Deroga al principio generale di divieto di condono nel caso di violazione di un vincolo assoluto di inedificabilità

Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 8 maggio 2020, n. 2914.

La massima estrapolata:

L’art. 39, comma 20, della legge n. 724 del 1999 va applicato soltanto alle domande di sanatorie presentate ai sensi della legge n. 724 del 1994 e non quelle inerenti al condono di cui alla legge n. 47 del 1985, in quanto si tratta norma avente natura eccezionale, che deroga al principio generale di divieto di condono nel caso di violazione di un vincolo assoluto di inedificabilità, con la conseguente applicazione dell’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, per il quale le leggi “che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”

Sentenza 8 maggio 2020, n. 2914

Data udienza 10 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Interventi edilizi – Abusi – Violazione di un vincolo assoluto di inedificabilità – Condono – Diniego – Legittimità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2010, proposto dalla signora -OMISSIS-, a cui è succeduta in corso di causa l’erede signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Sa. Am. e Sa. Pe., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via (…),
contro
– il Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
– la signora -OMISSIS-C., non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione terza, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2019, il consigliere Francesco Frigida e udito per la parte appellante l’avvocato Fr. Pa., su delega dell’avvocato Sa. Pe.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla concessione in sanatoria n. -OMISSIS-rilasciata dal Comune di Bari, a seguito di domanda di condono presentata il 1° aprile 1986 dalla defunta signora -OMISSIS- in relazione ad opere realizzate su un suolo di sua proprietà .
2. Avverso siffatto provvedimento, la signora -OMISSIS-., proprietari di suoli vicini a quello su cui insistono le opere condonate, hanno proposto il ricorso di primo grado n. 475 del 2007, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari.
Il Comune di Bari si è costituito nel giudizio di primo grado.
3. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-del 3 dicembre 2008, il T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, sezione terza, ha accolto il ricorso e ha condannato l’Amministrazione al pagamento, in favore dei ricorrenti in primo grado, delle spese di lite, liquidate in euro 2.000.
4. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 18 gennaio 2010 e in data 11 febbraio 2010 – la signora -OMISSIS- ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando tre motivi.
Nel corso del giudizio, a seguito del decesso dell’originaria appellante, si è costituita ritualmente in giudizio la signora -OMISSIS- in data 14 settembre 2015.
5. Le parti appellate, pur ritualmente evocate, non si sono costituite in giudizio.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 10 dicembre 2019.
7. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e diritto.
8. Tramite il primo motivo d’impugnazione l’appellante in sostanza ha invocato l’applicazione dell’art. 39, comma 20, della legge n. 724 del 1994 e, pertanto, il carattere non assolutamente preclusivo della sanatoria del vincolo transitorio di inedificabilità di cui all’art. 1-quinquies, del decreto legge n. 312 del 1985 convertito in legge n. 431 del 1985, rispetto a una domanda di sanatoria proposta ai sensi della legge n. 47 del 1985.
In proposito va premesso che, come correttamente precisato dal T.a.r., alla luce della decisione dell’Adunanza plenaria n. 20 del 1999, l’Amministrazione deve far riferimento all’esistenza del vincolo nel momento in cui deve essere valutata la domanda di condono e, quindi, anche relativamente alle opere eseguite prima che il vincolo sia stato apposto.
Ciò posto, il Collegio ritiene di dover aderire all’indirizzo giurisprudenziale per cui il su citato articolo 39, comma 20, va applicato soltanto alle domande di sanatorie presentate ai sensi della legge n. 724 del 1994 e non quelle inerenti al condono di cui alla legge n. 47 del 1985, in quanto si tratta norma avente natura eccezionale, che deroga al principio generale di divieto di condono nel caso di violazione di un vincolo assoluto di inedificabilità, con la conseguente applicazione dell’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, per il quale le leggi “che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati” (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze 1° agosto 2017, n. 3860, e 24 luglio 2017, n. 3659).
Ne deriva che del tutto legittimamente l’Amministrazione ha considerato gli abusi assolutamente insanabili, con consequenziale assorbimento di ogni ulteriore doglianza espressa nel primo motivo di gravame.
8.1. Con il secondo motivo l’appellante ha sostenuto che l’area oggetto dell’intervento edilizio non sarebbe ubicata nell’alveo del torrente -OMISSIS-, bensì sull’argine di questo, per cui non sarebbe soggetta al vincolo di inedificabilità assoluta imposto dall’art. 3.08.4, punto 4.1, delle norme tecniche di attuazione al piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio della Regione Puglia. Al riguardo il Collegio osserva che il torrente -OMISSIS- è una lama, ovverosia un alveo torrentizio poco profondo e quasi sempre asciutto tipico dell’area pugliese, cosicché dai rilievi cartografici in atti non è affatto certa l’affermazione di parte appellante. Ad ogni modo, la distinzione tra alveo e argine nel caso di specie non è rilevante, poiché l’art. 3.08.4, punto 4.2, delle suddette norme tecniche prevede che non sono autorizzabili progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali nell’area annessa a una lama (o altro corso d’acqua, come torrenti e gravine) e, pertanto, mentre nell’alveo non è possibile, salvo alcune eccezioni di carattere riparatorio, effettuare alcun intervento edilizio, nell’area a margine è vietato edificare nuovi manufatti. Orbene, nel caso di specie l’immobile abusivo è una nuova opera e non una ristrutturazione, dimodoché esso si scontra con un vincolo di inedificabilità assoluta tanto se ritenuto insistente sull’alveo della lama, quanto se considerato insistente sull’argine della stessa.
8.2. Tramite il terzo motivo l’appellante ha contestato l’accoglimento da parte del T.a.r. anche della censura dei ricorrenti in primo grado relativa all’eccesso di potere per disparità di trattamento. Tale questione è assorbita dalla conferma dell’illegittimità della concessione edilizia in sanatoria per violazione di legge, che è un vizio sufficiente da solo ad invalidare il provvedimento amministrativo.
9. In conclusione l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
10. Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione delle parti appellate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 1102 del 2010, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata; nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché degli articoli 5 e 6 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di tutte le parti private.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2019, con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Fulvio Rocco – Consigliere
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere, Estensore

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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