In tema di reati edilizi la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 29 maggio 2020, n. 16483.


Massima estrapolata:

In tema di reati edilizi, la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all’articolo 31 del Dpr n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della Autorità Amministrativa competente del provvedimento di accoglimento. Il giudice dell’esecuzione è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento.

Sentenza 29 maggio 2020, n. 16483

Data udienza 4 marzo 2020

Tag – parola chiave: Urbanistica ed Edilizia – Reati edilizi – Opere abusive – Demolizione obbligatoria – Sospensione – Istanza di condono o sanatoria – Accertamento sussistenza presupposti – Accoglibilità e durata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LIBERATI Giovanni – Presidente

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 30/10/2019 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Stefano Corbetta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Orsi Luigi, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTTO

1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata nell’intesse di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di Salvatore (OMISSIS), volta ad ottenere la sospensione ovvero la revoca dell’ordine di demolizione, gia’ disposto con la sentenza di condanna irrevocabile per i reati urbanistici emessa nei confronti di (OMISSIS).
2. Avverso l’indicata ordinanza, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per il tramite del comune difensore di fiducia, propongono ricorso per Cassazione, affidato a un motivo, con cui deducono il vizio di illogicita’ della motivazione. Evidenziano i ricorrenti che, in data 6 maggio 2005, e’ stata presentata domanda di sanatoria, senza che sia stato finora emesso un provvedimento di diniego, di talche’ erroneamente il Tribunale ha rigettato l’istanza, sul presupposto della non sanabilita’ dell’opera.
Sotto altro profilo, si evidenzia che la sanzione demolitoria non avrebbe potuto essere emessa, in quanto, trattandosi di manutenzione straordinaria, l’intervento non necessitava del rilascio di concessione; a tal proposito, l’ordinanza sarebbe erronea, laddove ha ritenuto detta statuizione coperta dal giudicato, dovendo il Tribunale prendere atto che l’opera era soggetta a una mera autorizzazione.
Infine, il Tribunale non avrebbe indicato le violazioni della legge urbanistica che consentono il permanere dell’ordine di esecuzione, ne’ avrebbe considerato la sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 2014, la quale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della Legge Regionale Sicilia 6 maggio 1981, n. 98, articolo 6, comma 1 e articolo 28, commi 1 e 2, (Norme per l’istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali), nella parte in cui stabiliscono forme di partecipazione degli enti locali nel procedimento istitutivo delle aree naturali protette regionali diverse da quelle previste dalla L. 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 22 (Legge quadro sulle aree protette); non puo’ percio’ escludersi che una successiva legge regionale rimuova i numerosi vincoli ad oggi esistenti su determinate aree.
3. I ricorsi sono manifestamente infondati.
4. Va ricordato che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, con cui il ricorrente non si confronta, in tema di reati edilizi, la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorita’ amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015 – dep. 04/03/2016, Manna, Rv. 266763). In particolare, il giudice dell’esecuzione e’ tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che puo’ determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014 – dep. 17/11/2014, Russo, Rv. 261212).
5. Nel caso di specie, il Tribunale si e’ attenuto ai principi ora indicati, avendo correttamente evidenziato, per un verso, che, a fronte di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 28 ottobre 2001, l’istanza di sanatoria ex L. n. 47 del 1985, articolo 13 sia stata presentata il 6 maggio 2005 e, nonostante una richiesta di integrazione di istruttoria da parte del Comune di Biancavilla, i ricorrenti vi abbiano dato corso solo il 27 maggio 2019, da cio’ logicamente desumendo la non rapida definizione del procedimento amministrativo, per di piu’ imputabile all’inerzia degli interessati; per altro verso, che l’esito positivo del procedimento e’ comunque obiettivamente improbabile, considerando che si tratta di lavori abusivi realizzati su un immobile preesistente gia’ interamente abusivo e in zona vincolata del Parco dell’Etna.
A fronte di tali specifiche deduzione, il ricorso e’ del tutto generico, limitandosi a prospettare una futura emanazione – del tutto incerta non solo nel quando, ma anche nell’an – di una legge regionale che rimuova i vincoli ora esistenti.
6. Inammissibile e’ la censura secondo la quale l’ordine di demolizione sarebbe stato illegittimamente emesso dalla sentenza di condanna a carico di (OMISSIS), in quanto si tratta di una statuizione coperta dal giudicato, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
7. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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