Il giudice deve valutare con rigore se il no alle mansioni

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Ordinanza 21 aprile 2020, n. 7982.

La massima estrapolata:

Il giudice deve valutare con rigore se il no alle mansioni a causa della statura incongrua – che può comportare una discriminazione a sfavore delle donne – sia giustificato. Nello specifico la ricorrente era stata considerata non all'”altezza”del ruolo di caposervizio treno.

Ordinanza 21 aprile 2020, n. 7982

Data udienza 29 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Lavoro – Caposervizio treno – Statura incongrua – No alle mansioni – Discriminazione a sfavore delle donne – Valutazione rigorosa del giudice

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18420/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1050/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/02/2015, R.G.N. 3565/2012.

RILEVATO

che, con sentenza dell’11 febbraio 2015, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) S.p.A., avente ad oggetto la costituzione ex articolo 2932 c.c., del contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo di Capo Servizio Treno, per il quale la Societa’ aveva indetto apposita procedura selettiva e dalla quale la (OMISSIS) era stata esclusa solo perche’ dichiarata non idonea per deficit staturale;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non imputabile alla Societa’ alcun comportamento discriminatorio dovendosi ritenere la ragionevolezza del requisito di altezza, del resto posto a presidio di esigenze di sicurezza ed essendo risultato accertato tramite CTU, disposta in altro giudizio ma legittimamente acquisibile in relazione alla generalita’ del quesito, l’estrema difficolta’ del compimento di operazioni comprese nelle mansioni del soggetto non in possesso del requisito medesimo;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre la (OMISSIS), affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Societa’ che ha poi presentato memoria.

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 37 e 117 Cost., imputa alla Corte territoriale di aver dato rilievo a disposizioni regolamentari risalenti e come tali non riferibili al caso di specie in ragione della diversita’ del regime giuridico del soggetto datore, alla novita’ del profilo professionale del Capo Servizio Treno, al rinnovamento tecnologico del materiale rotabile, cosi’ disconoscendo l’irragionevolezza del limite ed il suo carattere discriminatorio;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 191 e 201 c.p.c., la ricorrente imputa alla Corte territoriale di essersi valsa di una CTU disposta in altro giudizio, disattendendo le regole procedurali relative, con particolare riguardo alla nomina di un consulente di parte ed impedendone cosi’ la necessaria valutazione critica, per mutuarne il giudizio a valenza generale reso circa l’inidoneita’ fisica di un qualsiasi soggetto gravato da deficit staturale;
– che, nel terzo motivo, il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e’ prospettato con riguardo alla decisione resa dalla Corte territoriale di inammissibilita’ del motivo d’appello relativo alla mancata pronunzia del primo giudice in ordine all’illegittimita’ del bando relativo alla procedura selettiva, decisione che si assume fondata sull’errato rilievo dell’assenza di una specifica censura;
che, prendendo le mosse dall’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 4 febbraio 2019, n. 3196 ma gia’ prima Cass. 14 dicembre 2017 n. 30083) cui il Collegio intende dare continuita’, orientamento per il quale “in tema di requisiti per l’assunzione, qualora in una norma secondaria sia prevista una statura minima identica per uomini e donne, in contrasto con il principio di uguaglianza, perche’ presupponga erroneamente la non sussistenza della diversita’ di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne e comporti una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime, il giudice ordinario ne apprezza, incidentalmente, la legittimita’ ai fini della disapplicazione, valutando in concreto la funzionalita’ del requisito richiesto rispetto alle mansioni”, si deve ritenere infondato il primo motivo atteso che il carattere risalente del limite staturale ed il riferimento ad un profilo professionale non coincidente con quello attuale qui considerato valgono ad indurre soltanto un maggior rigore nella dimostrazione in concreto della congruita’ tra statura minima e mansioni e, di contro, meritevole di accoglimento il secondo motivo, difettando nell’accertamento della Corte territoriale, basato su una CTU volta a sancire in via generale ed astratta l’inidoneita’ fisica del soggetto gravato del deficit staturale, la verifica della congruita’ in concreto tra condizione fisica della (OMISSIS) e le mansioni da espletare, accoglimento da cui consegue l’assorbimento del terzo motivo;
– che, pertanto, rigettato il primo motivo, va accolto il secondo, con assorbimento del terzo e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvedera’ in conformita’, disponendo altresi’ per l’assegnazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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