Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza del 14 gennaio 2013, n. 711
Svolgimento del processo
La srl S. Italia citò la spa M. e S. innanzi al Tribunale di Firenze affinché fosse risolto il contratto di appalto, affidato alla convenuta, avente ad oggetto la impermeabilizzazione di una piscina, costruita dalla società attrice e che aveva presentato infiltrazioni d’acqua, non eliminate dalla convenuta; questa si costituì affermando di aver eseguito a regola d’arte l’opera commissionatale e che la permanenza dei vizi era determinata dalla instabilità della struttura realizzata su un terreno soggetto a cedimenti. L’adito Tribunale dichiarò risolto il contratto ma respinse le domande risarcitorie della parte attrice; la Corte di Appello di Firenze, pronunziando sentenza non definitiva n. 1728/2005, osservò che le opere di semplice impermeabilizzazione affidate alla società M. e S. non sarebbero state comunque idonee ad eliminare le cause delle infiltrazioni derivanti dalla costruzione del manufatto su terreno soggetto a cedimenti differenziali, così che, sin dall’inizio, la soluzione emendativa di detti vizi non si sarebbe presentata come adeguata; in punto di responsabilità la Corte del merito non riscontrò, nella condotta della appaltatrice, una carenza della diligenza nell’esecuzione delle opere – con particolar riferimento al controllo del progetto altrui al fine di valutarne l’idoneità ad assicurare il risultato poi dedotto nell’appalto – in quanto ritenne che la M. e S. non si sarebbe dovuta interessare delle problematiche attinenti al posizionamento ed alla stessa costruzione della piscina in località non adatta o comunque con modalità non idonee e che l’espletata consulenza tecnica di ufficio aveva messo in evidenza l’esistenza di fessurazioni manifestatesi dopo l’esecuzione della impermeabilizzazione così che l’intervento della M. e S. “per quanto potesse essere eseguito a regola d’arte” non sarebbe stato in grado di far fronte alle reali cause di dette lesioni di carattere strutturale – geologico.
Il giudizio poi continuò per l’istruzione sulla domanda di pagamento delle opere extracapitolato avanzata dalla stessa appellante.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società S. Italia, affidandolo a due motivi, illustrati da successiva memoria, cui ha risposto la M. e S. con controricorso.
Motivi della decisione
I – Con il primo motivo viene denunziato il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione laddove la Corte di appello avrebbe attribuito all’assestamento geologico – da considerarsi, secondo la ricorrente, al più, una concausa del mancato raggiungimento del risultato promesso – valenza esclusiva dell’insuccesso della commissionata impermeabilizzazione.
I.a – Il motivo non è ammissibile in quanto, da un lato, in deroga del principio di specificità del ricorso per cassazione, omette di riportare il contenuto della consulenza tecnica – al fine di valutare la pur dedotta omessa valutazione di detta emergenza di causa – non essendo a ciò sufficiente la riproposizione di alcuni passi recanti “omississ” nella narrativa del fatto, così che il mezzo è inidoneo a far emergere, dalla sua sola lettura, la manchevolezza del ragionamento della Corte del merito – della contraddittorietà tra le varie proposizioni logiche in cui essa si è articolata non si fa poi alcuna menzione – tanto più che dalla lettura dello svolgimento del processo contenuta nel ricorso e della sentenza impugnata emerge chiaramente che dopo l’esecuzione dell’opera si manifestarono nuove fessurazioni, mettendo comunque in dubbio il surriferito valore di “modesta concausa” che, secondo il riferito assunto del consulente tecnico, sarebbe stato da attribuire ai difetti strutturali della piscina, messi in relazione alla natura del terreno ove era stata inserita.
II – Con il secondo motivo si denunzia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1663 cod. civ. per aver giudicato, la Corte del merito, che la società appaltatrice sarebbe stata esonerata dal controllare l’idoneità della struttura a consentire che i lavori commissionati sortissero il risultato promesso.
II.a – Anche questo motivo – logicamente contraddittorio rispetto alla tesi che attribuiva valore di modesta concausa alla presenza dei difetti strutturali del manufatto – non è fondato in quanto la norma in scrutinio riguarda i vizi del materiale, fornito dall’appaltante nella esecuzione del contratto ed impiegato dall’appaltatore, mentre quello che si censura è la mancata comunicazione alla società S. Italia che l’opera commissionata non avrebbe mai potuto sortire i risultati promessi per le condizioni in cui si presentava la piscina al momento dell’affidamento dei lavori; detta prospettiva, affrontata solo nelle memorie ex art. 1664 cod. civ. sarebbe comunque stata dedotta in modo inidoneo in quanto la Corte del merito ha motivato sul punto, mettendo in rilievo perché le particolarità della fattispecie non avrebbero consentito di risolvere positivamente il problema posto (tardivamente) dalla ricorrente – vedi fol 7 della gravata decisione.
II.a.1 – Manca comunque ogni accenno al contenuto del contratto di appalto che avrebbe dovuto costituire il punto di riferimento per valutare se la diligenza nell’esecuzione pretesa dalla S. Italia, ivi trovasse una specifica regolamentazione.
III – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CAP.
Depositata in Cancelleria il 14.01.2013
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