabilita’ del venditore ai sensi dell’articolo 1496 c.c., della disciplina relativa ai vizi della cosa venduta ovvero alla mancanza delle qualita’ promesse o essenziali ovvero alla consegna di aliud pro alio”.
27. L’accoglimento del primo motivo, e’ assorbente rispetto all’esame degli altri due motivi.
28. La Corte d’appello di Perugia provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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