La posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 27 febbraio 2020, n. 7784

Massima estrapolata:

In tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell’illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l’adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato.

Sentenza 27 febbraio 2020, n. 7784

Data udienza 28 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 14/10/2019 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Angelillis Ciro, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14/10/2019, il Tribunale di Roma rigettava il riesame, proposto nell’interesse di (OMISSIS), avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa in data 27/08/2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in relazione al reato di cui all’articolo 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 (cessione di 1 Kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina).
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell’articolo 165 c.p.p., lamentando che il Tribunale, in violazione della predetta disposizione che stabilisce che l’imputato latitante e’ rappresentato ad ogni effetto dal difensore, aveva ritenuto insufficiente la rinuncia al riesame da parte del solo difensore.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
Argomenta che il Tribunale aveva confermato l’ordinanza genetica fornendo una ricostruzione limitata delle circostanze dell’azione del reato contestato, limitandosi a richiamare le attivita’ di indagini e le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal coindagato; la sussistenza delle esigenze cautelari, poi, era stata basata su argomentazioni generiche, quanto al pericolo di reiterazione, e non condivisibili, quanto al pericolo di fuga in quanto l’indagato si era limitato a fare rientro in Colombia ove viveva stabilmente dal mese di novembre 2018; infine, il Tribunale non aveva argomentato in ordine al diverso trattamento cautelare riservato al coimputato che si trovava agli arresti domiciliari.
Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
Secondo il dictum delle Sezioni Unite la disposizione di cui all’articolo 165 c.p.p., comma 3, secondo la quale l’imputato latitante o evaso e’ rappresentato “ad ogni effetto” dal difensore, ha una portata piu’ ampia di quanto non indichi l’intitolazione, riferentesi alle sole notificazioni, dell’articolo in cui e’ contenuta, perche’ ricomprende – in conformita’ con la ratio ispiratrice della norma, che e’ quella di assicurare la piena tutela della difesa – anche quei casi in cui il codice di rito riserva personalmente all’imputato non evaso o latitante l’esercizio di determinati diritti o facolta’ processuali; con l’esclusione, tuttavia, tra questi, dei poteri processuali dispositivi relativi all’accesso ai procedimenti speciali ed alla rinuncia all’impugnazione, i quali non costituiscono esplicazione di tutela difensiva e come tali, potendo ricondursi solo alla volonta’ dell’interessato, richiedono una manifestazione personale o per mezzo di procuratore speciale (Sez. U, n. 18 del 05/10/1994,dep. 27/01/1995, Rv. 199805 – 01).
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto priva di efficacia la rinuncia all’impugnazione proposta dal difensore privo di procura speciale.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
2.1. Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte si e’ da tempo consolidata nell’affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’articolo 273 c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per se’, a provare oltre ogni dubbio la responsabilita’ dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilita’, fondando nel frattempo una qualificata probabilita’ di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n. 12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687).
La valutazione allo stato degli atti in ordine alla “colpevolezza” dell’indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l’adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all’unica ricostruzione dei fatti che induca, al di la’ di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilita’ dell’incolpato, ma e’ necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, e’ ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi.
Ed e’ stato precisato che, ai fini dell’applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 63 del 2001, e’ ancora sufficiente il requisito della sola gravita’ degli indizi, posto che l’articolo 273 c.p.p., comma 1 bis, (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il comma 4 dell’articolo 192, ma non il comma 2 che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravita’, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’articolo 192 c.p.p., comma 2, – che, oltre alla gravita’, richiede la precisione e la concordanza degli indizi come si desume dall’articolo 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama l’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4, ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n. 37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n. 36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n. 7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n. 18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n. 26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n. 22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n. 53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n. 6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n. 22968 del 08/03/2017, Rv.270172).
Va, poi, evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all’applicazione di misure cautelari personali e’ ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicita’ della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n. 49153 del 12/11/2015, Rv.265244).
La funzione di legittimita’ e’, quindi, limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustivita’ quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262).
Nella specie, il Tribunale ha confermato l’ordinanza genetica, motivando adeguatamente in ordine ai gravi indizi di colpevolezza (pag 2 dell’ordinanza impugnata), valutando compiutamente le emergenze probatorie (contenuto delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intervenute tra l’indagato e l’acquirente della sostanza stupefacente, esiti del servizio di OPC che permetteva di monitorare l’incontro e la materiale consegna dello stupefacente, arresto dell’acquirente e sequestro della sostanza stupefacente).
La motivazione e’ congrua e non manifestamente illogica e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimita’.
Le censure che il ricorrente svolge attengono, in sostanza alla ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e, quindi, sono meramente in fatto e, come tali, non deducibili in sede di legittimita’.
2.2. Il provvedimento impugnato e’ esente da vizi di motivazione anche in ordine alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari.
Quanto al pericolo di reiterazione criminosa, il Tribunale non si e’ limitato ad evocare la gravita’ del titolo di reato ne’ la sola personalita’ dell’indagato (gravato da precedenti specifici), ma ha espressamente richiamato la significativa capacita’ a delinquere desunta dalle modalita’ del fatto, aderenza al disposto di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera c), che richiede che la pericolosita’ sociale dell’indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalita’ e circostanze del fatto e dalla sua personalita’. Va rimarcato che la necessaria concretezza del giudizio prognostico discende, dagli stessi parametri valutativi enucleati dalla lettera c) dell’articolo 274, e cioe’ dalle “specifiche modalita’ e circostanze del fatto” e dalla personalita’ dell’imputato o indagato come “desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali”, che ancorano tale valutazione alla specifica situazione dell’indagato, scongiurando automatismi nell’applicazione delle misure dipendenti dalla mera gravita’ in astratto del titolo di reato contestato (Sez.3,n. 1166 del 02/12/2015, dep.14/01/2016, Rv.266177).
Del pari congrua e’ la valutazione relativa all’attualita’ della esigenza cautelare.
Va osservato che il requisito della attualita’, non puo’ certo essere equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuita’ del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si e’ manifestata la potenzialita’ criminale dell’indagato e va fondata sia sulla personalita’ dell’accusato, desumibile anche dalle modalita’ del fatto per cui si procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facolta’ del giudice (Sez.5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv.271216).
L’ordinanza impugnata ha valorizzato un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare, le specifiche modalita’ di realizzazione della condotta delittuosa, il peculiare contesto in cui il reato si e’ realizzato ed ha prodotto i suoi effetti, la qualificata personalita’ negativa palesata dal ricorrente, i collegamenti con altri soggetti dediti al narcotraffico: elementi tutti idonei rendere non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidivanza.
Analoghe considerazioni vanno effettuate in relazione al ritenuto pericolo di fuga, avendo evidenziato il Tribunale specifiche circostanze fattuali (collegamenti e solidi appoggi delinquenziali all’estero, attuale stato di latitanza) dimostrativi del pericolo di fuga di cui all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera b), nel testo modificato dalla L. n. 47 del 2015, nella doppia valenza della concretezza ed attualita’.
La motivazione e’ adeguata, logica e conforme a diritto e, si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimita’.
Ne’ coglie nel segno, infine, la doglianza relativa al diverso trattamento cautelare del coindagato.
in materia cautelare, la posizione processuale di ciascuno dei coindagati o coimputati e’ autonoma dal momento che la valutazione da esprimere ai sensi dell’articolo 274 c.p.p., ed in particolare quella di cui alla lettera c) di tale norma, si fonda, oltre che sulla diversa entita’ del contributo materiale e/o morale assicurato da ciascuno dei correi alla realizzazione dell’illecito, anche su profili strettamente attinenti alla personalita’ del singolo, di tal che del tutto giustificata puo’ essere l’adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto reato (Sez. 6, n. 39346 del 03/07/2017, Rv. 271056 – 01, in motivazione).
3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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